Sentenza 28 aprile 2017
Massime • 1
Ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, l'offensività della condotta consiste nella sua idoneità a produrre la sostanza per il consumo, sicché non rileva la quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, ma la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente, nell'obiettivo di scongiurare il rischio di diffusione futura della sostanza stupefacente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/04/2017, n. 35654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35654 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2017 |
Testo completo
35654-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Giovanni Conti -Presidente- Sent. Sez. 690 Anna Criscuolo U.P. 28/4/2017 Emilia Anna Giordano -Relatore- RGN 24144/16 Gaetano De Amicis Fabrizio D'Arcangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RI NE, n. a Prezzo il 8/1/1954 avverso la sentenza del 20/5/2015 della Corte di appello di Trento visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso;
uditi per il ricorrente il difensore, avv. Fabio Valcanover che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Trento, in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica e in riforma della sentenza di primo grado che lo aveva assolto perché il fatto non costituisce reato, con la diminuente del rito abbreviato e le circostanze attenuanti generiche, ha condannato NE RI alla 1 Я pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 800,00 di multa per i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, accertati in Trento il 3 agosto 2013, quando, in occasione di una perquisizione, venivano rinvenute tre piante di canapa indiana, in stato di vegetazione e alcuni barattoli contenenti sostanza della medesima natura, già essiccata, del peso di gr. 365,80, con principio attivo pari a mg. 16,779 da cui erano ricavabili n. 669 dosi medie giornaliere. Dalle piante, recuperato ed analizzato il materiale vegetale, erano ottenuti gr. 72 di marijuana dalla quale erano ricavabili n. 60 dosi.
2. La Corte di merito, incontestati i fatti materiali, ha applicato i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità secondo i quali la coltivazione di piante da cui possono essere ricavate sostanze stupefacenti è sempre punita, a meno che, la coltivazione non sia assolutamente inidonea a mettere a repentaglio il bene giuridico protetto, risultando, in concreto, inoffensiva, conclusione alla quale osta, nel caso in esame, l'offensività della condotta accertata, avuto e dallo riguardo al numero di dosi ricavabili dalla coltivazione in atto stupefacente complessivamente detenuto, frutto di precedente coltivazione.
3. Con i motivi di ricorso il RI denuncia:
3.1 vizio di violazione di legge in relazione all'art. 51 cod. pen., poiché la Corte di merito non ha riconosciuto la sussistenza della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto alla salute, neppure ai sensi dell'art. 59, comma 4 cod. pen., avuto riguardo alle documentate patologie dalle quali il RI è affetto ed alle conclusioni della consulenza di parte che aveva ricondotto a finalità terapeutiche l'uso della cannabis;
3.1 vizio di violazione di legge in relazione all'art. 54 cod. pen., poiché la Corte di merito non ha riconosciuto la sussistenza della causa di giustificazione dello stato di necessità, determinato da imperativi motivi di salute, quantomeno ai sensi dell'art. 59, comma 4 cod. pen.; 3.1 vizio di violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990 nella individuazione della nozione normativa di coltivazione posta a base della fattispecie incriminatrice che va individuata non in quella di coltivazione naturalistica ma in quella di coltivazione tecnico-agraria, o industriale o semi industriale, con la conseguente irrilevanza della cd. coltivazione domestica;
3.4 vizio di violazione di legge in relazione all'art. 24 della legge n. 87/1953 poiché la Corte di merito non ha adeguatamente motivato sulle questioni di illegittimità costituzionale sollevate dalla difesa (e già oggetto di distinte ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale ex art. 23 legge 87/1953), sia con memoria del 14 maggio 2015 che nel corso della discussione. Con la prima questione deduce la irragionevolezza della prevista equiparazione, a fini sanzionatori, in relazione alle कि s sostanze di cui alle Tabelle I e II di cui al d.P.R. 309/1990 per il fatto di lieve entità; con la seconda, contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost. degli artt. 73 e 75 d.P.R. 309/1990 come interpretati nel diritto vivente della Corte di Cassazione di Cassazione a partire dalla sentenza n. 28605/2008 sulla nozione di coltivazione;
3.5 vizio di violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen., non avendo la Corte valutato l'applicazione della causa di non punibilità, in presenza di indici compatibili con la particolare tenuità del fatto;
3.6 vizio di motivazione poiché l'analisi delle proposizioni che compongono la sentenza consente di verificare che la motivazione della condanna fa riferimento alla sola coltivazione delle piante di stupefacenti, e non anche alla detenzione di sostanze stupefacenti di cui al capo b);
3.7 vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine al reato di detenzione di sostanze stupefacenti di cui al capo b) poiché non vi è prova che la sostanza derivasse da precedente coltivazione, mai ammessa dal RI alla stregua delle dichiarazioni da questi prodotte né l'imputato ha mai ammesso che lo stupefacente fosse destinato a terzi.
