Sentenza 29 settembre 2015
Massime • 1
In materia di impugnazione dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, in sede di ricorso per cassazione, qualora sia intervenuto il decreto che dispone il giudizio in relazione ai reati contestati, è precluso qualsiasi sindacato sul "fumus commissi delicti", considerato che la valutazione di merito eseguita dal giudice dell'udienza preliminare è tale da assorbire l'apprezzamento compiuto in sede incidentale sulla sussistenza di tale presupposto applicativo della misura cautelare reale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/09/2015, n. 44639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44639 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2015 |
Testo completo
44 6 3 9 / 1 5 39 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 1781 Sent. n.. sez. Saverio Felice Mannino - Presidente - CC 29/09/2015- Guicla Mulliri R.G.N. 55541/2014 Vito Di Nicola - Relatore - Gastone Andreazza Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da De SI ON, nato a [...] il [...] MA EP, nato in [...] il [...] Comune di Sperlonga avverso la ordinanza del 23-09-2013 del tribunale della libertà di Latina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. RT Cardino che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
Uditi per i ricorrenti gli avvocati Giovanni Malinconico, Corrado De SI e : Grazia Volo che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
Udito per le parti civili l'avv. CO Di Ciollo che ha concluso per il rigetto dei : ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1. ON De SI, EP MA ed il Comune di Sperlonga, in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorrono per cassazione impugnando, con separati ricorsi, l'ordinanza indicata in epigrafe emessa dal tribunale della libertà di Latina con la quale è stato confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale in data 3 agosto 2013, impositivo del vincolo su un'area sita nel comune di Sperlonga, oggetto di esproprio da parte del Comune per effetto del decreto n. 1 del 12 luglio 2011, per i reati previsti dagli articoli 323 e 479 codice penale nonché 181, comma 1 bis, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza i ricorrenti, tramite i rispettivi difensori, sollevano i seguenti motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 disposizione di attuazione codice di procedura penale, nei limiti necessari per la stesura della motivazione.
2.1. ON De SI solleva cinque motivi di gravame.
2.1.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge ven processuale (articolo 606, comma 1, lettera c), codice di procedura penale in relazione all'articolo 321 stesso codice), sul rilievo che l'ordinanza impugnata ha confermato il decreto di sequestro preventivo gravato nonostante la misura cautelare reale fosse stata annullata a seguito di due pronunce emesse, in relazione al medesimo ambito cognitivo, dalla Corte UP di cassazione con : sentenze n. 4692 del 2012 e n. 32649 del 2013. 2.1.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge penale (articolo 606, comma 1, lettera b), codice di procedura penale in relazione all'articolo 479 del codice penale) nonché l'erronea applicazione dell'articolo 14 ter della legge n. 241 del 1990, dell'articolo 11 legge n. 340 del 2000 (articolo 606, comma 1, lettera b), codice di procedura penale in relazione all'articolo 479 del codice penale), sul rilievo che il tribunale del riesame ha fondato la pronuncia impugnata una mancata conoscenza del funzionamento dell'istituto della conferenza dei servizi, pervenendo ad ipotizzare la commissione del reato di falso ideologico ed a porre tale inesistente reato come elemento rafforzativo della necessità del sequestro.
2.1.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'articolo 479 del codice penale per violazione dell'articolo 324, comma 5, codice di procedura penale per mancata definizione del rapporto di impugnazione ai sensi degli articoli 325, comma 1, codice di procedura penale (articolo 606, comma 1, lettera c), codice di procedura penale), sul rilievo che, in relazione al reato di falso ideologico, risulta evidente la mancata definizione del rapporto di 2 impugnazione e l'insufficienza del riferimento al fumus solo ed esclusivamente sul piano dell'astratta configurabilità dei reati, con conseguente integrazione del vizio di legittimità denunciato.
2.1.4. Con il quarto motivo di gravame il ricorrente denuncia l'erronea applicazione dell'articolo 323 codice penale nonché l'erronea applicazione degli articoli 9 e 13, comma 5, del d.p.r. n. 327 del 2001 (articolo 606, comma 1, lettera b), codice di procedura penale), sul rilievo che il presunto reato di abuso d'ufficio è stato contestato agli indagati per la presunta adozione della delibera consiliare n. 27 del 16 settembre 2009 malgrado la pretesa decadenza del vincolo preordinato all'esproprio, conseguente al decorso del termine quinquennale senza la previa adozione del provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.
