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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 02/07/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R. G. n. 20061/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. R. G. 20061/2017, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall' Avv. Maria R.
Majmone nell'interesse di e Parte_1 Parte_2
avv. Maurizio Parisi per , Controparte_1
sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza del
5/06/2025 adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data
28.03.2025 (fissata per discussione, come da provvedimento del
15.06.2022 e poi reiterato), pronuncia la seguente
SENTENZA tra
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
26/03/1971, c.f. , entrambi residenti in C.F._2
Lipari Fraz. Canneto Via Manzoni, elettivamente domiciliati in
Milazzo Via M. Regis n. 61 presso e nello studio dell'Avv. Maria
Rita Majmone che li rappresenta e difende per mandato in atti
-attori- contro
, con sede in , Controparte_1 CP_1
Piazza Salimbeni 3 - C.F e P.I. in persona del legale P.IVA_1
Pag. 1 a 11 R. G. n. 20061/2017
rapp.te p. t., rappresentata e difesa per mandato rilasciato in atti dall'avv. Maurizio Parisi, elettivamente domiciliata in Barcellona
P.G, Via Operai ang. Via Roma presso lo studio dell'avv. Comito,
-convenuta– avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie - mutuo.-
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione datato 10.06.2017, gli attori esponevano di avere stipulato con la banca , Controparte_2
un contratto “…di finanziamento fondiario a tasso variabile … dell'importo di €. 90.000,00 da rimborsare in 180 rate mensili…”, lamentando che “…dall'esame della documentazione contabile relativa al predetto atto di mutuo è emerso che il tasso nominale di mora pattuito in contratto pari al 7,000% è superiore al tasso soglia di riferimento tratto dal TFGM pubblicato dalla Banca d'Italia relativamente al trimestre di sottoscrizione del contratto, pari al
6,2250% come risulta dalla perizia a firma dell'ing. . Persona_1
Inoltre, traendo sempre spunto da detta perizia lamentavano anche che “…a prescindere dal tasso nominale di mora, il tasso effettivo di mora, ovvero il tasso calcolato sull'importo della rata scaduta … per i giorni di ritardo, risulta di gran lunga superiore al tasso soglia…”.
Facendo altri rilievi, sempre avuto riguardo l'elaborato peritale a firma dell'ing. concludevano chiedendo l'accoglimento Per_1
delle conclusioni spiegate nel predetto atto e ribadite poi con la
Pag. 2 a 11 R. G. n. 20061/2017
memoria n. 1 dell'11.06.2018, e così “… 1)Previa declaratoria della nullità parziale, ex artt. 1815, 1418 e 1419 c.c. del contratto di finanziamento indicato in premessa, in considerazione della nullità delle clausole che prevedono l'applicazione di tassi di interesse usurari e comunque non conformi a quelli effettivamente applicati, ex art. 117
T.U.B., ritenere e dichiarare il diritto dei Sigg.ri e Parte_1
alla restituzione, ex art.2033 c.c., di tutte le somme Parte_2
corrisposte a titolo di interessi non dovuti sul capitale mutuato, pari, relativamente al periodo computato in perizia, a complessivi €
31.411,08 oppure della minor somma di € 18.368,49, ex art. 117 o comunque della diversa somma che sarà stabilita in corso di giudizio, oltre a quelle somme corrisposte successivamente allo stesso titolo, ed oltre interessi e maggiori danni, con condanna dell'istituto al pagamento delle somme dovute…” e, in via istruttoria “…Ammettere consulenza tecnica d'ufficio, al fine di determinare l'esatto dare-avere tra le parti, previa eliminazione dei costi applicati in violazione di legge ed in forza di clausole contrattuali nulle, nonché di compiere ogni accertamento utile e conducente ai fini della decisione;
in particolare, si chiede che venga dato mandato al consulente, fra l'altro, di: 1) accertare se la misura degli interessi corrispettivi, moratori e delle spese, dei premi e delle altre voci a debito dei clienti, sia conforme alla misura pattuita in contratto, escludendo ogni addebito applicato in misura superiore a quella prevista contrattualmente ex art. 117 TUB ed accertando se il tasso effettivo corrisponda a quello indicato nel
