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Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/07/2024, n. 26860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26860 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: HA A' nato il [...] HA AN BD nato il [...] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di SASSARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di HA AN BD e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo B) per HA A', con rigetto nel resto;
udito l'avvocato SALVATORE ARCADIPANE, nell'interesse di A' HA, che ha illustrato i motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di assise di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con la sentenza emessa il 6 dicembre 2022 confermava quella della Corte di assise di primo grado, che aveva condannato i ricorrenti in ordine al delitto previsto dagli artt. 270-bis, commi 1 e 2, 270-sexies cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 61- Penale Sent. Sez. 5 Num. 26860 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 29/02/2024 bis cod. pen. (già art. 4 I. 16 marzo 2006, n. 146) per avere AD AF e HA MA RI (BU Jihad) — in concorso con UE AR, dirigente e organizzatore — «partecipato ad un'associazione transnazionale — con basi in Italia, Svezia, Germania e Turchia — che si propone il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo, in quanto diretti a intimidire la popolazione della Siria, destabilizzarne o distruggerne le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali. In particolare, ponendo in essere attività di sostegno, di proselitismo anche via internet e di finanziamento a favore della formazione jiadista Al RA la quale — unitamente ad altre milizie, tra cui anche Daesh — tramite azioni violente, attentati, saccheggi, opera nel territorio dello stato siriano, per la costituzione di un Emirato fondato sulla Sharia e l'eliminazione della popolazione di ogni differente credo». Il fatto, contestato al capo A), risultava «aggravato dalla transnazionalità, in quanto commesso da un gruppo organizzato operante in più Stati e segnatamente in Italia, Svezia, Germania, Turchia e Siria. Il delitto risultava commesso in Olbia e altre località del territorio dello Stato, dal 2014 al 22 marzo 2018». Inoltre, gli attuali ricorrenti, sono stati ritenuti responsabili anche del reato, contestato al capo B), previsto dagli artt. 110 c.p., 131-ter d.lgs 01/09/1993 n. 385 (in relazione all'art. 1, lett. b) del d.lgs. 27/01/2010 n. 11) e 61 -bis cod. pen «per avere, in concorso tra loro e con altre persone allo stato non identificate, effettuato servizi di pagamento in violazione dell'art. 114 -sexies e senza l'autorizzazione di cui all'art. 114 -novies dello stesso d.lgs. 01/09/1993 n. 385. In particolare, operando quali hawaladars, per corrispettivi variabili in funzione dell'importo della singola operazione, effettuavano su disposizione di terzi committenti appartenenti alla comunità islamica, operazioni di raccolta, rimesse di denaro all'estero e cambi di valuta. Fatto aggravato dalla transnazionalità in quanto commesso da un gruppo organizzato operante in più Stati e segnatamente Italia, Svezia, Austria, Siria e Turchia. In Olbia, e altre località del territorio dello stato, dal 2014 al 22 marzo 2018». 2. I motivi dei ricorsi per cassazione proposti nell'interesse di ST AD e HA MA KR saranno a seguire enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di ST AD si articola in due motivi. 2 3.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e erronea applicazione degli artt. 270 -bis e 270 -sexies cod. pen., 125, 192 e 546 cod. proc. pen. oltre che vizio di motivazione. In particolare, la motivazione impugnata risulterebbe apparente, avendo eluso i motivi aggiunti depositati in appello, oltre ad aver erroneamente riconosciuto la qualità di associazione terroristica ad Al RA, pur se tale associazione non risultava indicata nelle decisioni PESC dell'Unione Europea, ma solo nella lista ONU, per altro non avendo Al NU comunque commesso delitti in area europea. In sostanza, non sarebbe per tale ragione integrata la violazione dell'art. 270- sexies, difettandone i presupposti richiesti dalla norma incriminatrice. Quanto, poi, alla specifica responsabilità del ricorrente, avrebbe errato la Corte d'appello nel trarre la prova della condotta delittuosa dell'imputato, non potendo ritenersi tale la detenzione del materiale sequestrato, consistente in video, file e fotogrammi solo descrittivi della guerra civile in Siria;
anche travisata sarebbe la traduzione del termine «ragazzi» che ricorre in alcune conversazioni telefoniche, che sarebbe da riferirsi ai congiunti dell'imputato e non ai terroristi combattenti. Inoltre, la Corte territoriale erroneamente avrebbe valutato indizianti della partecipazione dell'imputato all'associazione terroristica i contatti avuti con AL LU, che risultano verificatisi solo una volta all'anno. La sentenza impugnata non ricostruisce l'esistenza di atti violenti dell'imputato e di un programma di violenza dell'associazione terroristica, cosicché difetterebbe la concretezza all'azione di una adesione che risulterebbe solo astratta e ideologica. Infine, gli elementi valorizzati costituiscono indizi privi di precisione, gravità e concordanza, per altro non risultando valutate le emergenze definite neutre, che invece andavano valutate a favore dell'imputato. 3.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all'art. 4 I. 146/2006, ora art. 61 -bis cod. pen., relativamente alla circostanza aggravante del reato transnazionale, vizio di motivazione, e gli analoghi vizi in ordine all'art. 131-ter TUB. Non risulterebbe avere, la sentenza impugnata, offerto una motivazione in ordine alla condotta prevista dall'art. 131-ter difettando la prova dell'elemento soggettivo, oltre che del contributo causale alla attività di hawala da parte di AD. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di HA NA KR si articola in quattro motivi. 3 4.1 II primo motivo lamenta erronea applicazione degli artt. 10 e 11 Cost. e 270-bis cod. pen. Risulterebbe erronea l'applicazione della legge penale, in quanto la sentenza impugnata fonderebbe la natura terroristica della associazione Al NU sugli elenchi dell'ONU, che difetterebbero di recepimento nel nostro ordinamento e dunque, a differenza delle fonti unionali, non sarebbero immediatamente applicabili, tanto più che la natura terroristica non è neanche indicata da decisioni PESC, mentre la Corte territoriale valorizza le Posizioni Comuni n. 2002/402/Pesc e 2011/931/Pesc che indicano solo i soggetti da sottoporre a congelamento dei beni. Inoltre, la Corte territoriale, dopo aver evidenziato come l'inserimento negli elenchi risulterebbe in sé insufficiente a comprovare la natura della organizzazione, contraddicendosi non indica quali siano gli elementi ulteriori a sostegno della qualità terroristica di Al RA. 4.2 II secondo motivo lamenta vizio di motivazione e censura la sentenza che trae la prova della partecipazione all'associazione terroristica dai rapporti di HA MA con AL LL comandante di una brigata, fondati su conversazioni telefoniche, erroneamente escludendo che l'interesse per le vicende della guerra in Siria fossero legate a esigenze di informazione relativamente ai familiari del ricorrente. Inoltre, le condotte di finanziamento di Al RA risulterebbero escluse dalla Corte di primo grado e ritenute dalla sentenza impugnata, tanto più che la raccolta di denaro non sarebbe avvenuta e il tono della conversazione in alcuni casi era ironico. 4.3 Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine al delitto di cui al capo B), in quanto la Corte di assise di appello avrebbe travisato le conversazioni, dalle quali non emerge alcun concreto contributo alla attività di hawala, difettando per altro un guadagno per l'imputato. 4.4 II quarto motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alle circostanze attenuanti generiche, negate in ragione dell'esistenza della confessione però limitata a ciò che non poteva essere negato, senza valutare gli elementi ulteriori addotti dalla difesa del ricorrente a sostegno della richiesta di attenuazione. 5. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, a seguito di tempestiva richiesta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art.
5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con 4 modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell'art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono complessivamente infondati. 2. Quasi del tutto sovrapponibili sono i primi motivi di ciascuno dei due ricorsi e devono essere trattati congiuntamente, sia in ordine alle censure inerenti alla qualificazione dell'organizzazione Al SA come terroristica, che in merito alla applicabilità al caso di specie degli artt. 270-bis e 270-sexies cod. pen. 2.1 Va premesso che non è consentita la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, RI e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, PE e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404). Pertanto, non è proponibile la doglianza — dedotta con il primo motivo del ricorso AD — con cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi 5 dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027) Diversamente, consentite sono le censure mosse deducendo i vizi motivazionali, che si andranno a valutare. 2.2 Quanto ai vizi di motivazione e da travisamento dedotti, deve rilevarsi come le due sentenze di merito possano integrare la cd. doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145). Tanto premesso, non vi è dubbio che nel caso in esame la Corte di assise di appello abbia ripercorso l'iter motivazionale e riepilogativo degli elementi relativi ai ricorrenti, rinviando e riproducendo esplicitamente la ricostruzione delle emergenze probatorie come valutate dalla sentenza di primo grado. Ciò non di meno, la motivazione resa in ordine ai motivi di appello, risulta autonoma e puntuale, dedicata in modo personalizzato agli attuali ricorrenti. A tal proposito, deve per altro anticiparsi, in ordine ai motivi che si andranno a esaminare a seguire, che nel caso di cosiddetta "doppia conforme" il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, La Gumina e altro, Rv. 26921701). Nel caso in esame ciò non accade, se non in minima parte in conseguenza della rinnovazione istruttoria, come si leggerà, in quanto entrambe le Corti di merito hanno valutato lo stesso materiale probatorio e pertanto la doglianza di 6 plurimi casi di travisamento, nel caso di specie, risulta non proponibile così come formulata. Per altro, anche la censura relativa all'omessa valutazione dei motivi aggiunti proposti da AD (riportati al fol. 252 della sentenza impugnata), risulta smentita, in quanto le doglianze aggiunte si risolvevano nella evocazione della diversa qualificazione giuridica dei fatti e della rilevanza della sentenza emessa dalla Corte di assise di Como, oltre che nella valutazione del materiale probatorio, elementi acquisiti dalla Corte di appello su istanza della difesa, e specificamente richiamati, oltre che valutati, quanto a AD (ad esempio, al fol. 306 e ss.), cosicché infondata è la prospettata omessa o apparente motivazione a riguardo. 2.3 Venendo al tenore dei motivi di ricorso in esame, la violazione di legge dedotta riguarda gli artt. 270 -bis e 270 -sexies cod. pen. in quanto la Corte di appello avrebbe fatto riferimento alla natura terroristica di Al SA basata esclusivamente sugli elenchi delle associazioni terroristiche ed errando nel richiamo di quelli relativi all'Unione Europea. A ben vedere, la Corte territoriale conferma la sentenza di primo grado rilevando come non basti l'inserimento nelle «black list» delle organizzazioni internazionali, facendo così buon governo del principio per cui «la natura di associazione terroristica si ricava non solo dall'inclusione dell'organizzazione negli elenchi di associazioni terroristiche stilati dagli organismi sovranazionali, ma anche dalla disamina del concreto manifestarsi dell'organizzazione stessa alla stregua degli indici descrittivi fattuali indicati dall'art. 270-sexies cod. pen» (Sez. 5, n. 10380 del 07/02/2019, Koraichi, Rv. 277239 - 01; fattispecie in tema di riconoscimento dell'IS' come associazione terroristica operante in una dimensione spaziale globale, che si avvale di strutture dislocate in vari paesi, protesa all'affermazione della "jihad globale" e finalizzata a commettere atti di violenza stragista per destabilizzare i pilastri degli ordinamenti costituzionali degli Stati e per attentare, in maniera indiscriminata e imprevedibile, alla vita ed integrità delle persone). Tale orientamento, teso a escludere la sufficienza dell'inserimento nelle liste degli organismi internazionali, viene dunque confermato dalla Corte di cassazione (cfr. anche mass. conf.: N. 39545 del 2008 Rv. 241730 - 01, N. 1072 del 2007 Rv. 235288 - 01), in relazione all'art. 270 -sexies, cod. pen. che nell'ultima parte per definire le «altre condotte terroristiche» rinvia alle definizioni delle convenzioni o di altre norme internazionali vincolanti per l'Italia. Da subito deve rilevarsi, però, che il motivo di ricorso è aspecifico, in quanto, non valuta che la Corte di assise di appello, dopo avere indicato l'insufficienza in sé dell'inserimento di Al RA nelle liste citate, richiami, quale elemento probatorio ulteriore, una serie di atti che la Corte di primo grado aveva già 7 elencato, a riprova del carattere tipicamente terroristico, a decorrere dal 2012, che venivano rivendicati da Al RA: «attacchi kamikaze in città siriane, causativi di vittime tra la popolazione civile inerme;
assalti contro basi aeree, di polizia, caserme;
esecuzioni di massa di soldati;
