Sentenza 7 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/04/2001, n. 5225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5225 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DEL POPOLO IT 225 /0 1 REPUBBLICA IT. ' LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA -· Presidente R.G.N. 19664/98 MAZZARELLA Consigliere Cron. 11238 Dott. Giovanni Dott. ES Antonio MAIORANO Consigliere Rep. VIDIRI - Rel. Consigliere - Ud. 29/01/01 Dott. Guido Dott. Raffaele DI LELLA Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
AS OR NC, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato ANGELO COPPOLA, giusta delega in atti;
2001 controricorrente 464 avverso la sentenza n. 2832/97 del Tribunale di LECCE, -1- depositata il 05/11/97 R.G.N. 579/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/01 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per del primo motivo del ricorso, l'inammissibilità accoglimento del secondo motivo, ed accoglimento del terzo e quarto per quanto di ragione. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso depositato in data 31 gennaio 1991, AS GO ES conveniva in giudizio davanti al Pretore di Lecce il Ministero dell'Interno per vedersi riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità civile, negato in sede amministrativa. Dopo la costituzione del convenuto e la nomina di un consulente d'ufficio, il Pretore di Lecce, con sentenza del 21 marzo 1994, riconosceva il diritto alla pensione di invalidità con decorrenza dal 1° luglio 1990. Su gravame del Ministero, il Tribunale di Lecce, con sentenza del 5 novembre 1997, rigettava l'appello e LO VE condannava il Ministero al pagamento delle spese del giudizio. Nel pervenire a tale conclusione, il Tribunale osservava che il consulente nominato in secondo grado aveva confermato la valutazione medica espressa dall'altro consulente nominato dal Pretore. Il giudizio di entrambi i consulenti, risultando esatto nella diagnosi e nella valutazione delle patologie, andava pienamente condiviso. & cllicinero Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso AS GO ES. MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Con il primo motivo di ricorso il Ministero deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 13 della legge n. 118 del 1971, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. nonchè motivazione omessa e/o contraddittoria, in relazione all'art. 360, primo n. 5, c.p.c. In particolare rileva che, con comma, riferimento all'evento occorso in data 30 maggio 1990, per ferita da taglio definita come "accidentale",e determinante per l'elevazione della ritenuta percentuale invalidante in misura superiore al 74%, il consulente aveva omesso del tutto di esaminare il fattore etio-patogenetico,per stabilire se fosse UI dipendente da causa di servizio o meno. Circostanza questa rilevante, perchè, se tale evento fosse stato rapportato all'espletamento dell'attività lavorativa, allora il fattore invalidante avrebbe dovuto ricevere altro genere di tutela per essere riconducibile ad infortunio sul lavoro, atteso anche il disposto dell'art. 2 della legge n. 118/1971, secondo cui le provvidenze disposte per gli invalidi civili hanno carattere residuale in quanto rivolte a soggetti che altrimenti sarebbero privi di ogni altra tutela. Il primo motivo non puo trovare ingresso in questa sede, dovendosi ritenere che il Ministero fa valere una circostanza, importante un accertamento di merito, 2 non sollevata in precedenza.. A tale riguardo va anche precisato che questa Corte ha statuito che, ove una determinata questione giuridica che implichi un - non risulti trattata in alcun accertamento di fatto - modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che riproponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione Gunderholen di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr. in tali sensi : Cass. 5 ottobre 1998 n. 9861). Con il secondo motivo ed in via subordinata, sempre con riferimento al requisito sanitario, il ricorrente denunzia ancora violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge n. 118/1971 nonchè dell'art. 12 della legge n. 118/1971, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. nonchè omessa e/o contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Lamenta in particolare che il Tribunale, sulla base del solo accertamento del 3 1 requisito sanitario da parte del consulente di secondo grado, ha confermato la decisione del Pretore, trascurando che tale accertamento, diretto a quantificare in 80% o 85% l'inabilità lavorativa, riconoscimento dell'assegno consentiva solo il " ordinario di invalidità. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 12 nonchè dell'art. 13 della legge n. 118/1971, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. La sentenza del l'ottenimento del richiesto beneficio, Gusto Kolun. Tribunale andava inoltre censurata perchè aveva tenuto Ермова conto solo del requisito sanitario, mentre, per 1. era ulterioriindispensabile anche il possesso di requisiti c.d. socio-economici (possesso del reddito entro un certo limite, insussistenza di situazioni di incompatibilità e, relativamente, al solo assegno di invalidità, l'incollocazione, la cui prova avrebbe dovuto far capo sul ricorrente;