2.1.5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce la violazione dell'articolo 181 bis del decreto legislativo n. 42 del 2004 (articolo 606, comma 1, lettera b), codice di procedura penale), sul rilievo che il reato paesaggistico è stato contestato in quanto, all'atto della legittima immissione in possesso del bene espropriato, il Comune di Sperlonga ha dovuto delimitare l'area di sua proprietà ed in previsione dei lavori da effettuare per la realizzazione dell'opera pubblica con una recinzione in paliera di legno e rete in zona sottoposta a vincolo va paesaggistico, senza la prescritta autorizzazione, nonostante la delimitazione dell'area costituisse un'attività conseguente all'esproprio e propedeutica alla realizzazione dell'opera pubblica.
2.2. EP UR ed il Comune di Sperlonga, con separati ricorsi, sollevano quattro analoghi motivi di gravame.
2.2.1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'articolo 323 codice penale sotto profilo dell'elemento soggettivo del reato e della carenza di motivazione su tale punto decisivo del giudizio (articolo 606, comma 1, lettere b) e c), codice di procedura penale).
2.2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'articolo 323 codice penale sotto il profilo della condotta materiale del reato e della carente motivazione su tale punto decisivo per il giudizio (articolo 606, comma 1, lettere b) e c), codice di procedura penale).
2.2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'articolo 479 del codice penale (articolo 606, comma 1, lettera b), codice di procedura penale), sul rilievo che erroneamente il tribunale della libertà ha ritenuto che la conferenza dei servizi dell'11 gennaio 2010 sia stata convocata dal Comune di Sperlonga e sia stata conclusa sulla base del falso presupposto della presenza di tutti i pareri e nulla 3 osta necessari, cosicché è stato configurato erroneamente il fumus del reato di falso ideologico.
2.2.4. Con il quarto ed ultimo motivo i ricorrenti deducono la violazione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'articolo 181, comma 1 bis, decreto legislativo n. 42 del 2004. 3. RT DE IO, SA DE IO, TO DE IO e CO IN, costituiti parti civili, hanno presentato, ai sensi dell'articolo 90 codice di procedura penale, due memorie in data 7 maggio 2015 e 14 settembre 2015, con produzione documentale, tra cui il decreto che dispone il giudizio emesso in data 12 marzo 2015 con udienza dibattimentale fissata per il 23 settembre 2015, in relazione ai fatti per i quali è stato spedito il titolo cautelare.
4. I ricorrenti EP UR ed il Comune di Sperlonga, con separati atti in data 20 marzo 2015 (per avvocato Corrado de SI) e in data 2 aprile 2015 : (per avvocato Grazia Volo), hanno presentato anche motivi nuovi, con allegata documentazione.
4.1. Con i motivi nuovi del 20 marzo 2015, i ricorrenti deducono: violazione di legge in riferimento alla ritenuta ricorrenza degli elementi integrativi del ven delitto di abuso d'ufficio per ciò che attiene all'elemento soggettivo;
violazione di legge in relazione alla mera apparenza della motivazione posta a corredo dell'impugnata ordinanza sotto i medesimi profili;
violazione dell'articolo 125 codice di procedura penale per mancanza assoluta della motivazione;
violazione di legge in riferimento al reato di cui all'articolo 323 codice penale in relazione alla condotta materiale erroneamente sussunta nel decreto di sequestro preventivo e nell'impugnata ordinanza;
ingiustificata inosservanza dei principi affermati nelle sentenze emesse dalla Corte UP di cassazione, di cui al primo motivo del ricorso principale, alle quali il tribunale avrebbe dovuto obbligatoriamente attenersi;
violazione di legge con riferimento alla errata applicazione dell'articolo 479 codice penale ed insussistenza ontologica degli elementi integrativi della fattispecie delittuosa (primo motivo nuovo); violazione di legge in relazione alla affermata ricorrenza degli elementi integrativi del delitto previsto dall'articolo 181, comma 1 bis, decreto legislativo n. 42 del 2004; violazione dell'articolo 125 codice di procedura penale per mancanza assoluta della motivazione;
ingiustificata inosservanza della giurisprudenza della UP : Corte formatasi nella specifica materia, oltre che dei principi generali relativi agli effetti del decreto di esproprio emanato la pubblica amministrazione, delle particolari caratteristiche della recinzione (in legno e rete) e del diritto di impedire a qualunque soggetto diverso dall'amministrazione la possibilità di immettersi nella superficie del terreno sottoposto all'esproprio (secondo motivo nuovo). 4 4.2. Con i motivi nuovi del 2 aprile 2015, i ricorrenti deducono le medesime violazioni di legge denunciate con i quattro motivi principali (enunciati da sub 2.2.1 a sub 2.2.4. del ritenuto in fatto). Con nota del 24 settembre 2015, EP MA ha depositato la determinazione di compatibilità paesaggistica rilasciata dai competenti uffici della Regione Lazio, ai fini della valutazione dell'estinzione del reato ex art. 181, comma 1 bis, d.lgs. n. 42 del 2004. : : CONSIDERATO IN DIRITTO • 1. I ricorsi sono inammissibili per le seguenti ragioni.