4. In data 14 aprile la difesa ha depositato la prescrizione medica del farmaco Bediol, rilasciata al RI il 7 aprile 2017, a seguito della Delibera della Giunta Provinciale del 31 maggio 2016 che ha introdotto la possibilità di prescrizione di cannabis terapeutica in provincia di Trento, insistendo per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, ribadendo, in presenza della dedotta finalità terapeutica, la conclamata inoffensività della condotta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso deve essere rigettato per la infondatezza dei motivi che ne sono posti a fondamento.
2. Non può essere presa in considerazione, in quanto tardiva, la memoria difensiva indicata al punto 4 del Ritenuto in fatto, perché depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza, termine previsto dall'art. 611 cod. proc. pen., relativamente al procedimento in camera di consiglio, applicabile, per costante giurisprudenza di questa Corte, anche ai procedimenti in udienza pubblica e la cui inosservanza esime la Corte di Cassazione dall'obbligo di prenderne in esame il contenuto (Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo e altri, Rv. 252711; Sez. 5, n. 2628 del 01/12/1992, dep. 1993, Boero, Rv. 194321). ar 3. Sono infondate le dedotte questioni di illegittimità costituzionale 4.Occorre rammentare che, a partire dalla risalente sentenza Di Salvia, questa Corte ha affermato il principio secondo il quale costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale (Sez. U., n.28605 del 24/04/2008, Rv. 239920). Evidente è la ratio della previsione incriminatrice recata dal vigente art. 73, d.P.R 309/1990 e la esclusione della condotta di coltivazione di sostanze stupefacenti, al pari della produzione e a differenza di altre condotte, quali la detenzione, l'importazione, l'esportazione, l'acquisto e l'acquisizione a qualsiasi titolo, indicate nel successivo art. 75, derubricabili, in presenza di uso personale, in illeciti amministrativi, poiché la caratteristica che distingue la piantagione da altre forme di detenzione deriva dalla sua suscettibilità ad immettere in circolazione quantitativi non preventivamente determinabili, in quanto legati al ciclo evolutivo della pianta, di sostanze psicotrope. La Corte Costituzionale, in proposito, ha ritenuto ragionevole valutazione legislativa quella "di diversificare la coltivazione come pure la produzione, la fabbricazione, l'estrazione e la - raffinazione della droga dalla semplice detenzione (e dalle altre condotte "neutre" a carattere "non produttivo"), conferendo ad essa una maggiore pericolosità in ragione della attitudine ad innescare un meccanismo di creazione di nuove disponibilità di droga, quantitativamente non predeterminate" (Corte Cost. n. 360 del 1985). Da qui la configurazione del reato in esame come reato di pericolo presunto, individuato fin dalla risalente sentenza del giudice delle leggi ora riportata, reato in cui il bene giuridico protetto è costituito, oltre che dalla salute pubblica, dalla sicurezza e dall'ordine pubblico in ragione dell'implementazione potenziale del mercato degli stupefacenti e del conseguente allarme sociale destato da comportamenti propedeutici, per effetto dell'approvvigionamento, al consumo di sostanze droganti.
