Sentenza 14 maggio 2003
Massime • 1
Nei confronti della sentenza non definitiva, pronunciata dal giudice di pace in cause di valore inferiore a lire due milioni (oggi euro 1.032,91), contenente solo statuizioni sulla competenza, non è ammessa la riserva facoltativa di ricorso, intesa quale condizione dell'impugnazione procrastinata, stante l'inscindibile parallelismo della detta riserva rispetto all'impugnazione immediata con il ricorso per cassazione ("simul stabunt, simul cadent"), ed essendo l'esperimento di quest'ultimo rimedio non consentito rispetto a tale genere di pronunce, posto che esso finirebbe per risolversi in un sostanziale aggiramento del divieto stabilito dall'art. 46 cod. proc. civ., che preclude l'applicabilità del regolamento di competenza nei giudizi davanti ai giudici di pace. Resta pertanto salva la proponibilità del ricorso per cassazione contro l'anzidetta sentenza non definitiva insieme con l'impugnazione avverso la successiva decisione definitiva del merito, senza che rilevi la mancata formulazione della riserva stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/05/2003, n. 7383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7383 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. BERRUTI Giuseppe MA - Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CE DI, elettivamente domiciliata in Roma, Via Tirso n.49, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Mazzaroppi, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Sorcinelli in forza di procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI della PROVINCIA di PESARO e URBINO, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Prati Fiscali n.158, presso lo studio dell'Avv. Sergio Del Vecchio, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliano Giuliani in forza di procura speciale ad litem autenticata dal Dott. Filippo Barile, notaio in AN, il 24.11.2000, rep. n. 141722.
- resistente - avverso la sentenza del Giudice di Pace di AN n.21/00 pubblicata il 18.2.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.11.2002 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Udito il difensore del resistente.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Russo, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso e per l'assorbimento del secondo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 27.10.1997, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Pesaro e Urbino (d'ora in avanti, per brevità, denominato IACP) conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di AN CE AR, chiedendone la condanna alla restituzione di un vano dell'immobile, sito nel locale Comune alla Via Bracci n.18, detenuto dalla medesima AR e di proprietà di esso attore.
Deduceva quest'ultimo:
a) che, a sua insaputa, il vano anzidetto fosse stato ceduto alla convenuta da tal MA IO, assegnataria di un appartamento adiacente, per venire incontro alle esigenze abitative dell'attuale occupante;
b) che, ai fini della competenza, il valore locativo del vano stesso risultasse pari a lire 1.425.000.
Alla prima udienza, si costituiva in giudizio la AR, contestando le pretese avversarie ed evidenziando la legittimità dell'occupazione in parola, risultando la porzione immobiliare de qua detenuta per effetto di un valido rapporto di locazione, atteso che l'IACP aveva provveduto a tutti i lavori necessari ai fini di una separazione adeguatala i due alloggi e dell'inserimento del vano in contestazione nell'appartamento abitato da essa convenuta, curando inoltre l'incasso dei canoni maggiorati a causa dell'ampliamento di quest'ultimo.
Alla successiva udienza del 13.2.1998, la AR eccepiva l'incompetenza funzionale del giudice adito, assumendo che la controversia riguardasse la materia locativa, appartenente, ex art. 8 c.p.c, alla competenza del pretore.
Detto giudice, con ordinanza del 16.9.1998, respingeva "in foto le eccezioni sollevate da parte convenuta", fissando l'udienza "per la prosecuzione della causa", quindi, con sentenza del 29.9.1999/18.2.2000, accoglieva la domanda dell'IACP e condannava la AR al rilascio del vano oggetto di lite, assumendo:
a) che la convenuta avesse provato che quest'ultimo era stato ed era da lei detenuto in virtù di un rapporto de facto con l'attore, suscettibile di attribuirle un titolo idoneo al possesso dello stesso;
b) che, tuttavia, l'IACP non avesse mai modificato la consistenza dei rispettivi alloggi, essendo rimaste invariate le corrispondenti planimetrie;
c) che i provvedimenti di assegnazione ed i relativi contratti di locazione afferenti i due alloggi (della AR e della vicina) non avessero subito variazioni di sorta;
d) che neppure potesse dirsi intervenuto, ai fini della conclusione di un contratto di locazione o di comodato, un accordo tacito, essendo uno dei supposti contraenti persona giuridica di diritto pubblico, le cui manifestazioni di volontà dovevano venire in essere non attraverso il comportamento dei propri dipendenti, ma esclusivamente per il tramite di atti deliberativi adottati dagli organi competenti;
e) che, del resto, l'IACP avesse sempre invocato il ripristino della legalità, invitando la convenuta a riconsegnare il vano da lei occupato senza titolo.
Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione la AR, deducendo tre motivi di gravame, ai quali non resiste con controricorso l'IACP, il quale, tuttavia, è intervenuto alla pubblica udienza di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente violazione di norme processuali, e segnatamente di quelle sulla competenza, ex art. 8 c.p.c, assumendo che il Giudice di Pace di AN non risultava competente a conoscere della causa, dal momento che, ai sensi del medesimo art. 8, era riconosciuta la competenza funzionale dell'allora TO di AN (oggi, Tribunale di Pesaro - sezione distaccata di AN), avendo detta causa per oggetto il rilascio di un immobile che l'attore pretende essere occupato senza titolo e che la convenuta ha eccepito di detenere in forza di un rapporto locativo.
Il motivo in esame deve innanzi tutto reputarsi ammissibile. Si osserva, infatti, al riguardo:
a) che lo stesso tenore letterale di siffatto motivo denota, pur in mancanza di un riferimento espresso, la volontà dell'odierna ricorrente di impugnare altresì l'ordinanza fuori udienza pronunciata dal Giudice di Pace il 16.9.1998, là dove quest'ultimo, "sciogliendo la riserva formulata nell'udienza del 27.3.98" (in cui si era appunto riservato "sulle eccezioni di incompetenza" tempestivamente sollevate dalla parte convenuta, dovendo ritenersi "prima udienza di trattazione", ai sensi del primo comma dell'art. 38 c.p.c, applicabile anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace, quella alla quale detto giudice abbia, come nella specie, rinviato "per la comparizione delle parti, l'interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione": Cass. 27 maggio 1999, n. 5161; Cass. 24 luglio 2000, n. 9692), ha respinto "in foto" le riferite eccezioni ed ha fissato la successiva udienza del 6.10.1998 "per la prosecuzione della causa", segnatamente argomentando circa il fatto che "l'oggetto del contendere non riguarda ne' la proprietà di un bene immobile, ne' un diritto reale su bene altrui", che "la controversia riguarda una porzione di alloggio di E.R.P., la quale va soggetta incontrovertibilmente a procedimento assegnatario (rectius, di assegnazione) di natura pubblicistica" e che "il valore dichiarato della vertenza deve essere solo quello dichiarato dall'attore nell'atto di citazione, ove non contestato espressamente dal convenuto nella prima difesa";
b) che alla suindicata "ordinanza", indipendentemente dalla denominazione formale datane dal Giudice di Pace, occorre evidentemente riconoscere natura di "sentenza" (non definitiva), tale essendo la pronuncia che, al pari di quella di specie, rinviando al prosieguo l'attribuzione del bene in contestazione senza concludere l'intera controversia su una o più domande così esaurendo la potestà decisoria del giudice adito in ordine alle questioni dalle medesime implicate ed acquistando connotati di autonomia ed autosufficienza (secondo quanto avvenuto, nel caso in esame, con la successiva, e definitiva, sentenza del 29.9.1999/18.2.2000), statuisca esclusivamente su questioni in senso lato pregiudiziali, del genere di quella relativa alla competenza (Cass. 2 maggio 1991, n. 4778; Cass. 19 ottobre 1998, n. 10328; Cass. 10 gennaio 2001, n. 281), esplicitamente affermandola;
c) che, in linea generale, vige nel nostro ordinamento il principio secondo cui le sentenze non definitive sono assoggettate ad una speciale disciplina dell'impugnazione con appello e con ricorso per cassazione (secondo quanto risulta, rispettivamente, dagli artt.340 e 361 c.p.c), nel senso che il soccombente ha la scelta tra l'impugnazione immediata e l'impugnazione procrastinata (che può essere proposta, "unitamente a quella contro la sentenza che definisce il giudizio, o con quella che venga proposta...contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio", allorquando matura la possibilità di impugnare la sentenza definitiva ovvero la sentenza successiva a quella non parziale), laddove la seconda alternativa postula, a pena di decadenza, la preventiva "riserva" da formularsi entro il termine per l'impugnazione immediata e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa, cosicché, in realtà, secondo l'affermazione di autorevole dottrina, l'alternativa si pone tra impugnazione immediata e riserva, intesa (quest'ultima) quale condizione dell'impugnazione procrastinata;