2. Il difensore delle parti civili ha allegato alla memoria del 7 maggio 2015 il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Latina ha disposto il rinvio a giudizio del De SI e del MA, per i reati in ordine ai quali è stato emesso il decreto di sequestro preventivo, innanzi al tribunale della medesima città in composizione collegiale (per l'udienza del 23 settembre 2015). Va solo aggiunto che detta circostanza, sulla quale i difensori dei ricorrenti ven hanno interloquito all'odierna udienza, non è contestata ed è comunque provata per tabulas.
3. Va allora preliminarmente chiarito che i ricorsi si dirigono verso l'impugnata ordinanza censurandola esclusivamente nella parte in cui ha ritenuto sussistente il fumus criminis in ordine ai reati per i quali è stato emesso il decreto di sequestro preventivo. Questa Corte, sebbene in materia di riesame dei provvedimenti cautelari reali, ha univocamente affermato che la questione relativa alla sussistenza del "fumus commissi delicti" non è più valutabile ai fini della fondatezza del provvedimento sotto il predetto profilo, con la conseguenza che il decreto di rinvio a giudizio spiega efficacia preclusiva al riesame del presupposto applicativo della misura in parte qua (Sez. 2, n. 2210 del 05/11/2013, dep. 20/01/2014, Bongini ed altro, Rv. 259420; Sez. 5, n. 4906 del 21/07/1998, Frattasio, Rv. 211969; Sez. 1, n. 5039 del 18/09/1997, P.G. e Scibilia, Rv. 208969). E' stato in particolare chiarito che la questione relativa alla sussistenza del "fumus commissi delicti", qualora sia intervenuto il decreto che dispone il rinvio a giudizio del soggetto interessato, è soggetta, in materia di misure cautelari reali, ad un trattamento diverso rispetto a quello riservato alle misure cautelari : personali, stante l'ontologica diversità e, quindi, la non omologabilità delle regole 5 che presiedono, da un lato, alle misure cautelari in personam e, dall'altro, alle misure cautelari in rem. La ratio di tale diversificazione - che, secondo la compatta giurisprudenza di questa Corte regolatrice, è avallata dalla sentenza n. 71 del 1996 della Corte costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., senza estenderne la portata anche all'art. 324 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono la possibilità di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio a norma dell'art. 429 cod. proc. pen. si coglie se si ha riguardo all'ambito cognitivo del giudizio di riesame sulle misure cautelari personali, nel quale occorre apprezzare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'incolpato, rispetto all'ambito cognitivo del giudizio di riesame sulle misure cautelari reali, nel quale occorre procedere ad una delibazione della sussistenza dell'ipotizzata fattispecie di reato, da effettuarsi non in astratto, ma in concreto, secondo il principio per cui, nella verifica dei presupposti per l'emanazione del sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma primo, cod. proc. pen., il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma, valutando il "fumus commissi delicti", deve tenere conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e ven dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, non occorrendo la sussistenza d'indizi di colpevolezza o la loro gravità, ma solo elementi concreti conferenti nel senso della sussistenza del reato ipotizzato (Sez. 5, n. 37695 del 15/07/2008, Cecchi Gori, Rv. 241632). Di talché, se l'effetto preclusivo non può spiegarsi in tema di misure cautelari personali, posto che il decreto che dispone il giudizio reca una mera valutazione di idoneità e sufficienza degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio, al di fuori di ogni più penetrante apprezzamento di gravità degli indizi a carico dell'indagato, è invece insuperabile in materia di misure cautelari reali, posto che, in tal caso, il provvedimento reca in sé una positiva delibazione di sussistenza dell'ipotizzata fattispecie di reato, che è più intensa della mera valutazione sommaria compiuta in sede di emissione del provvedimento cautelare (Sez. 2, n. 2210 del 05/11/2013, cit., in motivazione).