4.1 Ciò non di meno la sentenza Di Salvia ha puntualizzato che, ancorché la previsione legislativa non consenta di distinguere tra uso personale e non, per essere la coltivazione comunque destinata ad accrescere la quantità di sostanza stupefacente esistente, non possa tuttavia prescindersi, in ossequio al principio di offensività nella sua accezione concreta, dalla verifica relativa all'idoneità della condotta astrattamente sussumibile nella fattispecie incriminatrice a porre effettivamente a repentaglio il bene giuridico tutelato e dunque all'attitudine della piantagione a produrre, sia pure in misura minimale e dunque 4 да indipendentemente dalla sua estensione, l'effetto psicotropo oggetto della tutela penale. In tal senso è stato affermato che non rileva la quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza dovendosi fare riferimento, proprio in ragione della natura di pericolo presunto del reato, al compimento del processo di maturazione dei vegetali, e, oltre alla conformità della pianta al tipo botanico previsto, alla sua attitudine a produrre l'effetto psicotropo, ovverosia ad indurre la modificazione dell'assetto neuropsichico dell'utilizzatore evocato dall'art.14 d.p.r. 309/1990 contenente i criteri per la formazione delle tabelle delle sostanze vietate. Lungo tale direttrice si è mossa la successiva giurisprudenza di legittimità (ex multis Sez. 6, n. 25057 del 10/05/2016, Iaffaldano, Rv. 266974; Sez. 6, n. 10169 del 10/02/2016, Tamburini, Rv. 266513).
4.2 Una recente sentenza di questa Corte, esaminando il problema della - cioè la compatibilità della vigente disciplina con la normativa comunitaria ha Decisione Quadro 2004/757/Gai del Consiglio UE del 25 ottobre 2004 ritenuto dirimente, ai fini della risposta negativa al quesito, la considerazione contenuta nelle premesse della direttiva che, per lo stesso richiamo testuale a norme minime in tema di repressione delle condotte aventi ad oggetto sostanze stupefacenti, rimette alla piena discrezionalità degli Stati membri la facoltà di escludere dalle fattispecie penalmente rilevanti talune delle condotte relative al consumo personale, ritenendosi che rientri nella politica giudiziaria connessa alla discrezionalità legislativa nazionale la scelta di non agevolare e amplius di contrastare i comportamenti propedeutici all'approvvigionamento di sostanza stupefacente per uso personale considerandole penalmente rilevanti ex se. A rimarcare la natura di pericolo presunto della suddetta fattispecie che dovrà, secondo le indicazioni del legislatore europeo, essere, quale che sia la sua fase, sempre punita al pari della fabbricazione, trasporto e distribuzione dei cd "precursori" nell'obiettivo di scongiurare il rischio di diffusione futura della sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 22459 del 15/03/2013, Cangemi, Rv. 255732).
4.3 Da tali coordinate discende la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale proposta in ricorso, in merito alla consolidata interpretazione della nozione di coltivazione, ed alla sua esclusione dal novero delle condotte che costituiscono mero illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 75 d.P.R. 309/1990, non essendo acquisiti nuovi ed ulteriori elementi di valutazione anche con riferimento alla normativa comunitaria che legittimino la - assimilazione della coltivazione dalla semplice detenzione (e dalle altre condotte "neutre" a carattere "non produttivo") piuttosto che all'attività di produzione, manifesta infondatezza che si risolve nella inammissibilità del motivo di ricorso 5 nella parte in cui il ricorrente ha lamentato la mancata valutazione, da parte della Corte di appello trentina, della relativa questione (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone e altri, Rv. 265878), siccome irrilevante ai fini della decisione. Del resto la manifesta infondatezza delle questioni sollevate, con riguardo ai vari parametri di costituzionalità indicati in ricorso ed ai profili che investono la discrezionalità del legislatore e la lettura costituzionalmente orientata della fattispecie incriminatrice, facendo sulla figura del reato impossibile ovvero sul principio di offensività in astratto ed in concreto rivolti, rispettivamente al legislatore e al giudice comune, sono stati, da ultimo ribaditi con la sentenza della Corte Cost. n. 109 del 9 marzo 2016 e, dunque, in un recentissimo scrutinio di legittimità che ha ribadito precedente orientamento del Giudice delle leggi.