Pag. 3 a 11 R. G. n. 20061/2017
contratto di mutuo;
2) accertare se le pattuizioni relative agli interessi comportino effetti anatocistici;
3) accertare il costo complessivo del contratto, tenuto conto di tutti gli oneri e le spese, escluse imposte e tasse, verificando se siano stati o meno pattuiti interessi superiori al tasso soglia vigente al momento della stipulazione del contratto, tenuto conto di qualsiasi commissione, remunerazione a qualsiasi titolo e spesa collegata all'erogazione del credito, ai sensi della l. 108/96 e dell'art.644 cp;
in particolare, considerato che il regolamento negoziale prevede che gli interessi di mora si aggiungono a quelli corrispettivi, si chiede che venga accertato se la somma degli interessi corrispettivi, moratori e degli ulteriori costi, commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pattuiti, determini il superamento del tasso soglia al tempo applicabile, verificando, altresì, se tali costi siano complessivamente o singolarmente superiori al tasso soglia;
4) quantificare, in caso di accertato superamento del tasso soglia, le somme corrisposte indebitamente dai Sigg.ri e tenuto conto della gratuità Pt_1 Pt_2
del mutuo, ex art. 1815 c.c.; 5) in via meramente subordinata, nel caso in cui non dovesse essere riscontrata l'usurarietà del tasso, ma solo la difformità da quello pattuito in violazione dell'art. 117 TUB, ricalcolare il piano di ammortamento sulla base del tasso sostitutivo, determinando le maggiori somme corrisposte dagli istanti e, quindi, a credito degli stessi;
3) Ammettere gli ulteriori mezzi di prova opportuni e conducenti, che si fa riserva di richiedere in corso di causa;
4)
Trasmettere, se del caso, ove fossero ravvisate condotte integranti
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fattispecie di reato, gli atti alla Procura della Repubblica competente;
5)
Emettere ogni ulteriore statuizione attinente e conseguente anche in mancanza di conclusione specifica;
6) Condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese e compensi di giudizio”.
Con comparsa datata 9.11.2017, si costituiva la banca convenuta che, ritenendo le domande formulate in citazione inammissibili ed infondate rilevano principalmente “… che la determinazione della usurarietà di un contratto di credito anche con riferimento al tasso degli interessi di mora, si prospetta errata in quanto contraria non solo ad ogni logica giuridica, ma anche ai principi di tecnica bancaria”, premettendo comunque che “… Il contratto di mutuo stipulato il
18.11.2003 ha previsto il tasso corrispettivo nella misura fissa del
5,00% annuo nella fase di preammortamento, e, decorsi due mesi dall'erogazione, nella misura variabile, rapportata all'Euribor 6 mesi aumentato di 2 punti percentuali, ed il relativo Indicatore Sintetico di
Costo (I.S.C.) veniva fissato nella misura del 4,470% annuo. Detti tassi, rapportati al tasso soglia per i mutui con garanzia reale, pari al
6,23%, appaiono pienamente legittimi”.
Chiedeva quindi di “…dichiarare inammissibili, improcedibili e comunque rigettare tutte le domande attrici perché infondate in fatto e in diritto;
2) condannare gli attori al pagamento delle spese e dei compensi di causa”.
Svolta la mediazione e depositato il relativo verbale nel corso del
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giudizio, erano concessi i termini ex art. 183 comma 6 cpc per depositare le relative memorie.
Quindi, con provvedimento reso al termine della udienza del
17.09.2018 era nominato ctu per “…accertare sulla base della documentazione depositata in atti quanto indicato dalla parte attrice nella propria memoria n. 2 datata 12/07/2018 dai nn. 1 a 4 …”.
Accadeva poi che il CTU incaricato, dott.ssa , Persona_2
rinunciasse all'incarico per problemi familiari e così alla udienza del 22.11.2018 parte attrice insisteva nella nomina di altro perito mentre parte convenuta chiedeva rinvio per precisare le conclusioni.