attentati contro giornalisti ma anche contro meri appartenenti alla società civile. Si tratta, in definitiva, di una serie di operazioni armate finalizzate a destabilizzare il Governo siriano e destituire il Presidente in carica, AS L-, anche seminando il panico, intimidendo e causando indiscriminatamente la morte della popolazione. Tali caratteristiche costituiscono la ragione per cui Al RA, e i vari gruppi in essa confluenti, deve essere considerata come "terroristica" anche dal nostro ordinamento, in particolare, ai sensi dell'art. 270-sexies». Pertanto, le fonti di prova relative alla natura terroristica di Al RA non si risolvono nel solo richiamo agli elenchi internazionali, come invece dedotto dai ricorrenti, ma si sostanziano anche nelle rivendicazioni dell'organizzazione in ordine a plurimi attentati e alle azioni violente: con tale argomento i motivi di ricorso non si confrontano. In tal senso, quindi, i motivi di ricorso risultano del tutto generici, in quanto carenti della necessaria correlazione con le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849), difettando di una critica puntuale al provvedimento e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6 n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521). 2.4 Ad ogni buon conto, anche manifestamente infondata è la censura mossa alla sentenza impugnata, che ai foll. 258 e ss. richiama la circostanza che la nostra Costituzione ha impegnato l'Italia — attraverso gli artt. 10 e 11 Cost. — al recepimento automatico delle determinazioni internazionali , non essendo richiesto un atto legislativo specifico. Essendo pacifica l'adesione dell'Italia all'O.N.U., acclarato è l'inserimento di Al RA nella"black list" da parte dell'O.N.U. nel 2013, all'esito dell'indagine svolta dalla Commissione d'inchiesta internazionale all'uopo istituita, che documentò innumerevoli attacchi, da parte dei gruppi armati aderenti a tale organizzazione, diretti contro le altre comunità religiose e caratterizzati da gravi violazioni dei diritti umani. La sentenza impugnata chiarisce anche che Al RA era «sostanzialmente una "sigla", comprendente una molteplicità di gruppuscoli indicati con nomi differenti, a seconda della zona della Siria in cui operavano, e mutevoli (anche in modo repentino) in base al decorso degli eventi. I loro combattenti erano jihadisti salafisti, animati dalla volontà di creare una nazione governata dalla sharia, nella 8 quale tutti i seguaci di religioni diverse da quella sunnita dovevano essere sterminati e le donne dovevano essere sottomesse». La Corte territoriale richiama poi l'art. 270 -sexies, cod. pen., nell'ultima parte, che costituisce la leva che implica il recepimento giuridico nel diritto nazionale delle decisioni assunte da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia: in tal modo viene delineato un meccanismo idoneo ad assicurare l'automatica armonizzazione degli ordinamenti degli Stati facenti parte della comunità internazionale, in vista di una comune azione di repressione dei fenomeno del terrorismo transnazionale. A ben vedere, correttamente la Corte territoriale evoca Sez. 1, n. 1072 del 11/10/2006, dep. 17/01/2007, BO AH, Rv. 235288 - 01 che in motivazione ha ritenuto che l'ultima parte dell'art. 270 -sexies rinvia alle convenzioni internazionali e dunque alle due fonti principali, quali la Convenzione di New York del 1999, deliberata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per contrastare il finanziamento del terrorismo, e la Decisione quadro 2002/475/GAI dell'Unione Europea, aggiornata prima dalla Decisione quadro 2008/919/GAI e poi dalla più recente Direttiva 2017/541/UE. Osservava la Corte di cassazione, con tale ultima pronuncia, come la formulazione della Convenzione del 1999 è stata resa esecutiva nel nostro ordinamento con L. 27 gennaio 2003, n. 7, e ha «una portata così ampia da assumere il valore di una definizione generale, applicabile sia in tempo di pace che in tempo di guerra e comprensiva di qualsiasi condotta diretta contro la vita o l'incolumità di civili o, in contesti bellici, contro "ogni altra persona che non prenda parte attiva alle ostilità in una situazione di conflitto armato", al fine di diffondere il terrore fra la popolazione o di costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a compiere o ad omettere un atto». Oltre ad essere connotata da tali elementi oggettivi e soggettivi, nonché dalla identità dene vittime (civili o persone non impegnate nelle operazioni belliche), osservava la Corte di cassazione come sia opinione comune che per essere qualificata terroristica la condotta debba presentare, sul piano psicologico, l'ulteriore requisito della motivazione politica, religiosa o ideologica, conformemente ad una norma consuetudinaria internazionale accolta in varie risoluzioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, nonché nella Convenzione del 1997 contro gli attentati terroristici commessi con l'uso di esplosivi. Diversamente, continuava la Corte di legittimità, la definizione degli atti terroristici contenuta nell'art. 1 della Decisione quadro dell'Unione Europea è basata, invece, sull'elencazione di una serie determinata di reati, considerati tali dal diritto nazionale, che possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono commessi al fine di intimidire gravemente 9 la popolazione o di costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, ovvero di destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale. Indicava poi, la Corte di cassazione, gli elementi distintivi fra i due atti: la formula definitoria tracciata dalla Decisione quadro del 2002 si differenzia da quella della Convenzione ONU del 1999, della quale pure ricalca in gran parte le linee, per due aspetti. Per un verso, l'area applicativa dei reati terroristici risulta più limitata, riguardando soltanto fatti commessi in tempo di pace, come risulta esplicitamente dall'undicesimo "considerando" introduttivo che esclude dalla disciplina "le attività delle forze armate in tempo di conflitto armato", secondo le definizioni date a questi termini dal diritto internazionale umanitario: di talché, la definizione in esame fa salve le attività poste in essere in tempo di guerra, regolate dal diritto internazionale umanitario e, in primo luogo, dalle Convenzioni di Ginevra e dai relativi Protocolli aggiuntivi. Per altro verso, la Decisione quadro ha ampliato la nozione delle attività terroristiche, prevedendo che queste siano connotate anche dalla finalità eversiva, vale a dire dallo scopo di "destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale", finalità assente nel testo della Convenzione del 1999. In entrambe le definizioni è comunque presente la connotazione tipica degli atti di terrorismo individuata dalla più autorevole dottrina nella "depersonalizzazione della vittima" in ragione del normale anonimato delle persone colpite dalle azioni violente, il cui vero obiettivo è costituito dal fine di seminare indiscriminata paura nella collettività e di costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un determinato atto. Infine, il riferimento alle situazioni di conflitto armato — presente nella Convenzione del 1999 e, per contro, assente nella Decisione quadro - rivela la duplicità della disciplina delle condotte terroristiche e la necessità di differenziarne il regime giuridico in relazione all'identità dei soggetti attivi e delle vittime, nel senso che deve applicarsi la normativa del diritto internazionale umanitario ovvero quella comune a seconda che i fatti siano compiuti da soggetti muniti della qualità di "combattenti" e siano destinati contro civili o contro persone non impegnate attivamente nelle ostilità. 10 Ne segue che, mutando tali requisiti soggettivi, gli atti di terrorismo risultano inquadrabili nella categoria dei crimini di guerra ovvero in quella dei crimini contro l'umanità. Anche la Decisione quadro è stata recepita con il D.L. 27 luglio 2005, n. 144, art. 15, comma 1, convertito nella L. 31 luglio 2005, n. 155, definendo come "condotte con finalità di terrorismo" " quelle che "per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia". Aggiungeva la Corte di cassazione che l'esplicito richiamo, in funzione integrativa, al vincolo derivante dalle fonti internazionali fa sì che quella adottata dall'art. 270 -sexies cod. pen. costituisca una definizione aperta, destinata, cioè, ad estendersi o a restringersi per effetto non solo delle convenzioni internazionali già ratificate, ma anche di quelle future alle quali sarà prestata adesione. «In tal modo, è stato normativamente predisposto un meccanismo, fondato su un rinvio dinamico o formale, idoneo ad assicurare automaticamente l'armonizzazione degli ordinamenti degli Stati che compongono la collettività internazionale al fine di predisporre gli strumenti occorrenti per la comune azione di repressione della criminalità terroristica transnazionale». Pertanto, in modo assolutamente condivisibile Sez. 1, BO AH osservava come la definizione dell'art. 270 -sexies cod. pen. deve essere coordinata con quella della Convenzione del 1999, resa esecutiva con la L. n. 7 del 2003, e che, di riflesso, gli elementi costitutivi delle condotte con finalità di terrorismo - indicati dalla norma nazionale sulla scia della Decisione quadro dell'Unione Europea - devono essere integrati facendo riferimento anche alle previsioni della predetta convenzione. Deve trarsene il corollario che dall'integrazione della normativa interna con l'anzidetta fonte internazionale deriva che la finalità di terrorismo è altresì configurabile quando le condotte siano compiute nel contesto di conflitti armati — qualificati tali dal diritto internazionale anche se consistenti in guerre civili interne — e siano rivolte, oltre che contro civili, contro persone non attivamente impegnate nelle ostilità, con l'esclusione, perciò, delle sole azioni dirette contro i combattenti, che restano soggette alla disciplina del diritto internazionale umanitario 11 2.4 Proprio a tale ultimo principio si riporta correttamente la sentenza impugnata, richiamando esplicitamente la definizione di atto terroristico consistente anche in atti di violenza compiuti nel contesto di conflitti armati rivolti contro un obiettivo militare, quando le peculiari e concrete situazioni fattuali facciano apparire certe ed inevitabili le gravi conseguenze in danno della vita e dell'incolumità fisica della popolazione civile, contribuendo a diffondere nella collettività paura e panico (Sez. 1, n. 1072, BO AH, cit., in applicazione di tale principio, la Corte ha affermato che, in base all'art 270 -sexies, che contiene una norma definitoria incidente sulla portata della disposizione incriminatrice di cui all'art. 270 -bis cod. pen., sono qualificabili come atti terroristici anche le azioni suicide commesse da c.d. "kamikaze" nel contesto di un conflitto armato). Aggiunge la sentenza impugnata (fol. 261) che, pertanto, le condotte poste in essere da Al RA siano da ritenersi terroristiche in quanto colpiscono í civili con tecniche di guerra non convenzionali, indipendentemente da chi le realizzi e, quindi, a prescindere che si tratti di eserciti governativi, o meno, e che il fenomeno avvenga nell'ambito di un conflitto di guerra. Difatti «proprio questo è il tipico modo di agire dell'organizzazione Al RA, con l'obiettivo di uccidere i non aderenti alla religione sunnita e di applicare la sharia, ciò risultando non solo dalle notizie giornalistiche e dalle fonti aperte, ma anche dal contenuto delle intercettazioni telefoniche operate nei riguardi degli imputati». Si tratta di una conclusione che fa buon governo dell'art. 270 -sexies e dei principi in materia fin qui richiamati, il che rende infondati i ricorsi sul punto della erroneità dei riferimenti operati dalla Corte territoriale alle decisioni PESC dell'Unione Europea, avendo optato la sentenza impugnata per la qualificazione — afferente al fatto e come tale non sindacabile in questa sede né sindacata dai ricorsi — delle azioni dell'organizzazione in esame in contesto di guerra, per la quale deve trovare applicazione la Risoluzione Onu in precedenza richiamata. 2.5 Inoltre, la Corte territoriale richiama le — non contestate — decisioni delle dell'ONU: la Risoluzione n. 1267 del 1999 che ha introdotto la procedura di congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenute dall'organizzazione terroristica Al Qaeda e successivamente, per fronteggiare la nuova minaccia dell'ISIL, nell'estate del 2014 il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha adottato due nuove Risoluzioni, la n. 2170/2014, che ha esteso agli affiliati all'ISIL e al Fronte Al-RA il regime di sanzioni imposto a suo tempo ad Al-Qaeda, e la n. 2178/2014, con la quale ha imposto agli Stati membri l'adozione di specifiche misure volte a contrastare il nuovo fenomeno dei "combattenti terroristi stranieri" (foreign terrorist fighters), anche attraverso la criminalizzazione delle relative attività di sostegno materiale e finanziario. Aggiunge la Corte territoriale che 12 successivamente sono stati rafforzati i dispositivi di contrasto alle fonti di finanziamento dell'ISIL e delle entità collegate, attraverso la Risoluzione n. 2199/2015 e la Risoluzione n. 2253/2015, e tra il 2016 e il 2017 il Consiglio di Sicurezza ha approvato le Risoluzioni n. 2322/2016 e n. 2341/2017, specificamente dirette a rafforzare la cooperazione internazionale nel contrasto al terrorismo, dando centralità alle attività di scambio di informazioni e alla collaborazione tra Stati e tra le autorità a vario titolo coinvolte. 2.6 Già tale evoluzione delle fonti internazionali, acclarata l'operatività nel nostro ordinamento della Convenzione Onu del 1999 recepita con legge nazionale, rende infondati i motivi. Va evidenziato altresì che se è vero che gli interventi unionali — la Posizione Comune 2002/402/PESC, che recepisce i nominativi e le organizzazioni designati dal Comitato per le Sanzioni dell'ONU, che ha avuto concreta attuazione attraverso il Regolamento CE n. 337/2000; il Regolamento CE n. 881/2002, che recepisce la lista dei sospetti terroristi decisa dalle Nazioni Unite ed è tuttora in vigore;
la Posizione comune 2001/931/PESC, in attuazione della Risoluzione n. 1373/2001, il Regolamento CE n. 2580/2001 e da ultimo il Regolamento 1686/2016 — riguardano le misure di 'congelamento' delle risorse finanziarie anche degli adepti delle organizzazioni terroristiche, recependo anche gli elenchi ONU, di fatto anche in ambito unionale Al RA — e le sue evoluzioni — risulta essere qualificata come organizzazione terroristica. 2.7. Pertanto, non vi è dubbio che la disposizione dell'art. 270 -sexies viene ad essere integrata dalle fonti dell'O.N.U.,e da quelle Unionali, richiamate nell'ultima parte della norma incriminatrice: non solo gli elenchi che annoverano Al NU fra le organizzazioni terroristiche, ma anche le condotte rivendicate dall'organizzazione che incidono su uno stato straniero, mettendo a rischio l'incolumità dei civili non coinvolti nel conflitto, quindi con il metodo terroristico che determina l'intimidazione della popolazione, concreta la finalità di terrorismo che è richiesta dall'art. 270 -bis cod. pen. 3. In ordine al primo motivo del ricorso AD deve valutarsi, inoltre, la doglianza ulteriore relativa alla posizione personale dell'imputato rispetto all'organizzazione terroristica, come pure il secondo motivo del ricorso HA MA censura analogamente la sentenza impugnata in ordine alla ritenuta partecipazione dell'imputato all'associazione in contestazione. Pertanto, i motivi possono essere trattati congiuntamente. 3.1 Quanto a AD, la Corte territoriale evidenzia in modo non manifestamente illogico che il materiale sequestrato — elencato e illustrato da fol. 266 a 270, relativo a foto e video di numerosissime brigate ribelli, le quali tutte 13 risultavano di chiara ispirazione jihadista, inneggianti a TO e alla guerra santa, riprese proprio mentre erano impegnate nei combattimenti contro le truppe governative — comprovi il legame con esponenti dell'organizzazione terroristica. Ciò in forza della tecnica artigianale con la quale i video erano stati effettuati, a riprova che fossero gli stessi combattenti a riprendere tali scene, dimostrandosi così come l'imputato intrattenesse rapporti diretti con soggetti appartenenti alle fazioni antigovernative operanti sul territorio nelle azioni terroristiche. A tale primo elemento indiziario la Corte territoriale aggiunge poi il contenuto di conversazioni con BU UD LL, alias AL LU. La sentenza impugnata (fol. 271 e s.) rende conto della circostanza che quest'ultimo fosse inserito con ruolo di spicco in una brigata operativa quale era UQ AL, come risultava sia dagli accertamenti effettuati sulle pagine dei social network, sia anche da un video nel quale lo stesso viene ripreso sotto la sigla di una delle brigate medesime. Oltre a ciò, il ruolo attivo nelle azioni violente con ruolo di comando di AL LU viene anche tratto da una conversazione intercorsa fra i due attuali ricorrenti, AD e HA MA (BU Jihad), nel corso della quale il primo commenta entusiasta la liberazione della città di Idlib e i due attribuiscono un ruolo decisivo alle "operazioni di martirio" degli AH e Jabha, il cd. Fronte Islamico, facendo riferimento all'attività dei "kamikaze", tipica modalità terroristica. E' AD, annota la Corte territoriale, che chiede se all'operazione di liberazione della città abbia partecipato anche AL LL con la sua "gente", ottenendo una risposta affermativa, in quanto vi erano anche i combattenti di UQ AL, poiché costoro si erano alleati con gli AH. A quel punto AD osservava come una ventina di giorni addietro, proprio AL LL gli aveva riferito che ci sarebbero state delle "fusioni" fra le brigate (conv. del 28/03/2015 n. 5148, RIT 182/15). Tale conversazione viene quindi ad attestare, secondo le Corti di merito e in modo non manifestamente illogico, per un verso il ruolo di AL LL, come partecipe delle azioni terroristiche con il suo gruppo;
