Sentenza 6 dicembre 2017
Massime • 1
È configurabile il concorso tra i reati di truffa e di falso in assegno, nel caso in cui la falsificazione sia in concreto usata come strumento del raggiro per la commissione della truffa.
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La massima Si configura un'ipotesi di furto, e non di truffa, qualora il reo abbia compiuto attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, ma tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero qualificato come furto, anziché come truffa, la condotta dell'imputato il quale, dopo aver consegnato al proprietario di una motocicletta – quando questi ancora ne conservava il controllo – un assegno falso a titolo …
Leggi di più… - 2. Il concorso tra pedopornografia reale e virtuale: una recente sentenza del Gup di Palermo applica il ne bis in idemFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 26 gennaio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/12/2017, n. 1926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1926 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2017 |
Testo completo
0 1926-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA Composta da: DEL 06/12/2017 - Presidente - Sent. n. sez. PAOLO ANTONIO BRUNO 2798/2017 CATERINA MAZZITELLI Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE UMBERTO LUIGI SCOTTI N.8930/2017 ANDREA FIDANZIA ELISABETTA MARIA MOROSINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CH BE nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 19/09/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI SCOTTI udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OLGA MIGNOLO che ha concluso per l'inammissibilità. udito il difensore avv. PAOLO GIANATTI del Foro di Savona, per la parte civile che deposita conclusioni alle quali si riporta e nota spese. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19/9/2016 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del 24/2/2015 del Tribunale di Savona, appellata dall'imputato RT HI, esclusa per il reato contestato sub B) l'aggravante di cui all'art.625 n.2 cod.pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per i reati tutti a lui ascritti, in quanto estinti per prescrizione, confermando nel resto l'impugnata sentenza, disponendo l'immediata restituzione della somma di denaro e condannando l'imputato appellante alla refusione delle spese del grado in favore della parte civile OV TO. L'imputato era accusato: al capo B) del delitto di furto ex art.624 e 625 n.2 in danno di OV TO per essersi impossessato al fine di ricavarne profitto, approfittando di un momento di distrazione della vittima, di un assegno nonché di altri titoli di credito tratti sul conto della persona offesa, dopo averla precedentemente indotta a compilare una serie di assegni a favore di enti di beneficienza, a depositarli in cassaforte e quindi ad aprire la cassaforte allo scopo di distruggerli;
al capo C) del delitto di cui agli artt. 487 (rectius: 485) e 491 cod.pen. per aver abusivamente compilato l'assegno di cui al capo B), indicando il proprio nome quale beneficiario e l'importo di € 150.000,00=; al capo D) del delitto di cui agli artt.640 e 61 n.7 cod.pen. per aver, con artifizi e raggiri, consistiti nel presentarsi presso Banca Intesa per l'incasso dell'assegno di cui al capo B), indebitamente compilato, come indicato al capo C), indotto in errore il cassiere circa la sua legittimazione e ricavato ingiusto profitto e procurando danno di rilevante gravità per la persona offesa. Il Tribunale di Savona aveva ritenuto RT HI responsabile dei reati a lui ascritti e, ritenute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate in relazione al più grave reato di cui al capo B), riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena, sospesa, di un anno e quattro mesi di reclusione, con il beneficio della non menzione e al risarcimento dei danni alla parte civile liquidati in € 15.000,00=. Il Tribunale aveva altresì ordinato il dissequestro della somma di € 150.000,00 e la sua restituzione alla parte civile avente diritto.
