Sentenza 26 luglio 2001
Massime • 3
Avverso le sentenze del giudice di pace emesse in cause il cui valore non eccede le lire due milioni - valore questo determinabile in base agli artt. 10 e seguenti cod. proc. civ. - è ammissibile il solo ricorso per cassazione, sia se il giudice abbia pronunziato sul merito della controversia o si sia limitato ad una pronunzia sulla competenza o altra questione preliminare di rito o di merito o abbia, infine, pronunziato sul merito e sulla competenza.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, nel quale la pronuncia di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto opposto, comporta quale conseguenza necessaria la sola invalidità dello stesso.
La scelta, da parte del creditore, del rito ordinario e delle forme del procedimento monitorio per la proposizione della domanda comporta che la relativa opposizione al decreto ingiuntivo vada, a sua volta, proposta nella medesima forma ordinaria, indipendentemente dalle eccezioni sollevate dall'opponente le quali andranno delibate ai soli e diversi fini dell'ammissibilità e fondatezza dell'avversa domanda (nella specie, l'opponente, ritenendo applicabile alla controversia il rito del lavoro, trattandosi di un rapporto di locazione, aveva eccepito l'incompetenza per materia del giudice di pace in favore di quella del pretore; il giudice di pace ,condividendo tale assunto, ha ritenuto tardiva l'opposizione, siccome depositata in cancelleria oltre il termine di legge , ancorché anteriormente notificata. La S.C., in forza del principio di cui in massima, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2001, n. 10206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10206 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
O M L 4 L 7 O .3 B N E , ) I 1 E 9 N C 9 O 1 A ZI - P 1 A I 1 - R D 1 T 2 S E C 98 ud. pubbl. 30.04.2001 N 9 E P 'oggetto : giudizio di equità ( art. 113 cpv. c.p.c. 1 029 6- 0 1 CRON-22816 ITALIANA OME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera ai consiglio nelle persone dei signori magistrati : Presidente;
dott. Gaetano NICASTRO ' Consigliere;
dott. Francesco SABATINI relatore ' " dott. Michele VARRONE ' " dott. Alfonso AMATUCCI ' "1 dott. Gianfranco MANZO ' ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da rappresentata e difesa , anche ZI IE ' ' dagli avv. Michele Principe e disgiuntamente elett. dom. in Roma viale Giacomo Mauriello ' Ippocrate n. 92 presso l'avv. Rosalba Genovese le come da procura a margine del ricorso ricorrente contro 1 828 via SARMIENTOS LUIGI elett. dom. in Roma ' presso lo studio dell'avv. Archimede n. 44 ' Stefano Coen che lo rappresenta e difende anche ' disgiuntamente all'avv. Arnaldo Arcella ' come da procura a margine del controricorso controricorrente avverso in data 19-22 settembre 1997 la sentenza del Giudice di Pace di Napoli ( r.g. n. 5510/97 ) . Udita nella pubblica udienza del 30 aprile 2001 la relazione del dott. Francesco Sabatini . E' comparso per il controricorrente l'avv. chiesto dichiararsiStefano Coen che ha inammissibile o rigettarsi il ricorso . Sentito il P.M. in persona del sost. che haprocuratore generale dott. Antonio Martone chiesto l'accoglimento p.q.r. del ricorso • SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ER ZI propose opposizione al decreto ingiuntivo dell'importo di lire 438.180 ' emesso in data 18.9.1996 dal Giudice di pace di Napoli ad istanza di IG SA ed a sostegno di essa ' eccepì l'incompetenza per materia di detto giudice ai sensi del novellato art. 8 secondo comma n. 3 c.p.c. ( poi abrogato dal d.lgs. n. 51/98 ) ' essendo il rapporto dedotto in giudizio di ' locazione di immobile urbano Il SA ' rilevato che il decreto ingiuntivo e la conseguente opposizione erano stati rispettivamente notificati 1'11 ottobre 1996 ed il 18 novembre successiv eccepì la tardività e dell'atto di opposizione per il caso in cui esso non fosse stato depositato in cancelleria nel termine di 40 giorni decorrente dall'11 ottobre 1996 eccezione che è stata accolta dal Giudice di pace il quale ha ritenuto appunto rilevante e ' tardivo il deposito in cancelleria dell'opposizione avvenuto il 15 febbraio 1997 con conseguente ' ' rigetto dell'opposizione stessa Per la cassazione di tale decisione la ZI ha proposto ricorso affidato a tre motivi , ' cui l'intimato resiste con controricorso con il ' quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso trattandosi di sentenza in rito come ' ' dire tale a suo appellabile ma non ' ricorribile MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La Corte rileva preliminarmente che con sentenza del 15 ottobre 1999 n. 716 S.U. le sezioni unite di questa C.S. componendo il contrasto 3 determinatosi nelle sezioni semplici sulla interpretazione del novellato art. 113 cpv. c.p.c. affermato che nella decisione dihanno controversia di valore non superiore a lire due - quale la cente ' il giudice di pace milioni F non deve procedere alla previa individuazione della norma di diritto applicabile alla fattispecie ma ' deve giudicare facendo immediata applicazione dell'equità c.d. formativa ( o sostitutiva ) non ' correttiva ( o integrativa ) fondata su un ' giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico con ' delle ai sensi dell'art. 311 c.p.c. , osservanza ' ' nonché di quelle in cui la norme processuali regola del giudizio è contenuta in una norma di procedura che rinvia ad una norma sostanziale ' senza obbligo di rispetto dei principi regolatori della dei principi generalimateria e ma osservando le norme dell'ordinamento ' costituzionali nonché quelle comunitarie quando ' siano di rango superiore a quello ordinario . Il ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza costituisce impugnazione di sentenza di equità abbia il giudice dichiarato di avere applicato una norma equitativa о una norma di legge perché о sia sia limitato ad rispondente ad equità ' 4 applicare una norma di legge ed è ammissibile per violazione di norme processuali nel senso ' esposto ( art. 360 comma primo n. 1 2 e 4 c.p.c. 1), laddove la censura di violazione di legge ' attinente alla decisione di merito è consentita ' per violazione di norme costituzionali e di norme comunitarie di rango superiore alla norma ordinaria mentre la pronuncia secondo equità non esclude poi la configurabilità di censure ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. nei casi di inesistenza della motivazione ovvero ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. allorché l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiato da un vizio che ' attenendo ad un punto decisivo della controversia , si risolva in un'ipotesi di mera apparenza о di contraddittorietà della insanabileradicale ed motivazione 2. Il cont icorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso : pur riconoscendo che trattasi di controversia di valore inferiore a ' a sostegno dell'eccezione rileva lire 2.000.000 che non avendo il giudice pronunciato nel merito ' ma respinto l'opposizione per ragioni di rito la ' relativa decisione non può ritenersi resa secondo appellabile ma equità , e da ciò trae che essa era 5 ' essendo applicabile il non ricorribile non novellato terzo comma dell'art. 339 c.p.c. L'eccezione è infondata : pur disponendo tale che sono inappellabili le sentenzenorma del giudice di pace pronunciate secondo equità , a tal fine rileva però non già il contenuto effettivo ' sibbene il valore della causa della decisione quale determinabile a norma degli artt. 10 e SS. quale se considerazione del c.p.c. ed in ' è obbligatorio il inferiore a lire 2.000.000 ' giudizio di equità a norma dell'art. 113 cpv. c.p.c. На pertanto chiarito questa C.S. 1 sez. un. 14.12.1998 n. 12542 seguita da Cass. nn. 109/99 e ' che nelle cause di valore non eccedente 1093/00 ) , tale limite è ammissibile il solo ricorso per abbia il giudice pronunciato nel cassazione ' merito della controversia o si sia pronunciato solo sulla competenza o su altra questione preliminare di rito o di merito ovvero abbia pronunciato sul merito e sulla competenza . ' trattandosi Nella specie ne segue che incontestatamente di causa di valore inferiore a lire due milioni avverso la relativa decisione , ancorché solo di rito l'unico gravame consentito ' 6 era il ricorso per cassazione legittimamente ' pertanto , proposto il cui3 Con il terzo motivo del ricorso esame appare preliminare agli altri la ricorrente - sostiene di aver tempestivamente notificato l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo il 18 novembre 1996 , nel termine di 40 giorni decorrente dall'11 ottobre precedente , data di notifica del decreto opposto sicché l'opposizione avrebbe dovuto essere esaminata nel merito . avendo 'Oppone il controricorrente che l'opponente tra l'altro eccepito l'incompetenza per materia del giudice di pace e la competenza didel pretore, trattandosi rapporto di invece ' l'opposizione avrebbe dovuto essere locazione ' proposta con ricorso a norma dell'art. 447 bis sicché ai fini della tempestività della 'c.p.c. ' come la stessa doveva farsi riferimento ' ' alla data del sentenza impugnata ha fatto ' deposito in cancelleria dell'opposizione nella ' specie tardivamente avvenuto Il motivo ammissibile per quanto premesso sub 1 comporta è fondato e l'accoglimento di esso - l'assorbimento degli altri motivi • le 7 - A norma infatti degli artt. 641 ( novellato ' ' ' l'opposizione a ) e 645 primo comma c.p.c. decreto ingiuntivo si propone con atto di citazione notificato al ricorrente nel termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo • Agli effetti della tempestività dell'opposizione rileva dunque , per espressa disposizione di legge ' la data della relativa notificazione : nella avvenuta nel termine specie incontestatamente suddetto . Non rileva , in senso contrario l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dall'opponente e la conseguente asserita applicabilità del rito del lavoro : tale tesi osserva la Corte - è infatti oltre che dal disposto del citato contrastata ' primo comma dell'art. 645 c.p.c. , dalla costante giurisprudenza per la quale l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione , nel quale la pronuncia di incompetenza del giudice , che ha emesso il decreto opposto , comporta quale conseguenza necessaria la sola invalidità dello stesso ( tra le altre Cass. nn. 656 , 2352 e 14075 del 1999 ) Il giudice di pact on poteva dunque attribuire rilievo agli effetti del rito ad una eccezione ' 8 dell'opponente che se fondata avrebbe comportato la sola anzidetta conseguenza La raggiunta conclusione è del tutto coerente con il principio della ultrattività del rito del quale questa C.S. ha più volte fatto applicazione ( tra le altre con sentenze nn. 7173/97 e 2754/95 ) : è il rito ( nella specie , il procedimento monitorio ) prescelto dall'attore in i senso sostanziale ( e cioè l'opposto : Cass. nn. 813 e 2820 del 1999 ) che determina il rito che il convenuto in senso sostanziale ( l'opponente ) è ' indipendentemente dalle tenuto ad osservare eccezioni da questi sollevate le quali andranno ' delibate ai soli e diversi fini dell'ammissibilità dell'avversa domanda così e fondatezza come ' proposta . Il giudice di pace avrebbe pertanto dovuto dare atto della tempestività dell'opposizione della ZI e quindi esaminare le eccezioni dalla stessa avanzate accolto e Il ricorso deve essere dunque ' ' le parti vanno cassata la sentenza impugnata ' dinanzi ad altro giudice di pace della rimesse ' che provvederà in tal senso e stessa sede Ө all'esito regolerà anche le spese del presente ' giudizio .
p.q.m.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata ' anche per le spese del giudizio di e rinvia cassazione , ad altro Giudice di Pace di Napoli . Così deciso in Roma nella camera di consiglio ' della Corte il 30 aprile 2001 • Il Consigliere est. Il Presidente Chanics F 1-1-Aic IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, li 26 LUG. 2001 IL CANCELLIERE C1 vanni Glambe на O L L O B T 4 7 H 3 G . I ) N E A , C 1 R 9 T A 9 L P 1 O - I 1 D C 1 - 1 E A 2 D C I I D T N A S 10