per altro, i contatti avuti da AD con quest'ultimo, protagonista dell'organizzazione che pone in essere azioni «kamikaze», che integrano la natura terroristica delle condotte ex art. 270- sexies, come evidenziato già in precedenza e come ribadito anche da ulteriore pronuncia (Sez. 5, n. 75 del 18/07/2008, dep. 07/01/2009, Lagooub, Rv. 242354 - 01). A fronte di tali argomenti, le censure risultano assertive e non argomentate, reiterando la contestazione del ruolo di AL LU, indicato come oppositore al regime ma non terrorista, e a ciò la Corte di assise di appello ha già dato congrua risposta. 14 In secondo luogo, lamenta il ricorrente la natura sporadica dei contatti fra AD e AL LU che escluderebbe il legame fra i due. Anche in questo caso, però, la Corte territoriale analizza in modo puntuale le censure d'appello e richiama, in linea con i principi consolidati di questa Corte di legittimità, le caratteristiche delle organizzazioni terroristiche in esame, di natura, per così dire, fluida e polverizzata, cosicchè anche i contatti fra i membri delle organizzazioni possono essere rarefatti (fol. 273 e ss.). Difatti, è stato in modo condivisibile affermato che la partecipazione all'ISIS o ad analoghe associazioni internazionali, rispondenti ad un modello "polverizzato" di articolazione, può essere desunta da concrete condotte sintomatiche della condivisione ideologica delle finalità dell'associazione, in cui si sostanzia la messa a disposizione del singolo verso il gruppo criminale e si struttura il relativo rapporto (Sez. 5, n. 8891 del 18/12/2020, dep. 04/03/2021, Lutumba, Rv. 280750 - 01; in motivazione la Corte ha precisato che l'adesione - nella specie ad una associazione di matrice jihadista - può avvenire anche con modalità spontaneistiche e "aperte", non implicanti una formale accettazione da parte del gruppo terroristico, ma volte ad includere progressivamente il partecipe, attraverso contatti con i livelli intermedi o propaggini finali, anche "mediatamente" e flebilmente riconducibili alla "casa madre", purché idonei a dare una qualche consapevolezza, anche indiretta, della sua adesione). Inoltre, si è affermato che integra partecipazione all'associazione terroristica — anche quando connotata da strutture organizzative "cellulari" o "a rete", in grado di operare contemporaneamente in più Paesi, anche in tempi diversi e con contatti fisici, telefonici ovvero informatici anche discontinui o sporadici tra i vari gruppi in rete — una delle condotte di supporto funzionale all'attività terroristica di organizzazioni riconosciute ed operanti come tali, quali quelle volte al proselitismo, alla diffusione di documenti di propaganda, all'assistenza agli associati, al finanziamento, alla predisposizione o acquisizione di armi o di documenti falsi, all'arruolamento, all'addestramento (Sez. 6, Sentenza n. 46308 del 12/07/2012 Chabchoub, Rv. 253944 - 01; fattispecie in cui è stata ritenuta sussistente la prova dell'operatività di una cellula e della sua funzionalità al perseguimento della finalità di terrorismo internazionale sulla base dell'attività di indottrinamento, reclutamento e addestramento al martirio di nuovi adepti, da inviare all'occorrenza nelle zone teatro di guerra, e della raccolta di denaro destinato al sostegno economico dei combattenti del "Jihad" all'estero). D'altro canto, quanto alla natura rarefatta dei contatti di AD con AL LU, con argomento non manifestamente illogico, la sentenza impugnata evidenzia come comunque a AD venga riconosciuto un ruolo dal combattente AL LU, quale referente da informare e con il quale interloquire (fol. 276), 15 risultando le conversazioni telefoniche poco frequenti anche perché AL AL era impegnato nei combattimenti (fol. 274); per altro, la Corte territoriale passa anche in rassegna i messaggi vocali fra i due, nel corso dei quali è proprio AD a lamentare la strategia dei terroristi, rivolgendosi a chi — AL LU — stava operando sul campo, in quanto proprio l'erronea azione dei combattenti — facendo riferimento alle 'sezioni', da intendersi come brigate (foll. 274-276) — aveva avvantaggiato e portato al recupero le truppe governative. Reiterata nel ricorso nell'interesse di AD è poi la censura rivolta all'interpretazione delle conversazioni telefoniche nel corso delle quali il ricorrente chiede e parla dei «ragazzi», ai quali dovevano essere rivolti i finanziamenti, che la Corte di assise di appello identifica nei terroristi combattenti e non nei congiunti dell'imputato, dei quali lo stesso avrebbe chiesto informazioni rivolgendosi anche ad AL LU. A tal riguardo, deve evidenziarsi che se è vero, come si legge nel motivo di ricorso, che il termine «ragazzi» è ritenuto generico dalla stessa Corte territoriale, la stessa però chiarisce, con interpretazione non manifestamente illogica, che proprio dal contenuto delle conversazioni emergeva come AD, parlando con Hai MA, riferisse di aver inviato 12mila euro ai «ragazzi» e che gli stessi si sarebbero dovuti «dare alla macchia», cosicché erano necessari ulteriori finanziamenti per il loro sostegno (fol. 283 e s.): aggiungeva che era una «priorità ancora più urgente della famiglia», quella del sostegno economico, rilevando come proprio la volontà e la disponibilità a finanziare «i ragazzi» fosse la cartina di tornasole per capire se i potenziali interpellati finanziatori fossero o meno dediti alla causa («Questi qua sono considerati rivoluzionari. È in situazioni del genere che si capisce chi è il rivoluzionario e chi non lo è»). In sostanza, l'interpretazione della conversazione operata dalle Corti di merito risulta non manifestamente illogica, tanto più che il finanziamento è collegato alla colletta, che difficilmente troverebbe spiegazione logica per le sole esigenze private dell'imputato, tanto più che vengono chiaramente distinte le esigenze dei «ragazzi» e le priorità familiari, che non a caso passano in second'ordine rispetto alla causa terroristica, tanto da doversi procedere alla raccolta di risorse provenienti da altri paesi europei. A riguardo, per altro, va evidenziato come in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). \\\ 16 Per altro, in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558 - 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 - 01; Sez. 2, 17 ottobre 2007, n. 38915, Donno, rv 237994). Il che nel caso in esame non è. Il motivo di ricorso, poi, lamenta per un verso che la Corte territoriale avrebbe omesso la valutazione delle conversazioni (o di parti delle stesse) ritenute non rilevanti, che invece escluderebbero la responsabilità dell'imputato. Ma la doglianza sul punto è generica, nel senso che, a fronte della affermazione della sentenza impugnata, per cui tali conversazioni sono neutre, non vi è alcuna censura specifica che indichi il valore disarticolante dell'omessa valutazione. In tal senso deve rilevarsi come, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, è necessario che il ricorso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - preternnessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 - 01). Il che nel caso in esame non è stato prospettato e non risulta argomentato. Il primo motivo di ricorso lamenta poi che non vi sarebbe stata una condotta materiale, ma solo una adesione ideologica di AD, penalmente non rilevante. Sul punto la motivazione impugnata dedicata a AD coinvolge anche HA MA, tanto che dopo aver esaminato molte delle conversazioni fra i due, analizzando le ultime, quelle da fol. 289, la Corte territoriale conclude che AD AF ed il coimputato HA MA RI mantenessero stretti contatti con il già citato AL LL, comandante di una delle fazioni ribelli, in particolare la brigata Suqour Al Sham, poi alleatasi con AH. Con lui commentavano gli sviluppi della guerra, gli obiettivi, i traguardi raggiunti, gli errori nelle scelte strategiche, in maniera puntuale e dettagliata e con un atteggiamento di confidenza e di fiducia reciproca che solo persone organiche alla compagine associativa avrebbero potuto tenere. A parte la maggiore "vicinanza" col predetto comandante, la Corte territoriale confermava che entrambi disponevano di canali di collegamento e di informazione anche con altri referenti dell'organizzazione terroristica, «sicché deve ritenersi che 17 più esponenti della medesima fossero a conoscenza della loro adesione non solo meramente ideologica ma anche partecipativa alla struttura associativa e fossero consapevoli di poter fare affidamento su di loro per le esigenze della stessa». In sostanza, il grado di conoscenza delle vicende siriane e dei combattimenti in corso, da parte delle brigate terroristiche, con argomento non manifestamente illogico, viene anche tratto dalla considerazione che tale diffusa e attuale conoscenza non poteva che spiegarsi con il grado di fiducia negli attuali ricorrenti da parte degli altri associati anche combattenti, proseguendo nella linea già valutata della disponibilità del materiale audiovideo di natura amatoriale da parte di AD. Invero, la Corte di merito individua sostanzialmente due profili integranti la prova di una condotta attiva, e non della sola adesione ideologica alla organizzazione terroristica: per un verso il concorso morale nelle condotte terroristiche, espresso anche sollecitando AL ALi, incoraggiandolo, fornendo consigli strategici, operando con una azione di stimolo e di sostegno morale (fol. 276): tale condotta, annota la Corte di assise di appello, «non può essere semplicisticamente spiegata con una mera adesione ideologica del AD ai principi ispiratori della lotta contro il governo di Assad, bensì con una ben più pregnante condotta, che si è sostanziata nella partecipazione morale, di sostegno, incoraggiamento ed incitamento a perseverare nella lotta armata e ad attuarla con spietate modalità operative, foriere di morte di numerosi civili inermi e tali da assumere le caratteriste proprie degli atti di terrorismo»; in secondo luogo, le condotte di finanziamento contestate al capo B), a sostegno dell'organizzazione terroristica, attraverso la mediazione di HA MA, che ha ammesso di avere svolto l'attività di collettore dei finanziamenti, trasferiti poi attraverso il meccanismo dell'hawala, sotto la direzione di UE AR al quale faceva capo lo stesso HA MA. Pertanto, la conclusione della sentenza impugnata, per ritenere comprovata la partecipazione di AD, risulta quindi fondata su un quadro probatorio complesso e non manifestamente illogico, non scalfito neanche dalla circostanza che alcuni dei finanziamenti non sarebbero andati a buon fine, risultando comunque, comprovata una messa a disposizione concreta, oltre che il concorso anche morale, in favore dell'associazione terroristica. Tali conclusioni risultano conformi ai principi in materia. Per un verso, quanto alla disponibilità delle informazioni e alla adeguatezza probatoria delle stesse al fine di comprovare l'inserimento nel contesto associativo terroristico, di recente si è correttamente affermato che integra il delitto di partecipazione ad associazioni con finalità di terrorismo (nella specie "ISIS") la condotta dell'agente volta alla sistematica diffusione verso terzi di informazioni 18 provenienti da fonti, spesso di accesso limitato, sicuramente riferibili al gruppo terroristico ed attinenti alla vita di questo, in quanto sintomatica dello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione (Sez. 5, n. 17758 del 27/01/2022, Halili, Rv. 283368 - 01). Inoltre, utilizzando un principio affermato in modo autorevole in relazione al delitto di associazione mafiosa, ma trasferibile al caso in esame, la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi. (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01; Vedi: Sez. U, n. 16 del 1994, Rv. 199386-01, e Sez. U, n. 30 del 1995, Rv. 202904-01). Gli elementi enumerati in modo non manifestamente illogico dimostrano la messa a disposizione dell'imputato nei confronti del sodalizio terroristico. E comunque, da ultimo è stato anche ribadito che ai fini della configurabilità del delitto di partecipazione ad un'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 270-bis cod. pen., è sufficiente, in presenza di una struttura organizzata, anche la sola condotta di adesione ideologica del soggetto che si sostanzi in seri propositi criminali volti a realizzare una delle finalità associative, senza che sia necessario, data la natura di reato di pericolo presunto, l'inizio della materiale esecuzione del programma criminale (Sez. 2, n. 14704 del 22/04/2020, Bekaj, Rv. 279408 - 03; nello stesso senso, Sez. 2, n. 24994 del 25/05/2006, Bouhrama, Rv. 234345 - 01). Certamente, sia il sostegno morale che il finanziamento rientrano nel programma criminale dell'associazione sub capo A) in quanto funzionali a raggiungere gli obiettivi di destabilizzazione del Governo siriano con metodi terroristici, oltre a essere la seconda condotta una di quelle tipizzate dall'art. 270- bis, comma 1, cod. pen. per la partecipazione qualificata, come quella dei promotori e degli organizzatori. D'altra parte, correttamente la Corte di assise di appello rileva come la condotta nella sua materialità sia integrata (foll. 311 e s.) anche con la sola raccolta di denaro, senza che vi sia la prova dell'invio dello stesso, che certamente era intervenuto per il passato, come attesta il riferimento all'invio di 12mila euro. In effetti, proprio la Convenzione Onu per la repressione del terrorismo del 1999, recepita con I. 7/2003, all'art. 2 chiarisce quale sia la condotta di finanziamento da perseguire: «1. Commette reato, ai sensi della presente Convenzione, ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, 19 al fine di commettere: a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato; b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi». E ciò trova rispondenza nell'art. 270-quinquies 1 cod. pen., norma sussidiaria rispetto a quella dell'art. 270-bis cod. pen. che però chiarisce in cosa consista la condotta di finanziamento, che si sostanzia non solo nelle attività di erogazione e messa a disposizione del danaro, ma anche solo in quelle di raccolta, cosicchè, correttamente osserva la Corte territoriale, risulta ininfluente che non sia stata raggiunta la prova che effettivamente il denaro fosse arrivato nelle mani delle truppe facenti capo o affiliate ad Al RA, poiché ai fini dell'integrazione di entrambi i reati menzionati è sufficiente che sia dimostrata la sola raccolta. In sostanza la raccolta attraverso la modalità dell'hawala costituisce certamente una forma di finanziamento rispondente anche alla nozione del citato art. 2 e indicata fra le condotte tipiche della partecipazione all'associazione terroristica ex art. 270-bis cod. pen. 3.2 Va ribadito quanto fin qui osservato per AD, anche in ordine al secondo motivo del ricorso nell'interesse di HA MA, in quanto le conversazioni intercettate, come anche i messaggi con lo stesso AD, avevano ad oggetto i temi relativi all'azione terroristica in atto da parte dell'associazione terroristica e non in via esclusiva la richiesta di informazioni quanto alle sorti dei congiunti in Siria, come deduce invece il ricorso, che quindi non si confronta con la ricostruzione operata dalla sentenza impugnata, dettagliata e non manifestamente illogica, per altro anche rapportata all'attuale ricorrente ai foll. 329 e SS. In ordine alla circostanza dedotta che, per alcuni trasferimenti di denaro con il metodo dell'hawala, la Corte di primo grado aveva escluso la finalità di finanziamento dell'organizzazione terrorista (così per la cd. hawala AL e per la prima e la seconda Muhammad) a differenza di quanto avrebbe ritenuto la sentenza ora impugnata, la censura viene smentita dalla lettura dei foll. 318 e ss. dove vengono analizzati i quattro trasferimenti al fine di delineare il ruolo del ricorrente, sotto ordinato al coimputato UE, ma operativo nella raccolta del denaro da inviare, come dallo stesso ricorrente ammesso (cfr. fol. 318 della sentenza impugnata). E però l'analisi operata dalla Corte di appello riguardo alle quattro hawala è in funzione, come si comprende al fol. 324, della verifica di sussistenza del capo B), dedicato all'art. 131-ter TUB e non del capo A): quindi non rileva, in quella parte della motivazione impugnata, la destinazione terroristica 20 • del finanziamento, ma solo la raccolta abusiva e la rimessa del denaro all'estero, cosicché devono essere valutate tutte le hawala. Pertanto, sul punto il motivo di ricorso risulta aspecifico, perché sostanzialmente riporta la valutazione relativa al coinvolgimento nelle quattro hawala di HA MA alla partecipazione all'associazione terroristica, andando oltre il contenuto effettivo della motivazione impugnata. Quanto alle conversazioni, invece, dalle quali la Corte territoriale evince l'attività di raccolta del denaro a fini di finanziamento dell'associazione terroristica (cfr. fol. 5 e s. del ricorso e foll. 331 e ss. della sentenza impugnata), le doglianze sono reiterative di quelle già proposte in appello: la sentenza impugnata già risponde, senza vizi logici, alla obiezione che dei 'soldi' gli interlocutori trattino solo alla fine della conversazione n. 99859 del 12 giugno 2016. Per le Corti di merito la conclusione del dialogo relativa al finanziamento è coerente con il resto della conversazione nella quale HA MA e AD parlano dell'evoluzione del conflitto e quindi nella necessità di sostenere i «ragazzi»: in sostanza non si tratta di argomento marginale ma conseguente alla adesione al progetto terroristico. La Corte territoriale risponde anche alle obiezioni poste con il ricorso in ordine alla circostanza che non ebbe a verificarsi alcuna raccolta, rappresentando la serietà dell'iniziativa di raccolta, a trarsi sia dalla risposta del finanziatore interpellato e sollecitato a versare il denaro, sia anche dall'iniziativa di AD, che diede ordine con una lettera di far scomparire le prove relative alla raccolta medesima (fol. 334). Né pare adeguata a disarticolare l'argomentazione della sentenza impugnata la circostanza che sia trascorso un tempo maggiore rispetto a quello programmato dagli interlocutori perché HA contattasse il proprio datore di lavoro: ciò avvenne solo dopo diciassette giorni. Tanto più che il motivo non si confronta con le conversazioni successive del 7 e 8 luglio 2016 — attraverso le quali la Corte territoriale rileva in modo non illogico la serietà della raccolta — se non per denunciare nuovamente il tono ironico, già dedotto con i motivi di appello, rispetto al quale la Corte territoriale ha ritenuto che tale tono fosse legato alla scarsa disponibilità al finanziamento da parte del datore di lavoro di HA MA e non fosse tale da inficiare comunque la serietà e la realtà della raccolta. Si tratta di un tema afferente all'interpretazione delle conversazioni, in assenza di vizi logici non consentito in questa Sede. Il motivo pertanto è aspecifico oltre che meramente reiterativo sul punto. 4. Il secondo motivo del ricorso AD ed il terzo del ricorso HA MA, riguardando il capo B), vanno trattati congiuntamente. 21 • Il motivo nell'interesse di AD è aspecifico in quanto non si confronta con la motivazione, per altro fin qui analizzata quanto al coinvolgimento dell'imputato nella raccolta del denaro: tale coinvolgimento viene tratto oltre che dalle conversazioni intercettate, anche dalle dichiarazioni di un infiltrato e di un collaboratore di giustizia, escussi nel processo tenuto in Como (cfr. fol. 308 e ss.). Dall'insieme di tali elementi la Corte territoriale trae la prova del concorso dell'imputato nell'attività di hawala, prevista e punita dall'art. 131-ter TUB. A tal proposito va evidenziato anche che, correttamente, la sentenza impugnata evidenzia come la condotta di finanziamento per un verso non possa integrare l'ipotesi di cui all'art. 270-quinquies 1 cod. pen., in quanto sussidiaria rispetto alla provata partecipazione all'associazione ex art. 270-bis cod. pen. Per altro verso deve anche evidenziarsi che integra il reato di abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento di cui all'art. 131-ter, d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (TUB) l'intermediazione "hawala", consistente nella sistematica offerta ad un numero indeterminato di clienti, in maniera stabile ed organizzata attraverso una rete di mediatori internazionali, del servizio di raccolta, cambio e trasferimento all'estero di valuta, mediante transazioni fiduciarie non tracciabilí e non soggette ai tassi ufficiali di cambio, in quanto attività di mediazione finanziaria onerosa per la rimessa di denaro effettuata da soggetti non autorizzati in violazione dell'art. 114-sexies del T.U.B. (Sez.
5. n. 36034 del 20/10/2020, Said Ahmad, Rv. 280035 - 01). Tale ultima pronuncia, che fissava il citato principio di diritto, riguardava sempre la raccolta e il trasferimento di valuta all'estero operata da una rete facente capo proprio al siriano UE AR, residente in [...], attuale coimputato non ricorrente, e che aveva come referente principale per l'Italia il siriano Chdid Subhi. Il sodalizio dedito alla raccolta aveva ramificazioni in tutta Europa e in Medio Oriente ed esercitava, tra l'altro, l'attività di prestazione di servizi di pagamento con la modalità cosiddetta dell'hawala, che, attraverso una consolidata rete clandestina, consentiva il trasferimento fiduciario da un paese all'altro di somme di denaro, anche ingenti, non tracciabili (e quindi anche di provenienza illecita), parte delle quali venivano impiegate per sostenere l'attività di fronti combattenti antigovernativi siriani e, in particolare, il gruppo jihadista salafita armato denominato "al-RA" o "Jabhat Fateh al Sham". La sentenza qui impugnata, richiamando quella di primo grado, chiarisce quale sia il sistema di trasferimento hawala, in particolare letteralmente chiarendo che:« ... come sostenuto da autorevoli studiosi del fenomeno, accanto ai sistemi c.d. formali di trasferimento di fondi, cioè a quelli che operano all'interno del sistema finanziario regolamentato, sussistono, da tempi anche molto remoti, dei 22 • sistemi 'ufficiosi', operanti totalmente al di fuori dal circuito ufficiale che consentono l'esecuzione di transazioni finanziarie caratterizzate da un elevato grado di opacità. Tali sistemi alternativi (Alternative Remittance Systems) si fondano su precisi fattori etnici, culturali e storici e, in alcuni casi hanno origini remote che precedono di secoli lo sviluppo del sistema bancario occidentale. Nati con riferimento a fenomeni regionali (l'hawala si sviluppa in Asia meridionale e successivamente si diffonde in tutta l'area mediorientale), i meccanismi informali di trasferimento di fondi sono oggi presenti in ogni parte del mondo in virtù del loro utilizzo da parte delle comunità di immigrati, al fine di effettuare rimesse di valuta da e verso i propri paesi di origine. Ha precisato [il Giudice di primo grado] che le ragioni della diffusione delrhawala sono da individuarsi nelle seguenti:- rapidità con cui vengono movimentate le somme (6-12 ore); - i costi particolarmente ridotti del servizio (tra il 2 e il 5% delle somme movimentate); - la semplicità di funzionamento;
- l'accessibilità anche in mancanza di un rapporto continuativo e regolamentato con rhawaladar intermediario;
- la possibilità di raggiungere aree geografiche particolarmente remote ove le banche tradizionali non operano ovvero dove sono presenti conflitti armati o situazioni di instabilità politica;
- la totale assenza di strutture e necessità di infrastrutture telematiche;
- il totale anonimato delle transazioni, garantito dalla mancanza di obblighi di identificazione della clientela e di registrazione delle relative operazioni. Il Giudice ha esposto che, quanto al suo funzionamento pratico, questo prevede che il soggetto che intende trasferire una somma di danaro ad altro soggetto, di norma residente in diverso paese, contatti un broker intermediario (cd. hawaladar) e gli versi la somma da inviare;
l'intermediario locale contatterà quindi un suo omologo nel paese ricevente ordinando di pagare al soggetto destinatario la somma indicata, trattenendo ovviamente una percentuale a titolo di commissione. La somma versata al destinatario verrà ripagata dal primo al secondo intermediario in un altro momento, con tempi e mezzi variabili, secondo le circostanze. Di regola, ha aggiunto, i due hawaladar sono uniti in forme di sodalizio ovvero inseriti in una rete di mediatori;
non essendoci, tra gli stessi, scambio di strumenti finanziari, le transazioni sono basate unicamente sulla fiducia e sull'onore. Oltre alle commissioni, i mediatori traggono profitto dall'aggiramento dei tassi di cambio: di regola i fondi entrano nel canale di trasferimento con la valuta dello stato di origine e lo lasciano nella valuta del paese del destinatario, sicché possono essere effettuati a tassi diversi dal cambio ufficiale. In sostanza il denaro viene trasferito "virtualmente" o meglio viene trasferito solo il "valore" del denaro, senza "trasportare" la somma di denaro dal mittente al destinatario, da un paese all'altro». 23 Ha osservato in motivazione Sez. 5, Said, cit., in modo condivisibile che l'articolo 131-ter T.U.B. punisce la «abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento», che definisce come la prestazione di servizi di pagamento in violazione della riserva di cui all'art. 114-sexies (banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento) e senza autorizzazione. Le caratteristiche del caso di specie, data la continuità della raccolta e l'esistenza dell'organizzazione, non rendono necessario prendere posizione sulla nozione di "attività" che secondo alcune pronunce richiede una serie coordinata di atti rientranti nelle tipologie previste e indirizzati al pubblico (Sez. 5, n. 25160 del 16/01/2015, Orsi, Rv. 265299), mentre altre pronunce paiono estenderla fino al compimento di singoli atti occasionali (Sez. 2, n. 46287 del 28/06/2016, Maltagliati, Rv. 268136; Sez. 6, n. 44699 del 24/09/2019, D'Innocenzo, Rv. 277678): è pacifico che l'attività sia stata svolta in maniera stabile e organizzata. E' utile stabilire quali siano i «servizi di pagamento» oggetto di riserva. La definizione si rinviene nell'art. 1, comma 2, lett. h-septies.1) T.U.B. che elenca una serie di servizi tra cui la "rimessa di denaro". Essa, a norma dell'art. 1, lett. n), d.lgs. n. 11/2010, consiste in un «servizio di pagamento dove, senza l'apertura di conti di pagamento a nome del pagatore o del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento riceve i fondi del pagatore con l'unico scopo di trasferire un ammontare corrispondente al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o dove tali fondi sono ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione». E proprio in ciò si sostanzia l'attività di hawala sopra descritta, che dunque rientra nella riserva e che, se esercitata in assenza di autorizzazione, configura il reato di cui all'art. 131-ter TU B, La sentenza impugnata, inoltre, indica le ragioni per le quali la condotta dell'imputato sia consapevole dell'organizzazione e concorrente nel reato. Né tanto meno si pone un problema di alternatività delle condotte in contestazione — quella di finanziamento dell'associazione terroristica e di violazione dell'art. 131-ter TUB — ovvero di assorbimento dell'una nell'altra. A riguardo, per un verso la differente condotta punita, l'una di finanziamento dell'associazione terroristica che può avvenire anche in forme diverse da quello dell'hawala, l'altra richiedente una attività di intermediazione nel pagamento;
per altro verso, la natura differente dei beni tutelati, l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato in un caso e il buon funzionamento dei sistemi di pagamento e gli interessi patrimoniali dei consociati nell'altro; infine, la natura permanente del delitto associativo rispetto a quella istantanea, o al più abituale, del delitto ex art. 131-ter TUB: tali argomenti giustificano la sussistenza del concorso formale fra i reati per quanto concerne le condotte di finanziamento, fermo restando che 24 per le condotte non funzionali all'associazione terroristica, la prestazione del servizio di pagamento risulta comunque del tutto autonoma e non suscettibile di alcuna ipotesi di assorbimento. Quanto, infine, al difetto di motivazione dell'elemento soggettivo, va evidenziato che nei motivi di appello di AD, come ricapitolati in sentenza e non contestati, non risulta alcuna censura a riguardo cosicché il motivo è inedito. D'altro canto, anche l'esame dell'atto di appello evidenzia come la censura mossa quanto al capo B) con il secondo motivo non contenga alcuna doglianza relativa all'elemento soggettivo, né la contengono i motivi aggiunti. Ne consegue che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , De Matteis, Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione;
in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368). Infine, il motivo di ricorso di AD lamenta in modo aspecifico l'insussistenza dell'aggravante della transnazionalità, oltre che in carenza di interesse, in quanto la sentenza di primo grado ai foll. 96 e 97 aveva già escluso la sussistenza della aggravante in questione, e, in assenza di appello del Pubblico ministero, la Corte di appello si è limitata a dare atto del venire meno della stessa. I 25 D'altro canto anche la determinazione della pene non contempla alcun aumento per tale circostanza aggravante, erroneamente indicata nel ricorso come reato. Quanto al terzo motivo del ricorso HA MA lo stesso è generico e manifestamente infondato. Per un verso, infatti, non si confronta con fol. 316 e ss. della sentenza impugnata, ove si rende conto delle ragioni per le quali l'imputato era inserito nell'organizzazione dedita all'hawala come emerge dalle conversazioni captate e esaminate, oltre che dalla stessa ammissione dell'imputato. Quanto alla ulteriore circostanza, che non vi sarebbe prova che l'imputato abbia tratto profitto dalla attività di procacciamento del denaro da trasferire, a ben vedere correttamente la Corte territoriale, dopo aver affermato che un guadagno risultava logicamente comprovato, rilevava comunque come la norma incriminatrice non richieda il profitto personale dell'agente, non essendo richiesto né sotto il profilo oggettivo né quanto a quello soggettivo, nella forma del dolo specifico, il fine di profitto. Ne consegue l'infondatezza complessiva dei motivi esaminati. 5. Quanto al quarto motivo del ricorso HA MA, deve rilevarsi come a fronte del motivo di appello che chiedeva il riconoscimento delle attenuanti generiche, sulla base dell'ammissione della responsabilità e della incensuratezza per circa un ventennio dell'imputato, la Corte territoriale ha rigettato l'istanza rilevando come fossero ostative la circostanza che l'imputato fosse da lungo tempo dedito alle condotte criminose in esame e tenuto in conto che HA MA aveva solo «ammesso ciò che non poteva negare, cioè la collaborazione, ma a titolo "gratuito", nell'attività di hawala del coimputato e, per il resto, ha assunto una posizione di negatoria, non dissimile da quella del AD. Resta l'elemento di incensuratezza per entrambi [gli imputati], che da solo non è però sufficiente ai fini del riconoscimento delle invocate attenuanti». A ben vedere tale motivazione risponde ai principi consolidati in materia per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163). 26 • Nel caso in esame con motivazione non manifestamente illogica la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti fattori ostativi esplicitamente richiamati, che rendono infondato il motivo di ricorso. 6. Ne consegue il complessivo rigetto dei ricorsi , con condanna alle spese processuali dei ricorrenti.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 29/02/2024 Il Corjsigliere estensore Il Presidente ..