Dopo alcuni rinvii, era fissata così la udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 19.10.2020 e poi disposta la discussione ex art. 281 sexies cpc rimessa, dopo altri rinvii per carico di ruolo alla udienza del 5.06.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
∞ ∞ ∞ ∞
Con il presente giudizio, introdotto nel luglio 2017, gli attori hanno inteso ottenere la declaratoria “… della nullità parziale ex artt. 1815, 1418 e 1419 c. c. del contratto di finanziamento indicato in premessa, in considerazione della nullità delle clausole che prevedono l'applicazione di tassi di interesse usurari e comunque non conformi a quelli effettivamente applicati …” con domanda di restituzione di
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tutte le somme corrisposte a titolo di interessi non dovuti sul capitale mutuato.
A sostegno di tale richiesta, hanno predisposto una consulenza di parte che, richiamata nel corpo dell'atto di citazione, induceva gli attori a lamentare, in particolare, che dall'esame dei documenti contabili relativi al predetto atto di finaziamento “… è emerso che il tasso nominale di mora pattuito in contratto pari al 7,000% è superiore al tasso soglia di riferimento, tratto dal TFGM pubblicato dalla Banca d'Italia relativamente al trimestre di sottoscrizione del contratto pari al 6,2250%, come risulta dalla perizia a rirma dell'ing.
-e quindi- …essendo il tasso di interesse convenuto Persona_3
all'atto del mutuo ab origine superiore al tasso soglia di riferimento ai sensi dell'art. 1815 c. c. la cluasola di determinazione dell'interesse deve ritenersi nulla e non sono dovuti interessi in alcuna misura …”.
La banca si è costituita contestando, comunque, la fondatezza nel merito della domanda avversaria.
Così sinteticamente ricostruito l'oggetto di causa, rileva il giudicante che la domanda attorea è infondata e va pertanto rigettata.
L'obiezione circa il carattere usurario degli interessi praticati va disattesa giacché quanto rilevato è esposto in modo generico ed è comunque indimostrato.
Gli attori in un primo momento sostengono che il tasso usurario sarebbe superato dagli interessi di mora;
nel prosieguo della
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espostizione -come sopra riportato testualmente- parlano di interessi corrispettivi.
Peraltro, ciò lo fanno richiamando la conculenza di parte che però costituisce “…una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo, e non può, quindi, essere oggetto di consulenza tecnica d'ufficio” (Corte di Cassazione, Sezione Prima, sentenza n.
16552/2015, che riprende il principio di cui alla senten, Cass. SS.
UU. 3.06.2013, n. 13902), e che, nel caso di specie, una volta disposta, a seguito di rinuncia del CTU, non è stata rinnovata.
Ed infatti, in materia di onere della prova nell'ambito del contenzioso banca-cliente, “l'onere di provare l'usurarietà degli interessi è a carico di chi allega la circostanza e che il giudice ben può trarre il proprio convincimento…”.
Riguardo al caso in esame la prodotta perizia di parte, redatta per conto dei mutuatari, contiene considerazioni di natura tecnica peraltro non documentate ma frutto solo di valutazioni prive di riscontro oggettivi non idonea a costituire elemento documentale su cui espletare una CTU.
Giova su tutti il rilievo che il dato relativo al cd “tasso soglia usura di periodo”, asseritamente indicato come acquisito da “... fonte
Ministero dell'economia e delle finanze” non è documentalmente provato mancando i relativi decreti.
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Ed infatti il tasso soglia usurario è calcolato dalla Banca d'Italia, che rileva trimestralmente il tasso Effettivo Globale medio
(TEGM) praticato dalle banche e dagli istituti finanziari. Quindi, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base dei dati forniti dalla Banca d'Italia, pubblica dei decreti che indicano, stabilendoli, i tassi soglia. Consegue che l'onere della prova, in caso di contestazione di usura, spetta a chi afferma che il tasso applicato è usurario, e deve dimostrare il superamento del tasso soglia per il periodo contestato, onere che, nel caso di specie. non
è stato assolto.
Sul punto, la Corte di Cassazione con la pronuncia a SS.UU. n.
19597/2020 ha precisato che: "L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel Decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto".
Ma non solo.
La richiamata CTP sembra determinare un “tasso complessivo” definito come “tasso che si viene a generare dalla sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori a seguito di ritardato pagamento”.
