Sentenza 27 maggio 1999
Massime • 1
A norma dell'art. 38 comma secondo cod. proc. civ., disposizione applicabile anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace, la questione di competenza per territorio convenzionalmente derogabile deve essere eccepita a pena di decadenza nella prima difesa utile del giudizio di primo grado; nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo deve intendersi come prima difesa utile l'atto di opposizione che, in tali procedimenti, tiene luogo della comparsa di risposta nella procedura ordinaria.
Commentario • 1
- 1. Per il paziente opera il Foro esclusivo della propria residenzaRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 17 maggio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/05/1999, n. 5161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5161 |
| Data del deposito : | 27 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ON EÈ - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA - in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GUIDOBALDO DEL MONTE 61, presso l'avvocato GICARLO CENCI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VIRGILIO BAZZANI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
RI UT Snc di RI CI & GI LO, RI CI, RI GI LO;
- intimati -
avverso la sentenza n.136/96 del Giudice di pace di GENOVA, depositata il 7/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/1/99 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La S.n.c. ET UT, ET UC e ET G. LO convenivano davanti al Giudice di Pace di Sestri Ponente la NE IT in liq. in persona del liquidatore per opporsi al decreto ingiuntivo emesso dal medesimo giudice ad istanza della convenuta, per la somma di L. 918.194 oltre interessi e spese, quali premi assicurativi scaduti.
Le parti si costituivano alla prima udienza: quindi, alla udienza successiva, fissata per la comparizione personale, il procuratore della opponente, sollevava eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito. Questi decideva accogliendo la predetta eccezione dell'opponente fondata su di una clausola contrattuale contenuta in polizza.
Contro questa decisione vi è ricorso per cassazione da parte di NE IT con due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Deve preliminarmente affermarsi la ammissibilità del ricorso, sulla scorta della recente giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema, cui il collegio aderisce, che hanno ritenuto che contro le sentenze del giudice di pace emesse in cause il cui valore, come nella specie, non supera i due milioni di Lire, è ammissibile il solo ricorso per cassazione comunque abbia pronunciato il giudice del merito, (Cass. ss. uu. 12542 del 1998;
n. 9493/98).
2) Con il primo motivo di ricorso la NE lamenta la violazione degli artt. 38, 163, 316, 318 e 320 c.p.c. dal momento che la decisione impugnata pacificamente è stata emessa benché la eccezione di incompetenza territoriale sia stata avanzata nella seconda udienza, e dunque tardivamente rispetto alla regola di cui all'art.38 c.p.c. La doglianza è fondata. La questione di competenza per territorio convenzionalmente derogabile, di cui al secondo comma dell'art. 38 c.p.c., deve essere eccepita a pena di decadenza nella prima difesa utile del giudizio di primo grado. Questa, nel procedimento che si instaura sulla base di una opposizione a decreto ingiuntivo, si ha per l'appunto con tale atto introduttivo, il quale tiene luogo della comparsa di risposta nella procedura ordinaria, (Cass. n. 10099 del 1990. L'art. 38 citato non è derogato dalle norme sul procedimento davanti al giudice di pace.
In mancanza la competenza resta ferma in capo al giudice adito. Il secondo motivo è assorbito.
3) Il ricorso deve dunque essere accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata al giudice di Pace, che la deciderà provvedendo anche sulle spese di questa fase.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Giudice di Pace di Genova Sestri Ponente, anche per le spese.
In Roma il 13 gennaio 1999.