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di HA AN BD e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo B) per HA A', con rigetto nel resto;
udito l'avvocato SALVATORE ARCADIPANE, nell'interesse di A' HA, che ha illustrato i motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di assise di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con la sentenza emessa il 6 dicembre 2022 confermava quella della Corte di assise di primo grado, che aveva condannato i ricorrenti in ordine al delitto previsto dagli artt. 270-bis, commi 1 e 2, 270-sexies cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 61- Penale Sent. Sez. 5 Num. 26860 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 29/02/2024 bis cod. pen. (già art. 4 I. 16 marzo 2006, n. 146) per avere AD AF e HA MA RI (BU Jihad) — in concorso con UE AR, dirigente e organizzatore — «partecipato ad un'associazione transnazionale — con basi in Italia, Svezia, Germania e Turchia — che si propone il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo, in quanto diretti a intimidire la popolazione della Siria, destabilizzarne o distruggerne le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali. In particolare, ponendo in essere attività di sostegno, di proselitismo anche via internet e di finanziamento a favore della formazione jiadista Al RA la quale — unitamente ad altre milizie, tra cui anche Daesh — tramite azioni violente, attentati, saccheggi, opera nel territorio dello stato siriano, per la costituzione di un Emirato fondato sulla Sharia e l'eliminazione della popolazione di ogni differente credo». Il fatto, contestato al capo A), risultava «aggravato dalla transnazionalità, in quanto commesso da un gruppo organizzato operante in più Stati e segnatamente in Italia, Svezia, Germania, Turchia e Siria. Il delitto risultava commesso in Olbia e altre località del territorio dello Stato, dal 2014 al 22 marzo 2018». Inoltre, gli attuali ricorrenti, sono stati ritenuti responsabili anche del reato, contestato al capo B), previsto dagli artt. 110 c.p., 131-ter d.lgs 01/09/1993 n. 385 (in relazione all'art. 1, lett. b) del d.lgs. 27/01/2010 n. 11) e 61 -bis cod. pen «per avere, in concorso tra loro e con altre persone allo stato non identificate, effettuato servizi di pagamento in violazione dell'art. 114 -sexies e senza l'autorizzazione di cui all'art. 114 -novies dello stesso d.lgs. 01/09/1993 n. 385. In particolare, operando quali hawaladars, per corrispettivi variabili in funzione dell'importo della singola operazione, effettuavano su disposizione di terzi committenti appartenenti alla comunità islamica, operazioni di raccolta, rimesse di denaro all'estero e cambi di valuta. Fatto aggravato dalla transnazionalità in quanto commesso da un gruppo organizzato operante in più Stati e segnatamente Italia, Svezia, Austria, Siria e Turchia. In Olbia, e altre località del territorio dello stato, dal 2014 al 22 marzo 2018». 2. I motivi dei ricorsi per cassazione proposti nell'interesse di ST AD e HA MA KR saranno a seguire enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di ST AD si articola in due motivi. 2 3.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e erronea applicazione degli artt. 270 -bis e 270 -sexies cod. pen., 125, 192 e 546 cod. proc. pen. oltre che vizio di motivazione. In particolare, la motivazione impugnata risulterebbe apparente, avendo eluso i motivi aggiunti depositati in appello, oltre ad aver erroneamente riconosciuto la qualità di associazione terroristica ad Al RA, pur se tale associazione non risultava indicata nelle decisioni PESC dell'Unione Europea, ma solo nella lista ONU, per altro non avendo Al NU comunque commesso delitti in area europea. In sostanza, non sarebbe per tale ragione integrata la violazione dell'art. 270- sexies, difettandone i presupposti richiesti dalla norma incriminatrice. Quanto, poi, alla specifica responsabilità del ricorrente, avrebbe errato la Corte d'appello nel trarre la prova della condotta delittuosa dell'imputato, non potendo ritenersi tale la detenzione del materiale sequestrato, consistente in video, file e fotogrammi solo descrittivi della guerra civile in Siria;
anche travisata sarebbe la traduzione del termine «ragazzi» che ricorre in alcune conversazioni telefoniche, che sarebbe da riferirsi ai congiunti dell'imputato e non ai terroristi combattenti. Inoltre, la Corte territoriale erroneamente avrebbe valutato indizianti della partecipazione dell'imputato all'associazione terroristica i contatti avuti con AL LU, che risultano verificatisi solo una volta all'anno. La sentenza impugnata non ricostruisce l'esistenza di atti violenti dell'imputato e di un programma di violenza dell'associazione terroristica, cosicché difetterebbe la concretezza all'azione di una adesione che risulterebbe solo astratta e ideologica. Infine, gli elementi valorizzati costituiscono indizi privi di precisione, gravità e concordanza, per altro non risultando valutate le emergenze definite neutre, che invece andavano valutate a favore dell'imputato. 3.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all'art. 4 I. 146/2006, ora art. 61 -bis cod. pen., relativamente alla circostanza aggravante del reato transnazionale, vizio di motivazione, e gli analoghi vizi in ordine all'art. 131-ter TUB. Non risulterebbe avere, la sentenza impugnata, offerto una motivazione in ordine alla condotta prevista dall'art. 131-ter difettando la prova dell'elemento soggettivo, oltre che del contributo causale alla attività di hawala da parte di AD. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di HA NA KR si articola in quattro motivi. 3 4.1 II primo motivo lamenta erronea applicazione degli artt. 10 e 11 Cost. e 270-bis cod. pen. Risulterebbe erronea l'applicazione della legge penale, in quanto la sentenza impugnata fonderebbe la natura terroristica della associazione Al NU sugli elenchi dell'ONU, che difetterebbero di recepimento nel nostro ordinamento e dunque, a differenza delle fonti unionali, non sarebbero immediatamente applicabili, tanto più che la natura terroristica non è neanche indicata da decisioni PESC, mentre la Corte territoriale valorizza le Posizioni Comuni n. 2002/402/Pesc e 2011/931/Pesc che indicano solo i soggetti da sottoporre a congelamento dei beni. Inoltre, la Corte territoriale, dopo aver evidenziato come l'inserimento negli elenchi risulterebbe in sé insufficiente a comprovare la natura della organizzazione, contraddicendosi non indica quali siano gli elementi ulteriori a sostegno della qualità terroristica di Al RA. 4.2 II secondo motivo lamenta vizio di motivazione e censura la sentenza che trae la prova della partecipazione all'associazione terroristica dai rapporti di HA MA con AL LL comandante di una brigata, fondati su conversazioni telefoniche, erroneamente escludendo che l'interesse per le vicende della guerra in Siria fossero legate a esigenze di informazione relativamente ai familiari del ricorrente. Inoltre, le condotte di finanziamento di Al RA risulterebbero escluse dalla Corte di primo grado e ritenute dalla sentenza impugnata, tanto più che la raccolta di denaro non sarebbe avvenuta e il tono della conversazione in alcuni casi era ironico. 4.3 Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine al delitto di cui al capo B), in quanto la Corte di assise di appello avrebbe travisato le conversazioni, dalle quali non emerge alcun concreto contributo alla attività di hawala, difettando per altro un guadagno per l'imputato. 4.4 II quarto motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alle circostanze attenuanti generiche, negate in ragione dell'esistenza della confessione però limitata a ciò che non poteva essere negato, senza valutare gli elementi ulteriori addotti dalla difesa del ricorrente a sostegno della richiesta di attenuazione. 5. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, a seguito di tempestiva richiesta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art.
5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con 4 modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell'art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono complessivamente infondati. 2. Quasi del tutto sovrapponibili sono i primi motivi di ciascuno dei due ricorsi e devono essere trattati congiuntamente, sia in ordine alle censure inerenti alla qualificazione dell'organizzazione Al SA come terroristica, che in merito alla applicabilità al caso di specie degli artt. 270-bis e 270-sexies cod. pen. 2.1 Va premesso che non è consentita la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, RI e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, PE e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404). Pertanto, non è proponibile la doglianza — dedotta con il primo motivo del ricorso AD — con cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi 5 dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027) Diversamente, consentite sono le censure mosse deducendo i vizi motivazionali, che si andranno a valutare. 2.2 Quanto ai vizi di motivazione e da travisamento dedotti, deve rilevarsi come le due sentenze di merito possano integrare la cd. doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145). Tanto premesso, non vi è dubbio che nel caso in esame la Corte di assise di appello abbia ripercorso l'iter motivazionale e riepilogativo degli elementi relativi ai ricorrenti, rinviando e riproducendo esplicitamente la ricostruzione delle emergenze probatorie come valutate dalla sentenza di primo grado. Ciò non di meno, la motivazione resa in ordine ai motivi di appello, risulta autonoma e puntuale, dedicata in modo personalizzato agli attuali ricorrenti. A tal proposito, deve per altro anticiparsi, in ordine ai motivi che si andranno a esaminare a seguire, che nel caso di cosiddetta "doppia conforme" il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, La Gumina e altro, Rv. 26921701). Nel caso in esame ciò non accade, se non in minima parte in conseguenza della rinnovazione istruttoria, come si leggerà, in quanto entrambe le Corti di merito hanno valutato lo stesso materiale probatorio e pertanto la doglianza di 6 plurimi casi di travisamento, nel caso di specie, risulta non proponibile così come formulata. Per altro, anche la censura relativa all'omessa valutazione dei motivi aggiunti proposti da AD (riportati al fol. 252 della sentenza impugnata), risulta smentita, in quanto le doglianze aggiunte si risolvevano nella evocazione della diversa qualificazione giuridica dei fatti e della rilevanza della sentenza emessa dalla Corte di assise di Como, oltre che nella valutazione del materiale probatorio, elementi acquisiti dalla Corte di appello su istanza della difesa, e specificamente richiamati, oltre che valutati, quanto a AD (ad esempio, al fol. 306 e ss.), cosicché infondata è la prospettata omessa o apparente motivazione a riguardo. 2.3 Venendo al tenore dei motivi di ricorso in esame, la violazione di legge dedotta riguarda gli artt. 270 -bis e 270 -sexies cod. pen. in quanto la Corte di appello avrebbe fatto riferimento alla natura terroristica di Al SA basata esclusivamente sugli elenchi delle associazioni terroristiche ed errando nel richiamo di quelli relativi all'Unione Europea. A ben vedere, la Corte territoriale conferma la sentenza di primo grado rilevando come non basti l'inserimento nelle «black list» delle organizzazioni internazionali, facendo così buon governo del principio per cui «la natura di associazione terroristica si ricava non solo dall'inclusione dell'organizzazione negli elenchi di associazioni terroristiche stilati dagli organismi sovranazionali, ma anche dalla disamina del concreto manifestarsi dell'organizzazione stessa alla stregua degli indici descrittivi fattuali indicati dall'art. 270-sexies cod. pen» (Sez. 5, n. 10380 del 07/02/2019, Koraichi, Rv. 277239 - 01; fattispecie in tema di riconoscimento dell'IS' come associazione terroristica operante in una dimensione spaziale globale, che si avvale di strutture dislocate in vari paesi, protesa all'affermazione della "jihad globale" e finalizzata a commettere atti di violenza stragista per destabilizzare i pilastri degli ordinamenti costituzionali degli Stati e per attentare, in maniera indiscriminata e imprevedibile, alla vita ed integrità delle persone). Tale orientamento, teso a escludere la sufficienza dell'inserimento nelle liste degli organismi internazionali, viene dunque confermato dalla Corte di cassazione (cfr. anche mass. conf.: N. 39545 del 2008 Rv. 241730 - 01, N. 1072 del 2007 Rv. 235288 - 01), in relazione all'art. 270 -sexies, cod. pen. che nell'ultima parte per definire le «altre condotte terroristiche» rinvia alle definizioni delle convenzioni o di altre norme internazionali vincolanti per l'Italia. Da subito deve rilevarsi, però, che il motivo di ricorso è aspecifico, in quanto, non valuta che la Corte di assise di appello, dopo avere indicato l'insufficienza in sé dell'inserimento di Al RA nelle liste citate, richiami, quale elemento probatorio ulteriore, una serie di atti che la Corte di primo grado aveva già 7 elencato, a riprova del carattere tipicamente terroristico, a decorrere dal 2012, che venivano rivendicati da Al RA: «attacchi kamikaze in città siriane, causativi di vittime tra la popolazione civile inerme;
assalti contro basi aeree, di polizia, caserme;
esecuzioni di massa di soldati;
attentati contro giornalisti ma anche contro meri appartenenti alla società civile. Si tratta, in definitiva, di una serie di operazioni armate finalizzate a destabilizzare il Governo siriano e destituire il Presidente in carica, AS L-, anche seminando il panico, intimidendo e causando indiscriminatamente la morte della popolazione. Tali caratteristiche costituiscono la ragione per cui Al RA, e i vari gruppi in essa confluenti, deve essere considerata come "terroristica" anche dal nostro ordinamento, in particolare, ai sensi dell'art. 270-sexies». Pertanto, le fonti di prova relative alla natura terroristica di Al RA non si risolvono nel solo richiamo agli elenchi internazionali, come invece dedotto dai ricorrenti, ma si sostanziano anche nelle rivendicazioni dell'organizzazione in ordine a plurimi attentati e alle azioni violente: con tale argomento i motivi di ricorso non si confrontano. In tal senso, quindi, i motivi di ricorso risultano del tutto generici, in quanto carenti della necessaria correlazione con le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849), difettando di una critica puntuale al provvedimento e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6 n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521). 2.4 Ad ogni buon conto, anche manifestamente infondata è la censura mossa alla sentenza impugnata, che ai foll. 258 e ss. richiama la circostanza che la nostra Costituzione ha impegnato l'Italia — attraverso gli artt. 10 e 11 Cost. — al recepimento automatico delle determinazioni internazionali , non essendo richiesto un atto legislativo specifico. Essendo pacifica l'adesione dell'Italia all'O.N.U., acclarato è l'inserimento di Al RA nella"black list" da parte dell'O.N.U. nel 2013, all'esito dell'indagine svolta dalla Commissione d'inchiesta internazionale all'uopo istituita, che documentò innumerevoli attacchi, da parte dei gruppi armati aderenti a tale organizzazione, diretti contro le altre comunità religiose e caratterizzati da gravi violazioni dei diritti umani. La sentenza impugnata chiarisce anche che Al RA era «sostanzialmente una "sigla", comprendente una molteplicità di gruppuscoli indicati con nomi differenti, a seconda della zona della Siria in cui operavano, e mutevoli (anche in modo repentino) in base al decorso degli eventi. I loro combattenti erano jihadisti salafisti, animati dalla volontà di creare una nazione governata dalla sharia, nella 8 quale tutti i seguaci di religioni diverse da quella sunnita dovevano essere sterminati e le donne dovevano essere sottomesse». La Corte territoriale richiama poi l'art. 270 -sexies, cod. pen., nell'ultima parte, che costituisce la leva che implica il recepimento giuridico nel diritto nazionale delle decisioni assunte da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia: in tal modo viene delineato un meccanismo idoneo ad assicurare l'automatica armonizzazione degli ordinamenti degli Stati facenti parte della comunità internazionale, in vista di una comune azione di repressione dei fenomeno del terrorismo transnazionale. A ben vedere, correttamente la Corte territoriale evoca Sez. 1, n. 1072 del 11/10/2006, dep. 17/01/2007, BO AH, Rv. 235288 - 01 che in motivazione ha ritenuto che l'ultima parte dell'art. 270 -sexies rinvia alle convenzioni internazionali e dunque alle due fonti principali, quali la Convenzione di New York del 1999, deliberata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per contrastare il finanziamento del terrorismo, e la Decisione quadro 2002/475/GAI dell'Unione Europea, aggiornata prima dalla Decisione quadro 2008/919/GAI e poi dalla più recente Direttiva 2017/541/UE. Osservava la Corte di cassazione, con tale ultima pronuncia, come la formulazione della Convenzione del 1999 è stata resa esecutiva nel nostro ordinamento con L. 27 gennaio 2003, n. 7, e ha «una portata così ampia da assumere il valore di una definizione generale, applicabile sia in tempo di pace che in tempo di