2. Ha proposto ricorso il difensore di fiducia dell'imputato, avv. Silvio Cararra Sutour, svolgendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo, assai articolato, proposto ex art.606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen. il ricorrente denuncia vizi logici della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della parte civile, sotto molteplici profili, vale a dire: non era vero che era stato lo HI a cercare la persona offesa per stabilire un rapporto di amicizia, in contrasto con le dichiarazioni di NA AR AN, moglie dell'imputato; non era vero che lo HI sarebbe stato sempre a casa della persona offesa, con l'una o l'altra scusa, in contrasto con le dichiarazioni della collaboratrice domestica della persona offesa EL RO;
2 - la AN, moglie dell'imputato, era attendibile perché la stessa persona offesa aveva parlato bene di lei;
non è vero che lo HI, bancario in pensione, si era offerto spontaneamente di coadiuvare la persona offesa nelle sue questioni economiche, alla luce delle smentite provenienti dalla moglie dell'imputato e anche dai testi RO e CA AN che si erano pronunciati sulla lucidità e sull'autonomia della persona offesa;
le dichiarazioni della persona offesa circa la propria offerta di pagare volta per volta i servizi dello HI, da lui rifiutata, erano smentite documentalmente dalla scrittura 2/2/2003, dalla lettera 5/2/2003 della TO al Notaio Lavagna e dal testamento del 5/2/2003; la persona offesa aveva dichiarato in denuncia querela del 3/10/2008 di aver visto il proprio testamento del 2003 il giorno precedente presso il Notaio Lettera di Albenga, mentre ella lo aveva ritirato dal Notaio Lavagna di Loano solo il 3/10/2008; la TO aveva dichiarato di non aver più redatto testamenti mentre ne aveva compilato uno olografo il 5/10/2008 a favore delle nipoti;
tale testamento era il quinto affidato al Notaio Lavagna, ma ne erano seguiti altri tre fra il 2008 e il 2010; la persona offesa aveva negato che lo HI avesse le sue chiavi di casa, mentre era emerso che ella avesse fatto installare un cicalino collegato a casa HI e una campana sulla veranda, per consentir agli HI di intervenire in ogni momento, come risultava anche dalla deposizione del teste Salemi;
le pretese ingerenze dello HI nelle questioni economiche della persona offesa erano smentite dal quadro di autonomia della TO delineato dalle deposizioni dei vari testi escussi;
il teste ZO, direttore di banca, aveva smentito le tesi accusatorie, rilevando che la TO al momento del disinvestimento effettuato, comunque molto maggiore della somma di € 150.000, gli era parsa lucida e non eterodiretta e lui aveva solo cercato di dissuaderla per solo il timore che portasse i propri risparmi in altro istituto di credito;
il disinvestimento era stato effettuato non già per pagare lo HI ma per procurarsi la provvista per dar corso alle disposizioni testamentarie del 19/9/2008 a favore di enti benefici;
nella stessa data del 22/9/2008 la TO aveva telefonato alla dott.ssa Nasi per avere informazioni sulle conseguenze di una donazione con riserva di usufrutto;
3 le dichiarazioni della TO circa l'accesso, con il fiscalista De SC dal Notaio Lettera, erano state smentite dal Notaio Lettera e dalla sua impiegata;
il Notaio Marasco aveva escluso di aver conosciuto lo HI;
era dal Notaio Lavagna di Loano che la TO era andata il giorno precedente la denuncia a ritirare il testamento del 2003, poi distrutto e dato per asseritamente sottratto da HI in denuncia;
il De SC aveva detto di aver accompagnato la TO dal Notaio Marasco anni dopo;
i Notai Marasco e Lettera non erano mai stati in studio insieme;
il Notaio Lavagna non era a conoscenza dei rapporti fra la TO e lo HI;
era quindi illogico quanto ritenuto in sentenza circa l'incompatibilità fra la decisione di revocare il testamento e la dazione della somma di € 150.000, visto che si trattava semplicemente di retribuire lo HI per l'attività prestata;
la TO era evidentemente soggetta a frequenti rapidi - cambiamenti di opinione. In sintesi, secondo il ricorrente, la motivazione era carente ed illogica perché riteneva attendibile e coerente la parte civile, nonostante le smentite testimoniali e documentali da essa patite, ed era erronea laddove asseriva che la TO non fosse tenuta a pagare lo HI, la cui pretesa di remunerazione era validamente azionabile. Non poteva infatti essere ritenuto attendibile un soggetto che a distanza di 24 ore, passate fra l'accesso allo studio notarile e la redazione della denuncia, scambia un notaio per un altro, come pure la città in cui si trova lo studio di detto notaio, assume di essere stata da un notaio che neppur la conosce e di essere stata accompagnata da un soggetto che esclude di averlo fatto;
