Sentenza 9 dicembre 1998
Massime • 1
In tema di responsabilità della Pubblica amministrazione per fatto illecito del dipendente, va innanzitutto accertata la contestualità tra lo svolgimento delle mansioni e il comportamento criminoso nel senso che le prime devono - nel loro espletamento in concreto - corrispondere a quelle affidate, e queste ultime non devono mai prescindere dai fini istituzionali dello Stato o dell'Ente pubblico, perché resti integro il rapporto organico fonte della diretta responsabilità della Pubblica amministrazione. Peraltro, nella valutazione del comportamento concreto lesivo del diritto altrui posto in essere dal pubblico dipendente (e senza distinzioni tra attività propriamente rappresentativa nel rapporto organico di tipo amministrativo e attività materiale), il giudice dovrà altresì valutare se tale comportamento - ancorché deviato per violazione di norme regolamentari o per eccesso di potere - risulti comunque finalizzato al raggiungimento dei fini istituzionali: ed in tal caso il rapporto organico rimane integro con la conseguente assunzione di responsabilità diretta della Pubblica amministrazione. Oppure se la devianza attenga proprio al profilo delle finalità, avendo l'agente sostituito le sue personali a quelle della Pubblica amministrazione: ed in tal caso quest'ultima rimarrà esente da ogni responsabilità civile. (Nella fattispecie, relativa a omicidi e rapine commessi da poliziotto, la Corte, accogliendo il ricorso del Ministero dell'Interno, responsabile civile, censura i giudici di merito laddove, adottando il principio dell'occasionalità necessaria, affermano che l'incombenza disimpegnata - e cioè la qualità di poliziotto in se stessa - rendeva possibile, o agevolava, il fatto illecito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/12/1998, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giovanni Badia Presidente del 09.12.98
1. Dott. Carlo Cognetti Consigliere SENTENZA
2. " RA PR " N. 2210
3. " Nunzio Cicchetti " REGISTRO GENERALE
4. " Angelo Di Popolo " N. 6126/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da
1) AV BE nato il [...] a [...]
2) Procuratore Generale repubblica corte d'appello di Bologna, nei confronti di NT MA, nato a [...] il [...]. 3) Ministero dell'Interno, responsabile civile.
avverso la sentenza corte d'Assise d'appello di Bologna del 27.06.1997. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Nunzio Cicchetti.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Generale dott. Febbraro che ha concluso per annullamento senza rinvio relativamente alla responsibilità civile del Ministero dell'Interno. Rigetto del ricorso del P.G. nei confronti di NT. Rigetto del ricorso dell'imputato AV BE.
Udito, per la parte civile, l'Avv. Gamberini per il Comune di Rimini, avv.G.Strocchi per Ferraresi LL IA
Udito il difensore del responsabile civile. avv. Carlo Sica;
il difensore dell'imputato AV BE, avv. AN Piccolo;
il difensore di NT, avv. Lammioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'impugnata sentenza confermava quella della corte d'Assise di Rimini che in data 06.03.1996 aveva affermato la responsabilità di AV BE per i seguenti reati:
1) Partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata al compimento, a scopo di profitto, di rapine, furti ed estorsioni in Rimini, Cesena, Forlì, Pesaro e zone limitrofe ai danni di caselli autostradali, distributori di benzina, uffici postali, supermercati ed istituti bancari, con modalità tali da generare panico e terrore sia con l'impiego di armi a finalità omicide per evitare la loro individuazione, sia ponendo in essere attentati nei confronti di nomadi al fine di sviare le indagini, sia sottraendo documenti di indentità ad impiegati di banca in caso di mancata collaborazione (capo A- artt. 81 cpv. 416 c.p.). 2) Detenzione di armi ed esplosivi (capo B-31).
3) Serie di rapine aggravate presso caselli autostradali, con connessi delitti di porto di armi aggravati dal nesso teleologico (capi: 1A, 1B,2A,2B,3A,3B,4A,4B,5A,5B,6A,6B,7A,7B,8A,8B,9A,9B,12A,12C del procedimento n. 1/95) e furto d'auto (12B, proc. 1/95). 4) Rapine aggravate a supermercati "Conad" di SA RO CO (5a, 8a), "A e O" di Cesena (6a) con relative violazioni alle disposizioni sull'uso delle armi (5b,6b,8d) e connessi tentato omicidio ai danni di carabinieri (8b) e furto d'auto (8c) nel proc. 2/95.
5) Tentata estorsione continuata ai danni di Grossi AVno, tentato omicidio di SC AN, CI IN e Di PI Addolorata, nonché connessi delitti attinenti alle disposizioni sulle armi e rapina aggravata d'auto (rispettivamente capi 2a, 2b - 2c, 2d- 2e- 2f, 2g nel proc. n. 2/95). 6) Tentata rapina aggravata ai danni della Coop. Via Curiel di Forlì, con connesso tentato omicidio ai danni di CI BE, LL NA e ON MI e violazioni alle disposizioni su armi ed esplosivi (rispettivamente capi 1a, 1d, 1d- 1c nel proc. n. 1/96) 7) Rapina aggravata ai poratavolori presso la Coop. "I portici" di Rimini (11a), omicidio pluriaggravato di LL RO (11b), omicidio tentato aggravato di CC FO, ON US, AN EL, TT CE e AC NA (11c), connessi furti d'auto (11D ed 11E)e violazioni artt. 12-14 L. n. 497/74 (11F) nel proc. n. 1/95.