Pag. 9 a 11 R. G. n. 20061/2017
Evocando le sentenze nn.26286/2019, n.31615/2021 della
Suprema Corte e la n.7352/2022 ove, in particoalre, è stato affermato che “Non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie voci, del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (cfr., in tema di commissione di massimo scoperto,
Cass., Sez. UUU., 20.06.2018, n. 16303, cui "adde" Cass., 18.01.2019,
n. 1464)…”, principio di recente recepito anche dalla giurisprudenza di merito (Tribunale Pordenone – Sentenza n. 118 del 06-02-2023), tale metodologia non appare corretta.
Dal che, le considerazioni svolte appaiono da sole sufficienti al rigetto della domanda, rendendo superfluo l'esame delle residue argomentazioni, anche in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" che consente al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione preliminare o pregiudiziale (cfr. Cass. 8.5.2014, n. 9936).
Sulle spese legali di lite.
È indubbio che la decisione si basi su questioni giurisprudenziali da sempre oscillanti ma che, di recente, appaiono stabilizzate su principi ormai noti e recepiti costantemente dalla giurisprudenza di merito.
Ne consegue che il principio invocato da parte attrice ex art. 92 comma 2 cpc, va qui applicato solo parzialmente con compensazione di metà delle spese che si liquidano, per il
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reestante 50%, in dispositivo sulla base dei valori minimi dello scaglione per valore -individuato in quello fino a €. 26000 come da dichiarazione degli attori – delle tariffe vigenti ex DM
147/2022.
PQM
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. R. G. 20061/2017, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA le domande proposte da Parte_1
e ; Parte_2
2. CONDANNA al Parte_3
pagamento, in favore della BANCA, di metà delle spese del giudizio che liquida, secondo i criteri indicati, in €.
2309,00 per compensi oltre spese generali e oneri fiscali, compensando la residua metà.
Così deciso in Barcellona P. G. il 2.07.2025
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
got Francesco Montera
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. R. G. 20061/2017, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall' Avv. Maria R.
Majmone nell'interesse di e Parte_1 Parte_2
avv. Maurizio Parisi per , Controparte_1
sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza del
5/06/2025 adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data
28.03.2025 (fissata per discussione, come da provvedimento del
15.06.2022 e poi reiterato), pronuncia la seguente
SENTENZA tra
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
26/03/1971, c.f. , entrambi residenti in C.F._2
Lipari Fraz. Canneto Via Manzoni, elettivamente domiciliati in
Milazzo Via M. Regis n. 61 presso e nello studio dell'Avv. Maria
Rita Majmone che li rappresenta e difende per mandato in atti
-attori- contro
, con sede in , Controparte_1 CP_1
Piazza Salimbeni 3 - C.F e P.I. in persona del legale P.IVA_1
Pag. 1 a 11 R. G. n. 20061/2017
rapp.te p. t., rappresentata e difesa per mandato rilasciato in atti dall'avv. Maurizio Parisi, elettivamente domiciliata in Barcellona
P.G, Via Operai ang. Via Roma presso lo studio dell'avv. Comito,
-convenuta– avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie - mutuo.-
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione datato 10.06.2017, gli attori esponevano di avere stipulato con la banca , Controparte_2
un contratto “…di finanziamento fondiario a tasso variabile … dell'importo di €. 90.000,00 da rimborsare in 180 rate mensili…”, lamentando che “…dall'esame della documentazione contabile relativa al predetto atto di mutuo è emerso che il tasso nominale di mora pattuito in contratto pari al 7,000% è superiore al tasso soglia di riferimento tratto dal TFGM pubblicato dalla Banca d'Italia relativamente al trimestre di sottoscrizione del contratto, pari al
6,2250% come risulta dalla perizia a firma dell'ing. . Persona_1
Inoltre, traendo sempre spunto da detta perizia lamentavano anche che “…a prescindere dal tasso nominale di mora, il tasso effettivo di mora, ovvero il tasso calcolato sull'importo della rata scaduta … per i giorni di ritardo, risulta di gran lunga superiore al tasso soglia…”.
