Sentenza 18 maggio 2005
Massime • 1
In materia di circostanze attenuanti comuni, la circostanza dell'attivo ravvedimento (art. 62, comma primo, n. 6, seconda ipotesi, cod. pen.), concernente l'elisione o l'attenuazione delle conseguenze del reato, non è applicabile ai reati contro il patrimonio, in quanto si riferisce esclusivamente a quelle conseguenze che non consistono in un danno patrimoniale o non patrimoniale economicamente risarcibile. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto incensurabile la motivazione del giudice di merito che ha statuito l'inapplicabilità della circostanza in questione al delitto di furto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/2005, n. 24326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24326 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 18/05/2005
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - N. 1138
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 000670/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA PA, N. IL 29/09/1967;
avverso SENTENZA del 31/10/2003 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE E. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
RA OL impugna per cassazione la sentenza che ne ha confermato la dichiarazione di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 624 bis c.p., contestatogli per essersi impossessato di una autovettura sottraendola da un cortile privato di un palazzo. Propone un unico motivo col quale denuncia mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione relativamente alla mancata concessione dell'attenuante del ravvedimento operoso. Il ricorso non merita accoglimento.
È indiscusso in giurisprudenza che la circostanza dell'attivo ravvedimento di cui all'art. 62 n. 6, seconda ipotesi, c.p. non è applicabile ai reati contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, riferendosi solo a quelle conseguenze del reato che non consistono in un danno patrimoniale o non patrimoniale, economicamente risarcibile.
In ogni caso, occorre ricordare che, per la concessione della attenuante in parola, l'azione riparatrice del colpevole deve riuscire, per espressa esigenza della legge, "efficace"; cioè non solo devono essere adoperati mezzi idonei, ma codesti mezzi devono altresì avere effettivamente conseguito lo scopo dell'elisione o dell'attenuazione. Dunque la sola manifestazione di buona volontà, non seguita da un effetto eliminatorio delle conseguenze del reato, non può giovare al colpevole nel senso dell'art. 62 n. 6 c.p., ma sarà tenuto conto a norma dell'art. 133 cpv. n. 2 c.p.. E nella specie la corte territoriale ha sottolineato che gli organi della polizia, che erano già sulle tracce del veicolo rubato, lo avevano rinvenuto in altro luogo rispetto a quello indicato dall'imputato in sede di spontanea confessione. È pertanto mancato, nell'azione dell'attuale ricorrente, l'efficacia di cui innanzi, e a nulla rileva la circostanza che il veicolo fosse stato medio-tempore rimosso dal luogo da lui indicato per una infrazione al codice stradale, ne' che le indicazioni da lui fornite avessero consentito il ritrovamento della chiave di accensione e del telecomando dell'autovettura.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2005