5. Secondo il ricorrente, si profila altresì un palese vizio di irragionevolezza per il contrasto, quoad poenam, tra il novellato comma 5 e il complessivo testo del redivivo art. 73, nella sua formulazione anteriore al 2006. Osserva, in particolare, che, a fronte del ripristino della distinzione tabellare, l'applicabilità della diminuente in esame per i fatti di lieve entità, attraverso l'adozione degli stessi parametri valutativi aventi a oggetto indistintamente tutte le sostanze, comporta un trattamento di maggior favore nei confronti di quelle più pericolose. Irragionevole appare, secondo il ricorrente, la previsione della medesima diminuzione di pena nei confronti di droghe «pesanti» e «leggere»; rispetto alle prime, integranti i reati più gravi, maggiormente consistente è l'attenuazione della sanzione punitiva poiché la lieve entità del fatto di reato costituisce il solo elemento di differenziazione tra le due fattispecie delittuose, quella principale e l'ipotesi disciplinata dal novellato comma 5. Tale aporia, nel sistema penale degli stupefacenti, permane anche a seguito della conversione del d.l. n. 146/2013 nella legge 21 febbraio 2014, n. 10, che ha lasciato inalterato il comma 5 dell'art. 73, nonostante fosse nel frattempo sopravvenuta la necessità di adeguare la previsione normativa in esame alla disciplina di recente mutata, ridefinita ai sensi della pronuncia n. 32/2014 della Consulta. Neanche a seguito dell'ennesima riscrittura del comma 5 dell'art. 73, inserita tra le modifiche apportate in sede di conversione del d.l. n. 36/2014 nella legge n. 79/2014 e comportante una diminuzione dei limiti edittali (quanto alla reclusione, sono previste pene da sei mesi a quattro anni), è stata introdotta la distinzione, doverosa alla luce del contemporaneo ripristino della differenziazione tabellare per l'ipotesi delittuosa principale, tra droghe «pesanti» e «leggere», per il fatto di lieve entità, lasciando inalterata l'assimilazione punitiva degli stupefacenti e E affidando al giudice la discrezionalità nel graduare la sanzione sulla base di qualità e quantità della sostanza ceduta o di altre circostanze del caso concreto.
5.1 Rileva il Collegio che, in epoca successiva al deposito del ricorso, la questione dedotta è stata decisa dal giudice delle leggi che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dall'art. 1, comma 24 ter, lett. a), del d.l. 20 marzo 2014, n. 36, impugnato in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione alla decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea del 25 ottobre 2004, n. 2004/757/GAI e all'art. 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nella parte in cui prevede per i fatti di lieve entità una medesima - cornice edittale della pena, indipendentemente dalla natura della sostanza stupefacente o psicotropa. La Corte Costituzionale ha rilevato che la richiesta del giudice remittente, che non indica l'asserita differenza edittale necessaria, mira ad ottenere un intervento additivo della Corte in materia penale, non consentito in assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate. Nessun elemento può ricavarsi, poi, dall'invocato art. 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che si limita a codificare il principio di proporzionalità della pena e non permette alla Corte di determinarne autonomamente la misura, ma semmai di emendare le scelte del legislatore in riferimento a grandezze già rinvenibili nell'ordinamento. Né è di maggiore ausilio l'art. 4 della citata decisione quadro, richiamato quale parametro interposto, in quanto lungi dal determinare precisi intervalli di pena per le diverse ipotesi di reato in tema di stupefacenti, si limita ad esigere che il legislatore nazionale fissi i massimi edittali al di sopra di determinate soglie minime, derogabili solo in pejus, secondo il cosiddetto principio del minimo del massimo» ( Corte Cost. n. 23 del 13 gennaio 2016).