Il AV era stato condannato, conseguentemente, alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni uno e -assieme agli altri imputati- al risarcimento danni in favore delle costituite parti civili, con le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai PP.UU. e della decadenza dalla potestà parentale.
L'impugnata sentenza dichiarava, poi, la responsabilità del Ministero dell'Interno, nei confronti delle PP.CC Comune di Rimini e Ferraresi- LL IA, e condannava genericamente il responsabile civile -in solido con gli imputati condannati- al risarcimento dei danni.
NT MA veniva assolto dal delitto di partecipazione all'associazione a delinquere (capo A- proc. n. 1/95) per non aver commesso il fatto.
Proponeva ricorso AV BE allegando i seguenti motivi:
1) Inosservanza di norme processuali, in relazione a competenza per territorio, pendenza di procedimento per ricusazione del giudice estensore dell'impugnata sentenza.
Denunziata, altresì, violazione artt. 512 e 513 c.p.p. e proponeva questione di illegittimità costituzionale dell'art. 199 c.p.p., in relazione alle dichiarazioni rese da alcuni testi.
Sosteneva la nullità della sentenza, in relazione all'acquisizione di verbali d'interrogatorio ai quali aveva presenziato un difensore incompatibile per aver prestato patrocinio a favore di parti offese.
2) Mancata assunzione di prova decisiva, con riferimento ad elementi probatori disattesi e trascurati, e riproposizione della questione di illegittimità costituzionale art. 512 c.p.p. 3) Mancanza e manifesta illogicità di motivazione in relazione a prova della responsabilità di BE AV, desunta da dichiarazioni contraddittorie di testi e coimputato, ed a trattamento sanzionatorio (attenuanti, ergastolo).
Chiedeva l'annullamento dell'impugnata sentenza. Memoria, contenente "motivi nuovi", veniva presentata nella cancelleria della corte d'appello di Bologna il 23.11.1998. Il ricorrente Procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bologna allegava i seguenti motivi, nei confronti di NT MA.
1) Difetto ed illogicità di motivazione, in relazione all'omessa considerazione di elementi rilevanti e, di converso, struttura argomentativa trovante fondamento in fatti poco influenti. In sostanza, vizio motivazionale risultante dalla mancata organizzazione globale del materiale probatorio pure evidenziato. 2) Violazione di norma sostanziale (art. 416 c.p.), che contempla condotta di partecipazione all'associazione a delinquere indipendentemente dal limitato lasso temporale, a causa di un sollecito recesso, e dal numero dei reati-fine.
Chiedeva l'annullamento dell'impugnata sentenza quanto all'assoluzione dell'NT.
Il ricorrente Ministero dell'interno, responsabile civile, proponeva i seguenti motivi:
1- 2) Erronea applicazione delle norme sulla responsabilità civile della P.A., rilevanti nel processo penale per la pronuncia accessoria sul risarcimento danni da parte del responsabile civile, con particolare riferimento alla sussistenza del nesso di "occasionalità necessaria" con lo svolgimento del servizio ed alla rottura di un tale criterio.
3) Mancanza ed illogicità di motivazione con profili di contraddittorietà e perplessità, sui criteri di collegamento tra condotta, tenuta dagli imputati nell'esercizio delle mansioni alle dipendenze dell'Amministrazione statale, e concrete fattispecie criminose cui si riferisce la condanna del responsabile civile. Chiedeva l'annullamento del relativo capo dell'impugnata sentenza.
Avverso il ricorso dell'imputato (nonché in adesione all'impugnazione del P.M.) e del responsabile civile, la parte civile RA LL IA ha presentato memoria scritta. Analoga memori, nei soli confronti del Ministero degli Interni, è stata depositata dalla parte civile Comune di Rimini. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso dell'imputato AV BE contiene la denuncia di inosservanza di varie norme procedurali, riprese in parte nei "motivi aggiunti".
Quanto alla competenza per territorio (art. 8 c.p.p.), in relazione a delitto associativo ed alcuni dei reati-fine, la censura è manifestamente tardiva ex art. 21 commi 2 e 3 c.p.p. Dal generico accenno al "fattore ambientale", che sembra voglia riferirsi ad un caso di rimessione ex art. 45 c.p.p., emerge concretamente la proposizione di ricusazione del giudice estensore della sentenza d'appello, l'esito del ci procedimento rimane del tutto ignota. La censura è inammissibile per mancanza di specificità.
La questione di illegittimità costituzionale degli artt. 512 e 512 bis c.p.p., in relazione alla lettura di atti delle testi NI e LA -rispettivamente moglie e convivente di AV BI è manifestamente infondata.
Invero la lettura delle disposizioni testimoniali, per soppravvenuta decisione di astenersi delle persone indicate in quelle disposizioni, non può essere posta sul medesimo piano dell'analoga norma (art. 513 c.p.p.) prevista per imputati nel medesimo procedimento o in altro connesso ex art. 210 c.p.p. La questione, come ha congruamente ricordato l'impugnata sentenza, era già stata dichiarata infondata dalla Corte Costituzionale con pronuncia 16.05.1994. Con la recente sentenza 02.11.1998 n. 361, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 513 comma 2 c.p.p. nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta di rispondere su fatti concernenti l'altrui responsabilità già oggetto di precedenti dichiarazioni, debba applicarsi -in mancanza di accordo delle parti alla lettura- l'art.500, commi 2 bis e 4 c.p.p., cioè la possibilità di recupero stabilita in tema di disposizioni testimoniali con il sistema della contestazione (punto 1 della citata sentenza).