vi era poi il disconoscimento della scrittura del nome del beneficiario sull'assegno in contrasto con la perizia grafica e la dichiarazione di essere stata influenzata dallo HI anche nella redazione del testamento del 2008, cosa del tutto inverosimile visto che esso era a favore di altre persone. Tutte queste circostanze non potevano essere liquidate come mere inesattezze nei ricordi di un teste anziano, come aveva fatto la sentenza impugnata. La stessa parte civile aveva dichiarato di aver compilato solo assegni in bianco destinati ad enti benefici, mentre gli assegni a favore dello HI dovevano essere utilizzate da lui per spese mediche in vita della donna. L'esistenza dell'assegno di € 150.000 ai fini di cui alla motivazione della sentenza era incompatibile con la presenza nella cassaforte della TO di altri 4 " assegni a favore di enti benefici già indicati per l'importo totale di € 220.000,00=, ossia pressoché pari alla consistenza bancaria, con l'assenza di una lista di beneficiari a cui elargire la somma post mortem, con la mancanza della dichiarazione asseritamente suggerita dallo HI, con il totale disconoscimento dell'emissione del titolo incriminato in contrasto con la perizia grafica, con il comportamento elusivo tenuto dalla TO in sede di perizia grafica, con le dichiarazioni della persona offesa circa il «rituale» di distruzione degli assegni, mentre la funzione attribuita in sentenza all'assegno incriminato era già coperta da altro assegno mai incassato di € 20.000. Le dichiarazioni della parte offesa circa l'episodio della distruzione degli assegni custoditi in cassaforte erano contraddittorie sia in riferimento al contenuto dei titoli, sia al loro numero;
né l'assegno incriminato poteva essere quello da € 20.000, sia perché l'assegno in questione era stato scritto di pugno dalla TO anche nel nome del beneficiario sia perché era stato poi consegnato ai Carabinieri dalla stessa TO (e non era rimasto invece a mani dello HI, come dichiarato dalla persona offesa). Era ben possibile che la TO, per tacitare l'insistente creditore che sollecitava il pagamento delle sue prestazioni di assistenza, abbia emesso l'assegno in sostituzione di una donazione di maggior valore, pentendosene subito dopo e determinandosi a sporger querela. Lo HI non aveva alcuna necessità di sottrarre l'assegno incriminato per incassarlo essendo in possesso della chiave elettronica del conto che gli call consentiva di operarvi telematicamente. Nel 2008 la persona offesa aveva inteso anticipare gli effetti della successione con la donazione dell'appartamento allo HI con riserva di usufrutto e con il testamento del 19/9/2008 a favore di enti benefici (a cui l'imputato non aveva alcun interesse e comunque a lui noto). L'appuntamento del 2/10/2008 con il Notaio Marasco, poi rinviato, aveva per finalità la donazione e non il testamento, poi depositato il 5/10/2008 e disconosciuto dalla TO. La TO aveva scelto dapprima di retribuire lo HI con il testamento del 2003, poi attraverso la donazione dell'appartamento con riserva di usufrutto e infine, da ultimo, con il pagamento di € 150.000, di cui si era pentita subito dopo averlo effettuato. La sentenza dava illogicamente per scontato che lo HI dovesse assistere gratuitamente la persona offesa senza poter chiedere alcun compenso. Era anche incoerente il comportamento della persona offesa al momento in cui aveva ricevuto notizia dalla banca della presentazione dell'assegno in data 2/10/2008, da lei disconosciuto, e conseguentemente della raccomandazione a 5 sporgere denuncia, che era stata però presentata solo il 3/10/2008 dopo essersi preoccupata di recuperare prima dal Notaio Lavagna il testamento del 2003. 2.2. Con il secondo motivo, subordinato, proposto ex art.606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. il ricorrente denuncia violazione di legge perché i fatti contestati potevano essere tutti sussunti nella fattispecie di cui all'art.392 cod.pen. per aver agito lo HI al fine di esercitare il proprio diritto ad essere pagato per i servizi resi. Inoltre la condotta del reato C) era stata lo strumento fraudolento della truffa e doveva quindi ritenersi assorbito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizi logici della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della parte civile, OV TO, sotto molteplici profili, sostenendo che le molteplici contraddizioni, incoerenze e smentite, che aveva subito la sua versione dei fatti erano state così numerose e così gravi da essere incompatibili con il giudizio di complessiva attendibilità formulato sul conto della persona offesa dalla Corte territoriale.