Facendo altri rilievi, sempre avuto riguardo l'elaborato peritale a firma dell'ing. concludevano chiedendo l'accoglimento Per_1
delle conclusioni spiegate nel predetto atto e ribadite poi con la
Pag. 2 a 11 R. G. n. 20061/2017
memoria n. 1 dell'11.06.2018, e così “… 1)Previa declaratoria della nullità parziale, ex artt. 1815, 1418 e 1419 c.c. del contratto di finanziamento indicato in premessa, in considerazione della nullità delle clausole che prevedono l'applicazione di tassi di interesse usurari e comunque non conformi a quelli effettivamente applicati, ex art. 117
T.U.B., ritenere e dichiarare il diritto dei Sigg.ri e Parte_1
alla restituzione, ex art.2033 c.c., di tutte le somme Parte_2
corrisposte a titolo di interessi non dovuti sul capitale mutuato, pari, relativamente al periodo computato in perizia, a complessivi €
31.411,08 oppure della minor somma di € 18.368,49, ex art. 117 o comunque della diversa somma che sarà stabilita in corso di giudizio, oltre a quelle somme corrisposte successivamente allo stesso titolo, ed oltre interessi e maggiori danni, con condanna dell'istituto al pagamento delle somme dovute…” e, in via istruttoria “…Ammettere consulenza tecnica d'ufficio, al fine di determinare l'esatto dare-avere tra le parti, previa eliminazione dei costi applicati in violazione di legge ed in forza di clausole contrattuali nulle, nonché di compiere ogni accertamento utile e conducente ai fini della decisione;
in particolare, si chiede che venga dato mandato al consulente, fra l'altro, di: 1) accertare se la misura degli interessi corrispettivi, moratori e delle spese, dei premi e delle altre voci a debito dei clienti, sia conforme alla misura pattuita in contratto, escludendo ogni addebito applicato in misura superiore a quella prevista contrattualmente ex art. 117 TUB ed accertando se il tasso effettivo corrisponda a quello indicato nel
Pag. 3 a 11 R. G. n. 20061/2017
contratto di mutuo;
2) accertare se le pattuizioni relative agli interessi comportino effetti anatocistici;
3) accertare il costo complessivo del contratto, tenuto conto di tutti gli oneri e le spese, escluse imposte e tasse, verificando se siano stati o meno pattuiti interessi superiori al tasso soglia vigente al momento della stipulazione del contratto, tenuto conto di qualsiasi commissione, remunerazione a qualsiasi titolo e spesa collegata all'erogazione del credito, ai sensi della l. 108/96 e dell'art.644 cp;
in particolare, considerato che il regolamento negoziale prevede che gli interessi di mora si aggiungono a quelli corrispettivi, si chiede che venga accertato se la somma degli interessi corrispettivi, moratori e degli ulteriori costi, commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pattuiti, determini il superamento del tasso soglia al tempo applicabile, verificando, altresì, se tali costi siano complessivamente o singolarmente superiori al tasso soglia;
4) quantificare, in caso di accertato superamento del tasso soglia, le somme corrisposte indebitamente dai Sigg.ri e tenuto conto della gratuità Pt_1 Pt_2
del mutuo, ex art. 1815 c.c.; 5) in via meramente subordinata, nel caso in cui non dovesse essere riscontrata l'usurarietà del tasso, ma solo la difformità da quello pattuito in violazione dell'art. 117 TUB, ricalcolare il piano di ammortamento sulla base del tasso sostitutivo, determinando le maggiori somme corrisposte dagli istanti e, quindi, a credito degli stessi;
3) Ammettere gli ulteriori mezzi di prova opportuni e conducenti, che si fa riserva di richiedere in corso di causa;
4)
Trasmettere, se del caso, ove fossero ravvisate condotte integranti
Pag. 4 a 11 R. G. n. 20061/2017
fattispecie di reato, gli atti alla Procura della Repubblica competente;
5)
Emettere ogni ulteriore statuizione attinente e conseguente anche in mancanza di conclusione specifica;
6) Condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese e compensi di giudizio”.
Con comparsa datata 9.11.2017, si costituiva la banca convenuta che, ritenendo le domande formulate in citazione inammissibili ed infondate rilevano principalmente “… che la determinazione della usurarietà di un contratto di credito anche con riferimento al tasso degli interessi di mora, si prospetta errata in quanto contraria non solo ad ogni logica giuridica, ma anche ai principi di tecnica bancaria”, premettendo comunque che “… Il contratto di mutuo stipulato il
18.11.2003 ha previsto il tasso corrispettivo nella misura fissa del
5,00% annuo nella fase di preammortamento, e, decorsi due mesi dall'erogazione, nella misura variabile, rapportata all'Euribor 6 mesi aumentato di 2 punti percentuali, ed il relativo Indicatore Sintetico di
Costo (I.S.C.) veniva fissato nella misura del 4,470% annuo. Detti tassi, rapportati al tasso soglia per i mutui con garanzia reale, pari al
6,23%, appaiono pienamente legittimi”.
Chiedeva quindi di “…dichiarare inammissibili, improcedibili e comunque rigettare tutte le domande attrici perché infondate in fatto e in diritto;
2) condannare gli attori al pagamento delle spese e dei compensi di causa”.
Svolta la mediazione e depositato il relativo verbale nel corso del
Pag. 5 a 11 R. G. n. 20061/2017
giudizio, erano concessi i termini ex art. 183 comma 6 cpc per depositare le relative memorie.
Quindi, con provvedimento reso al termine della udienza del
17.09.2018 era nominato ctu per “…accertare sulla base della documentazione depositata in atti quanto indicato dalla parte attrice nella propria memoria n. 2 datata 12/07/2018 dai nn. 1 a 4 …”.
Accadeva poi che il CTU incaricato, dott.ssa , Persona_2
rinunciasse all'incarico per problemi familiari e così alla udienza del 22.11.2018 parte attrice insisteva nella nomina di altro perito mentre parte convenuta chiedeva rinvio per precisare le conclusioni.
Dopo alcuni rinvii, era fissata così la udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 19.10.2020 e poi disposta la discussione ex art. 281 sexies cpc rimessa, dopo altri rinvii per carico di ruolo alla udienza del 5.06.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
∞ ∞ ∞ ∞
Con il presente giudizio, introdotto nel luglio 2017, gli attori hanno inteso ottenere la declaratoria “… della nullità parziale ex artt. 1815, 1418 e 1419 c. c. del contratto di finanziamento indicato in premessa, in considerazione della nullità delle clausole che prevedono l'applicazione di tassi di interesse usurari e comunque non conformi a quelli effettivamente applicati …” con domanda di restituzione di
Pag. 6 a 11 R. G. n. 20061/2017
tutte le somme corrisposte a titolo di interessi non dovuti sul capitale mutuato.
A sostegno di tale richiesta, hanno predisposto una consulenza di parte che, richiamata nel corpo dell'atto di citazione, induceva gli attori a lamentare, in particolare, che dall'esame dei documenti contabili relativi al predetto atto di finaziamento “… è emerso che il tasso nominale di mora pattuito in contratto pari al 7,000% è superiore al tasso soglia di riferimento, tratto dal TFGM pubblicato dalla Banca d'Italia relativamente al trimestre di sottoscrizione del contratto pari al 6,2250%, come risulta dalla perizia a rirma dell'ing.
-e quindi- …essendo il tasso di interesse convenuto Persona_3
all'atto del mutuo ab origine superiore al tasso soglia di riferimento ai sensi dell'art. 1815 c. c. la cluasola di determinazione dell'interesse deve ritenersi nulla e non sono dovuti interessi in alcuna misura …”.
La banca si è costituita contestando, comunque, la fondatezza nel merito della domanda avversaria.
Così sinteticamente ricostruito l'oggetto di causa, rileva il giudicante che la domanda attorea è infondata e va pertanto rigettata.
L'obiezione circa il carattere usurario degli interessi praticati va disattesa giacché quanto rilevato è esposto in modo generico ed è comunque indimostrato.
Gli attori in un primo momento sostengono che il tasso usurario sarebbe superato dagli interessi di mora;
nel prosieguo della
Pag. 7 a 11 R. G. n. 20061/2017
espostizione -come sopra riportato testualmente- parlano di interessi corrispettivi.