6. L'analisi degli ulteriori motivi di ricorso, per più aspetti versati in fatto, deve prendere avvio dai motivi enunciati ai punti 3.6 e 3.7 del Ritenuto in fatto che attaccano la motivazione in punto di responsabilità denunciando anche il vizio di travisamento della prova, cioè le dichiarazioni rese dall'imputato. La Corte di merito, sussunti i fatti nella fattispecie lieve di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 309/1990, ha ritenuto accertate le condotte di coltivazione delle piante di canapa, anche per quelle non verificate in flagranza di reato. La sentenza impugnata ha ricondotto la prova alle dichiarazioni rese dall'imputato che, colto nella flagranza della condotta di coltivazione delle tre piante (descritta al capo a) della rubrica) aveva ammesso di avere "autoprodotto" lo stupefacente 7 す sequestratogli che gli era indispensabile per alleviare la sua quotidianità, in conseguenza delle patologie dalle quali è affetto.
6.1 Ritiene il Collegio che i dedotti motivi di ricorso siano generici e, comunque manifestamente infondati. L'analisi critica condotta dalla difesa sul testo della sentenza impugnata non può risolversi nel sezionamento e smembramento delle singole proposizioni della motivazione della sentenza impugnata che, sia pure sinteticamente, ha proceduto ad una ricostruzione dei fatti, oggetto di unitario apprezzamento sia ai fini della loro riconduzione alla fattispecie attenuata di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 che nella disamina della concreta offensività della condotta, che, pacifiche e sostanzialmente non controverse le acquisizioni in fatto, costituiva il thema probandum rimesso al giudice di secondo grado a seguito di appello del pubblico ministero. Non è, dunque, ravvisabile alcuna carenza di motivazione in punto di affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo b) né alcun travisamento della prova dichiarativa, riveniente dalle dichiarazioni scritte presentate dall'imputato che, a confutazione della sua responsabilità in ordine a tutti gli addebiti contestatigli, espressamente riconduceva la droga detenuta all'attività di autoproduzione, dopo avere descritto le patologie dalle quali era affetto. Ne consegue, per tale aspetto, anche la indeducibilità del proposto vizio di travisamento della prova che non può essere ravvisato nel presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima, bensì nella palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto rivelando (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 - dep. 27/02/2013, Maggio, Rv. 255087), difformità che nel caso in esame non sussiste.
7. Infondato è altresì il primo motivo di ricorso poiché non appare sussumibile nell'esercizio del diritto alla salute la riscontrata attività di coltivazione di sostanze stupefacenti: a tanto è ostativa l'ampiezza del precetto legislativo che incrimina la condotta di coltivazione, a prescindere da qualsiasi forma di uso personale, e la stessa controversa finalità terapeutica, ma più propriamente palliativa, che sottostà alla pretesa esercitata dall'imputato. Rileva il Collegio che già l'art. 72, comma 2 d.P.R. 309/1990 consentiva l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope, debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto, previsioni oggi ampliate per effetto delle normative regionali che hanno esteso la possibilità delle prescrizioni medicinali, rendendo possibile l'accesso ai trattamenti terapeutici a base di Er S farmaci derivati dai cannabinoidi per finalità palliative, ma che non hanno comportato la espunzione dalla incriminazione per le attività di coltivazione ovvero la indifferenziata legalizzazione del possesso di sostanze stupefacenti derivanti dai cannabinoidi. Le disposizioni adottate disciplinano le modalità ed i presupposti della prescrizione e somministrazione di tali farmaci, che può essere fatta direttamente dai medici di base, anche con trattamento domiciliare ponendo i costi a carico del servizio sanitario nazionale, con l'intento specifico di tutelare il diritto alle cure per tutti i pazienti, pur ribadendo che i preparati contenenti sostanze stupefacenti vanno prescritti esclusivamente «quando altri farmaci disponibili si siano dimostrati inefficaci o inadeguati al bisogno terapeutico del paziente». A disposizione del paziente sono posti, dunque, non genericamente le sostanze stupefacenti tal quali ma, sulla base di un opportuno piano terapeutico