Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/2005, n. 24326
CASS
Sentenza 18 maggio 2005

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In materia di circostanze attenuanti comuni, la circostanza dell'attivo ravvedimento (art. 62, comma primo, n. 6, seconda ipotesi, cod. pen.), concernente l'elisione o l'attenuazione delle conseguenze del reato, non è applicabile ai reati contro il patrimonio, in quanto si riferisce esclusivamente a quelle conseguenze che non consistono in un danno patrimoniale o non patrimoniale economicamente risarcibile. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto incensurabile la motivazione del giudice di merito che ha statuito l'inapplicabilità della circostanza in questione al delitto di furto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/2005, n. 24326
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24326
    Data del deposito : 18 maggio 2005

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