guerra e comprensiva di qualsiasi condotta diretta contro la vita o l'incolumità di civili o, in contesti bellici, contro "ogni altra persona che non prenda parte attiva alle ostilità in una situazione di conflitto armato", al fine di diffondere il terrore fra la popolazione o di costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a compiere o ad omettere un atto». Oltre ad essere connotata da tali elementi oggettivi e soggettivi, nonché dalla identità dene vittime (civili o persone non impegnate nelle operazioni belliche), osservava la Corte di cassazione come sia opinione comune che per essere qualificata terroristica la condotta debba presentare, sul piano psicologico, l'ulteriore requisito della motivazione politica, religiosa o ideologica, conformemente ad una norma consuetudinaria internazionale accolta in varie risoluzioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, nonché nella Convenzione del 1997 contro gli attentati terroristici commessi con l'uso di esplosivi. Diversamente, continuava la Corte di legittimità, la definizione degli atti terroristici contenuta nell'art. 1 della Decisione quadro dell'Unione Europea è basata, invece, sull'elencazione di una serie determinata di reati, considerati tali dal diritto nazionale, che possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono commessi al fine di intimidire gravemente 9 la popolazione o di costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, ovvero di destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale. Indicava poi, la Corte di cassazione, gli elementi distintivi fra i due atti: la formula definitoria tracciata dalla Decisione quadro del 2002 si differenzia da quella della Convenzione ONU del 1999, della quale pure ricalca in gran parte le linee, per due aspetti. Per un verso, l'area applicativa dei reati terroristici risulta più limitata, riguardando soltanto fatti commessi in tempo di pace, come risulta esplicitamente dall'undicesimo "considerando" introduttivo che esclude dalla disciplina "le attività delle forze armate in tempo di conflitto armato", secondo le definizioni date a questi termini dal diritto internazionale umanitario: di talché, la definizione in esame fa salve le attività poste in essere in tempo di guerra, regolate dal diritto internazionale umanitario e, in primo luogo, dalle Convenzioni di Ginevra e dai relativi Protocolli aggiuntivi. Per altro verso, la Decisione quadro ha ampliato la nozione delle attività terroristiche, prevedendo che queste siano connotate anche dalla finalità eversiva, vale a dire dallo scopo di "destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale", finalità assente nel testo della Convenzione del 1999. In entrambe le definizioni è comunque presente la connotazione tipica degli atti di terrorismo individuata dalla più autorevole dottrina nella "depersonalizzazione della vittima" in ragione del normale anonimato delle persone colpite dalle azioni violente, il cui vero obiettivo è costituito dal fine di seminare indiscriminata paura nella collettività e di costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un determinato atto. Infine, il riferimento alle situazioni di conflitto armato — presente nella Convenzione del 1999 e, per contro, assente nella Decisione quadro - rivela la duplicità della disciplina delle condotte terroristiche e la necessità di differenziarne il regime giuridico in relazione all'identità dei soggetti attivi e delle vittime, nel senso che deve applicarsi la normativa del diritto internazionale umanitario ovvero quella comune a seconda che i fatti siano compiuti da soggetti muniti della qualità di "combattenti" e siano destinati contro civili o contro persone non impegnate attivamente nelle ostilità. 10 Ne segue che, mutando tali requisiti soggettivi, gli atti di terrorismo risultano inquadrabili nella categoria dei crimini di guerra ovvero in quella dei crimini contro l'umanità. Anche la Decisione quadro è stata recepita con il D.L. 27 luglio 2005, n. 144, art. 15, comma 1, convertito nella L. 31 luglio 2005, n. 155, definendo come "condotte con finalità di terrorismo" " quelle che "per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia". Aggiungeva la Corte di cassazione che l'esplicito richiamo, in funzione integrativa, al vincolo derivante dalle fonti internazionali fa sì che quella adottata dall'art. 270 -sexies cod. pen. costituisca una definizione aperta, destinata, cioè, ad estendersi o a restringersi per effetto non solo delle convenzioni internazionali già ratificate, ma anche di quelle future alle quali sarà prestata adesione. «In tal modo, è stato normativamente predisposto un meccanismo, fondato su un rinvio dinamico o formale, idoneo ad assicurare automaticamente l'armonizzazione degli ordinamenti degli Stati che compongono la collettività internazionale al fine di predisporre gli strumenti occorrenti per la comune azione di repressione della criminalità terroristica transnazionale». Pertanto, in modo assolutamente condivisibile Sez. 1, BO AH osservava come la definizione dell'art. 270 -sexies cod. pen. deve essere coordinata con quella della Convenzione del 1999, resa esecutiva con la L. n. 7 del 2003, e che, di riflesso, gli elementi costitutivi delle condotte con finalità di terrorismo - indicati dalla norma nazionale sulla scia della Decisione quadro dell'Unione Europea - devono essere integrati facendo riferimento anche alle previsioni della predetta convenzione. Deve trarsene il corollario che dall'integrazione della normativa interna con l'anzidetta fonte internazionale deriva che la finalità di terrorismo è altresì configurabile quando le condotte siano compiute nel contesto di conflitti armati — qualificati tali dal diritto internazionale anche se consistenti in guerre civili interne — e siano rivolte, oltre che contro civili, contro persone non attivamente impegnate nelle ostilità, con l'esclusione, perciò, delle sole azioni dirette contro i combattenti, che restano soggette alla disciplina del diritto internazionale umanitario 11 2.4 Proprio a tale ultimo principio si riporta correttamente la sentenza impugnata, richiamando esplicitamente la definizione di atto terroristico consistente anche in atti di violenza compiuti nel contesto di conflitti armati rivolti contro un obiettivo militare, quando le peculiari e concrete situazioni fattuali facciano apparire certe ed inevitabili le gravi conseguenze in danno della vita e dell'incolumità fisica della popolazione civile, contribuendo a diffondere nella collettività paura e panico (Sez. 1, n. 1072, BO AH, cit., in applicazione di tale principio, la Corte ha affermato che, in base all'art 270 -sexies, che contiene una norma definitoria incidente sulla portata della disposizione incriminatrice di cui all'art. 270 -bis cod. pen., sono qualificabili come atti terroristici anche le azioni suicide commesse da c.d. "kamikaze" nel contesto di un conflitto armato). Aggiunge la sentenza impugnata (fol. 261) che, pertanto, le condotte poste in essere da Al RA siano da ritenersi terroristiche in quanto colpiscono í civili con tecniche di guerra non convenzionali, indipendentemente da chi le realizzi e, quindi, a prescindere che si tratti di eserciti governativi, o meno, e che il fenomeno avvenga nell'ambito di un conflitto di guerra. Difatti «proprio questo è il tipico modo di agire dell'organizzazione Al RA, con l'obiettivo di uccidere i non aderenti alla religione sunnita e di applicare la sharia, ciò risultando non solo dalle notizie giornalistiche e dalle fonti aperte, ma anche dal contenuto delle intercettazioni telefoniche operate nei riguardi degli imputati». Si tratta di una conclusione che fa buon governo dell'art. 270 -sexies e dei principi in materia fin qui richiamati, il che rende infondati i ricorsi sul punto della erroneità dei riferimenti operati dalla Corte territoriale alle decisioni PESC dell'Unione Europea, avendo optato la sentenza impugnata per la qualificazione — afferente al fatto e come tale non sindacabile in questa sede né sindacata dai ricorsi — delle azioni dell'organizzazione in esame in contesto di guerra, per la quale deve trovare applicazione la Risoluzione Onu in precedenza richiamata. 2.5 Inoltre, la Corte territoriale richiama le — non contestate — decisioni delle dell'ONU: la Risoluzione n. 1267 del 1999 che ha introdotto la procedura di congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenute dall'organizzazione terroristica Al Qaeda e successivamente, per fronteggiare la nuova minaccia dell'ISIL, nell'estate del 2014 il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha adottato due nuove Risoluzioni, la n. 2170/2014, che ha esteso agli affiliati all'ISIL e al Fronte Al-RA il regime di sanzioni imposto a suo tempo ad Al-Qaeda, e la n. 2178/2014, con la quale ha imposto agli Stati membri l'adozione di specifiche misure volte a contrastare il nuovo fenomeno dei "combattenti terroristi stranieri" (foreign terrorist fighters), anche attraverso la criminalizzazione delle relative attività di sostegno materiale e finanziario. Aggiunge la Corte territoriale che 12 successivamente sono stati rafforzati i dispositivi di contrasto alle fonti di finanziamento dell'ISIL e delle entità collegate, attraverso la Risoluzione n. 2199/2015 e la Risoluzione n. 2253/2015, e tra il 2016 e il 2017 il Consiglio di Sicurezza ha approvato le Risoluzioni n. 2322/2016 e n. 2341/2017, specificamente dirette a rafforzare la cooperazione internazionale nel contrasto al terrorismo, dando centralità alle attività di scambio di informazioni e alla collaborazione tra Stati e tra le autorità a vario titolo coinvolte. 2.6 Già tale evoluzione delle fonti internazionali, acclarata l'operatività nel nostro ordinamento della Convenzione Onu del 1999 recepita con legge nazionale, rende infondati i motivi. Va evidenziato altresì che se è vero che gli interventi unionali — la Posizione Comune 2002/402/PESC, che recepisce i nominativi e le organizzazioni designati dal Comitato per le Sanzioni dell'ONU, che ha avuto concreta attuazione attraverso il Regolamento CE n. 337/2000; il Regolamento CE n. 881/2002, che recepisce la lista dei sospetti terroristi decisa dalle Nazioni Unite ed è tuttora in vigore;
la Posizione comune 2001/931/PESC, in attuazione della Risoluzione n. 1373/2001, il Regolamento CE n. 2580/2001 e da ultimo il Regolamento 1686/2016 — riguardano le misure di 'congelamento' delle risorse finanziarie anche degli adepti delle organizzazioni terroristiche, recependo anche gli elenchi ONU, di fatto anche in ambito unionale Al RA — e le sue evoluzioni — risulta essere qualificata come organizzazione terroristica. 2.7. Pertanto, non vi è dubbio che la disposizione dell'art. 270 -sexies viene ad essere integrata dalle fonti dell'O.N.U.,e da quelle Unionali, richiamate nell'ultima parte della norma incriminatrice: non solo gli elenchi che annoverano Al NU fra le organizzazioni terroristiche, ma anche le condotte rivendicate dall'organizzazione che incidono su uno stato straniero, mettendo a rischio l'incolumità dei civili non coinvolti nel conflitto, quindi con il metodo terroristico che determina l'intimidazione della popolazione, concreta la finalità di terrorismo che è richiesta dall'art. 270 -bis cod. pen. 3. In ordine al primo motivo del ricorso AD deve valutarsi, inoltre, la doglianza ulteriore relativa alla posizione personale dell'imputato rispetto all'organizzazione terroristica, come pure il secondo motivo del ricorso HA MA censura analogamente la sentenza impugnata in ordine alla ritenuta partecipazione dell'imputato all'associazione in contestazione. Pertanto, i motivi possono essere trattati congiuntamente. 3.1 Quanto a AD, la Corte territoriale evidenzia in modo non manifestamente illogico che il materiale sequestrato — elencato e illustrato da fol. 266 a 270, relativo a foto e video di numerosissime brigate ribelli, le quali tutte 13 risultavano di chiara ispirazione jihadista, inneggianti a TO e alla guerra santa, riprese proprio mentre erano impegnate nei combattimenti contro le truppe governative — comprovi il legame con esponenti dell'organizzazione terroristica. Ciò in forza della tecnica artigianale con la quale i video erano stati effettuati, a riprova che fossero gli stessi combattenti a riprendere tali scene, dimostrandosi così come l'imputato intrattenesse rapporti diretti con soggetti appartenenti alle fazioni antigovernative operanti sul territorio nelle azioni terroristiche. A tale primo elemento indiziario la Corte territoriale aggiunge poi il contenuto di conversazioni con BU UD LL, alias AL LU. La sentenza impugnata (fol. 271 e s.) rende conto della circostanza che quest'ultimo fosse inserito con ruolo di spicco in una brigata operativa quale era UQ AL, come risultava sia dagli accertamenti effettuati sulle pagine dei social network, sia anche da un video nel quale lo stesso viene ripreso sotto la sigla di una delle brigate medesime. Oltre a ciò, il ruolo attivo nelle azioni violente con ruolo di comando di AL LU viene anche tratto da una conversazione intercorsa fra i due attuali ricorrenti, AD e HA MA (BU Jihad), nel corso della quale il primo commenta entusiasta la liberazione della città di Idlib e i due attribuiscono un ruolo decisivo alle "operazioni di martirio" degli AH e Jabha, il cd. Fronte Islamico, facendo riferimento all'attività dei "kamikaze", tipica modalità terroristica. E' AD, annota la Corte territoriale, che chiede se all'operazione di liberazione della città abbia partecipato anche AL LL con la sua "gente", ottenendo una risposta affermativa, in quanto vi erano anche i combattenti di UQ AL, poiché costoro si erano alleati con gli AH. A quel punto AD osservava come una ventina di giorni addietro, proprio AL LL gli aveva riferito che ci sarebbero state delle "fusioni" fra le brigate (conv. del 28/03/2015 n. 5148, RIT 182/15). Tale conversazione viene quindi ad attestare, secondo le Corti di merito e in modo non manifestamente illogico, per un verso il ruolo di AL LL, come partecipe delle azioni terroristiche con il suo gruppo;
per altro, i contatti avuti da AD con quest'ultimo, protagonista dell'organizzazione che pone in essere azioni «kamikaze», che integrano la natura terroristica delle condotte ex art. 270- sexies, come evidenziato già in precedenza e come ribadito anche da ulteriore pronuncia (Sez. 5, n. 75 del 18/07/2008, dep. 07/01/2009, Lagooub, Rv. 242354 - 01). A fronte di tali argomenti, le censure risultano assertive e non argomentate, reiterando la contestazione del ruolo di AL LU, indicato come oppositore al regime ma non terrorista, e a ciò la Corte di assise di appello ha già dato congrua risposta. 14 In secondo luogo, lamenta il ricorrente la natura sporadica dei contatti fra AD e AL LU che escluderebbe il legame fra i due. Anche in questo caso, però, la Corte territoriale analizza in modo puntuale le censure d'appello e richiama, in linea con i principi consolidati di questa Corte di legittimità, le caratteristiche delle organizzazioni terroristiche in esame, di natura, per così dire, fluida e polverizzata, cosicchè anche i contatti fra i membri delle organizzazioni possono essere rarefatti (fol. 273 e ss.). Difatti, è stato in modo condivisibile affermato che la partecipazione all'ISIS o ad analoghe associazioni internazionali, rispondenti ad un modello "polverizzato" di articolazione, può essere desunta da concrete condotte sintomatiche della condivisione ideologica delle finalità dell'associazione, in cui si sostanzia la messa a disposizione del singolo verso il gruppo criminale e si struttura il relativo rapporto (Sez. 5, n. 8891 del 18/12/2020, dep. 04/03/2021, Lutumba, Rv. 280750 - 01; in motivazione la Corte ha precisato che l'adesione - nella specie ad una associazione di matrice jihadista - può avvenire anche con modalità spontaneistiche e "aperte", non implicanti una formale accettazione da parte del gruppo terroristico, ma volte ad includere progressivamente il partecipe, attraverso contatti con i livelli intermedi o propaggini finali, anche "mediatamente" e flebilmente riconducibili alla "casa madre", purché idonei a dare una qualche consapevolezza, anche indiretta, della sua adesione). Inoltre, si è affermato che integra partecipazione all'associazione terroristica — anche quando connotata da strutture organizzative "cellulari" o "a rete", in grado di operare contemporaneamente in più Paesi, anche in tempi diversi e con contatti fisici, telefonici ovvero informatici anche discontinui o sporadici tra i vari gruppi in rete — una delle condotte di supporto funzionale all'attività terroristica di organizzazioni riconosciute ed operanti come tali, quali quelle volte al proselitismo, alla diffusione di documenti di propaganda, all'assistenza agli associati, al finanziamento, alla predisposizione o acquisizione di armi o di documenti falsi, all'arruolamento, all'addestramento (Sez. 6, Sentenza n. 46308 del 12/07/2012 Chabchoub, Rv. 253944 - 01; fattispecie in cui è stata ritenuta sussistente la prova dell'operatività di una cellula e della sua funzionalità al perseguimento della finalità di terrorismo internazionale sulla base dell'attività di indottrinamento, reclutamento e addestramento al martirio di nuovi adepti, da inviare all'occorrenza nelle zone teatro di guerra, e della raccolta di denaro destinato al sostegno economico dei