d) che, tuttavia, riguardo a sentenze non definitive contenenti "solo" statuizioni sulla competenza, la riserva di impugnazione è stata generalmente ritenuta inammissibile, sul rilievo che, per le pronunce del pretore (là dove intervenute, evidentemente, secondo il passato regime) e del tribunale, non è consentita l'impugnazione differita, atteso che queste ultime possono formare oggetto unicamente del regolamento previsto dall'art.42 c.p.c. (regolamento necessario di competenza), a norma del quale "La sentenza che, pronunciando sulla competenza...non decide il merito della causa, può essere impugnata soltanto con l'istanza di regolamento di competenza" (Cass. 3 novembre 1987, n. 8063; Cass. 6 giugno 1990, n. 5414; Cass. 15 giugno 1995, n. 6776; Cass. 9 ottobre 1998, n. 100025);
e) che, all'opposto, nei riguardi delle sentenze non definitive con le quali sia stata decisa (in senso, evidentemente, positivo, giacché, in caso contrario, la relativa statuizione verrebbe ad assumere carattere di pronuncia definitiva) la sola questione di competenza da parte del giudice di pace, è stata di recente ritenuta "eccezionalmente ammessa" la riserva di impugnazione (Cass. 23 agosto 2002, n. 12425), sul rilievo che dette sentenze non sono soggette a regolamento di competenza (art. 46 c.p.c), ma sono ricorribili per cassazione se pronunziate entro il limite di valore di lire due milioni (Cass. 27 novembre 1998, n. 12063; Cass. 14 dicembre 1998, n. 12542, nonché, fra le tante successive, più di recente, Cass. 1 giugno 2001, n. 7448; Cass. 26 luglio 2001, n. 10206;
Cass. 24 giugno 2002, n. 8074; Cass. 19 luglio 2002, n. 10568; Cass. 24 settembre 2002, n. 13880), secondo quanto, del resto, questa stessa Corte (Cass. 27 ottobre 1995, n. 11188), non senza contrasti peraltro (così, Cass. 22 aprile 1992, n. 4804), aveva già ritenuto relativamente alle sentenze non definitive pronunciate dal giudice conciliatore che decidono solo sulla competenza, là dove, cioè, era stato messo in risalto proprio il fatto che l'impugnazione differita, la quale non è consentita per le pronunce del pretore e del tribunale potendo queste ultime formare oggetto unicamente del regolamento necessario di competenza previsto dall'art. 42 c.p.c, è ammessa, invece, per le sentenze anzidette, risultando esclusa, con espressa disposizione di legge (art. 46 c.p.c), la proponibilità contro di esse dell'istanza del menzionato regolamento e non sussistendo, quindi, le ragioni che impediscono la riserva di gravame in ordine alle decisioni degli altri due giudici (pretore e tribunale);
f) che un simile orientamento non appare, tuttavia, affatto soddisfacente, nel senso esattamente che l'inapplicabilità delle disposizioni degli artt. 42 e 43 (ovvero l'inammissibilità del regolamento di competenza, tanto necessario quanto facoltativo) "nei giudizi davanti ai giudici di pace", stabilita dall'art. 46 c.p.c. tuttora vigente (Cass. 27 novembre 1998, n. 12063; Cass. 14 dicembre 1998, n. 12542; Cass. 28 settembre 1999, n. 10710; Cass. 20 novembre 1999, n. 803; Cass. 4 dicembre 2000, n. 15433), secondo quanto già previsto, riguardo ai giudizi davanti ai conciliatori, prima dell'entrata a regime, a decorrere dal 1.5.1995, dell'art. 39 della legge 21 novembre 1991, n.374, denota l'intervento di una scelta politica, riservata al legislatore ordinario e per nulla irrazionale nè rilevante dal punto di vista costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, rispetto alla diversa disciplina attuata in relazione alle pronunce di altri giudici (Cass. 12063/98, cit.; Cass. 12542/98, cit.), la quale postula evidentemente la volontà dello stesso legislatore di sottrarre le sentenze del giudice di pace all'esperimento di un simile mezzo di impugnazione (regolamento di competenza);
g) che, pertanto, mentre nei confronti delle sentenze definitive di detto giudice (abbia questo pronunciato sul merito della controversia, o si sia limitato ad una pronuncia sulla competenza o su altra questione preliminare di rito o di merito, o abbia, infine, pronunciato sul merito e sulla competenza) appare innegabile, secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza sopra richiamata (per tutte, Cass. 12063/98, cit.; Cass. 12542/98), l'ammissibilità del ricorso per cassazione, quante volte tali sentenze risultino emesse in cause il cui valore non eccede lire due milioni, ovvero dell'appello, là dove il giudice di pace abbia deciso una controversia di valore superiore, nei riguardi di sentenze "non definitive" del medesimo giudice che rechino statuizioni "esclusivamente" sulla competenza e che