Tale intervento additivo, unitamente all'estensione dell'art. 210 c.p.p. all'imputato nel medesimo procedimento -su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto di precedenti dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari (punto 2 sentenza Corte Cost.)- e la dichiarazione di illegittimità dell'art. 238 comma 4 c.p.p. come modificato dalla legge n. 267/97 (punto 3
sentenza Corte Cost.) da una parte hanno eliminato una irragionevole disparità di trattamento tra dichiarazioni rese, su fatti concernenti la responsabilità di altri, da imputati nel medesimo procedimento connesso o collegato, dall'altro hanno esteso la disciplina riservata alle dichiarazioni testimoniali (recuperabili mediante il meccanismo delle contestazioni ex art. 500 commi 2 bis e 4 c.p.p.) alle dichiarazioni degli imputati sull'altrui responsabilità.
In definitiva, per tornare alla questione di illegittimità costituzionale sollevata dal AV, che investe l'art. 512 c.p.p. con riferimento ad una disciplina normativa (art. 513 c.p.p. come modificato dalla L. n.267/97) ormai ampiamente superata dalla sentenza n. 361/1998, la sua manifesta infondatezza risulta riaffermata proprio dal fatto che la Corte Costituzionale ha modellato la disciplina di recupero ed utilizzabilità delle dichiarazioni contemplate dall'art. 210 c.p.p. su quella rimasta immutata -dopo la modifica apportata all'art. 500 c.p.p. dalla legge n. 306/92- per i testimoni e non viceversa.
La violazione, pure allegata, dell'art. 199 co.3 lett. a) c.p.p. (in relazione all'omissione -per la LA, convivente di AV BI dell'avviso sulla facoltà di astenersi dal testimoniare) andava rilevata, siccome comportante nullità relativa ex art. 181 c.p.p., sino alla pronuncia nell'udienza preliminare (Cass. Sez. 5, 22.01.1997 n. 5404, Loico). Occorre, inoltre, aggiungere che l'incapacità in esame è riferibile al solo imputato nei cui confronti si pone il legame di convivenza e solo da questi può essere eccepita (Cass. Sez. 2, 08.06.1995 n. 6726, Lorusso;
Sez. 6, 20.05.1997 n. 1645, Romeo). È pertanto inammissibile sotto il duplice profilo di tardività e manifesta infondatezza.
L'ultima censura, contenuta nel primo motivo di ricorso, concerne la nullità dei verbali di interrogatorio del AV, difeso da avvocato incompatibile per aver prestato il proprio patrocinio in favore di alcune parti civili.
All'argomentazione dell'impugnata sentenza circa il termine di deducibilità dell'incompatibilità, occorre aggiungere che il potere di rilevarla compete, anche indipendente dalla denunzia proveniente dalla parte, all'autorità giudiziaria sulla base di un esame condotto in funzione di specifiche violazioni del diritto di difesa nell'ambito dell'iter procedimentale.
Non basta, infatti, la generica allegazione di una posizione di contrapposizione per così dire "astratta", prescindendo dal concreto contesto in cui vengono ad interagire gli interessi delle parti. La censura, prescindendo da eventuali sanzioni di altro tipo che possano attingere -sotto diverso profilo- il professionista, manca - pertanto- di specificità.
Il secondo motivo ripropone, sottolineandone la rilevanza con riferimenti e valutazione in ordine fattuale assunti nell'ambito del vizio previsto dalla lett. d) dell'art. 606 c.p.p., la questione di illegittimità costituzionale già compiutamente esaminata nel primo motivo.
Sotto la rubrica di mancanza e manifesta illogicità di motivazione (art. 606 lett. e, c.p.p.) il terzo motivo contiene anzitutto considerazioni di ordine generale, tratte dalla giurisprudenza di questa corte, sulla natura del vizio di legittimità denunziato in relazione a norme concernenti la valutazione della prova.
Procede, poi, ad una serie di censure che obiettivamente appaiono di difficile lettura, siccome non coerentemente organizzate in una struttura argomentativa ma frammentarie nei contenuti, slegate tra loro e per lo più dotate di un certo grado di genericità o volte a rivalutare situazioni fattuali direttamente dedotte da risultanze processuali anche estranee al presente giudizio. Esprime , ancora, critiche di carenze istruttorie e di valutazioni erronee, anche in ordine all'attendibilità di coimputati e testi, rileva divergenze tra dichiarazioni accusatorie, anche su circostanze poco rilevanti nel presente giudizio;
procede a nuove ricostruzioni fattuali e valutazioni sui contenuti di attività istruttorie, documenti, consulenze;
protesta la propria innocenza da alcuni episodi criminosi e insiste nel differenziare la propria posizione rispetto a quella dei fratelli RO e IO. Si rende necessario, pertanto, ricordare i limiti del giudizio di legittimità con particolare riferimento al controllo logico- giuridico sulla motivazione (art. 606 lett. e, c.p.p.) consentito a questa corte.
Il giudizio ricostruttivo dei fatti e quello valutativo degli stessi (rilevanza, attendibilità, prevalenza, sintesi finale), infatti, spettano esclusivamente al giudice di merito, il quale, però, è tenuto per legge a dare conto delle sue valutazione motivandole congruamente.
La corte di cassazione non può rivalutare i fatti, sindacare il contenuto del convincimento dei giudici di merito, ma solo effettuare un controllo "ab extrinseco" di logicità della struttura argomentativa sotto il profilo di correttezza degli enunciati, coerenza dei passaggi tra premesse e conseguenze, senza possibilità di verificare la rispondenza delle argomentazioni, di cui il giudice di merito si è avvalso per concretizzare il suo convincimento, alle acquisizioni processuali.
