CASS
Sentenza 29 marzo 2023
Sentenza 29 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/03/2023, n. 13055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13055 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GI IR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/11/2022 del TRIB. LIBERTA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI che ha chiesto annullarsi l'ordinanza con riferimento al secondo motivo Penale Sent. Sez. 4 Num. 13055 Anno 2023 Presidente: BRUNO MARIAROSARIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 22/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di IR MA avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Roma che aveva respinto la richiesta di revoca della confisca della somma di denaro di euro 16.500, già oggetto del decreto di sequestro preventivo del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Velletri del 20 dicembre 2019. 1.1 Con sentenza del Tribunale di Velletri dell'8 ottobre 2020 RO MA, fratello dell'odierno ricorrente, è stato condannato in ordine al delitto di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 e con la stessa sentenza è stata disposta la confisca della somma di euro 16.500 già sequestrata al momento dell'arresto in flagranza. La Corte di Appello di Roma con sentenza del 20 settembre 2021 ha confermato le statuizioni della sentenza di condanna del Tribunale di Velletri. 1.2. La stessa Corte di Appello ha rigettato la richiesta di revoca della confisca della somma di euro 16.500 proposta dal terzo interessato IR MA, rilevando che detta confisca era stata disposta in esito al giudizio di primo grado e confermata, a seguito di specifico motivo, anche in grado di appello e che la somma di denaro di cui veniva richiesta la restituzione era stata ritenuta provento del reato di spaccio per il quale il fratello RO MA era stato condannato. 1.3. Con l'ordinanza, oggetto del ricorso, il Tribunale del Riesame, a fronte della produzione da parte del soggetto istante della sentenza del 24 maggio 2022 del Tribunale di Velletri, irrevocabile, con la quale IR MA era stato assolto dal delitto di favoreggiamento reale avente ad oggetto proprio le somme sequestrate al fratello, ha ritenuto di dover aderire alla ricostruzione operata dai giudici di merito che avevano disposto la confisca e di non potere dare credito alla versione dell'appellante, secondo la quale egli aveva deciso di conservare tale somma di denaro, provento della sua attività di ristorazione, presso il fratello, invece che in banca. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma ha proposto ricorso IR MA, a mezzo di proprio difensore, formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in specie degli artt. 125 comma 3, 321 cod. proc. pen., 240 bis cod. pen., 73 comma 7 bis e 85 bis d.P.R. 309/90 ed il vizio di motivazione in ordine alla dedotta titolarità delle somme sequestrate e alla loro provenienza lecita. Il difensore lamenta che il Tribunale del riesame non avrebbe preso atto delle ampie giustificazioni 9 (documentali e testimoniali consacrate nella sentenza del Tribunale di Velletri irrevocabile di assoluzione) della provenienza lecita delle somme sequestrate e della loro legittima titolarità in capo al ricorrente e si sarebbe limitato a ribadire le argomentazioni di cui alla sentenza di condanna confermata in grado di appello che aveva disposto la confisca. In particolare il Tribunale non avrebbe considerato che il sistema di allarme della abitazione di IR MA aveva registrato nei giorni precedenti dei problemi, sicché era plausibile che questi avesse affidato al fratello beni di valore;
che il giorno precedente alla perquisizione si era verificato presso l'immobile di IR MA un sinistro per evento naturale, ovvero allagamento a seguito di alluvione;
che il volume di affari della attività nell'ambito della ristorazione di IR GG era compatibile con la detenzione di una somma di danaro pari a quella in contestazione;
che l'avv. Ruberto, legale delle società gestite da IR MA, aveva dichiarato di aver consegnato nel corso della perquisizione i soldi al suo cliente il quale li aveva riposti nei pantaloni. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge in specie degli artt. 125 comma 3, 321 cod. proc. pen., 240 bis cod. pen., 73 comma 7 bis 85 bis d.P.R. 309/90 ed il vizio di motivazione in ordine al mancato dissequestro della somma di 8500 euro. Il difensore lamenta che il Tribunale del Riesame avrebbe omesso di motivare in ordine al terzo motivo di appello con cui, in via subordinata, era stata richiesta la restituzione della somma di 8.500, ovvero della parte di somma che non poteva essere ritenuta profitto del reato di cui al capo A). 3. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto Luca Tampieri, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto annullarsi l'ordinanza impugnata con riferimento al secondo motivo e dichiararsi inammissibile nel resto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Appare opportuno premettere che "in tema di misure cautelari reali, il terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata disposta con sentenza la confisca, può chiedere al giudice della cognizione, prima che la pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame (Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, Rv. 270938). Nel caso in esame, dunque, legittimamente il ricorrente ha adito in prima battuta la Corte 3 t di Appello, quale giudice della cognizione e, a fronte del rigetto dell'istanza di restituzione, il Tribunale del Riesame. 3. Sempre come premessa di inquadramento in ordine all'oggetto della valutazione demandata a questa Corte, si deve ricordare che avverso il provvedimento impugnato, il ricorso per cassazione è esperibile nei ristretti limiti indicati dall'art. 325 cod.proc.pen., a tenore del quale "Contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge". In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che nel concetto di violazione di legge non possono essere ricompresi la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste dall'art. 606, lett. e), quali motivi di ricorso distinti e autonomi dalla inosservanza o erronea applicazione di legge (lett. b) o dalla inosservanza di norme processuali (lett. c) [Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004, P.C. ZZ in proc. Bevi/acqua, Rv. 226710]. Pertanto, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 co. 1 c.p.p. citato, rientrano sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 co. 1, lett. e), c.p.p. (ex multis: Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 6 n. 7472 del 21/1/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916). 4. Nel caso in esame il ricorrente sotto l'apparente doglianza della violazione di legge si duole in realtà, con entrambi i motivi dedotti, del vizio di motivazione della ordinanza impugnata, tanto che espressamente ne censura i "deficit motivazionali". 4.1. Così con il primo motivo lamenta che il Tribunale del Riesame non avrebbe preso in considerazione le circostanze documentate nel processo concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione nei confronti di IR MA in ordine al delitto di favoreggioamento reale. Si tratta di doglianza che, attinendo alla completezza del percorso argomentativo adottato, è inammissibile. In ogni caso la censura è manifestamente infondata, avendo il 4 Tribunale dato atto che la sentenza di assoluzione era stata pronunciata per non essere stata raggiunta la prova della responsabilità penale dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, dunque, con formula dubitativa. La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire che le risultanze di un precedente giudicato penale, acquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., e riguardanti una pre-condizione del giudizio in corso, impongono, al giudice che giunga a diverse conclusioni sulla base di una differente valutazione giuridica dei medesimi fatti, di giustificare specificamente la conciliabilità del diverso esito, esclusa restando, tuttavia, la possibilità di contraddire la già accertata verificazione del medesimo fatto storico (Sez. 3, n. 36907 del 15/10/2020, Cerbini, Rv. 280278). Nel caso di specie non sussiste inconciliabilità fra i fatti accertati con la sentenza di assoluzione, rispetto a quelli accertati nelle conformi sentenze di condanna: l'assoluzione dal delitto di favoreggiamento per non essere stata raggiunta la prova del reato, è compatibile con il giudizio interventuo in altro processo, per cui il denaro confiscato era in realtà provento di attività delittuosa imputabile ad altro soggetto. Il Tribunale, invero, ha osservato che: - a seguito delle sentenze di condanna in primo ed in secondo grado il fumus delicti non era più rivalutabile;
-la sentenza di primo grado aveva accertato che in occasione della perquisizione domiciliare nell'abitazione di RO MA nel sottotetto, occultata in una cassaforte insieme alla sostanza stupefacente, era stata rinvenuta la somma di denaro di 16.500 euro in banconote di vario taglio;
che in tale occasione gli agenti procedenti avevano visto l'avvocato difensore intervenuto consegnare le banconote a IR MA, pure presente, il quale aveva cercato di occultarle negli slip;