4. La traccia di siffatti orientamenti è stata segnata, prima ancora che dalla sentenza n. 71 del 1996 della Corte costituzionale, dalla sentenza n. 48 del 1994 con la quale la il Giudice delle leggi ha affermato che la preclusione, secondo la costante giurisprudenza della Cassazione, per il giudice investito dal gravame relativo all'applicazione delle misure cautelari di natura reale, di ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla loro gravità diversamente da quanto previsto per le misure cautelari personali - non si pone in contrasto 6 con il diritto di difesa, sia perché non vi è un obbligo costituzionale ad assegnare uguale "contenuto difensivo" a rimedi che, pur se identici per denominazione P (riesame delle misure cautelari personali e riesame di quelle reali), si distinguono sul piano strutturale e dei soggetti che possono essere coinvolti, e sia perché, . per altro verso, è consentito al giudice "a quo", quanto meno, il controllo sulla astratta configurabilità del reato contestato (...). In proposito, la Corte costituzionale ha spiegato che il codice di rito non si è peraltro spinto al punto da aver assimilato in toto i presupposti che devono assistere le misure cautelari personali, da un lato, e quelle reali dall'altro. Più in particolare, nel dettare la disciplina delle misure cautelari reali, il codice di rito ha omesso, non senza significato, di operare un richiamo espresso alle disposizioni generali che il capo I del titolo I del libro IV dedica alle misure cautelari personali, cosicché solo a queste ultime risulta essere testualmente riferita la previsione enunciata dall'art. 273, primo comma, cod. proc. pen. a norma della quale "nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza" (...), aggiungendo che la scelta del codice di non riprodurre per le misure cautelari reali i presupposti sanciti dall'art. 273 per le misure cautelari personali non può pertanto ritenersi in sé contrastante con la Costituzione, n e essendo graduabili fra loro i valori che l'ordinamento prende in considerazione: v da un lato, l'inviolabilità della libertà personale, e, dall'altro, la libera disponibilità dei beni, che la legge ben può contemperare in funzione degli interessi collettivi che vengono ad essere coinvolti. Ciò comporta, dunque, la possibilità di costruire differentemente il "potere" del giudice di adottare le misure e, conseguentemente, la tipologia del controllo in sede di gravame, con i naturali riverberi che da ciò scaturiscono sul piano della difesa che gli interessati possono sviluppare. D'altra parte, la misura cautelare reale attiene, per sua stessa natura, a "cose" che, nell'ipotesi del sequestro preventivo, presentano un tasso di "pericolosità" che giustifica l'imposizione della cautela: da qui il rilievo che la misura, pur raccordandosi ontologicamente ad un reato, inteso questo nella sua realtà fenomenica, può prescindere totalmente da qualsiasi profilo di "colpevolezza", proprio perché la funzione preventiva non si proietta necessariamente sull'autore del fatto criminoso ma su cose che, postulando un vincolo di pertinenzialità col reato, vengono riguardate dall'ordinamento come strumenti la cui libera disponibilità può costituire situazione di pericolo (...). Né la diversità strutturale del presupposto applicativo della misura cautelare : reale, rispetto a quella personale (il fumus criminis) può essere posta in discussione dall'autonomia che il provvedimento incidentale di libertà reale o personale riveste rispetto a quello di merito, "giacché ciò condurrebbe alla paradossale conseguenza di ritenere possibile la rivalutazione del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza (i gravi indizi di colpevolezza nelle misure 7 cautelari personali e il fumus delicti nelle misure cautelari reali, n.d.r.) in qualsiasi momento del processo e, dunque, anche dopo l'eventuale intervento di una sentenza di condanna, in aperta antinomia con la coerenza stessa del sistema, che certo non tollera il concorso di due pronunce giurisdizionali sul tema della "colpevolezza", l'una incidentale e di tipo prognostico e l'altra fondata sul pieno merito e come tale suscettibile di passaggio in giudicato. Il punto di equilibrio deve dunque rinvenirsi nel rispetto del principio di assorbimento, nel senso che soltanto ove intervenga una decisione che in ogni caso contenga in sé una valutazione del merito di tale incisività da assorbire l'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza (o del fumus delicti per le misure cautelari reali, n.d.r.), potrà dirsi ragionevolmente precluso il riesame di tale punto da parte del giudice chiamato a pronunciarsi in sede di impugnative proposte avverso i provvedimenti de libertate" (Corte cost. sent. n. 71 del 1996).