1.1. A prescindere da varie questioni marginali, che vengono in rilievo essenzialmente nella prospettiva della valutazione di attendibilità del narrato dei due protagonisti, ossia l'imputato RT HI e la persona offesa OV TO, è pacifico che lo HI avesse avuto un rapporto di frequentazione con l'anziana vicina di casa, OV TO, a cui prestava assistenza e supporto, non disinteressatamente e nella prospettiva di un compenso: dapprima era stato redatto un testamento a favore dello HI e della moglie, compilato nel 2003, poi era stata ventilata una donazione della nuda proprietà dell'appartamento con riserva di usufrutto a favore della TO. Secondo la tesi dello HI, l'assegno di € 150.000,00= gli era stato consegnato volontariamente dalla TO proprio in remunerazione delle prestazioni rese e in sostituzione dell'istituzione testamentaria revocata e della liberalità non disposta e lui si era limitato a indicare la cifra. Indi la TO si era pentita, per un ripensamento, come spesso le capitava, aveva disconosciuto l'assegno e lo aveva denunciato. Secondo la tesi della TO, invece, lo HI si era impossessato dell'assegno con destrezza mentre i due si stavano occupando di distruggere altri assegni precedentemente compilati per scopi di beneficenza post mortem e senza nessun accordo fra loro aveva finito di compilarlo e lo aveva presentato all'incasso. 6 Il punto è efficacemente sintetizzato dalla Corte territoriale, affermando che era pacifico che lo HI avesse incassato l'assegno, scrivendovi di suo pugno solo la somma di € 150.000,00= e che il processo doveva accertare se lo HI il giorno che si era recato a casa della TO avesse sottratto l'assegno firmato in bianco o se invece la donna glielo aveva consegnato spontaneamente.
1.2. La sentenza impugnata prende posizione con estrema chiarezza (pagina 3) sul fatto che la TO, ancorché molto anziana, fosse capace di intendere e di volere e non circonvenibile, come del resto era stato escluso nella vicenda processuale relativa al primo testamento a favore dello HI. Di ciò non ha dubitato la difesa dello HI, né in sede di appello, né nell'ambito del presente ricorso per cassazione. Ciò premesso, non vi è alternativa, come è stato ritenuto dai Giudici del merito, fra la responsabilità dello HI per la sottrazione e la compilazione dell'assegno o la natura almeno oggettivamente, ma anche soggettivamente -- calunniosa della denuncia presentata dalla TO a suo carico.
1.3. In via del tutto preliminare occorre tener presente che il ricorrente, nei cui confronti i reati sono stati dichiarati estinti per intervenuta prescrizione, invoca una pronuncia totalmente assolutoria nel merito, con formula più favorevole, di cui non sussistono evidentemente i presupposti ex art. 129, comma 2, cod.proc.pen. L'art. 129, comma 2, pur in presenza di una causa di estinzione del reato, prevede la pronuncia di sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere, quando dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste, o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non è previsto dalla legge come reato. La prescrizione dei reati maturata nel corso del giudizio di legittimità è rilevabile a condizione che il ricorso, almeno in parte, sia ammissibile e sempre che non risulti dagli atti la prova evidente prevista dal citato comma 2 dell'art. 129; tale prova deve emergere in modo assolutamente non contestabile, così richiedendo solo una mera constatazione e non già un apprezzamento (Sez. 6, n. 32872 del 04/07/2011, Agulli e altri, Rv. 25090701; Sez. 6, n. 48524 del 03/11/2003, Gencarelli, Rv. 22850301; Sez. 6, n. 48527 del 18/11/2003, Tesserin e altro, Rv. 22850501; Sez. 6, Sentenza n. 12320 del 09/07/1998, P.g. in proc. Maccan U e altro, Rv. 212320); quindi la formula di proscioglimento nel merito può essere adottata solo quando dagli atti risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato e non nel caso di insufficienza o contraddittorietà della prova di responsabilità (Sez. 5, n. 39220 del 16/07/2008, Pasculli e altri, Rv. 24219101). Di conseguenza, qualora la motivazione del giudizio di merito dia contezza delle ragioni poste a fondamento dell'effettuato giudizio di responsabilità dell'imputato, non può nel contempo emergere dagli atti, con la 7 necessaria evidenza, una causa assolutoria nel merito (Sez. 6, n. 48524 del 03/11/2003, Gencarelli, citata).