art. 2967 c.c.). Con il quarto motivo il ricorrente denunzia omesso esame e/o omessa pronunzia su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nonchè omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia rilevabile d'ufficio, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.. 4 Precisa sul punto il Ministero, che ai fini della prova del requisito reddituale non è sufficiente neanche la autocertificazione attestante la sussistenza delle richieste condizioni reddituali, occorrendo altresì la certificazione rilasciata dai competenti uffici del collocamento speciali a far data dall'istanza amministrativa nonchè l'incollocazione al lavoro stesso. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso, da esaminarsi congiuntamente per comportare la Gurile kolme soluzione di problematiche tra loro interdipendenti, vanno accolti perchè fondati. In primo luogo va evidenziato che il Tribunale non ha in alcun modo indicato le ragioni per le quali ha riconosciuto all'assicurato la pensione di inabilità ex art. 12 1. 30 marzo 1971 n. 118, che presuppone "una totale inabilità lavorativa" in luogo dell'assegno ex art. 13 della stessa legge, che invece richiede una "riduzione della capacità lavorativa, nella misura superiore ai due terzi", non essendo a tal fine sufficiente il mero richiamo alla consulenza d'ufficio. Ma la sentenza impugnata si appalesa meritevole delle censure che le sono state mosse anche per ulteriori ragioni. 105 Questa Corte ha più volte statuito che il requisito reddituale - al pari della incollocazione al lavoro e della capacità lavorativa- rappresenta un elemento costitutivo del diritto alla prestazione (la cui prova è a carico del soggetto richiedente detta prestazione e la cui -mancanza per riguardare, appunto, un elemento necessario alla fattispecie costitutiva del può essere dedotto per la prima volta in diritto - sede di legittimità)(cfr. ex plurimis : Cass. 16 aprile 1994 n. 3628; Cass. 26 luglio 1990 n. 7548). Guido OL incombe Alla stregua di quanto sinora detto, all'invalido, che avanza domanda di pensione di inabilità o dell'assegno di invalidità, dare prova di versare in una situazione dalla quale non è dato ricavare alcun reddito impeditivo del riconoscimento dell'assegno di invalidità; prova questa che può essere fornita con gli ordinari mezzi di prova e ' quindi, anche con presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. ( cfr. ancora Cass. 1 ottobre 1997 n. 9604 cit.) Il che è opportuno precisare deve essere fatto - - anche per la mancanza di pensioni, assegni o ulteriori redditi impeditivi dell'attribuzione della pensione di inabilità o dell'assegno mensile( cfr., per il requisito economico, art. 11, comma 2, ed art. 12, comma 2, 1. n. 118 del 1971). 6 Orbene, il Tribunale nella sentenza impugnata non ha in alcun modo motivato intorno alla sussistenza del requisito socio-reddituale. A tale riguardo va evidenziato che, come ha sostenuto il Ministero, tale requisito non può essere solo provato sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, atteso che, in difetto di diversa specifica previsione di legge, nessun valore probatorio, neppure indiziario può essere attribuito nel giudizio civile, caratterizzato dal principio Gurdo Viole dell'onere della prova, alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà diretto ad accertare fatti, stati o qualità personali dedotti a sostegno della domanda o dell'eccezione (cfr. Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1998 n. 10153). La piena equiparazione, a fini probatori, tra la dichiarazione resa dallo stesso soggetto interessato e le dichiarazioni asseverate da terzi, sancita dall'art. 4 1. 15/68 e ribadita dall'art. 30, comma 2, 1. 7 agosto 1990 n. 241, opera, per espressa previsione legislativa, nell'ambito di procedimenti amministrativi che si svolgono tra la pubblica amministrazione ed i privati, allo scopo di snellire e semplificare l'attività amministrativa nei confronti 7 dei privati, i quali devono fornire la prova dei fatti, stati o qualità personali, alla sussistenza dei l'adozione di determinati subordinataquali è provvedimenti a favore dell'interessato (cfr. in motivazione : Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1998 n. 10153 cit.). La suddetta equiparazione non è, invece, configurabile in sede processuale, perchè riconoscere efficacia alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (atto quest'ultimo assimilabile alle dichiarazioni scritte provenienti da terzi e, come bobuвршилаGundo boken tale, valutabile ai fini processuali) comporterebbe riconoscerle efficacia probatoria(anche soltanto a livello di indizio, con attribuzione al giudice del potere discrezionale, non sindacabile in sede di legittimità, di avvalersene o meno) in contrasto con la regola generale, in virtù della quale la parte non può far scaturire, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., elementi di prova a proprio favore da proprie dichiarazioni (cfr. in tali sensi ancora Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1998 n. 10153 cit.). Consegue da quanto sinora detto che il ricorso va accolto per quanto di ragione. Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa, alla 8 stregua dell'art. 384 c.p.c, essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va rimessa ad un diverso giudice d'appello, che si designa nella Corte d'appello di Lecce, che procederà ad un nuovo esame della controversia sulla base dei principi innanzi enunciati. Al giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Corte d'appello di Lecce anche per le spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 29 gennaio 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Vinceuro Trezze IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria I oggi, - 7 APR. 2001 D , O 3 L 3 L 0 1 IL CANCELIVERE 5 O A . B S . T S N R A A T ' 3 , L 7 A L - S E 8 E - D P 1 S I I 1 I S D N N E A E G T G S O S I G O A E A 9 P D L M O E I , T A T O A I L R L D R T I E E S D I D T G O N E E R S E