5. Poste queste coordinate, del tutto pacifiche, dettate dalla giurisprudenza di legittimità e dalla giurisprudenza costituzionale, non vi è dubbio che i principi affermati in materia di procedimento di riesame delle misure cautelari reali si applicano anche al giudizio di cassazione, ex art. 325 cod. proc. pen., qualora il decreto che dispone il giudizio sia nel frattempo, come nel caso di specie, e v intervenuto, determinando il medesimo effetto preclusivo essendo, in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della corte di cassazione disciplinata dalle medesime regole di giudizio, nel senso che detta verifica non può tradursi in una anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, questione da ritenersi superata ed assorbita dall'emanazione del decreto che dispone il giudizio all'esito di un contraddittorio sviluppato con la celebrazione dell'udienza preliminare, ma deve limitarsi, tanto per il giudice di merito quanto per il giudice di legittimità, al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840). Logico corollario di tale impostazione è dunque che il decreto che dispone il giudizio, contenendo una prognosi sulla serietà dell'accusa da verificare nel corso del giudizio di merito, preclude, in mancanza di fatti nuovi e sopravvenuti al rinvio stesso che vanno necessariamente rivalutati dal giudice del procedimento principale, qualsiasi sindacato incidentale sul fumus criminis in materia di misure cautelari reali da parte tanto del tribunale del riesame, adito ai sensi dell'art. 324 cod. pro, pen., quanto della Corte di cassazione, adita ai sensi dell'art. 325 cod. pro, pen., consentendo soltanto un controllo, a condizioni esatte, sulla 8 perdurante o meno presenza delle esigenze cautelari, requisito parimenti indefettibile ma autonomo, sganciato ed impermeabile rispetto al fumus. Ne consegue che essendo stata devoluta al giudice di legittimità la sola questione riguardante il fumus commissi delicti dei reati di abuso d'ufficio, falso ideologico e del reato paesaggistico è maturata, in presenza del decreto che dispone il giudizio per tali reati, la preclusione al controllo incidentale, anche in sede di legittimità, della presenza del richiesto presupposto cautelare, ritenuto sussistente, nel procedimento principale, dalla valutazione del merito eseguita dal giudice dell'udienza preliminare con l'emanazione del decreto dispositivo del giudizio ossia con una valutazione di tale incisività da assorbire l'apprezzamento del fumus delicti. Altra logica conseguenza è che, devolute al giudice di legittimità le sole questioni riguardanti il fumus, sono precluse tutte le altre questioni che riguardano le esigenze cautelari, cosicché (al di là della preclusione, pure sussistente, all'acquisizione di nuovi documenti nel giudizio di legittimità: v. Sez. . 3, n. 27417 del 01/04/2014, C., Rv. 259188) la sopravvenuta compatibilità paesaggistica, astrattamente id onea ad incidere sulle esigenze cautelari ma non sul fumus (non applicandosi al delitto paesaggistico, nel caso di specie ipotizzato, le cause estintive previste per la contravvenzione paesaggistica: cfr.Sez. 3, n. 7216 del 17/11/2010, dep. 25/02/2011, Zolesio ed altro, Rv. 249526), dovrà essere sottoposta al vaglio del giudice del dibattimento e, eventualmente sotto tale specifico e limitato profilo, ai gravami de libertate consentiti.
6. I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili con esonero dei ricorrenti dalla condanna alle spese del procedimento, essendo la causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del gravame, senza colpa per le parti impugnanti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi. Così deciso il 29/09/2015 Il Presidente Il Consigliere estensore Vito Di Nicola Saverio Felice Mannino Ajamon Lito d'warze DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL - 6 NOV 2015 CHLOERE ariani 9