1.4. In ogni caso, per quanto esposte con scrupolo certosino e metodo analitico, le recriminazioni sollevate dal ricorrente circa la ricostruzione del fatto storico accolta nella sentenza impugnata mirano a sollecitare inammissibilmente dalla Corte di Cassazione una non consentita rivalutazione del fatto motivatamente ricostruito dal Giudice del merito, senza passare, come impone l'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc.pen., attraverso la dimostrazione di vizi logici intrinseci della motivazione (mancanza, contraddittorietà, illogicità manifesta) o denunciarne in modo puntuale e specifico la contraddittorietà estrinseca con «altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame». limiti che presenta nel giudizio di legittimità il sindacato sulla motivazione, si riflettono anche sul controllo in ordine alla valutazione della prova, giacché altrimenti anziché verificare la correttezza del percorso decisionale adottato dai Giudici del merito, alla Corte di Cassazione sarebbe riservato un compito di rivalutazione delle acquisizioni probatorie, sostituendo, in ipotesi, all'apprezzamento motivatamente svolto nella sentenza impugnata, una nuova e alternativa valutazione delle risultanze processuali che ineluttabilmente sconfinerebbe in un eccentrico terzo grado di giudizio. Da qui, il ripetuto e costante insegnamento (Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 5, n. 44914 del 06/10/2009, Basile e altri, Rv. 245103) in forza del quale, alla luce dei precisi confini che circoscrivono, a norma dell'articolo 606, comma 1, lett. e) cod. proc.pen., il controllo del vizio di motivazione, la Corte non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare, sulla base del testo del provvedimento impugnato, se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.
1.5. E' opportuno inoltre ricordare che secondo questa Corte il principio dell'oltre ragionevole dubbio», introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello, giacché la Corte è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (Sez. 2, n. 29480 del 8 07/02/2017, Cammarata e altro, Rv. 270519; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600); di conseguenza la regola dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», impone all'imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali. (Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C e altro, Rv. 260409; Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli e altri, Rv. 259204).
1.6. La sentenza impugnata non si è sottratta alla valutazione comparativa fra le due versioni alternative e non ha certo sottaciuto le numerose incongruenze della narrazione della TO, ritenendo che essa, capace di intendere e di volere, potesse essere considerata scarsamente attendibile nel riferire con completezza e precisione le esperienze della propria esistenza, di ricostruire gli accadimenti e collegarli logicamente fra loro e così ha giustificato i numerosi errori che la difesa del ricorrente non ha mancato anche in questa sede di sottolineare. Tuttavia, secondo la Corte territoriale, l'attendibilità della TO doveva essere scrutinata secondo un parametro diverso allorché essa aveva riferito un episodio elementare, impossibile da dimenticare, come la dazione di un assegno da 150.000,00=, pari alla gran parte dei propri risparmi, perchè colui che non sia capace di calare nel tempo e nello spazio un simile evento non potrebbe che versare in situazione di incapacità.
1.7. Tanto premesso, la Corte di appello ha operato la valutazione di attendibilità in contrapposizione all'unica alternativa possibile, che è poi quella ipotizzata, con qualche cautela dialettica dal ricorrente, ossia una volontaria calunnia da parte della TO, pentitasi post factum della dazione dell'assegno. A tal proposito la Corte di appello ha osservato che gli errori e le inesattezze rimproverati alla TO non erano funzionali alla struttura della menzogna ipotizzata a suo carico e relativa all'unica questione essenziale (ossia la dazione volontaria o meno dell'assegno) perché la sua versione avrebbe tenuto comunque senza che perciò si attenuasse la portata accusatoria delle sue dichiarazioni;
la Corte di appello ha esemplificato concretamente in riferimento alla questione della compilazione dell'assegno quanto al nome del beneficiario ma la stessa considerazione vale per tutte le varie argomentazioni del ricorrente in ordine a incongruenze, errori e inesattezze del racconto della TO (la più appariscente delle quali attiene alla visita del 3/10/2008 al Notaio Lettera di Albenga insieme al De SC invece che al Notaio Lavagna di Loano) o alle ininfluenti imprecisioni sulle varie redazioni testamentarie successive. 9 f.
