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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16832 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa EF AN Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9586 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 21/11/1966), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. PAIARDINI MASSIMO ANTONIO LUCA e dell'avv.
CC RA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 07/08/1967), con il patrocinio dell'avv. CP_1
GA OV giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
18/05/1991 ha contratto matrimonio concordatario con e CP_1
che dall'unione sono nati i figli (1994), economicamente autonomo, Per_1
e (2004), studente, non economicamente autonomo e convivente Per_2
stabilmente con il padre da settembre 2023, ha dedotto che con decreto del
08/03/2023 il Tribunale di Roma ha omologato la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale
alle condizioni ivi indicate in forza delle quali ciascun coniuge provvede autonomamente al proprio mantenimento e al mantenimento ordinario diretto del figlio , dimorante presso ciascuno a settimane alterne, con Per_2
onere di entrambi di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra;
che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione e, in particolare, con obbligo della madre di corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento di la somma Per_2
mensile di euro 500,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia, essendosi il ragazzo trasferito a vivere stabilmente presso il padre.
Costituitasi in giudizio ha aderito alla domanda di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente, contestando le ulteriori avverse allegazioni e istanze.
Alla prima udienza del 14/10/2024 sono comparse personalmente le parti e il giudice delegato, sentite le stesse, acquisita la documentazione 3 complessivamente prodotta ed esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, ha riservato l'adozione dei provvedimenti provvisori e ha rimesso la causa al collegio per la decisione sullo status.
Con sentenza non definitiva n. 16182/2024 il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Con ordinanza del 15/10/2024 il giudice delegato ha confermato le condizioni separative, ammesso le prove orali e ordinato a Controparte_2
di esibire e produrre in giudizio gli estratti conto del conto corrente al medesimo intestato afferenti il periodo dal 01/01/2023 al 30/09/2024.
Espletate le prove orali e acquisita la documentazione prodotta,
all'udienza del 21/10/2025 il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status e non avendo alcuna parte proposto domanda di assegno divorzile, il collegio è chiamato a pronunciarsi unicamente sulla richiesta del ricorrente del riconoscimento del diritto a percepire dall'ex coniuge l'assegno di mantenimento per . Per_2
La ha contestato tale domanda sulla base dell'assunto che CP_1
presta regolare attività lavorativa tanto da essere stato iscritto ad una Per_2
scuola serale per il conseguimento del diploma e, segnatamente, effettua foto hard volte a promuovere l'immagine di ragazze presso i social quali
Onlyfans, Instagram, Facebook con consistenti guadagni anche di euro
3000,00/4.000,00 mensili.
Escusso come teste all'udienza del 10/12/2024, ha dichiarato Per_2
di essere privo di attività lavorativa, di aver lavorato e di continuare a lavorare come fotografo percependo un compenso di circa euro 1.000,00
all'anno, di aver conseguito a giugno 2024 il diploma di perito agrario e di 4 essersi iscritto a settembre 2024 alla facoltà di giurisprudenza presso l'Università Tor Vergata;
relativamente alle circostanze dedotte dalla resistente, lo stesso ha confermato di aver lavorato facendo inserzioni hard per conto di diverse ragazze sul sito Onlyfans, ossia di aver gestito le chat di queste ragazze, da febbraio a settembre 2024, guadagnando circa euro
1.200,00 al mese, di non aver mai lavorato su Instagram e Facebook e di aver smesso di effettuare tali pubblicazioni ritenendo la retribuzione non adeguata.
Tali dichiarazioni trovano riscontro nella documentazione prodotta dal ricorrente relativa all'immatricolazione di presso la facoltà di Per_2
giurisprudenza dell'Università Tor Vergata e, relativamente agli introiti, nei bonifici e versamenti in contanti risultanti dagli estratto conto del conto corrente al medesimo intestato.
Ciò premesso, tenuto conto della stabile e prevalente residenza di presso il padre, della giovane età dello stesso, studente universitario Per_2
privo di occupazione stabile, il collegio, fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti provvisori e considerato quanto dichiarato dal ragazzo,
reputa equo porre a carico della madre l'obbligo di corrispondere al padre, a far data dal mese di ottobre 2024, la somma mensile di euro 350,00, da rivalutare secondo gli indici Istat con base ottobre 2024, e a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti , con Per_2
le specificazioni in quanto compatibili di cui al Protocollo d'intesa con il
Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014.
Invero, premesso che la resistente non ha depositato in vista della decisione le memorie ex art. art. 473bis.28 c.p.c., né la documentazione economico-patrimoniale aggiornata, come richiesto dal giudice delegato, 5 mette conto evidenziare che da quella complessivamente acquisita emerge che ambo gli ex coniugi sono pieni proprietari della casa di abitazione e percepiscono un reddito netto mensile da lavoro dipendente pari a circa euro
2.000,00 su dodici mensilità, giusta Modello 730/2025 del ricorrente e CUD
2024 della resistente;
quest'ultima è titolare di un conto corrente con saldo positivo alla data del 31/12/2023 di oltre euro 174.000,00, mentre il ricorrente è titolare di un conto corrente con saldo positivo al 30/06/2025 di circa euro 7.200,00.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9586/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti provvisori, dispone che a far data dal mese di ottobre 2024 la madre corrisponda al padre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio (2004), la somma mensile Per_2
di euro 350,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base ottobre 2024, e condanna al versamento, in favore di CP_1 Pt_1
ed entro il giorno 5 ogni mese, dei relativi importi comprensivi
[...]
delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni di cui al suindicato Per_2 6
Protocollo;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa EF AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa EF AN Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9586 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 21/11/1966), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. PAIARDINI MASSIMO ANTONIO LUCA e dell'avv.