È estraneo ai poteri della suprema corte la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e, di converso, la prospettazione di una diversa e per il ricorrente più adeguata valutazione delle risultanze processuali non può integrare il vizio di legittimità denunziabile ex art. 606 lett. e) c.p.p. Il legislatore lo ha circoscritto alla "mancanza e manifesta illogicità della motivazione", che deve risultare dal testo dell'impugnato provvedimento, per evitare che il controllo di questa corte venga esercitato sul contenuto intrinseco della decisione. Il vizio logico denunciabile, poi, deve assumere un'evidenza percepibile "ictu oculi", restando ininfluenti le minime incongruenze e dovendosi, considerare disattese le deduzioni difensive -anche non espressamente imcompatibili con la decisione adottata (Vedi Cass. Sez. Un. 30.04.1997, imp. Dessimone). Il terzo motivo di ricorso del AV e, per quanto più sopra evidenziato in relazione al suo contenuto, inammissibile per la massima parte.
È possibile, tuttavia, enucleare dal contesto globale frammentarie censure che attingono, sotto il profilo dell'illogicità, la struttura motivazionale.
L'impugnata sentenza valorizza, per dare contezza della pronuncia di responsabilità di BE AV (rapine presso i caselli autostradali, i supermercati "Conad Torre" di SA RO CO ed "A&O" di Cesena) le sue stesse dichiarazioni confessorie suffragate da elementi emersi da accertamenti di P.G. da testimonianze (quanto alla presenza della Fiat "Regata" condotta dal AV, all'uso delle armi) e dai conformi racconti di uno o di entrambi i coimputati IO e RO AV.
Talora l'accusa parte da un solo dei fratelli coimputati (IO, quanto alla partecipazione alla tentata rapina -con uso di esplosivo- ai danni della Coop. Curiel di Forlì), ma la motivazione è resa congrua dai richiami ad altri elementi logici e fattuali. La condanna per i reati contestati sub 2.a- 2.b- 2.c -2.d -2.e - 2.f -2g (episodio di tentata estorsione ai danni di Grossi AVno, con il tentato omicidio di tre carabinieri durante il conflitto a fuoco che ne consegui) è supportata da idonea motivazione che si avvale delle dichiarazioni degli stessi autori, come delle risultanze di perizie balistiche e foniche e supera con congruità logica la ritrattazione del AV, attuale ricorrente, e le sue osservazioni in ordine alla antecedente cessione dell'arma.
Quanto all'episodio di rapina alla Coop. "Celle di Rimini (in data 30.01.1998), con i conseguenti omicidio della guardia giurata LL RO e tentati omicidi del CC e di alcuni avventori (capi 11 nel proc. 1/95), confessato da RO e IO AV, la partecipazione dell'attuale ricorrente viene sostenuta - nell'impugnata sentenza- con una struttura argomentativa contestata in vari punti del terzo motivo di ricorso.
Viene censurato anzitutto il convincimento di affidabilità sulle capacità mnemoniche (esaltate per l'attenta ricostruzione della vicenda) di RO e IO AV, in relazione alla partecipazione del fratello BE, cercando di cogliere aspetti pretesamente contraddittori nelle varie dichiarazioni rese (anche su fatti diversi) e sottolineando comunque in linea generale la diversa valenza degli elementi probatori a carico dei coimputati rispetto alla posizione -ritenuta marginale- del ricorrente. In sostanza è dato cogliere, nel groviglio delle critiche di ordine fattuale (pertanto inammissibili in questa sede) che investono la globale condotta dei fratelli come quella delle testi LL, NI e LA, una censura di inattendibilità dell'accusa siccome posta in termini dubitativi.
Invero, l'impugnata sentenza pone in rilievo che mentre era sicura la partecipazione di BE nella fase "preparatoria" (i due coimputati avevano concordemente indicato il fratello alla guida della A/112, il cui vetro posteriore venne infranto proprio da un colpo di fucile sfuggito ad BE), il ricordo dei due dichiaranti era più incerto quanto alla sua presenza il giorno 30.01.1988 (pag. 61 e 64, 107).
Nell'economia della motivazione vengono, tuttavia, valorizzati i seguenti altri elementi probatori a sostegno del convincimento di responsabilità.
1) La testimonianza di NI AR G., moglie di IO AV (pag. 42, 105, 107).
2) La partecipazione a ideazione e "sopralluoghi" preparatori (pag. 53, 106).
3) Il necessario coinvolgimento di un terzo correo alla guida della "Fiat Argenta" (pag. 106) dalla quale erano stati visti fuggire -dopo la rapina- due individui mentre un terzo eseguiva manovra di retromarcia (pag. 104 teste Paganelli).
4) La falsità dell'alibi di AV BE (pagg. 107, 108). Vengono aggiunte, poi, le argomentazioni logiche tratte dalla mancata indicazione -da parte dei due fratelli- di soggetto diverso da BE e dalla incerta risultanza circa lo stabile inserimento di altri nella banda.
La denuncia d'inattendibilità dell'NI, quanto all'episodio specifico, è stata superata logicamente nell'impugnata sentenza (pag. 108) evidenziando come il ricordo della teste fosse ancorato alla pubblicazione della notizia il giorno successivo al delitto, piuttosto che alla collocazione temporale rispetto al precedente fatto criminoso di estorsione.