1.8. E' il caso di aggiungere che la verosimiglianza della versione della parte offesa era stata motivata dalla Corte territoriale sotto vari concorrenti profili. Secondo la Corte di appello, innanzitutto, la veridicità della versione della TO era accreditata dall'argomento che la dazione immediata di una somma così elevata era in contrasto con l'intenzione maturata dalla TO di non beneficiare lo HI né con testamento (perché il testamento a suo favore del 2003 era già stato superato da quello del settembre 2008), né con la donazione della nuda proprietà dell'appartamento (progetto anch'esso abortito). Era del tutto illogico, specie da parte di una persona assai cauta e avveduta nel gestire le proprie risorse per assicurarsi un futuro assistito e sicuro, come dimostravano l'accordo del 2003, il testamento con finalità remunerativa del 2003 e l'ipotesi di donazione con riserva di usufrutto, il versare subito e in unica soluzione il grosso dei propri risparmi, senza esservi costretta e senza alcuna garanzia che le cure e l'assistenza sarebbero proseguite. In secondo luogo, la prassi della firma di assegni in bianco aveva trovato conferma nelle risultanze di causa e nella stessa versione dello HI. E' parso poi piuttosto significativo che l'ingente cifra sul titolo di credito sia stata scritta dallo HI, piuttosto che dalla stessa TO che se avesse deciso di remunerare HI e in quella misura non avrebbe avuto motivo di consegnare l'assegno ancora da compilare al suo beneficiario. Diversi testi degni di fede, infine, avevano confermato le reazioni avute nell'immediato dalla TO, mostratasi all'oscuro dell'emissione dell'assegno e poi in preda all'agitazione (testi L.AN, ZO e RO), fornendo un riscontro indiretto, ma significativo, alla sua versione dei fatti.
1.9. Conclusivamente, le argomentazioni critiche del ricorrente non riescono a infrangere la tenuta logica della motivazione della sentenza impugnata, ben arroccata sui caposaldi della capacità di intendere e volere e della lucidità mentale della TO, della valutazione selettiva della sua capacità di memoria e di riferimento di vicende e dell'esclusione di un intento calunniatorio in danno dello HI.
2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, il ricorrente deduce violazione di legge perché i fatti contestati potevano essere tutti sussunti nella fattispecie di cui all'art.392 cod.pen. per aver agito lo HI al fine di esercitare il proprio diritto ad essere pagato per i servizi resi.
2.1. La censura è sorretta da interesse apprezzabile, perché a prescindere dalla prescrizione comunque maturata con la conseguente estinzione del reato ai fini penali, la minor gravità del fatto di reato accertato in giudizio potrebbe 10 dispiegare conseguenze ai fini della quantificazione del risarcimento spettante alla parte civile. Essa tuttavia è manifestamente infondata.
2.2. E' pur vero che non era esclusa la possibilità di un'azione civile da parte dello HI, per la remunerazione delle cure e dell'assistenza prestate, diversamente da quanto forse troppo sbrigativamente affermato dalla Corte di appello di Genova in termini di non azionabilità jure civili, anche nella prospettiva del contratto di vitalizio alimentare o di un contratto atipico di assistenza, secondo lo schema di ut facias, perseguente scopi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico (Cassazione civile, Sez. 6, 25/05/2017, n. 13232; Sez. 2, 22/04/2016, n. 8209; Sez. 3, 21/06/2016, n. 12746; Sez. 2, 24/06/2009, n. 14796). Tuttavia gli esiti di tale azione erano tutt'altro che sicuri e certamente almeno la quantificazione della pretesa in € 150.000 era del tutto labile e precaria.