siano state emesse in cause di valore appunto "inferiore" a lire due milioni è da ritenere inammissibile il ricorso immediato per cassazione, posto che, diversamente, l'esperimento di quest'ultimo rimedio, anche in relazione alla riconosciuta convertibilità, in presenza di tutti i requisiti (come, ad esempio, il rispetto dei termini perentori di proposizione, là dove inferiori, ex art. 47, comma secondo, c.p.c.) ed in assenza di una dichiarata volontà di esclusione, del regolamento di competenza in ricorso per cassazione e del ricorso per cassazione in regolamento di competenza a conferma dell'indubitabile "affinità", nelle specifiche condizioni che qui interessano (e che sono state sopra espressamente indicate), tra i due mezzi di impugnazione (fra le più recenti, quanto alla prima ipotesi, Cass. 5 dicembre 2001, n. 15405; Cass. 19 luglio 2002, n. 10559, nonché, quanto alla seconda ipotesi, Cass. 5 i dicembre 2001, n.15366; Cass. 12 aprile 2002, n. 5221), finirebbe per risolversi in un sostanziale "aggiramento" del divieto stabilito dall'art. 46 c.p.c, consentendo, cioè, alla parte di ottenere, attraverso lo strumento del ricorso (immediato) per cassazione, esattamente quel risultato (ovvero il sindacato giudiziale, in via di gravame, sulla pronuncia, non definitiva, la quale abbia statuito solo sulla competenza) che con il disposto del richiamato art. 46 c.p.c. si è inteso, all'opposto, escludere;
h) che, quindi, nei riguardi delle sentenze non definitive anzidette, pronunciate dal giudice di pace, deve necessariamente concludersi altresì per l'inammissibilità della riserva di impugnazione, rappresentando quest'ultima, come si è accennato all'inizio, l'esatto pendant dell'impugnazione immediata, fatta evidentemente salva, secondo il regime che si è sopra riportato e senza che rilevi perciò la mancata proposizione (come nella specie) della riserva stessa, l'impugnazione di tali sentenze unitamente a quella che definisca il giudizio, atteso che, in caso contrario, le une resterebbero prive di specifici rimedi di gravame che, come detto, risultano invece indubitabilmente ammessi nei riguardi dell'altra, pur quando quest'ultima si sia limitata ad una pronuncia sulla competenza.
Tutto ciò premesso, si osserva come il motivo che involge la dedotta questione di competenza appunto, risulti fondato. Posto che dallo stesso incensurato apprezzamento contenuto nella sentenza impugnata, ulteriormente suffragato dall'esame degli atti, consentito a questa Corte vertendosi in tema di error in procedendo, è dato di evincere come, nella specie, l'oggetto del contendere sia rappresentato da un "vano di alloggio", ovvero, inequivocabilmente, da una porzione immobiliare, si osserva che la riserva contenuta nell'art. 7 c.p.c, quale novellato dall'art. 17 della legge 21 novembre 1991, n.374, là dove stabilisce che rientrano nella cognizione del giudice di pace le cause di valore sino a lire cinque milioni concernenti (sia diritti reali sia diritti obbligatori relativi a) beni "mobili", quando dalla legge non siano attribuite ad altro giudice, implicitamente, ma inequivocabilmente, esclude, sotto il profilo della materia, la competenza del giudice anzidetto per tutte le controversie immobiliari (ovvero per tutte le cause aventi ad oggetto domande afferenti diritti, tanto reali quanto personali, relativi a beni "immobili", cioè pretese che traggano la loro fonte da un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile), le quali, già attribuite, dal 1.5.1995 sino al 1.6.1999, alla competenza alternativa del pretore o del tribunale secondo il criterio del valore (sino a lire cinquanta milioni il primo, oltre tale limite il secondo), sono dal 2.6.1999 devolute al tribunale ratione materiae (Cass. 3 dicembre 1996, n. 10787; Cass. 28 novembre 2001, n. 15100). Pertanto, il primo motivo del ricorso merita accoglimento, onde, restando assorbiti gli altri, l'impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, mentre deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Pesaro - Sezione distaccata di AN. Il carattere pregiudiziale della questione affrontata e la novità legata al profilo esaminato d'ufficio giustificano la compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio (art. 385, secondo comma, c.p.c).
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto dichiarando la competenza del Tribunale di Pesaro - Sezione distaccata di AN e compensando tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2003