La critica all'affermata caduta dell'alibi ricade nell'inammissibile censura in punto di fatto, siccome attinge argomenti da pretesa inattendibilità dei "turni di servizio". Del pari, dinanzi alla ben motivata ricostruzione del fatto in relazione al numero dei partecipanti (tre) alla rapina, il richiamo alla testimonianza del RO (che avrebbe visto due sole persone rubare la "Fiat Argenta", dieci giorni prima) rivela la natura di irrilevante valutazione probatoria.
Il ricorrente si sofferma, ancora, nel censurare quella deduzione logica attinente alle persone -diverse dai tre fratelli AV- "stabilmente inserite nella banda" al momento della rapina. Individua nella sentenza (pag.74) il riferimento ad un delitto commesso da NT MA (reo confesso) assieme a IO e RO AV in data 04.02.1988, cioè a pochi giorni dalla rapina alla Coop "i Portici" di Rimini.
Ricorda anche il racconto di IO AV circa l'allargamento del "giro" -dopo il periodo delle rapine ai caselli autostradali- anche a tre colleghi del fratello cioè TT, MA e CA (pag.62). Denunzia, in sostanza, un travisamento dei fatti che, per risultare dal testo dell'impugnata sentenza, verrebbe assunto come vizio di motivazione (art. 606 lett. e, c.p.p.) per divenire ammissibile nella specie (Cass. Sez. Un. 30.04.1997, Dessimone). Il travisamento dei fatti, che si verifica solo qualora il giudice di merito dà per ammesso un fatto manifestamente escluso degli atti processuali o nega un fatto palesemente da questi risultante, deve riferirsi -comunque- ad elementi che vengono ad assumere incidenza determinante nella struttura argomentativa posta a sostegno del convincimento di responsabilità.
L'argomentazione censurata, invece, posta come aggiuntiva ("non risultando del resto . . .") risulta scarsamente rilevante, in una struttura motivazionale che, avvalendosi dei numerosi altri elementi di prova sopra ricordati, rimane congrua e completa anche prescindendo dallo specifico punto in esame.
È, infine, manifestamente infondata -oltre che contraddittoria, rispetto ad altre posizioni assunte in ricorso- la denunzia di mancata motivazione sul dubbio espresso dai chiamanti in correità circa la presenza del fratello BE.
Si omette di considerare, infatti, che l'impugnata sentenza si dilunga nella motivazione sul punto proprio al fine di apprestare una trama argomentativa congrua che consenta in concreto di ovviare "ab extriseco" al ricordo riconosciuto e valutato nella sua competente di obiettiva incertezza, senza alcun riferimento a presunti scopi di copertura del fratello.
Palesemente infondata è anche la censura di omessa motivazione in ordine alla pena. L'ergastolo è la giuridica conseguenza del delitto aggravato contestato (anche a voler prescindere dall'incidenza degli altri reati) una volta negata -sulla base di congrua motivazione- la concessione dell'attenuante ex art. 62 bis c.p. Va, infine, precisato che la partecipazione, sia pure nella qualità di conducente dell'auto utilizzata per la rapina a mano armata, comporta la responsabilità ex art. 110 c.p. sotto il profilo della piena previsione e dunque condivisione psicologica dell'evento più grave derivante dal conflitto a fuoco.
La pretesa applicabilità dell'art. 116 c.p. si rivela manifestamente infondata.
Quanto ai "Motivi nuovi" (depositati il 23.11.98 presso gli uffici della corte bolognese) occorre ricordare che il rispetto del termine di presentazione (ex art. 585 co.4 c.p.p.) deve essere valutato in relazione al momento in cui pervengano nella cancelleria del giudice dell'impugnazione, non del giudice "a quo". Ulteriore profilo di inammissibilità è costituito dalla denunzia di violazioni diverse da quelle ricomprese nel ricorso, non inerenti "ai capi o punti della decisione" già oggetto di gravame (Cass. 10.11.93, Narese;
Cass.17.11.94, Viani). Per il resto il ricorrente insiste in censure fattuali inammissibili in questa sede.
Per concludere, il ricorso deve essere rigettato globalmente. Consegue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento.
2. Il procuratore generale della Repubblica presso la corte di Bologna ricorre avverso la pronuncia assolutoria dall'imputazione di associazione a delinquere contestata ad NT MA. Il vizio di mancanza e/o manifesta illogicità di motivazione viene denunziato sotto il profilo di frammentarietà ed apoditticità per omessa considerazione di elementi probatori, pure riconosciuti come esistenti.
La struttura argomentativa, a supporto del giudizio in ordine alla sussistenza del delitto p. e p. dall'art. 416 c.p., è tenuta a considerare la globalità degli elementi -di segno positivo o negativo- aventi comunque valenza probatoria in ordine al complessivo comportamento di "partecipazione".
Il semplice riferimento all'unico reato certamente contestato ed il generico richiamo alle modalità dei "contatti" con uno degli ideatori-organizzatori rendono apodittica la negazione -per altro perplessa- di "riconducibilità" a partecipazione associativa, se non si procede all'analisi per così dire "qualitativa" della condotta in concreto esplicata, sia pure in un solo reato-fine, e della specifica portata dei nessi relazionali evidenziati da tutti i sodali. Invero il vincolo associativo -inteso come volontaria adesione, perdurante nel tempo, all'accordo programmatico di tre o più persone avente ad oggetto la commissione di un numero indeterminato di reati- fine e persino nella totale assenza di questi ultimi, quanto è deducibile delle specifiche modalità di comportamento dell'imputato connesse (per essere precedenti o successive) alla consumazione di un unico fatto criminoso.
