Cass. pen., sez. II, sentenza 12/10/2010, n. 2970
CASS
Sentenza 12 ottobre 2010

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La circostanza attenuante comune dell'attivo ravvedimento (art. 62, comma primo, n. 6, seconda ipotesi, cod. pen.) non è applicabile ai reati contro il patrimonio, in quanto si riferisce esclusivamente all'elisione o all'attenuazione di quelle conseguenze che non consistono in un danno patrimoniale o non patrimoniale economicamente risarcibile. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto incensurabile la motivazione del giudice di merito che ha statuito l'inapplicabilità della circostanza in questione al delitto di usura a fronte del parziale risarcimento del danno effettuato dall'imputato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 12/10/2010, n. 2970
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2970
    Data del deposito : 12 ottobre 2010

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