redatto dal medico, specifiche formulazioni farmaceutiche ad un dosaggio standardizzato e riproducibile, che assicurano l'efficacia terapeutica e tutelano dal rischio di effetti collaterali, laddove, invece, l'assunzione degli stessi principi attivi, nel caso del ricorrente attraverso il fumo, determina l'assunzione di dosaggi non riproducibili né prevedibili, in quanto dipendenti da diverse variabili individuali ed ambientali. La prescrizione del medico e la somministrazione di specifiche formulazioni standardizzate ieri come oggi, nel pur mutato quadro di riferimento che ha esteso la prescrittibilità anche per finalità palliative - servono a distinguere l'impiego medico, per le finalità terapeutiche e palliative, dall' abuso a scopo ricreativo e condizionano l' esercizio del diritto. L'esercizio di tale diritto, implica che il diritto stesso, inteso in senso lato ossia come mera situazione giuridica attiva, sia esercitato secondo le forme previste e che, con riguardo alla fattispecie in esame, non si risolve nella libera coltivazione e auto prescrizione di sostanze stupefacenti. Le stesse affermazioni dell'imputato, dichiaratamente consapevole della illiceità della propria condotta, escludono la configurabilità della circostanza di cui all'art. 59, comma 4 cod. pen.. 8. Del tutto generico è il secondo motivo di ricorso che si limita alla semplice asserzione della sussistenza dello stato di necessità.
9.Il terzo motivo di ricorso generico, per aspecificità del motivo (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004 - dep. 11/10/2004, Burzotta, Rv. 230634). Ed invero le argomentazioni svolte non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto comprovata non la mera condotta di coltivazione delle tre piante di canapa indiana secondo la ricostruzione del giudice di primo grado, per tale via riformata, ma ripresa nella ricostruzione del fatto dal 9 ricorrente-ma una più articolata e risalente attività di coltivazione che aveva comportato produzione di sostanza stupefacente ascendente a n. 669 dosi medie singole, aspetto che il giudice di appello ha valorizzato, con ampi richiami alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, onde inferirne la offensività in concreto della condotta. Coerentemente con i sovraesposti principi - si veda il punto 3 del Considerato in diritto - i giudici di Appello hanno ritenuto di fondare sul principio attivo, rinvenuto nel prodotto della coltivazione, la conseguente idoneità offensiva in concreto della piantagione dello stupefacente e la penale responsabilità dell'imputato, disattendendo la dedotta destinazione ad uso terapeutico, di ciò dando logica ed esauriente motivazione.
6. Non deducibile con l'odierna impugnazione è il motivo di ricorso concernente la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. essendo stato proposto per la prima volta nel giudizio di legittimità. Premesso che il decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2015 ed è entrato in vigore il successivo 2 aprile 2015, la disposizione della quale si chiede l'applicazione era in vigore al momento della deliberazione della sentenza di appello ( 20 maggio 2015) e non risulta che il ricorrente abbia chiesto l'applicazione della causa di non punibilità ora reclamata, neppure al momento delle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio di secondo grado. Sul punto, questa Corte, con condivisibile orientamento, si è espressa nel senso che, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 609, comma terzo, cod. proc.pen., se il predetto articolo era già in vigore, come nel caso in esame, alla data della deliberazione della sentenza d'appello, tanto sul rilievo che la questione postula, di regola, un apprezzamento di merito precluso in sede di legittimità, ma che poteva essere proposto al giudice procedente al momento dell'entrata in vigore della nuova disposizione, come motivo di appello ovvero, nel caso di specie, almeno come sollecitazione in sede di conclusioni del giudizio di secondo grado (Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv. 266678). 10. Segue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
10 Rigetta il ricorso e processuali. Così deciso il 28 aprile Il Consigliere relatore Emilia Anna Giordano condanna il ricorrente al pagamento delle spese 2017 Il Presidente Giovanni Conti Dunk DEPOSITATO IN CANCELLERIA 19 LUG 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E R Piera Esposito P 11