Gli elementi probatori vanno in ogni caso valutati nella loro globalità e correlativamente la struttura argomentativa, che di tale valutazione deve dare contezza, diventa manchevole o illogica nella misura in cui perviene a conclusioni definitive, tralasciando elementi - non solo risultanti dagli atti ma richiamati, anche in parti diverse dalla trattazione della specifica imputazione, nell'impugnata sentenza- suscettibili di influenzarle in senso contrario.
Incorre, pertanto, nel vizio di carenza motivazionale prospettato dall'art. 606 lett. e) c.p.p. la sentenza di merito che ometta, senza fornire alcuna ragionevole giustificazione, di considerare nell'ambito della trama motivazionale elementi significativi risultanti dal medesimo contesto documentale o non ne colga la diversa valenza probatoria conseguente alla reciproca connessione nell'ambito di una trattazione globale. Nella specie, le "modalità di contatto con RO AV" vengono descritte dal medesimo NT (pag. 74) come derivanti dal "clima di fiducia e confidenza instauratosi fra colleghi" di una "volante della Questura di Bologna" che aveva portato ad "ipotizzare e quindi attuare" la rapina al casello autostradale "quasi per scherzo".
La partecipazione alla rapina di S. ZA di un "estraneo" al gruppo di colleghi (quale era AV IO) imponeva, al fine di evitare il vizio logico risultante dalle dichiarazioni di NT cui la motivazione sembra affidarsi acriticamente, un approfondimento argomentativo in ordine al reato associativo, tanto più ove si consideri che proprio AV IO parla (pag. 62) dell'allargamento del "giro" -prima rimasto circoscritto ai tre fratelli- ai colleghi di RO tra i quali proprio il "MA" (NT). L'impugnata sentenza, inoltre, sfugge al necessario chiarimento in ordine ai delitti (diversi da quello associativo) ascritti all'NT.
La perplessità appare, sul punto, evidente ( . . .nulla porta a ritenere che la commissione del delitto o dei delitti . . .ascritti") nella misura in cui, pur facendosi riferimento all'altra imputazione (rapina alla Coop. Di Casalecchio), viene omessa ogni motivazione su tale ulteriore episodio criminoso ai fini della valutazione sul reato associativo.
La motivazione diviene apodittica allorché desume la pretesa saltuarietà di reati-fine, ai fini della responsabilità per il delitto ex art. 416 c.p., senza farsi carico di prendere in considerazione un fatto rilevante nelle sue specifiche componenti e nei rapporti con l'altro crimine confessato- per la ricostruzione di quello oggetto del presente giudizio.
Invero, ne' la separata trattazione della rapina in altro processo, o il mancato passaggio in giudicato di una sentenza emessa da altro giudice, ne' tanto meno la protesta di innocenza (pag. 74 ". . . da lui sempre negato . . .") sono circostanze idonee a giustificare la carenza di motivazione in esame, in sede di pronuncia sul delitto associativo.
L'argomentazione conclusiva dell'impugnata sentenza, che punta sulla carenza di un riscontro tratto dalle dichiarazioni della teste NI, in relazione alla partecipazione a profitti derivanti dall'attività criminosa, si rivela manifestamente illogica per palese contraddittorietà con quella parte del provvedimento (pag. 47) in cui viene riportata la testimonianza della LL in ordine alla spartizione di "danaro rapinato ad un casello autostradale tra il marito, il cognato IO, NT e I".
Quanto al secondo motivo ex art. 606 lett. b) c.p.p., l'enunciazione della violazione art. 416 c.p. è accompagnata solo da un accenno, nell'ultima parte del ricorso, all'elemento di permanenza del reato ex art. 416 c.p. Occorre solo ribadire il principio che i reati di associazione a delinquere sussistono per il solo fatto dell'organizzazione -anche sommaria- del sodalizio criminoso duraturo con generica programmazione di una serie indeterminata di delitti, tale fatto già di per sè costituisce pericolo contro l'ordine pubblico. Da tanto deriva l'autonomia della fattispecie criminosa rispetto ai reati eventualmente commessi in attuazione di quell'accordo, ma da questi ultimi è possibile dedurre il pactum sceleris e la partecipazione del singolo sodale.
La permanenza è un elemento connaturato all'accordo, tuttavia il reato di partecipazione può sussistere anche quando l'adesione al programma criminoso abbia durata relativamente breve a causa del sollecito recesso individuale.
Questo, in definitiva, non esclude la precedente adesione, ma la pone -al contrario- come ineludibile presupposto.
Il ricorso del P.G. va, pertanto, accolto con il conseguente annullamento dell'impugnata sentenza sul punto.
Il giudice di rinvio dovrà attenersi ai principi enunciati.
3. Passando all'impugnazione del Ministero dell'Interno, responsabilità civile, occorre precisare anzitutto la posizione assunta dall'impugnata sentenza in relazione alla questione della stessa configurabilità di una responsabilità della Pubblica Amministrazione per il fatto delittuoso commesso dal dipendente. Partendo dal dettato costituzionale dell'art. 28 Cost., la corte bolognese riconosce una tale responsabilità -di carattere indiretto- basata sull'art. 2049 c.c., che presuppone, oltre al rapporto di subordinazione tra P.A. e dipendente, un necessario collegamento tra quest'ultimo -autore dell'illecito- e le mansioni svolte. Viene accolto -in relazione a tale nesso- il criterio dell'"occasionalità necessaria" definito "nel senso che l'incombenza disimpegnata determini una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito".