CC RA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 07/08/1967), con il patrocinio dell'avv. CP_1
GA OV giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
18/05/1991 ha contratto matrimonio concordatario con e CP_1
che dall'unione sono nati i figli (1994), economicamente autonomo, Per_1
e (2004), studente, non economicamente autonomo e convivente Per_2
stabilmente con il padre da settembre 2023, ha dedotto che con decreto del
08/03/2023 il Tribunale di Roma ha omologato la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale
alle condizioni ivi indicate in forza delle quali ciascun coniuge provvede autonomamente al proprio mantenimento e al mantenimento ordinario diretto del figlio , dimorante presso ciascuno a settimane alterne, con Per_2
onere di entrambi di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra;
che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione e, in particolare, con obbligo della madre di corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento di la somma Per_2
mensile di euro 500,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia, essendosi il ragazzo trasferito a vivere stabilmente presso il padre.
Costituitasi in giudizio ha aderito alla domanda di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente, contestando le ulteriori avverse allegazioni e istanze.
Alla prima udienza del 14/10/2024 sono comparse personalmente le parti e il giudice delegato, sentite le stesse, acquisita la documentazione 3 complessivamente prodotta ed esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, ha riservato l'adozione dei provvedimenti provvisori e ha rimesso la causa al collegio per la decisione sullo status.
Con sentenza non definitiva n. 16182/2024 il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Con ordinanza del 15/10/2024 il giudice delegato ha confermato le condizioni separative, ammesso le prove orali e ordinato a Controparte_2
di esibire e produrre in giudizio gli estratti conto del conto corrente al medesimo intestato afferenti il periodo dal 01/01/2023 al 30/09/2024.
Espletate le prove orali e acquisita la documentazione prodotta,
all'udienza del 21/10/2025 il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status e non avendo alcuna parte proposto domanda di assegno divorzile, il collegio è chiamato a pronunciarsi unicamente sulla richiesta del ricorrente del riconoscimento del diritto a percepire dall'ex coniuge l'assegno di mantenimento per . Per_2
La ha contestato tale domanda sulla base dell'assunto che CP_1
presta regolare attività lavorativa tanto da essere stato iscritto ad una Per_2
scuola serale per il conseguimento del diploma e, segnatamente, effettua foto hard volte a promuovere l'immagine di ragazze presso i social quali
Onlyfans, Instagram, Facebook con consistenti guadagni anche di euro
3000,00/4.000,00 mensili.
Escusso come teste all'udienza del 10/12/2024, ha dichiarato Per_2
di essere privo di attività lavorativa, di aver lavorato e di continuare a lavorare come fotografo percependo un compenso di circa euro 1.000,00
all'anno, di aver conseguito a giugno 2024 il diploma di perito agrario e di 4 essersi iscritto a settembre 2024 alla facoltà di giurisprudenza presso l'Università Tor Vergata;
relativamente alle circostanze dedotte dalla resistente, lo stesso ha confermato di aver lavorato facendo inserzioni hard per conto di diverse ragazze sul sito Onlyfans, ossia di aver gestito le chat di queste ragazze, da febbraio a settembre 2024, guadagnando circa euro
1.200,00 al mese, di non aver mai lavorato su Instagram e Facebook e di aver smesso di effettuare tali pubblicazioni ritenendo la retribuzione non adeguata.
Tali dichiarazioni trovano riscontro nella documentazione prodotta dal ricorrente relativa all'immatricolazione di presso la facoltà di Per_2
giurisprudenza dell'Università Tor Vergata e, relativamente agli introiti, nei bonifici e versamenti in contanti risultanti dagli estratto conto del conto corrente al medesimo intestato.
Ciò premesso, tenuto conto della stabile e prevalente residenza di presso il padre, della giovane età dello stesso, studente universitario Per_2
privo di occupazione stabile, il collegio, fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti provvisori e considerato quanto dichiarato dal ragazzo,
reputa equo porre a carico della madre l'obbligo di corrispondere al padre, a far data dal mese di ottobre 2024, la somma mensile di euro 350,00, da rivalutare secondo gli indici Istat con base ottobre 2024, e a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti , con Per_2
le specificazioni in quanto compatibili di cui al Protocollo d'intesa con il
Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014.
Invero, premesso che la resistente non ha depositato in vista della decisione le memorie ex art. art. 473bis.28 c.p.c., né la documentazione economico-patrimoniale aggiornata, come richiesto dal giudice delegato, 5 mette conto evidenziare che da quella complessivamente acquisita emerge che ambo gli ex coniugi sono pieni proprietari della casa di abitazione e percepiscono un reddito netto mensile da lavoro dipendente pari a circa euro
2.000,00 su dodici mensilità, giusta Modello 730/2025 del ricorrente e CUD
2024 della resistente;
quest'ultima è titolare di un conto corrente con saldo positivo alla data del 31/12/2023 di oltre euro 174.000,00, mentre il ricorrente è titolare di un conto corrente con saldo positivo al 30/06/2025 di circa euro 7.200,00.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9586/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti provvisori, dispone che a far data dal mese di ottobre 2024 la madre corrisponda al padre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio (2004), la somma mensile Per_2
di euro 350,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base ottobre 2024, e condanna al versamento, in favore di CP_1 Pt_1
ed entro il giorno 5 ogni mese, dei relativi importi comprensivi
[...]
delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni di cui al suindicato Per_2 6
Protocollo;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa EF AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi