Sentenza 12 aprile 2002
Massime • 1
Le pronunce sulla sola competenza, pur se emesse in grado di appello nei confronti di una decisione del giudice di pace che abbia a sua volta deciso sulla sola competenza - nei cui confronti , alla stregua dell'art. 46 cod. proc. civ., non è proponibile il regolamento di competenza - e pur quando abbiano riformato per incompetenza la sentenza di primo grado riguardante anche il merito, sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, a norma dell'art. 42 cod. proc. civ., il quale non distingue tra sentenza di primo e secondo grado e configura, quindi, il regolamento di competenza come mezzo d'impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza. Ne consegue che, nella detta ipotesi, è inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza, qualora risulti osservato il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza impugnata prescritto dall'art. 47, comma secondo, cod. proc. civ..
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 23665 del 31https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. II, 31/08/2021, (ud. 11/12/2020, dep. 31/08/2021), n.23665 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente – Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere – Dott. CARRATO Aldo – Consigliere – Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere – Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3661/2016 R.G. proposto da: CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Loffredo, Paolo Citara, e Daniela Jouvenal Long, elettivamente domiciliati in Roma, alla Piazza di Pietra n. 26; – …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/04/2002, n. 5221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5221 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
0 5 2 2 1 02 Reg. Gen. N. 18697/99 30.01.2002 REI A ANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Gou: 1605 SEZIONE 2a CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. 1175пер. Dott. Franco PONTORIERI Presidente Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel. Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Dott. VA SETTIMJ CANCELLERIA Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 18697/1999 del R.C. AA.CC. proposto Oggetto: Nullità delibera da assembleare: competenza. NE NN, domiciliato ex lege presso la Can- celleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli CANCELLERIA Avv.ti Attanasio Costantino e Pietro Morea come da procura a margine del ricorso. RICORRENTE 3
contro
LA NN, quale amministratore del Condo- minio di Via Marone n. 2 Bitonto, elettivamente domiciliato in 1 45/02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE FI PI Roma, via Tuscolana n. 6875, presso lo studio dell'Avv. Mi- : Richiesta copia studio per diritti € 4.55chele Vacca che congiuntamente e disgiuntamente all'Avv.dal Sig. IL SOLE 24 ORE Francesco Ruggiero lo rappresenta e difende come da procura|| _ It CANCELLIERE a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE FI PI per la cassazione della sentenza del Tribunale di Bari n. Richiesta copia studio dal Sig. 71 1540/99 del 14.05.1999 / 27.05.1999. per diritti € 155 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza IL CANCELLERE del 30.01.2002 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentito l'Avv. Michele Vacca. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Raffaele FI PI Richiesta copia_studio Ceniccola che ha concluso per il rigetto del ricorso. GE dal Sig. per diritti € 155 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 11 12 APR 2002 Con atto di citazione 18.12.1996, VA EL conven- IL CANCELLIERE ne in giudizio VA LA, nella qualità di ammini- stratore del condominio dei box di via Marone n. 2, dinanzi al CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Giudice di Pace di Bitonto al fine di sentir dichiarare la nullità FI PI (o in subordine pronunciare l'annullamento) della delibera Richiesta copia studio dal Sig. DNN condominiale del 30.11.1996 in quanto l'assemblea era stata per diritti € 155 12. APR. 2002. irregolarmente convocata in violazione del disposto dell'art. 66 IL CANCELLIERE disp. att. c.c.. Costituitosi, il LA dedusse, fra l'altro, in via prelimi- nare e pregiudiziale, l'incompetenza del giudice adito, rien- 2 ---- trando la controversia, per valore e per materia, nella compe- tenza del Tribunale. Il Giudice di Pace dichiarò la propria incompetenza per valo- re e rimise le parti davanti al Tribunale di Bari, assegnando il termine di novanta giorni per la riassunzione della causa. Il gravame proposto dal EL venne rigettato dal Tribu- nale (con sentenza n. 1540/99 del 14.05.1999 / 27.05.1999) il quale osservò che dalla lettura dell'ordine del giorno e del contenuto delle deliberazioni assunte dall'assemblea risultava chiaramente l'impossibilità di determinare il valore della con- troversia, dovendosi comunque escludere che la delibera aves- se ad oggetto esclusivamente materie riguardanti questioni relative "alla misura o alle modalità d'uso dei servizi condomi- niali” (sussistendo materie dell'ordine del giorno concernenti l'esistenza o la negazione del diritto dei condomini all'uso di determinati servizi comuni). Pertanto correttamente era stata ritenuta la competenza del Tribunale. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il EL in base a un solo motivo, illustrato da memoria. Il LA ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico motivo il ricorrente, deducendo violazione dell' art. 7, terzo comma, c.p.c., si duole che il giudice d' appello abbia ritenuto, similmente al giudice di primo, la causa di 3 "valore indeterminabile” e, quindi, di competenza del Tribuna- le, motivando la sua decisione col fatto che “sussistono mate- rie dell'ordine del giorno concernenti l'esistenza o la negazione del diritto dei condomini all'uso di determinati servizi comuni” e che "sussiste la competenza ordinaria per valore qualora al condomino non derivi una limitazione qualitativa o quantitati- va del suo diritto, ma la negazione in radice di esso”. Sostiene il ricorrente che la controversia rientrerebbe tra quelle previste dal n. 2 terzo comma dell'art. 7 c.p.c., il quale prevede una competenza per materia del Giudice di Pace “per le cause relative alla misura e alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case" sottratta al criterio del valore. Invero gli argomenti discussi dall'assemblea del 30.11.1996 attenevano, appunto, alla misura e alle modalità d'uso dei servizi condo- miniali, per cui anche le questioni relative ai vizi del procedi- mento di formazione della delibera assembleare dovevano es- sere trattate dal giudice competente individuato nel caso spe- cifico nel Giudice di Pace, in base al chiaro disposto della norma sopra richiamata. Ciò detto, osserva la Corte che va preliminarmente esami- nata l'eccezione proposta dal resistente, la quale, siccome fon- P data, rende inammissibile il ricorso. Sia il giudice di primo grado che quello di secondo grado hanno limitato la loro pronuncia solo ed esclusivamente alla 4 questione di competenza. Costituisce consolidato insegnamento di questa Corte il principio secondo cui le pronunce sulla sola competenza, pur se emesse in grado di appello (e pur quando abbiano riformato per incompetenza la sentenza di primo grado riguardante an- che il merito), sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, a norma dell'art. 42 c.p.c., il quale non distingue tra sentenza di primo e secondo grado e confi- gura, quindi, il regolamento di competenza come mezzo di impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza. Principio dal quale si fa conseguire che, nella menzionata ipotesi, è inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la pos- sibilità di conversione in istanza di regolamento di competen- za, qualora risulti osservato il termine perentorio prescritto dall'art. 47, comma secondo, c.p.c. (cfr. ex plurimis: Cass. 12. 11.1999 n. 12586; 26.11.1999 n. 13193; 18.8.1997 n. 7661; 22.8.1996 n. 7751; 11.3.1996 n. 1981; 29.3.1995 n. 3742). Tale principio è applicabile anche nel caso specifico, poiché la sentenza impugnata, rigettando l'appello, ha deciso, come riconosce lo stesso ricorrente, unicamente la questione di competenza (e non anche il merito della causa); per cui è evi- dente che, di conseguenza, a norma dell'art. 42 c.p.c., nei suoi confronti era esperibile la sola istanza di regolamento necessa- 5 rio di competenza e non il ricorso per cassazione, che è stato, invece, proposto dal EL. Del tutto irrilevante, in tal senso, é che la sentenza di primo grado che ha deciso unicamente sulla competenza sia stata emessa dal Giudice di Pace, contro la quale, alla stregua del- l'art. 46 c.p.c., non è proponibile il regolamento di competen- za, perché la sentenza impugnata è quella del Tribunale che, quale giudice d'appello, ha pronunciato anch'esso solo sulla competenza, sicché il regime impugnatorio di tale decisione, in base al principio sopra richiamato, è quello tipico della sen- tenza che pronuncia sulla competenza senza decidere il merito della causa. Il proposto ricorso per cassazione risulta, poi, inconvertibile nel regolamento di competenza per il mancato rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza impugnata, stabilito dall'art. 47 secondo comma, c.p.c. Risulta, infatti, accertato in atti che il deposito della sentenza impugnata (come da certificazione in calce alla stes- sa) fu comunicato dal cancelliere alle parti costituite (e quindi al EL) il 29 maggio 1999, mentre il ricorso per cassazione fu notificato dal EL alla controparte l' 8 ottobre 1999 (ossia oltre quattro mesi dopo la comunicazione). Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente com- 6 . ........ pensate tra le parti le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 30 gennaio 2002. Franco dantowns IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Antoine Sulifante 40 IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 APR. 2002 Roma IL CANCELLIERE C 10-129,11 4FT 20,66 TOT. 149,77 C OMA 2 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Serie 4 Registrato in dr aln. 55645 1.12.77 (euro..CENTOQU OVE/77 p. N e (Dott.ssa Ma FILIPO) Responsal diziari (Dr/M. ACCICHINI) IC D 2 0 0 ENTH LE 7 ---