Scendendo, poi, all'esame della concreta fattispecie, finisce per equiparare l'"incombenza disimpegnata" con la "qualità di poliziotti" sic et simpliciter ("Conseguentemente deve affermarsi che la qualità di capopattuglia di RO AV ha agevolato il formarsi del gruppo responsabile di plurimi delitti").
Con ulteriore passaggio, il nesso che la giurisprudenza aveva individuato nella "occasionalità necessaria" riferita alle "mansioni svolte" -divenuto nell'interpretazione dell'impuganta sentenza semplice "agevolazione" per la "qualità" rivestita- si riduce ad utilizzazione di "nozioni apprese per ragioni di servizio", al fine di sviare/ritardare le indagini e protrarre l'attività criminale. Il ricorrente Ministero dell'Interno nel primo motivo di ricorso censura l'interpretazione con cui l'impugnata sentenza fa conseguire la responsabilità civile della P.A. ad un "qualsiasi elemento di contatto tra qualifica e comportamento dell'agente", ribadendo la necessità di un "collegamento concreto e sostanziale" tra comportamento ascritto e mansioni affidate e svolte e negando, correlativamente, che possa derivare responsabilità civile del datore di lavoro da attività del dipendente non "contestualizzata" con le mansioni o l'incarico affidati.
Riporta, in sostanza, il concetto di "occasionalità necessaria" nell'alveo dello svolgimento reale di mansioni concrete non esulanti dal rapporto lavorativo.
Accenna anche alla più rigorosa giurisprudenza che pone quale limite invalicabile alla responsabilità della P.A. -sempre di natura "diretta"- la cessazione, a causa del perseguimento di fini esclusivamente personali all'agente, del "rapporto organico" che consente di riferire l'attività all'Ente pubblico o allo Stato. Nel secondo motivo evidenzia, in punto di fatto, non solo l'estraneità della condotta criminosa degli imputati dall'attività di servizio (neppure ipotizzata nei capi d'imputazione) quanto anche le egoistiche finalità economiche antitetiche ai fini istituzionali della P.A.
Con l'ultimo motivo viene denunziato il vizio logico di motivazione per l'estraneità dei criteri di collegamento, proposti dall'impugnata sentenza, rispetto alle fattispecie criminose riguardanti la condanna del responsabile civile (omicidio LL è reato associativo) sotto il profilo della "occasionalità" come pure della "necessarietà".
Il ricorrente si attarda, poi, a contestare rilevanza, fondatezza e logicità delle affermazioni, contenute in sentenza, relative ai nessi concretamente individuati tra condotte/conoscenze per ragioni di servizio e fatti criminosi oggetto delle imputazioni. Ritiene questa corte che il ricorso vada accolto, per quanto di ragione.
L'art. 28 della Costituzione, collocato nel titolo riguardante i rapporti civili della parte dedicata ai diritti e doveri dei cittadini, prevede la diretta responsabilità di funzionari e dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, secondo le leggi penali civili ed amministrative, per atti compiuti in violazione di diritti soggettivi.
Nell'ultima frase è contemplata l'estensione a Stato ed enti p. della responsabilità civile.
La norma, dunque, è rivolta essenzialmente al recupero della responsabilità personale dei dipendenti, cui si aggiunge quella solidale della P.A.
Quest'ultima risponde per il fatto che le sono direttamente riferibili gli atti dei dipendenti, compiuti -in forza del c.d. rapporto di immedesimazione organica- per il raggiungimento delle finalità istituzionali sue proprie nell'ambito dello svolgimento del servizio demandato.
Pertanto, l'art. 28 Cost. ipotizza, nell'ultima parte, la responsabilità diretta (art. 2043 c.c.) della P.A., anche se il medesimo giudice delle leggi (vedi set. 14.03.1968 n. 2) ha precisato che quando esistono limitazioni alla responsabilità del funzionario (possibili perché la norma fondamentale detta soltanto il principio programmatico cui la legislazione ordinaria deve ispirarsi, senza escludere una disciplina differenziata rispetto al diritto comune), quella dello Stato può trarre origine da norme e principi contenuti in leggi ordinarie.
Una tale precisazione nulla toglie al fatto che, in presenza del rapporto di impiego o servizio, quali che siano le mansioni svolte (nella vasta gamma che va dall'attività propriamente "rappresentativa" nel rapporto organico di tipo amministrativo all'attività "materiale"), si determina una "dipendenza organica" cui difficilmente può sovrapporsi la responsabilità "indiretta" di padroni o committenti ex art. 2049 c.c. Questa disposizione, con i meno rigorosi criteri di riferibilità del fatto illecito del proposto al preponente, è stata applicata sempre fuori del rapporto di pubblico impiego anche se la giurisprudenza di questa corte ha mutuato il criterio della "occasionalità necessaria" per sostituirlo a quello della stretta causalità tra comportamento, riferibile all'amministrazione, ed evento dannoso, pur non derogando alla regola della responsabilità diretta ex art. 2043 c.c. Si rende, pertanto, opportuno analizzare più specificatamente contenuto e significato del criterio di "occasionalità necessaria" ed individuare esattamente i soggetti cui deve essere riferito. Evidentemente si tratta della condotta illecita (del dipendente) che deve trovare occasione "necessariamente" nell'espletamento delle mansioni espletate, queste ultime, cioè, vengono a costituire "conditio sine qua non " del fatto illecito produttivo del danno. L'impostazione che opera la distinzione tra due diversi rapporti - 1) Comportamento del dipendente/evento dannoso, legati da nesso di causalità. 2) Comportamento del dipendente/amministrazione, legati da nesso di "riferibilità in ragione dei fini istituzionali - viene sostanzialmente ""riassunta" nell'unico rapporto tra "mansioni espletate" e danno prodotto, in termini di "occasionalità necessaria".
