Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2001, n. 10206
CASS
Sentenza 26 luglio 2001

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Avverso le sentenze del giudice di pace emesse in cause il cui valore non eccede le lire due milioni - valore questo determinabile in base agli artt. 10 e seguenti cod. proc. civ. - è ammissibile il solo ricorso per cassazione, sia se il giudice abbia pronunziato sul merito della controversia o si sia limitato ad una pronunzia sulla competenza o altra questione preliminare di rito o di merito o abbia, infine, pronunziato sul merito e sulla competenza.

L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, nel quale la pronuncia di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto opposto, comporta quale conseguenza necessaria la sola invalidità dello stesso.

La scelta, da parte del creditore, del rito ordinario e delle forme del procedimento monitorio per la proposizione della domanda comporta che la relativa opposizione al decreto ingiuntivo vada, a sua volta, proposta nella medesima forma ordinaria, indipendentemente dalle eccezioni sollevate dall'opponente le quali andranno delibate ai soli e diversi fini dell'ammissibilità e fondatezza dell'avversa domanda (nella specie, l'opponente, ritenendo applicabile alla controversia il rito del lavoro, trattandosi di un rapporto di locazione, aveva eccepito l'incompetenza per materia del giudice di pace in favore di quella del pretore; il giudice di pace ,condividendo tale assunto, ha ritenuto tardiva l'opposizione, siccome depositata in cancelleria oltre il termine di legge , ancorché anteriormente notificata. La S.C., in forza del principio di cui in massima, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2001, n. 10206
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10206
    Data del deposito : 26 luglio 2001

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