che le dichiarazioni di GI TO inducevano a ritenere che quanto meno la somma di 8000 euro fosse il profitto della vendita di 10 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo nnarijuana contestata al capo A). La sentenza della Corte di Appello aveva confermato dette statuizioni ed a proposito del motivo inerente alla confisca della somma di denaro aveva ribadito la ricostruzione della sentenza del Tribunale con riguardo in particolare al tentativo di occultamento della somma negli slip da parte di IR MA;
- nella sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Velletri nei confronti di IR MA in ordine al delitto di favoreggiamento reale si dava atto di una situazione di incertezza probatoria che non consentiva di addivenire oltre ogni ragionevole dubbio alla affermazione della responsabilità; - la Corte di Appello nell'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca aveva ribadito che la somma di 8000 euro doveva considerarsi il provento del delitto 5 2023 Il Co Il Presidente contestato al capo A) e la restante somma doveva anch'essa ritenersi di proprietà dell'imputato RO MA, in quanto custodita nello stesso luogo e raccolta in un unico rotolo. Il Tribunale, dunque, non è incorso in alcuna violazione di legge, né ha adottato un percorso argomentativo meramente apparente, sicché nessun intervento di questa Corte si può ipotizzare ad eventuale emenda della decisione adottata. 4.2 Con il secondo motivo il ricorrente si duole del vizio di motivazione in ordine alla mancata considerazione della richiesta di revoca, formulata in via subordinata, della somma di euro 8500. Invero il ricorrente sembra, in questo caso, dolersi non già della incompletezza della motivazione, bensì della sua radicale assenza ed avanzare così una censura che, per le ragioni su indicate, è astrattamente ammissibile, ma in concreto manifestamente infondata. Il Tribunale del Riesame ha affermato nell'ordinanza impugnata che secondo la ricostruzione delle conformi sentenze di condanna l'intera somma di denaro sequestrata a RO MA, e non solo gli 8000 euro provento della vendita dei 10 kg di marjivana, era di sua proprietà, valorizzando in tal senso in maniera coerente e non illogica il fatto che tutte banconote fossero raccolte in unico rotolo ed occultate nella stesso posto ove pure era stata rinvenuta la sostanza stuepfacente. Anche sotto tale profilo, dunque, non si può ravvisare alcun vizio suscettibile di attivare il sindacato della Corte di legittimità avverso le ordinanze in tema di appello avente ad oggetto misure cautelari reali. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
lette le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI che ha chiesto annullarsi l'ordinanza con riferimento al secondo motivo Penale Sent. Sez. 4 Num. 13055 Anno 2023 Presidente: BRUNO MARIAROSARIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 22/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di IR MA avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Roma che aveva respinto la richiesta di revoca della confisca della somma di denaro di euro 16.500, già oggetto del decreto di sequestro preventivo del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Velletri del 20 dicembre 2019. 1.1 Con sentenza del Tribunale di Velletri dell'8 ottobre 2020 RO MA, fratello dell'odierno ricorrente, è stato condannato in ordine al delitto di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 e con la stessa sentenza è stata disposta la confisca della somma di euro 16.500 già sequestrata al momento dell'arresto in flagranza. La Corte di Appello di Roma con sentenza del 20 settembre 2021 ha confermato le statuizioni della sentenza di condanna del Tribunale di Velletri. 1.2. La stessa Corte di Appello ha rigettato la richiesta di revoca della confisca della somma di euro 16.500 proposta dal terzo interessato IR MA, rilevando che detta confisca era stata disposta in esito al giudizio di primo grado e confermata, a seguito di specifico motivo, anche in grado di appello e che la somma di denaro di cui veniva richiesta la restituzione era stata ritenuta provento del reato di spaccio per il quale il fratello RO MA era stato condannato. 1.3. Con l'ordinanza, oggetto del ricorso, il Tribunale del Riesame, a fronte della produzione da parte del soggetto istante della sentenza del 24 maggio 2022 del Tribunale di Velletri, irrevocabile, con la quale IR MA era stato assolto dal delitto di favoreggiamento reale avente ad oggetto proprio le somme sequestrate al fratello, ha ritenuto di dover aderire alla ricostruzione operata dai giudici di merito che avevano disposto la confisca e di non potere dare credito alla versione dell'appellante, secondo la quale egli aveva deciso di conservare tale somma di denaro, provento della sua attività di ristorazione, presso il fratello, invece che in banca. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma ha proposto ricorso IR MA, a mezzo di proprio difensore, formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in specie degli artt. 125 comma 3, 321 cod. proc. pen., 240 bis cod. pen., 73 comma 7 bis e 85 bis d.P.R. 309/90 ed il vizio di motivazione in ordine alla dedotta titolarità delle somme sequestrate e alla loro provenienza lecita. Il difensore lamenta che il Tribunale del riesame non avrebbe preso atto delle ampie giustificazioni 9 (documentali e testimoniali consacrate nella sentenza del Tribunale di Velletri irrevocabile di assoluzione) della provenienza lecita delle somme sequestrate e della loro legittima titolarità in capo al ricorrente e si sarebbe limitato a ribadire le argomentazioni di cui alla sentenza di condanna confermata in grado di appello che aveva disposto la confisca. In particolare il Tribunale non avrebbe considerato che il sistema di allarme della abitazione di IR MA aveva registrato nei giorni precedenti dei problemi, sicché era plausibile che questi avesse affidato al fratello beni di valore;
che il giorno precedente alla perquisizione si era verificato presso l'immobile di IR MA un sinistro per evento naturale, ovvero allagamento a seguito di alluvione;
che il volume di affari della attività nell'ambito della ristorazione di IR GG era compatibile con la detenzione di una somma di danaro pari a quella in contestazione;
che l'avv. Ruberto, legale delle società gestite da IR MA, aveva dichiarato di aver consegnato nel corso della perquisizione i soldi al suo cliente il quale li aveva riposti nei pantaloni. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge in specie degli artt. 125 comma 3, 321 cod. proc. pen., 240 bis cod. pen., 73 comma 7 bis 85 bis d.P.R. 309/90 ed il vizio di motivazione in ordine al mancato dissequestro della somma di 8500 euro. Il difensore lamenta che il Tribunale del Riesame avrebbe omesso di motivare in ordine al terzo motivo di appello con cui, in via subordinata, era stata richiesta la restituzione della somma di 8.500, ovvero della parte di somma che non poteva essere ritenuta profitto del reato di cui al capo A). 3. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto Luca Tampieri, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto annullarsi l'ordinanza impugnata con riferimento al secondo motivo e dichiararsi inammissibile nel resto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Appare opportuno premettere che "in tema di misure cautelari reali, il terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata disposta con sentenza la confisca, può chiedere al giudice della cognizione, prima che la pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame (Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, Rv. 270938). Nel caso in esame, dunque, legittimamente il ricorrente ha adito in prima battuta la Corte 3 t di Appello, quale giudice della cognizione e, a fronte del rigetto dell'istanza di restituzione, il Tribunale del Riesame. 3. Sempre come premessa di inquadramento in ordine all'oggetto della valutazione demandata a questa Corte, si deve ricordare che avverso il provvedimento impugnato, il ricorso per cassazione è esperibile nei ristretti limiti indicati dall'art. 325 cod.proc.pen., a tenore del quale "Contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge". In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che nel concetto di violazione di legge non possono essere ricompresi la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste dall'art. 606, lett. e), quali motivi di ricorso distinti e autonomi dalla inosservanza o erronea applicazione di legge (lett. b) o dalla inosservanza di norme processuali (lett. c) [Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004, P.C. ZZ in proc. Bevi/acqua, Rv. 226710]. Pertanto, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 co. 1 c.p.p. citato, rientrano sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 co. 1, lett. e), c.p.p. (ex multis: Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 6 n. 7472 del 21/1/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916). 4. Nel caso in esame il ricorrente sotto l'apparente doglianza della violazione di legge si duole in realtà, con entrambi i motivi dedotti, del vizio di motivazione della ordinanza impugnata, tanto che espressamente ne censura i "deficit motivazionali". 4.1. Così con il primo motivo lamenta che il Tribunale del Riesame non avrebbe preso in considerazione le circostanze documentate nel processo concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione nei confronti di IR MA in ordine al delitto di favoreggioamento reale. Si tratta di doglianza che, attinendo alla completezza del percorso argomentativo adottato, è inammissibile. In ogni caso la censura è manifestamente infondata, avendo il 4 Tribunale dato atto che la sentenza di assoluzione era stata pronunciata per non essere stata raggiunta la prova della responsabilità penale dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, dunque, con formula dubitativa. La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire che le risultanze di un precedente giudicato penale, acquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., e riguardanti una pre-condizione del giudizio in corso, impongono, al giudice che giunga a diverse conclusioni sulla base di una differente valutazione giuridica dei medesimi fatti, di giustificare specificamente la conciliabilità del diverso esito, esclusa restando, tuttavia, la possibilità di contraddire la già accertata verificazione del medesimo fatto storico (Sez. 3, n. 36907 del 15/10/2020, Cerbini, Rv. 280278). Nel caso di specie non sussiste inconciliabilità fra i fatti accertati con la sentenza di assoluzione, rispetto a quelli accertati nelle conformi sentenze di condanna: l'assoluzione dal delitto di favoreggiamento per non essere stata raggiunta la prova del reato, è compatibile con il giudizio interventuo in altro processo, per cui il denaro confiscato era in realtà provento di attività delittuosa imputabile ad altro soggetto. Il Tribunale, invero, ha osservato che: - a seguito delle sentenze di condanna in primo ed in secondo grado il fumus delicti non era più rivalutabile;
-la sentenza di primo grado aveva accertato che in occasione della perquisizione domiciliare nell'abitazione di RO MA nel sottotetto, occultata in una cassaforte insieme alla sostanza stupefacente, era stata rinvenuta la somma di denaro di 16.500 euro in banconote di vario taglio;
che in tale occasione gli agenti procedenti avevano visto l'avvocato difensore intervenuto consegnare le banconote a IR MA, pure presente, il quale aveva cercato di occultarle negli slip;
che le dichiarazioni di GI TO inducevano a ritenere che quanto meno la somma di 8000 euro fosse il profitto della vendita di 10 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo nnarijuana contestata al capo A). La sentenza della Corte di Appello aveva confermato dette statuizioni ed a proposito del motivo inerente alla confisca della somma di denaro aveva ribadito la ricostruzione della sentenza del Tribunale con riguardo in particolare al tentativo di occultamento della somma negli slip da parte di IR MA;
- nella sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Velletri nei confronti di IR MA in ordine al delitto di favoreggiamento reale si dava atto di una situazione di incertezza probatoria che non consentiva di addivenire oltre ogni ragionevole dubbio alla affermazione della responsabilità; - la Corte di Appello nell'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca aveva ribadito che la somma di 8000 euro doveva considerarsi il provento del delitto 5 2023 Il Co Il Presidente contestato al capo A) e la restante somma doveva anch'essa ritenersi di proprietà dell'imputato RO MA, in quanto custodita nello stesso luogo e raccolta in un unico rotolo. Il Tribunale, dunque, non è incorso in alcuna violazione di legge, né ha adottato un percorso argomentativo meramente apparente, sicché nessun intervento di questa Corte si può ipotizzare ad eventuale emenda della decisione adottata. 4.2 Con il secondo motivo il ricorrente si duole del vizio di motivazione in ordine alla mancata considerazione della richiesta di revoca, formulata in via subordinata, della somma di euro 8500. Invero il ricorrente sembra, in questo caso, dolersi non già della incompletezza della motivazione, bensì della sua radicale assenza ed avanzare così una censura che, per le ragioni su indicate, è astrattamente ammissibile, ma in concreto manifestamente infondata. Il Tribunale del Riesame ha affermato nell'ordinanza impugnata che secondo la ricostruzione delle conformi sentenze di condanna l'intera somma di denaro sequestrata a RO MA, e non solo gli 8000 euro provento della vendita dei 10 kg di marjivana, era di sua proprietà, valorizzando in tal senso in maniera coerente e non illogica il fatto che tutte banconote fossero raccolte in unico rotolo ed occultate nella stesso posto ove pure era stata rinvenuta la sostanza stuepfacente. Anche sotto tale profilo, dunque, non si può ravvisare alcun vizio suscettibile di attivare il sindacato della Corte di legittimità avverso le ordinanze in tema di appello avente ad oggetto misure cautelari reali. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.