Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/02/1994, n. 5617
CASS
Sentenza 15 febbraio 1994

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Le sentenze della Corte di Cassazione, anche se delle singole sezioni, non sono impugnabili. Ne consegue che la Corte di cassazione, nel verificare le sentenze di un giudice d'appello emesse a seguito di un annullamento di precedente sentenza, con o senza rinvio, non può mai mutare le precedenti statuizioni contenute nella precedente sentenza di annullamento, neppure relativamente alle nullità eventualmente verificatesi in fasi antecedenti, ormai coperte da giudicato.

La confisca può essere ordinata anche in assenza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro, sempreché sussistano norme che la consentano od impongano, a prescindere dalla eventualità che, per l'assenza di precedente tempestiva cautela reale, il provvedimento ablativo della proprietà non riesca a conseguire gli effetti concreti che gli sono propri.

Il travisamento di fatto, per avere ingresso quale vizio sindacabile in sede di legittimità senza tradursi in un terzo e non consentito riapprezzamento del dato storico ritenuto dal giudice di merito, deve essere manifesto, eclatante, evidente "ictu oculi", cosicché non devono essere consentite, per inferirlo, ne' deduzioni ne' comparazioni ne' argomentazioni.

La confisca può essere disposta soltanto dal giudice che pronuncia la condanna dell'imputato nel caso in cui sia facoltativa, ovvero dal giudice dell'esecuzione nel caso di sua obbligatorietà per legge, come nelle ipotesi di cui all'art. 240 comma secondo cod. pen. e all'art. 416 comma settimo bis cod. pen..

Il principio del "ne bis in idem", ai sensi dell'art. 1 della Convenzione europea tra gli Stati membri delle comunità europee, firmata in Bruxelles il 25 maggio 1987, ratificata dall'Italia con legge 16 ottobre 1989 n. 350 e che dal 16 giugno 1992 trova applicazione nelle relazioni tra Italia, Danimarca e Francia (unici Stati che hanno depositato il proprio strumento di ratifica), impedisce l'esercizio dell'azione penale in uno Stato aderente solo nel caso in cui in altro Stato aderente sia stata già inflitta condanna. Ne consegue che l'archiviazione, che neppure per il diritto interno impedisce il successivo esercizio dell'azione penale, non rientra tra i patti escludenti la giurisdizione di altro Stato.

Il "ne bis in idem" non costituisce principio ne' consuetudine di diritto internazionale e, pertanto, ove sia ravvisata la giurisdizione in base alle norme di diritto interno, queste devono cedere il passo a quelle internazionali solo in virtù di convenzione fra gli Stati, ratificata, resa esecutiva e depositata, la quale vincola unicamente gli Stati contraenti e nei limiti del patto tra essi raggiunto. La Convenzione europea tra gli Stati membri delle comunità europee, relativa all'applicazione del principio del "ne bis in idem", firmata in Bruxelles il 25 maggio 1987 e ratificata dall'Italia con legge 16 ottobre 1989 n. 350, non è ancora in vigore sul piano internazionale, non essendo avvenuto il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione da parte di tutti gli Stati membri delle Comunità europee alla data dell'apertura della firma, così come previsto dall'art. 6 comma secondo Conv.. La predetta Convenzione trova tuttavia applicazione nelle relazioni tra Italia, Danimarca e Francia dal 16 giugno 1992, in quanto questi sono gli unici Stati che hanno depositato il proprio strumento di ratifica, come risulta dal comunicato del Ministero degli Esteri, pubblicato in G.U. n. 135 del 10 giugno 1992. Ne consegue che la predetta Convenzione non può trovare applicazione nei rapporti con Stati diversi, quale la Confederazione Elvetica.

Ai fini della applicazione del principio di territorialità della legge penale (art. 6 cod. pen.), per azione deve intendersi il complesso dei comportamenti consapevolmente finalizzati al raggiungimento dello scopo o dell'evento delittuoso, sicché fra essi rientra, nel caso di accordo fra più persone che con le loro condotte partecipano concorsualmente al reato, anche tutto ciò che, pur essendo limitato all'elemento psicologico (il quale rientra tra quelli essenziali del reato), può essere ricondotto al determinismo volitivo coagulante o influente sulle condotte dei correi. Ne consegue che un'azione delittuosa ispirata o rafforzata nella volontà ovvero ordinata da concorrenti morali in Italia, deve essere considerata penalmente quivi realizzata ancorché l'esecuzione materiale, l'evento o l'omissione che costituisce il reato siano posti in essere all'estero da taluno dei concorrenti materiali. E ciò anche se i contatti organizzativi si siano verificati solo fra alcuni dei correi e non fra tutti, in quanto il reato è effetto del contributo di ciascun correo e di tutti insieme, attesa la comune finalizzazione partecipativa.

Commentario1

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    Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 31 luglio 2023

    Abstract: Lo scritto esamina una recente pronuncia della Corte costituzionale, le cui considerazioni motivazionali sono l'occasione per interrogarsi sull'indirizzo venuto recentemente in auge nella giurisprudenza di cassazione in materia di epiloghi decisori del giudizio di legittimità innescato da ricorso avverso l'ordinanza d'inammissibilità dell'istanza di revisione. The essay examines a recent decision by the Constitutional Court which raises serious issues about Supreme Court's case law on post conviction challenges. Sommario: 1. La recente sentenza n. 103/2023 della Corte costituzionale. 2. L'indirizzo interpretativo del giudice di legittimità oggetto di scrutinio. 3. I quesiti …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/02/1994, n. 5617
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5617
Data del deposito : 15 febbraio 1994

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