2.3. L'art.392 cod.pen. punisce chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose. In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ai fini della configurabilità del reato, occorre che l'autore agisca nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale, anche se detto diritto non sia realmente esistente;
tale pretesa, inoltre, deve corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non mirare ad ottenere un qualsiasi quid pluris, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato. (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268362); la pretesa arbitrariamente attuata dall'agente deve corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato. (Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014 - dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589). Così non è nella fattispecie perché quand'anche lo HI fosse stato convinto di meritare una remunerazione da parte della TO per i servizi resi, non esisteva alcun collegamento atto a radicare, anche in prospettiva soggettiva, il convincimento che l'importo a suo credito fosse quello di € 150.000 riportato nell'assegno. 11 2.4. Aggiunge il ricorrente che la condotta del reato C) era stata lo strumento fraudolento della truffa e doveva quindi ritenersi in essa assorbita. La censura non coglie il segno. Non sussiste rapporto di specialità fra le due disposizioni incriminatrici perché elemento costitutivo della truffa è l'artifizio o il raggiro e non la falsificazione della scrittura o dell'atto; se in concreto l'agente si è avvalso della falsificazione quale strumento di raggiro i due reati concorrono, anche a prescindere dalla diversità dei beni giuridici tutelati (in un caso il patrimonio, nell'altro la fede pubblica).
2.5. Secondo i più recenti arresti dalle Sezioni Unite e in particolare, da ultimo, la recente pronuncia n.41588 del 22/6/2017, La Marca, l'unico criterio idoneo a dirimere i casi di concorso apparente di norme va rinvenuto nel principio di specialità ex art. 15 cod. pen., senza ricorrere alla teoria del bene giuridico» diverso, protetto delle fattispecie incriminatrici (Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv. 269668; Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, dep. 2011, Di कि Lorenzo, Rv. 248722; Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248865; Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962; Sez. U, n. 47164 del 20/12/2005, Marino, Rv. 232302). Il principio di specialità consente alla legge speciale di derogare a quella generale, nel caso in cui le diverse disposizioni penali regolino la «stessa materia»; è norma speciale quella che contiene tutti gli elementi costitutivi della norma generale e che presenta uno o più requisiti propri e caratteristici, in funzione specializzante, sicché l'ipotesi di cui alla norma speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbe nell'ambito operativo della norma generale. Tale criterio deve intendersi e applicarsi in senso meramente logico- formale, verificando la sussistenza del presupposto della convergenza di norme, solo in presenza di un rapporto di continenza tra fattispecie, attraverso il confronto strutturale tra le norme incriminatrici astrattamente configurate, mediante la comparazione dei rispettivi elementi costitutivi, operazione questa in cui il riferimento all'interesse tutelato non assume immediata rilevanza. L'identità di materia é sempre ravvisabile nel caso di specialità unilaterale per specificazione, nel caso di specialità reciproca per specificazione, ovvero di specialità unilaterale per aggiunta;
è, invece, da escludere nella specialità reciproca bilaterale per aggiunta, ove ciascuna delle fattispecie presenta, rispetto all'altra, un elemento aggiuntivo eterogeneo.
2.6. La truffa concorre con il reato di falso, quando la falsificazione sia preordinata ed usata come mezzo per la consumazione della truffa stessa (Sez. 2, n. 10962 del 23/02/1988, Vattermoli, Rv. 179691); il falso documentale non può essere assorbito dal delitto di truffa, quando la falsificazione sia usata come 12 mezzo di raggiro, non essendo il primo reato elemento costitutivo del secondo;
è quindi configurabile il concorso materiale tra la truffa e la falsificazione in scrittura privata, quando il falso sia preordinato ed utilizzato come mezzo necessario per realizzare la truffa stessa (Sez. 2, n. 4701 del 16/12/1988 - dep. 1989, Piazza, Rv. 180937; Sez. 5, n. 2990 del 18/01/1984, Arenare, Rv. 163439; Sez. 2, n. 2826 del 24/10/1983 - dep. 1984, Scalone, Rv. 163366; Sez. 5, n. 5186 del 22/04/1983, Sambucco, Rv. 159355).
3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere quindi condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00= in favore della Cassa delle Ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte ricorrente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 2.000,00= a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/12/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Paolo Antonio BrunoUmberto Luigi Scotti ته 16 Depositato in Cancelleria Roma, il 17 GEN 2018 Direttore Amministrativo Odina Odilia GALLIANO 13