Sentenza 5 novembre 2013
Massime • 1
Non è proponibile in sede di riesame del provvedimento che dispone il sequestro preventivo la questione relativa alla sussistenza del "fumus commissi delicti", qualora sia intervenuto il decreto che dispone il rinvio a giudizio del soggetto interessato, attesa l'ontologica diversità delle regole relative alle misure cautelari personali rispetto a quelle riguardanti le misure cautelari reali.
Commentario • 1
- 1. Penale Diritto e ProceduraFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 5 luglio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/11/2013, n. 2210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2210 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Domenico - Presidente - del 05/11/2013
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 2122
Dott. IASILLO Adriano - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 022384/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avvocato SAVI Stefano, quale difensore di:
NI AB (n. il 22/06/1967) e NI MA (n. il 06/12/1971);
avverso l'ordinanza del Tribunale di Genova, in data 02/05/2013;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. IASILLO Adriano;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dottoressa FODARONI Maria Giuseppina, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con decreto del 04/04/2013, il Tribunale di Genova dispose il sequestro preventivo di beni, valori e danaro fino alla concorrenza della somma di Euro 81.783,86 nei confronti dei predetti BO AB e BO MA, rinviati a giudizio, tra l'altro, per il reato di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p., art. 640 c.p., comma 2 (truffa aggravata ai danni di ente pubblico).
Avverso tale provvedimento BO AB e BO MA proposero istanza di riesame, ma il Tribunale di Genova, con ordinanza del 02/05/2013, la respinse. Ricorre per cassazione il difensore di BO AB e BO MA deducendo che il Tribunale nella sua decisione non ha utilizzato - come, invece, più volte affermato dalla Suprema Corte - tutti gli atti del procedimento. In particolare pur dandosi atto, nel provvedimento impugnato, della presenza negli atti del decreto di rinvio a giudizio del G.U.P. la decisione del Tribunale si fonda solo sul contenuto del capo di imputazione. In buona sostanza secondo il difensore dei ricorrenti per il G.U.P. la società dei BO è stata finanziata dall'Ente Pubblico appaltante e il danno economico per l'Ente sarebbe costituito nell'indisponibilità del danaro per il tempo occorso ai fini dell'acquisto dei materiali che all'epoca del pagamento non erano ancora a disposizione dei BO. Quindi il profitto non può essere quello di Euro 81.783,86 - cioè tutto quello che è stato versato dall'Ente pubblico agli imputati - ma solo la somma di danaro corrisposta e alla quale non corrisponda una controprestazione degli imputati (il difensore dei ricorrenti cita, a sostegno di quanto sopra sinteticamente illustrato, varie decisioni di questa Corte). Rileva, poi, il difensore che anche la natura sanzionatoria della misura ex art. 322 ter c.p., impone il rispetto dei medesimi principi generali sottesi alle sanzioni penali tra i quali la proporzione, l'adeguatezza e gradualità tra il fatto e le conseguenze ad esso collegate. Quindi poiché nel caso di specie la condotta illecita degli imputati si inserisce in un più ampio rapporto, lecito ed efficace, il Giudice di merito ha l'obbligo di individuare esattamente la reale entità del profitto derivante dall'illecita condotta e di applicare solo per questo il sequestro e la successiva confisca.
Il difensore dei ricorrenti conclude, quindi, per l'annullamento dell'impugnato provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato e va, quindi, dichiarato inammissibile. Infatti, con la prima doglianza si contesta il richiamo del principio di diritto effettuato dal Tribunale, sottolineando che con la richiesta di riesame non si contestava la sussistenza del fumus. In realtà il Tribunale ha correttamente evocato il principio di cui si dirà in seguito. Il Giudice di merito ha, invero, rilevato che seppure l'istanza di riesame riguardava solo l'esatta individuazione del quantum da sottoporre a sequestro - l'effettiva entità del profitto derivante dall'illecita condotta - in realtà tale richiesta si fondava su una diversa ricostruzione del fatto che differiva totalmente da quanto esposto nel capo di imputazione e in concreto ritenuto anche dal G.I.P. visto che aveva deciso per il rinvio a giudizio. È, allora, pienamente pertinente aver evidenziato quanto affermato più volte da questa Suprema Corte e cioè che non è proponibile in sede di riesame del provvedimento che dispone il sequestro preventivo la questione relativa alla sussistenza del "fumus commissi delicti", qualora sia intervenuto il decreto che dispone il rinvio a giudizio del soggetto interessato - che spiega efficacia preclusiva alla delibazione del "fumus" del reato - stante l'ontologica diversità e, quindi, la non omologabilità delle regole relative alle misure cautelari personali con quelle riguardanti le misure cautelari reali. (Sez. 5^, Sentenza n. 30596 del 17/04/2009 Cc. - dep. 23/07/2009 - Rv. 244476; si veda anche Corte cost. n. 71 del 1996). La ratio di tale esclusione risiede, più esattamente, nell'ambito di cognizione devoluto al giudice del riesame: nell'un caso (misure cautelari personali), l'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, nell'altro (misure reali), la sommaria delibazione della sussistenza dell'ipotizzata fattispecie di reato, da effettuarsi non in astratto, ma in concreto, secondo il principio affermato da questa Corte regolatrice (Sez. 5, Sentenza n. 37695 del 15/07/2008 Cc. - dep. 03/10/2008 - Rv. 241632), indipendentemente da ogni possibilità di apprezzamento della fondatezza dell'accusa, della sussistenza degli indizi di colpevolezza e della gravita degli stessi (Sez. U, Sentenza n. 