Sentenza 19 luglio 2002
Massime • 1
L'istanza di regolamento di competenza, inammissibile avverso le sentenze arbitrali, può legittimamente convertirsi in ricorso ordinario per cassazione a condizione che essa presenti tutti i requisiti prescritti per quest'ultima forma d'impugnazione, ed a condizione, ancora, che il ricorrente non abbia inequivocabilmente espresso la propria volontà di proporre istanza di regolamento di competenza con dichiarata esclusione del ricorso ordinario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2002, n. 10559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10559 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
COLOMBO SRL, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Dott. Guido Ragogna, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO NATOLI, che lo difende unitamente all'avvocato GABRIELE DI CERBO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IM EL NV SA FILIALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ORLANDO, difeso dall'avvocato GIANFRANCO NASUTI, giusta delega in atti;
- resistente -
avverso la sentenza n. 1585/00 del Tribunale di SAVONA, emessa il 19/7/2000, depositata il 14/12/00; RG.1680/1998, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/02 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito l'Avvocato NATOLI GIORGIO;
udito l'Avvocato GABRIELE AMADIO (per delega avv. Gianfranco Nasuti) udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 15.11.96 la soc. IM BE proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di Savona il 17.10.96 per il pagamento dell'importo di lire 41.596.775 a titolo di canoni di locazione non pagati nel periodo luglio - settembre 96 per i locali siti in Vado Ligure alla via Piave 120/a di proprietà della soc. MB. L'opponente eccepiva il difetto di giurisdizione, ovvero la incompetenza del giudice adito in quanto nel contratto di locazione era prevista una clausola compromissoria. Nel merito, deduceva di nulla dovere. Radicatosi il contraddittorio, la soc. MB contestava quanto dedotto dalla opponente. All'esito della discussione orale il Pretore con sentenza del 4.3.98 rigettava la opposizione dichiarando inefficace la clausola compromissoria affermando la competenza del giudice ordinario;
dichiarava cessato il contratto di locazione per recesso del conduttore. Avverso detta sentenza proponevano distinte impugnazioni la MB e la IM. Con sentenza del 14.12.2000 il Tribunale di Savona dichiarava la incompetenza del giudice ordinario essendo le questioni devolute alla competenza arbitrale. Revocava, per lo effetto, il decreto ingiuntivo condannando la MB alla restituzione di quanto pagato alla IM.
Motivava, tra l'altro, il Tribunale che non poteva condividersi la decisione del Pretore in punto nullità della clausola compromissoria, in quanto vertente su diritti indisponibili. La clausola doveva, al contrario, ritenersi pienamente valida ed efficace. Nella specie, la clausola arbitrale, qualificabile come patto compromissorio rituale devolvendo ad arbitrato la decisione di tutte le eventuali controversie relative al contratto, è indicativa della volontà delle parti di affidare un giudizio agli arbitri e, quindi, di prevedere un arbitrato rituale da concludere con un accertamento su diritti ed obblighi idoneo ad acquisire gli effetti di una sentenza.
Per effetto della ritenuta validità ed efficacia della clausola compromissoria, conseguiva la incompetenza del giudice ordinario a conoscere delle questioni oggetto del giudizio da devolversi alla competenza arbitrale. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per regolamento di competenza la soc. MB affidandolo a quattro motivi.
Ha resistito la AL BE.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Alla udienza del 4.10.01 questa Corte, in Camera di consiglio, ha rimesso gli atti alla pubblica udienza ravvisandosi la possibilità di conversione in ricorso ordinario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La conversione del ricorso per regolamento necessario di competenza in ricorso ordinario è inammissibile.
Va preliminarmente osservato che la istanza per regolamento di competenza può valere come ricorso ordinario per cassazione quando presenta tutti i requisiti per tale forma di impugnazione e purché il ricorrente non abbia inequivocabilmente espressa la propria volontà di proporre la istanza di regolamento di competenza. In concreto, la procura speciale rilasciata dalla soc. MB è per il giudizio di regolamento di competenza davanti questa Corte, onde la volontà del ricorrente è senza alcun dubbio tesa alla presentazione del solo regolamento necessario di competenza per cui lo stesso non può convertirsi in ricorso ordinario.
Il regolamento di competenza è, comunque, inammissibile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte ( 1403/01) avverso la sentenza con la quale il giudice ordinario si dichiara incompetente a conoscere della domanda proposta ritenendo tale domanda devoluta alla cognizione del collegio arbitrale rituale previsto dalla clausola compromissoria inserita in un contratto non è esperibile la istanza di regolamento di competenza.
Invero, dalla natura privata dell'arbitrato rituale, quale è quello di specie, deriva che gli arbitri non svolgono una forma sostitutiva della giurisdizione e che essi, quindi, non sono configurabili come organi giurisdizionali dello Stato, quindi alternativi al giudice ordinario, onde la devoluzione ad essi delle controversie previste nel compromesso stanno a significare volontà di deroga alla giurisdizione ordinaria.
In tale situazione, non può sorgere una questione di competenza tra il giudice ordinario e gli arbitri, in quanto il contrasto sulla non deferibilità agli arbitri di una determinata controversia è da catalogare non come questione di competenza ma di merito perché mirante alla interpretazione ed alla efficacia del compromesso o della clausola compromissoria.
La questione prospettata dalla soc. MB, la quale critica la declaratoria di incompetenza dal Tribunale di Savona in favore del Collegio arbitrale sulla validità ed efficacia della clausola compromissoria inserita in un contratto di locazione stipulato con la soc. IM, sfugge, pertanto, alla disciplina dettata dalle norme sul regolamento necessario o facoltativo di competenza che rimane rimedio processuale esperibile unicamente per le questioni rientranti nell'ambito dell'art. 38 cpc. Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile in conformità con le conclusioni scritte del P.G. restando assorbita ogni altra deduzione.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente procedura.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza proposto dalla soc. MB.
Dichiara compensate le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2002