Peraltro, ciò lo fanno richiamando la conculenza di parte che però costituisce “…una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo, e non può, quindi, essere oggetto di consulenza tecnica d'ufficio” (Corte di Cassazione, Sezione Prima, sentenza n.
16552/2015, che riprende il principio di cui alla senten, Cass. SS.
UU. 3.06.2013, n. 13902), e che, nel caso di specie, una volta disposta, a seguito di rinuncia del CTU, non è stata rinnovata.
Ed infatti, in materia di onere della prova nell'ambito del contenzioso banca-cliente, “l'onere di provare l'usurarietà degli interessi è a carico di chi allega la circostanza e che il giudice ben può trarre il proprio convincimento…”.
Riguardo al caso in esame la prodotta perizia di parte, redatta per conto dei mutuatari, contiene considerazioni di natura tecnica peraltro non documentate ma frutto solo di valutazioni prive di riscontro oggettivi non idonea a costituire elemento documentale su cui espletare una CTU.
Giova su tutti il rilievo che il dato relativo al cd “tasso soglia usura di periodo”, asseritamente indicato come acquisito da “... fonte
Ministero dell'economia e delle finanze” non è documentalmente provato mancando i relativi decreti.
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Ed infatti il tasso soglia usurario è calcolato dalla Banca d'Italia, che rileva trimestralmente il tasso Effettivo Globale medio
(TEGM) praticato dalle banche e dagli istituti finanziari. Quindi, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base dei dati forniti dalla Banca d'Italia, pubblica dei decreti che indicano, stabilendoli, i tassi soglia. Consegue che l'onere della prova, in caso di contestazione di usura, spetta a chi afferma che il tasso applicato è usurario, e deve dimostrare il superamento del tasso soglia per il periodo contestato, onere che, nel caso di specie. non
è stato assolto.
Sul punto, la Corte di Cassazione con la pronuncia a SS.UU. n.
19597/2020 ha precisato che: "L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel Decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto".
Ma non solo.
La richiamata CTP sembra determinare un “tasso complessivo” definito come “tasso che si viene a generare dalla sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori a seguito di ritardato pagamento”.
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Evocando le sentenze nn.26286/2019, n.31615/2021 della
Suprema Corte e la n.7352/2022 ove, in particoalre, è stato affermato che “Non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie voci, del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (cfr., in tema di commissione di massimo scoperto,
Cass., Sez. UUU., 20.06.2018, n. 16303, cui "adde" Cass., 18.01.2019,
n. 1464)…”, principio di recente recepito anche dalla giurisprudenza di merito (Tribunale Pordenone – Sentenza n. 118 del 06-02-2023), tale metodologia non appare corretta.
Dal che, le considerazioni svolte appaiono da sole sufficienti al rigetto della domanda, rendendo superfluo l'esame delle residue argomentazioni, anche in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" che consente al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione preliminare o pregiudiziale (cfr. Cass. 8.5.2014, n. 9936).
Sulle spese legali di lite.
È indubbio che la decisione si basi su questioni giurisprudenziali da sempre oscillanti ma che, di recente, appaiono stabilizzate su principi ormai noti e recepiti costantemente dalla giurisprudenza di merito.
Ne consegue che il principio invocato da parte attrice ex art. 92 comma 2 cpc, va qui applicato solo parzialmente con compensazione di metà delle spese che si liquidano, per il
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reestante 50%, in dispositivo sulla base dei valori minimi dello scaglione per valore -individuato in quello fino a €. 26000 come da dichiarazione degli attori – delle tariffe vigenti ex DM
147/2022.
PQM
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. R. G. 20061/2017, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA le domande proposte da Parte_1
e ; Parte_2
2. CONDANNA al Parte_3
pagamento, in favore della BANCA, di metà delle spese del giudizio che liquida, secondo i criteri indicati, in €.
2309,00 per compensi oltre spese generali e oneri fiscali, compensando la residua metà.
Così deciso in Barcellona P. G. il 2.07.2025
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
got Francesco Montera
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