combattenti del "Jihad" all'estero). D'altro canto, quanto alla natura rarefatta dei contatti di AD con AL LU, con argomento non manifestamente illogico, la sentenza impugnata evidenzia come comunque a AD venga riconosciuto un ruolo dal combattente AL LU, quale referente da informare e con il quale interloquire (fol. 276), 15 risultando le conversazioni telefoniche poco frequenti anche perché AL AL era impegnato nei combattimenti (fol. 274); per altro, la Corte territoriale passa anche in rassegna i messaggi vocali fra i due, nel corso dei quali è proprio AD a lamentare la strategia dei terroristi, rivolgendosi a chi — AL LU — stava operando sul campo, in quanto proprio l'erronea azione dei combattenti — facendo riferimento alle 'sezioni', da intendersi come brigate (foll. 274-276) — aveva avvantaggiato e portato al recupero le truppe governative. Reiterata nel ricorso nell'interesse di AD è poi la censura rivolta all'interpretazione delle conversazioni telefoniche nel corso delle quali il ricorrente chiede e parla dei «ragazzi», ai quali dovevano essere rivolti i finanziamenti, che la Corte di assise di appello identifica nei terroristi combattenti e non nei congiunti dell'imputato, dei quali lo stesso avrebbe chiesto informazioni rivolgendosi anche ad AL LU. A tal riguardo, deve evidenziarsi che se è vero, come si legge nel motivo di ricorso, che il termine «ragazzi» è ritenuto generico dalla stessa Corte territoriale, la stessa però chiarisce, con interpretazione non manifestamente illogica, che proprio dal contenuto delle conversazioni emergeva come AD, parlando con Hai MA, riferisse di aver inviato 12mila euro ai «ragazzi» e che gli stessi si sarebbero dovuti «dare alla macchia», cosicché erano necessari ulteriori finanziamenti per il loro sostegno (fol. 283 e s.): aggiungeva che era una «priorità ancora più urgente della famiglia», quella del sostegno economico, rilevando come proprio la volontà e la disponibilità a finanziare «i ragazzi» fosse la cartina di tornasole per capire se i potenziali interpellati finanziatori fossero o meno dediti alla causa («Questi qua sono considerati rivoluzionari. È in situazioni del genere che si capisce chi è il rivoluzionario e chi non lo è»). In sostanza, l'interpretazione della conversazione operata dalle Corti di merito risulta non manifestamente illogica, tanto più che il finanziamento è collegato alla colletta, che difficilmente troverebbe spiegazione logica per le sole esigenze private dell'imputato, tanto più che vengono chiaramente distinte le esigenze dei «ragazzi» e le priorità familiari, che non a caso passano in second'ordine rispetto alla causa terroristica, tanto da doversi procedere alla raccolta di risorse provenienti da altri paesi europei. A riguardo, per altro, va evidenziato come in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). \\\ 16 Per altro, in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558 - 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 - 01; Sez. 2, 17 ottobre 2007, n. 38915, Donno, rv 237994). Il che nel caso in esame non è. Il motivo di ricorso, poi, lamenta per un verso che la Corte territoriale avrebbe omesso la valutazione delle conversazioni (o di parti delle stesse) ritenute non rilevanti, che invece escluderebbero la responsabilità dell'imputato. Ma la doglianza sul punto è generica, nel senso che, a fronte della affermazione della sentenza impugnata, per cui tali conversazioni sono neutre, non vi è alcuna censura specifica che indichi il valore disarticolante dell'omessa valutazione. In tal senso deve rilevarsi come, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, è necessario che il ricorso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - preternnessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 - 01). Il che nel caso in esame non è stato prospettato e non risulta argomentato. Il primo motivo di ricorso lamenta poi che non vi sarebbe stata una condotta materiale, ma solo una adesione ideologica di AD, penalmente non rilevante. Sul punto la motivazione impugnata dedicata a AD coinvolge anche HA MA, tanto che dopo aver esaminato molte delle conversazioni fra i due, analizzando le ultime, quelle da fol. 289, la Corte territoriale conclude che AD AF ed il coimputato HA MA RI mantenessero stretti contatti con il già citato AL LL, comandante di una delle fazioni ribelli, in particolare la brigata Suqour Al Sham, poi alleatasi con AH. Con lui commentavano gli sviluppi della guerra, gli obiettivi, i traguardi raggiunti, gli errori nelle scelte strategiche, in maniera puntuale e dettagliata e con un atteggiamento di confidenza e di fiducia reciproca che solo persone organiche alla compagine associativa avrebbero potuto tenere. A parte la maggiore "vicinanza" col predetto comandante, la Corte territoriale confermava che entrambi disponevano di canali di collegamento e di informazione anche con altri referenti dell'organizzazione terroristica, «sicché deve ritenersi che 17 più esponenti della medesima fossero a conoscenza della loro adesione non solo meramente ideologica ma anche partecipativa alla struttura associativa e fossero consapevoli di poter fare affidamento su di loro per le esigenze della stessa». In sostanza, il grado di conoscenza delle vicende siriane e dei combattimenti in corso, da parte delle brigate terroristiche, con argomento non manifestamente illogico, viene anche tratto dalla considerazione che tale diffusa e attuale conoscenza non poteva che spiegarsi con il grado di fiducia negli attuali ricorrenti da parte degli altri associati anche combattenti, proseguendo nella linea già valutata della disponibilità del materiale audiovideo di natura amatoriale da parte di AD. Invero, la Corte di merito individua sostanzialmente due profili integranti la prova di una condotta attiva, e non della sola adesione ideologica alla organizzazione terroristica: per un verso il concorso morale nelle condotte terroristiche, espresso anche sollecitando AL ALi, incoraggiandolo, fornendo consigli strategici, operando con una azione di stimolo e di sostegno morale (fol. 276): tale condotta, annota la Corte di assise di appello, «non può essere semplicisticamente spiegata con una mera adesione ideologica del AD ai principi ispiratori della lotta contro il governo di Assad, bensì con una ben più pregnante condotta, che si è sostanziata nella partecipazione morale, di sostegno, incoraggiamento ed incitamento a perseverare nella lotta armata e ad attuarla con spietate modalità operative, foriere di morte di numerosi civili inermi e tali da assumere le caratteriste proprie degli atti di terrorismo»; in secondo luogo, le condotte di finanziamento contestate al capo B), a sostegno dell'organizzazione terroristica, attraverso la mediazione di HA MA, che ha ammesso di avere svolto l'attività di collettore dei finanziamenti, trasferiti poi attraverso il meccanismo dell'hawala, sotto la direzione di UE AR al quale faceva capo lo stesso HA MA. Pertanto, la conclusione della sentenza impugnata, per ritenere comprovata la partecipazione di AD, risulta quindi fondata su un quadro probatorio complesso e non manifestamente illogico, non scalfito neanche dalla circostanza che alcuni dei finanziamenti non sarebbero andati a buon fine, risultando comunque, comprovata una messa a disposizione concreta, oltre che il concorso anche morale, in favore dell'associazione terroristica. Tali conclusioni risultano conformi ai principi in materia. Per un verso, quanto alla disponibilità delle informazioni e alla adeguatezza probatoria delle stesse al fine di comprovare l'inserimento nel contesto associativo terroristico, di recente si è correttamente affermato che integra il delitto di partecipazione ad associazioni con finalità di terrorismo (nella specie "ISIS") la condotta dell'agente volta alla sistematica diffusione verso terzi di informazioni 18 provenienti da fonti, spesso di accesso limitato, sicuramente riferibili al gruppo terroristico ed attinenti alla vita di questo, in quanto sintomatica dello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione (Sez. 5, n. 17758 del 27/01/2022, Halili, Rv. 283368 - 01). Inoltre, utilizzando un principio affermato in modo autorevole in relazione al delitto di associazione mafiosa, ma trasferibile al caso in esame, la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi. (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01; Vedi: Sez. U, n. 16 del 1994, Rv. 199386-01, e Sez. U, n. 30 del 1995, Rv. 202904-01). Gli elementi enumerati in modo non manifestamente illogico dimostrano la messa a disposizione dell'imputato nei confronti del sodalizio terroristico. E comunque, da ultimo è stato anche ribadito che ai fini della configurabilità del delitto di partecipazione ad un'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 270-bis cod. pen., è sufficiente, in presenza di una struttura organizzata, anche la sola condotta di adesione ideologica del soggetto che si sostanzi in seri propositi criminali volti a realizzare una delle finalità associative, senza che sia necessario, data la natura di reato di pericolo presunto, l'inizio della materiale esecuzione del programma criminale (Sez. 2, n. 14704 del 22/04/2020, Bekaj, Rv. 279408 - 03; nello stesso senso, Sez. 2, n. 24994 del 25/05/2006, Bouhrama, Rv. 234345 - 01). Certamente, sia il sostegno morale che il finanziamento rientrano nel programma criminale dell'associazione sub capo A) in quanto funzionali a raggiungere gli obiettivi di destabilizzazione del Governo siriano con metodi terroristici, oltre a essere la seconda condotta una di quelle tipizzate dall'art. 270- bis, comma 1, cod. pen. per la partecipazione qualificata, come quella dei promotori e degli organizzatori. D'altra parte, correttamente la Corte di assise di appello rileva come la condotta nella sua materialità sia integrata (foll. 311 e s.) anche con la sola raccolta di denaro, senza che vi sia la prova dell'invio dello stesso, che certamente era intervenuto per il passato, come attesta il riferimento all'invio di 12mila euro. In effetti, proprio la Convenzione Onu per la repressione del terrorismo del 1999, recepita con I. 7/2003, all'art. 2 chiarisce quale sia la condotta di finanziamento da perseguire: «1. Commette reato, ai sensi della presente Convenzione, ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, 19 al fine di commettere: a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato; b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi». E ciò trova rispondenza nell'art. 270-quinquies 1 cod. pen., norma sussidiaria rispetto a quella dell'art. 270-bis cod. pen. che però chiarisce in cosa consista la condotta di finanziamento, che si sostanzia non solo nelle attività di erogazione e messa a disposizione del danaro, ma anche solo in quelle di raccolta, cosicchè, correttamente osserva la Corte territoriale, risulta ininfluente che non sia stata raggiunta la prova che effettivamente il denaro fosse arrivato nelle mani delle truppe facenti capo o affiliate ad Al RA, poiché ai fini dell'integrazione di entrambi i reati menzionati è sufficiente che sia dimostrata la sola raccolta. In sostanza la raccolta attraverso la modalità dell'hawala costituisce certamente una forma di finanziamento rispondente anche alla nozione del citato art. 2 e indicata fra le condotte tipiche della partecipazione all'associazione terroristica ex art. 270-bis cod. pen. 3.2 Va ribadito quanto fin qui osservato per AD, anche in ordine al secondo motivo del ricorso nell'interesse di HA MA, in quanto le conversazioni intercettate, come anche i messaggi con lo stesso AD, avevano ad oggetto i temi relativi all'azione terroristica in atto da parte dell'associazione terroristica e non in via esclusiva la richiesta di informazioni quanto alle sorti dei congiunti in Siria, come deduce invece il ricorso, che quindi non si confronta con la ricostruzione operata dalla sentenza impugnata, dettagliata e non manifestamente illogica, per altro anche rapportata all'attuale ricorrente ai foll. 329 e SS. In ordine alla circostanza dedotta che, per alcuni trasferimenti di denaro con il metodo dell'hawala, la Corte di primo grado aveva escluso la finalità di finanziamento dell'organizzazione terrorista (così per la cd. hawala AL e per la prima e la seconda Muhammad) a differenza di quanto avrebbe ritenuto la sentenza ora impugnata, la censura viene smentita dalla lettura dei foll. 318 e ss. dove vengono analizzati i quattro trasferimenti al fine di delineare il ruolo del ricorrente, sotto ordinato al coimputato UE, ma operativo nella raccolta del denaro da inviare, come dallo stesso ricorrente ammesso (cfr. fol. 318 della sentenza impugnata). E però l'analisi operata dalla Corte di appello riguardo alle quattro hawala è in funzione, come si comprende al fol. 324, della verifica di sussistenza del capo B), dedicato all'art. 131-ter TUB e non del capo A): quindi non rileva, in quella parte della motivazione impugnata, la destinazione terroristica 20 • del finanziamento, ma solo la raccolta abusiva e la rimessa del denaro all'estero, cosicché devono essere valutate tutte le hawala. Pertanto, sul punto il motivo di ricorso risulta aspecifico, perché sostanzialmente riporta la valutazione relativa al coinvolgimento nelle quattro hawala di HA MA alla partecipazione all'associazione terroristica, andando oltre il contenuto effettivo della motivazione impugnata. Quanto alle conversazioni, invece, dalle quali la Corte territoriale evince l'attività di raccolta del denaro a fini di finanziamento dell'associazione terroristica (cfr. fol. 5 e s. del ricorso e foll. 331 e ss. della sentenza impugnata), le doglianze sono reiterative di quelle già proposte in appello: la sentenza impugnata già risponde, senza vizi logici, alla obiezione che dei 'soldi' gli interlocutori trattino solo alla fine della conversazione n. 99859 del 12 giugno 2016. Per le Corti di merito la conclusione del dialogo relativa al finanziamento è coerente con il resto della conversazione nella quale HA MA e AD parlano dell'evoluzione del conflitto e quindi nella necessità di sostenere i «ragazzi»: in sostanza non si tratta di argomento marginale ma conseguente alla adesione al progetto terroristico. La Corte territoriale risponde anche alle obiezioni poste con il ricorso in ordine alla circostanza che non ebbe a verificarsi alcuna raccolta, rappresentando la serietà dell'iniziativa di raccolta, a trarsi sia dalla risposta del finanziatore interpellato e sollecitato a versare il denaro, sia anche dall'iniziativa di AD, che diede ordine con una lettera di far scomparire le prove relative alla raccolta medesima (fol. 334). Né pare adeguata a disarticolare l'argomentazione della sentenza impugnata la circostanza che sia trascorso un tempo maggiore rispetto a quello programmato dagli interlocutori perché HA contattasse il proprio datore di lavoro: ciò avvenne solo dopo diciassette giorni. Tanto più che il motivo non si confronta con le conversazioni successive del 7 e 8 luglio 2016 — attraverso le quali la Corte territoriale rileva in modo non illogico la serietà della raccolta — se non per denunciare nuovamente il tono ironico, già dedotto con i motivi di appello, rispetto al quale la Corte territoriale ha ritenuto che tale tono fosse legato alla scarsa disponibilità al finanziamento da parte del datore di lavoro di HA MA e non fosse tale da inficiare comunque la serietà e la realtà della raccolta. Si tratta di un tema afferente all'interpretazione delle conversazioni, in assenza di vizi logici non consentito in questa Sede. Il motivo pertanto è aspecifico oltre che meramente reiterativo sul punto. 4. Il secondo motivo del ricorso AD ed il terzo del ricorso HA MA, riguardando il capo B), vanno trattati congiuntamente. 21 • Il motivo nell'interesse di AD è aspecifico in quanto non si confronta con la motivazione, per altro fin qui analizzata quanto al coinvolgimento dell'imputato nella raccolta del denaro: tale coinvolgimento viene tratto oltre che dalle conversazioni intercettate, anche dalle dichiarazioni di un infiltrato e di un collaboratore di giustizia, escussi nel processo tenuto in Como (cfr. fol. 308 e ss.). Dall'insieme di tali elementi la Corte territoriale trae la prova del concorso dell'imputato nell'attività di hawala, prevista e punita dall'art. 131-ter TUB. A tal proposito va evidenziato anche che, correttamente, la sentenza impugnata evidenzia come la condotta di finanziamento per un verso non possa integrare l'ipotesi di cui all'art. 270-quinquies 1 cod. pen., in quanto sussidiaria rispetto alla provata partecipazione all'associazione ex art. 270-bis cod. pen. Per altro verso deve anche evidenziarsi che integra il reato di abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento di cui all'art. 131-ter, d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (TUB) l'intermediazione "hawala", consistente nella sistematica offerta ad un numero indeterminato di clienti, in maniera stabile ed organizzata attraverso una rete di mediatori internazionali, del servizio di raccolta, cambio e trasferimento all'estero di valuta, mediante transazioni fiduciarie non tracciabilí e non soggette ai tassi ufficiali di cambio, in quanto attività di mediazione finanziaria onerosa per la rimessa di denaro effettuata da soggetti non autorizzati in violazione dell'art. 114-sexies del T.U.B. (Sez.