7 del 23/02/2000 Cc. - dep. 04/05/2000 - Rv. 215840). Di talché, se l'effetto preclusivo non può spiegarsi in tema di misure cautelari personali, posto che il decreto che dispone il giudizio reca una mera valutazione di idoneità e sufficienza degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio, al di fuori di ogni più penetrante apprezzamento di gravità degli indizi a carico dell'indagato, è invece insuperabile in materia di misure cautelari, posto che, in tal caso, il provvedimento reca in sè una positiva delibazione di sussistenza dell'ipotizzata fattispecie di reato, che è più intensa della mera valutazione sommaria compiuta in sede di emissione della misura cautelare (per l'appunto, il fumus commissi delicti). Quindi il Tribunale del riesame con il richiamo del suddetto principio ha unicamente voluto porre in rilievo che allo stato si deve decidere sulla base del fumus così come cristallizzato nel capo di imputazione lasciato inalterato con il rinvio a giudizio. In ogni caso il Tribunale ha preso atto, anche, di quanto scritto nella motivazione del decreto di rinvio a giudizio;
quindi non sussiste alcuna violazione di legge per omesso esame di tutti gli atti a disposizione, come sostenuto nel ricorso. Invero a pagina 2 dell'impugnato provvedimento si ricostruisce la vicenda e si sottolinea che non risulta affatto provato - come, invece, sostenuto nella richiesta di riesame - che gli _ 81.783,86 - ritenuto profitto del reato - siano stati detratti da altri lavori eseguiti dagli imputati;
inoltre il Tribunale risponde, con motivazione incensurabile, a tutte le altre generiche doglianze oggi riproposte. Infine, a proposito della ritenuta esplicitazione del capo di imputazione da parte del G.I.P. in linea con quanto sostenuto dal P.M., esplicitazione difforme da come ricostruisce il fatto il Tribunale del riesame (gli acquisti per Euro 81.783,86 sarebbero avvenuti seppur in epoca posteriore all'erogazione), si deve rilevare che dagli stralci dell'ordinanza riportati nel ricorso non si ricava affatto che il G.I.P. (o il P.M.) abbiano inteso modificare l'entità del profitto del reato (che rimane, quindi, di Euro 81.783,86). Inoltre, su tale circostanza il Tribunale ha anche sottolineato - come già detto - le ragioni sulla base delle quali ritiene non fondato quanto sostenuto dai ricorrenti, che non muovono contestazioni specifiche sul punto. Infine si deve rilevare che è stato proprio il P.M. a chiedere il sequestro preventivo per la somma indicata nel capo di imputazione e che al sequestro ha provveduto il Tribunale che deve decidere nel merito (dopo il rinvio a giudizio;
infatti il sequestro è successivo al rinvio a giudizio). Da tutto ciò discende anche la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso (omessa individuazione della reale entità del profitto di reato). Infatti, il Tribunale ha ritenuto - per quanto sopra esposto - che allo stato il profitto del reato sia di Euro 81.783,86. Da quanto sopra emerge, dunque, con chiarezza la manifesta infondatezza del ricorso. Si deve, infatti, tener ben presente che in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano la totale mancanza di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità o la incompletezza di motivazione le quali non possono denunciarsi nel giudizio di legittimità nemmeno tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui dell'art.606 c.p.p., lett. e), posto che questo richiede la "mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità" della motivazione (Sez. 5^, Sentenza n. 8434 del 11/01/2007 Cc. - dep. 28/02/2007 - Rv. 236255; Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008 Cc. - dep. 26/06/2008 - Rv. 239692 ). La motivazione dell'ordinanza impugnata non solo non presenta alcun vizio che possa far ritenere sussistente la "violazione di legge" di cui all'art. 325 c.p.p., ma è così esaustiva, logica e non contraddittoria che porterebbe alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso anche se non operasse il limite di cui all'art. 325 c.p.p.. A fronte di quanto sopra il difensore dei ricorrenti contesta l'interpretazione data dal Tribunale ai fatti e fornisce una sua diversa prospettazione. Orbene, quanto sopra porterebbe alla dichiarazione di inammissibilità anche se si fosse in presenza di un ricorso per Cassazione nel quale poter proporre tutti i motivi previsti dall'articolo 606 del codice di procedura penale. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente. Restano escluse da tale controllo sia l'interpretazione degli elementi a disposizione del Giudice di merito sia le eventuali incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente incompatibili con altri passaggi argomentativi risultanti dal testo del provvedimento impugnato. Ne consegue che non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una diversa prospettazione dei fatti nè su altre spiegazioni, per quanto plausibili o logicamente sostenibili, formulate dal ricorrente. (Sez. 6^, Sentenza n. 1762 del 15/05/1998 Cc. - dep. 01/06/1998 -Rv. 210923; si vedano anche Cass. Sez. 4^ sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568;
Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745;
Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955). L'inammissibilità del ricorso è ancor più evidente nel caso di specie, perché, come si è già rilevato, l'unico motivo di ricorso ammesso, ex art. 325 c.p.p., è quello della violazione di legge.
In definitiva le censure proposte incorrono tutte nella sanzione di inammissibilità, non essendo riconducibili alla tipologia di quelle consentite ex art. 325 c.p.p., o risultando, comunque, manifestamente infondate.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, i ricorrenti che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché ciascuno - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2013. Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2014