Invero, la dizione "mansioni espletate" implica necessariamente un riferimento soggettivo all'affidamento da parte del datore di lavoro-committente (sia esso la P.A. o un privato) ed altro oggettivo/funzionale alle finalità del medesimo.
Viene, così, individuato un parallelismo tra la responsabilità "diretta" (art. 2043 c.c.) della P.A. e quella "indiretta" (art. 2049 c.c.) del datore di lavoro/committente privato, la cui diversificazione si giustifica in rapporto alla c.d. "immedesimazione organica" che involge il primo, senza che i concreti elementi per l'individuazione della responsabilità subiscano sostanziali modifiche.
È significativo il fatto che anche nel caso in cui, con riferimento a dipendenti di datori di lavoro diversi dalla P.A., venga applicata la disposizione dell'art. 2049 c.c., la giurisprudenza di questa corte abbia espresso -anche in presenza del nesso di "occasionalità necessaria" tra illecito del commesso e mansioni svolte per conto del committente- la necessità che il primo abbia comunque perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie alle quali il committente non fosse -neppure mediatamente- interessato (Cass. Civ. 27.03.1987, 2994/87, Di Pasuo-Cerimele). Una tale precisazione, poi, è sempre contenuta nelle pronunce di questa corte che -pur accogliendo (con riferimento alla responsabilità della PA.) il criterio della "occasionalità necessaria"- sottolineano come le mansioni espletate in concreto non possano non corrispondere a quelle affidate e queste ultime non debbano mai prescindere dai fini istituzionali dello Stato o dell'ente pubblico, affinché rimanga integro il rapporto "organico" fonte della sua diretta responsabilità (vedi Cass. Pen. Sez. 4, 06.04.1976 n. 4458, imp. Lauria, 12.02.1981 n. 942, imp. Cavani;
18.07.1981 n.7231, imp. De Palo, 14.06.84, Imp. Cipriani, Cass. Civ. sez.1, 07.10.93, 9935/93, Grenzservise- Min. Difesa, 13.12.95, 12786/95 Baccarini - Min. Difesa, Sez. 3, 06.12.96, 10896/96, Biasotti - Min. Difesa;
17.09.97, 9260/97, Murtas- Min. Difesa). Deve essere negato, pertanto, che il fondamento della responsabilità possa essere individuato non più in un illecito nell'espletamento delle mansioni affidate, bensì in una garanzia o esigenza solidaristica a favore del terzo danneggiato, tale da configurarsi "obiettivamente" senza neppure la prova liberatoria su mancanza di "culpa in vigilando" o caso fortuito (principio "ubi commoda eius incommoda").
Seguendo una simile tesi, che è quella caldeggiata dalle parti civili, si corre il rischio di pervenire alla configurazione di un nesso del tutto formale ed evanescente tra P.A. e comportamento criminoso del dipendente, al fine di riconoscere la responsabilità civile della prima, perdendo di vista l'essenza di concretezza spazio temporale postulata dal concetto di "mansioni" e la stretta funzionalità ai fini istituzionali dello Stato.
Così va censurata l'impugnata sentenza quando finisce con assumere la riferibilità alla P.A. di ogni condotta del soggetto avente la "qualità" di suo dipendente, purché connotata dall'utilizzazione di conoscenze tecniche o informazioni fattuali risalenti al rapporto di servizio.
L'indagine che il giudice di merito è tenuto a svolgere deve avere ad oggetto anzitutto la contestualità tra svolgimento di mansioni e comportamento criminoso, senza mai perdere di vista quanto si è sopra precisato in ordine alle intrinseche caratteristiche delle mansioni in rapporto alle finalità istituzionali dello Stato. Sotto tale aspetto, poi, la corte di merito deve accertare e motivare le specifiche connessioni spazio temporali tra attività di servizio e consumazione dei precisi reati, in rapporto ai quali è stata ritenuta ammissibile la chiamata del responsabile civile, pur tenendo conto della particolare connotazione del delitto associativo. Si tratta di un'indagine imprescindibile, siccome atta a condizionare le successive fasi di valutazione fattuale spettante al giudice di merito.
Una conclusione negativa, infatti, renderebbe superfluo l'approfondimento della ricerca più qualificante -per la rottura del rapporto organico che ne potrebbe conseguire- circa la corrispondenza delle mansioni conferite a quelle svolte in concreto, sotto il duplice profilo delle "modalità" esecutive e del rispetto dei fini istituzionali.
Invero, se il comportamento concreto -pure deviato per violazione di norme regolamentari o per eccesso di potere- risulti comunque finalizzato solo al raggiungimento di quei fini istituzionali, il rapporto organico rimane integro con la conseguente assunzione di responsabilità diretta della P.A.
Qualora, invece, la devianza attenga proprio al profilo delle finalità -siccome l'agente sostituisca con le sue personali ed egoistiche quelle della P.A.- quest'ultima rimarrà esente da ogni responsabilità civile.
In conclusione l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio anche in relazione alla pronuncia di responsabilità civile del Ministero degli Interni.
Il giudice di rinvio dovrà attenersi ai principi di diritto sopra delineati.
P. T. M.
Annulla l'impugnata sentenza, limitatamente all'assoluzione di NT MA ed alla declaratoria di responsabilità civile del Ministero dell'Interno, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'Assise d'appello di Bologna.
Rigetta il ricorso di AV BE che condanna al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 1999