5. n. 36034 del 20/10/2020, Said Ahmad, Rv. 280035 - 01). Tale ultima pronuncia, che fissava il citato principio di diritto, riguardava sempre la raccolta e il trasferimento di valuta all'estero operata da una rete facente capo proprio al siriano UE AR, residente in [...], attuale coimputato non ricorrente, e che aveva come referente principale per l'Italia il siriano Chdid Subhi. Il sodalizio dedito alla raccolta aveva ramificazioni in tutta Europa e in Medio Oriente ed esercitava, tra l'altro, l'attività di prestazione di servizi di pagamento con la modalità cosiddetta dell'hawala, che, attraverso una consolidata rete clandestina, consentiva il trasferimento fiduciario da un paese all'altro di somme di denaro, anche ingenti, non tracciabili (e quindi anche di provenienza illecita), parte delle quali venivano impiegate per sostenere l'attività di fronti combattenti antigovernativi siriani e, in particolare, il gruppo jihadista salafita armato denominato "al-RA" o "Jabhat Fateh al Sham". La sentenza qui impugnata, richiamando quella di primo grado, chiarisce quale sia il sistema di trasferimento hawala, in particolare letteralmente chiarendo che:« ... come sostenuto da autorevoli studiosi del fenomeno, accanto ai sistemi c.d. formali di trasferimento di fondi, cioè a quelli che operano all'interno del sistema finanziario regolamentato, sussistono, da tempi anche molto remoti, dei 22 • sistemi 'ufficiosi', operanti totalmente al di fuori dal circuito ufficiale che consentono l'esecuzione di transazioni finanziarie caratterizzate da un elevato grado di opacità. Tali sistemi alternativi (Alternative Remittance Systems) si fondano su precisi fattori etnici, culturali e storici e, in alcuni casi hanno origini remote che precedono di secoli lo sviluppo del sistema bancario occidentale. Nati con riferimento a fenomeni regionali (l'hawala si sviluppa in Asia meridionale e successivamente si diffonde in tutta l'area mediorientale), i meccanismi informali di trasferimento di fondi sono oggi presenti in ogni parte del mondo in virtù del loro utilizzo da parte delle comunità di immigrati, al fine di effettuare rimesse di valuta da e verso i propri paesi di origine. Ha precisato [il Giudice di primo grado] che le ragioni della diffusione delrhawala sono da individuarsi nelle seguenti:- rapidità con cui vengono movimentate le somme (6-12 ore); - i costi particolarmente ridotti del servizio (tra il 2 e il 5% delle somme movimentate); - la semplicità di funzionamento;
- l'accessibilità anche in mancanza di un rapporto continuativo e regolamentato con rhawaladar intermediario;
- la possibilità di raggiungere aree geografiche particolarmente remote ove le banche tradizionali non operano ovvero dove sono presenti conflitti armati o situazioni di instabilità politica;
- la totale assenza di strutture e necessità di infrastrutture telematiche;
- il totale anonimato delle transazioni, garantito dalla mancanza di obblighi di identificazione della clientela e di registrazione delle relative operazioni. Il Giudice ha esposto che, quanto al suo funzionamento pratico, questo prevede che il soggetto che intende trasferire una somma di danaro ad altro soggetto, di norma residente in diverso paese, contatti un broker intermediario (cd. hawaladar) e gli versi la somma da inviare;
l'intermediario locale contatterà quindi un suo omologo nel paese ricevente ordinando di pagare al soggetto destinatario la somma indicata, trattenendo ovviamente una percentuale a titolo di commissione. La somma versata al destinatario verrà ripagata dal primo al secondo intermediario in un altro momento, con tempi e mezzi variabili, secondo le circostanze. Di regola, ha aggiunto, i due hawaladar sono uniti in forme di sodalizio ovvero inseriti in una rete di mediatori;
non essendoci, tra gli stessi, scambio di strumenti finanziari, le transazioni sono basate unicamente sulla fiducia e sull'onore. Oltre alle commissioni, i mediatori traggono profitto dall'aggiramento dei tassi di cambio: di regola i fondi entrano nel canale di trasferimento con la valuta dello stato di origine e lo lasciano nella valuta del paese del destinatario, sicché possono essere effettuati a tassi diversi dal cambio ufficiale. In sostanza il denaro viene trasferito "virtualmente" o meglio viene trasferito solo il "valore" del denaro, senza "trasportare" la somma di denaro dal mittente al destinatario, da un paese all'altro». 23 Ha osservato in motivazione Sez. 5, Said, cit., in modo condivisibile che l'articolo 131-ter T.U.B. punisce la «abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento», che definisce come la prestazione di servizi di pagamento in violazione della riserva di cui all'art. 114-sexies (banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento) e senza autorizzazione. Le caratteristiche del caso di specie, data la continuità della raccolta e l'esistenza dell'organizzazione, non rendono necessario prendere posizione sulla nozione di "attività" che secondo alcune pronunce richiede una serie coordinata di atti rientranti nelle tipologie previste e indirizzati al pubblico (Sez. 5, n. 25160 del 16/01/2015, Orsi, Rv. 265299), mentre altre pronunce paiono estenderla fino al compimento di singoli atti occasionali (Sez. 2, n. 46287 del 28/06/2016, Maltagliati, Rv. 268136; Sez. 6, n. 44699 del 24/09/2019, D'Innocenzo, Rv. 277678): è pacifico che l'attività sia stata svolta in maniera stabile e organizzata. E' utile stabilire quali siano i «servizi di pagamento» oggetto di riserva. La definizione si rinviene nell'art. 1, comma 2, lett. h-septies.1) T.U.B. che elenca una serie di servizi tra cui la "rimessa di denaro". Essa, a norma dell'art. 1, lett. n), d.lgs. n. 11/2010, consiste in un «servizio di pagamento dove, senza l'apertura di conti di pagamento a nome del pagatore o del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento riceve i fondi del pagatore con l'unico scopo di trasferire un ammontare corrispondente al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o dove tali fondi sono ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione». E proprio in ciò si sostanzia l'attività di hawala sopra descritta, che dunque rientra nella riserva e che, se esercitata in assenza di autorizzazione, configura il reato di cui all'art. 131-ter TU B, La sentenza impugnata, inoltre, indica le ragioni per le quali la condotta dell'imputato sia consapevole dell'organizzazione e concorrente nel reato. Né tanto meno si pone un problema di alternatività delle condotte in contestazione — quella di finanziamento dell'associazione terroristica e di violazione dell'art. 131-ter TUB — ovvero di assorbimento dell'una nell'altra. A riguardo, per un verso la differente condotta punita, l'una di finanziamento dell'associazione terroristica che può avvenire anche in forme diverse da quello dell'hawala, l'altra richiedente una attività di intermediazione nel pagamento;
per altro verso, la natura differente dei beni tutelati, l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato in un caso e il buon funzionamento dei sistemi di pagamento e gli interessi patrimoniali dei consociati nell'altro; infine, la natura permanente del delitto associativo rispetto a quella istantanea, o al più abituale, del delitto ex art. 131-ter TUB: tali argomenti giustificano la sussistenza del concorso formale fra i reati per quanto concerne le condotte di finanziamento, fermo restando che 24 per le condotte non funzionali all'associazione terroristica, la prestazione del servizio di pagamento risulta comunque del tutto autonoma e non suscettibile di alcuna ipotesi di assorbimento. Quanto, infine, al difetto di motivazione dell'elemento soggettivo, va evidenziato che nei motivi di appello di AD, come ricapitolati in sentenza e non contestati, non risulta alcuna censura a riguardo cosicché il motivo è inedito. D'altro canto, anche l'esame dell'atto di appello evidenzia come la censura mossa quanto al capo B) con il secondo motivo non contenga alcuna doglianza relativa all'elemento soggettivo, né la contengono i motivi aggiunti. Ne consegue che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , De Matteis, Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione;
in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368). Infine, il motivo di ricorso di AD lamenta in modo aspecifico l'insussistenza dell'aggravante della transnazionalità, oltre che in carenza di interesse, in quanto la sentenza di primo grado ai foll. 96 e 97 aveva già escluso la sussistenza della aggravante in questione, e, in assenza di appello del Pubblico ministero, la Corte di appello si è limitata a dare atto del venire meno della stessa. I 25 D'altro canto anche la determinazione della pene non contempla alcun aumento per tale circostanza aggravante, erroneamente indicata nel ricorso come reato. Quanto al terzo motivo del ricorso HA MA lo stesso è generico e manifestamente infondato. Per un verso, infatti, non si confronta con fol. 316 e ss. della sentenza impugnata, ove si rende conto delle ragioni per le quali l'imputato era inserito nell'organizzazione dedita all'hawala come emerge dalle conversazioni captate e esaminate, oltre che dalla stessa ammissione dell'imputato. Quanto alla ulteriore circostanza, che non vi sarebbe prova che l'imputato abbia tratto profitto dalla attività di procacciamento del denaro da trasferire, a ben vedere correttamente la Corte territoriale, dopo aver affermato che un guadagno risultava logicamente comprovato, rilevava comunque come la norma incriminatrice non richieda il profitto personale dell'agente, non essendo richiesto né sotto il profilo oggettivo né quanto a quello soggettivo, nella forma del dolo specifico, il fine di profitto. Ne consegue l'infondatezza complessiva dei motivi esaminati. 5. Quanto al quarto motivo del ricorso HA MA, deve rilevarsi come a fronte del motivo di appello che chiedeva il riconoscimento delle attenuanti generiche, sulla base dell'ammissione della responsabilità e della incensuratezza per circa un ventennio dell'imputato, la Corte territoriale ha rigettato l'istanza rilevando come fossero ostative la circostanza che l'imputato fosse da lungo tempo dedito alle condotte criminose in esame e tenuto in conto che HA MA aveva solo «ammesso ciò che non poteva negare, cioè la collaborazione, ma a titolo "gratuito", nell'attività di hawala del coimputato e, per il resto, ha assunto una posizione di negatoria, non dissimile da quella del AD. Resta l'elemento di incensuratezza per entrambi [gli imputati], che da solo non è però sufficiente ai fini del riconoscimento delle invocate attenuanti». A ben vedere tale motivazione risponde ai principi consolidati in materia per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163). 26 • Nel caso in esame con motivazione non manifestamente illogica la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti fattori ostativi esplicitamente richiamati, che rendono infondato il motivo di ricorso. 6. Ne consegue il complessivo rigetto dei ricorsi , con condanna alle spese processuali dei ricorrenti.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 29/02/2024 Il Corjsigliere estensore Il Presidente ..