Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 29/11/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00953/2025REG.PROV.COLL.
N. 00610/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 610 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Bernardo Campo, con domicilio eletto presso il suo studio in Messina, via S. Agostino 4;
contro
Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, 182;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 1685 del 26 maggio 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il Cons. GI HI e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la sentenza in forma semplificata del TAR Sicilia – Catania n. 1685 del 26 maggio 2025, oggetto di odierno gravame, il primo giudice ha respinto il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, proposto dal sig. -OMISSIS- per l’annullamento della esclusione dalla procedura concorsuale finalizzata al trasferimento ad anni successivi al primo indetta dall’Università degli Studi di Messina per il Corso di laurea in Medicine And Surgery per l’anno accademico 2024/2025.
In particolare, l’odierno appellante, il quale aveva richiesto l’ammissione al IV anno del predetto Corso di laurea, era stato escluso (i.e.: dichiarato non idoneo) con la seguente motivazione: “ manca B2 ”, in quanto l’Ateneo aveva accertato il mancato possesso della certificazione attestante il possesso delle competenze linguistiche di livello “ B2 ” o superiore.
2. A sostegno del ricorso di primo grado, l’odierno appellante ha dedotto e documentato di avere tempestivamente prodotto agli atti della procedura concorsuale il certificato linguistico “ B2 ”, come richiesto dal bando.
3. Con la sentenza di primo grado, il TAR non ha condiviso le tesi del ricorrente, ritenendo che quest’ultimo non avesse inserito – come espressamente previsto dal bando – la certificazione linguistica posseduta di livello “ B2 ” nella piattaforma ESSE3 del concorso, affermando che “ l’inserimento della documentazione nell’apposita piattaforma ESSE3 è stato previsto dal bando a pena di inutilizzabilità (art. 4.8. del bando secondo cui “L’assenza e/o l’incompletezza dei dati richiesti alle lettere a), b), e) inciderà sulla valutazione del candidato”, lett. e) che si riferisce alla documentazione in contestazione) ”.
4. Tale decisione è appellata dalla parte soccombente nel primo giudizio, per la riforma e la sospensione cautelare dell’efficacia, articolando il seguente motivo di doglianza: Erroneità della sentenza gravata. Violazione della lex specialis . Erroneità nell’istruttoria. Erroneità nella motivazione. Violazione dell’art. 6 della legge n. 241 del 1990 .
Deduce, in particolare, parte appellante che il primo giudice è incorso in un “ macroscopico errore di percezione dei fatti rilevanti ai fini della decisione ”, in quanto nel giudizio di prime cure è stata pacificamente allegata la documentazione a comprova dell’avvenuto caricamento, nei termini previsti dal bando, della certificazione linguistica “ B2 ” – in possesso del candidato - sulla piattaforma ESSE3.
5. Per resistere all’atto di gravame si è costituita nel presente giudizio di secondo grado l’Università degli Studi di Messina, depositando atto di mera forma in data 9 giugno 2025, cui ha fatto seguito la produzione di memoria di controdeduzioni in data 18 giugno 2025.
6. In prossimità della camera di consiglio fissata per la delibazione della domanda cautelare, parte appellante ha depositato ulteriore scritto difensivo in data 21 giugno 2025.
7. Con ordinanza n. 206 del 7 luglio 2025, la Sezione ha accolto, ritenendo la sussistenza sia del fumus boni iuris , sia del periculum in mora , l’istanza cautelare dell’appellante e ha:
a) sospeso l’esecutività della sentenza di primo grado;
b) disposto l’iscrizione con riserva dell’appellante al IV anno del Corso di laurea, previa verifica a cura dell’Università della “ sussistenza in capo a quest’ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dal bando per la positiva conclusione della procedura selettiva e l’iscrizione al corso di laurea, adottando gli eventuali provvedimenti conseguenti ”;
c) fissato l’udienza pubblica del 19 novembre 2025 per la trattazione del merito.
8. In prossimità della udienza pubblica, parte appellante ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a., con la quale ha dedotto che l’Ateneo, in data 24 settembre 2025, ha provveduto all’immatricolazione dell’appellante, di talché ha chiesto accogliersi le già rassegnate conclusioni.
9. Alla udienza pubblica del 19 novembre 2025 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO
10. L’appello è fondato.
11. È pacifico in atti che l’odierno appellante, con numero di prematricola 196, in relazione al bando indetto dall’Università degli Studi di Messina con D.R. n. 2128 del 5 agosto 2024 (prot. n. 99162/2024), ha presentato domanda di trasferimento al IV anno del Corso di laurea in Medicine And Surgery , dichiarando “ di essere iscritto, per l’a.a. 2022/2023, presso l’Ateneo di Cracovia - Krakowska Akademia im. EJ Frycza SK al terzo anno … fuori corso … del Corso di Studio in Medicina e Chirurgia in lingua inglese ”.
Nella graduatoria provvisoria relativa al IV anno, approvata con D.R. n. 3512 del 4 dicembre 2024 (prot. n. 159282/2024), il candidato è stato dichiarato “ NON IDONEO. Manca B2 ”. Tale valutazione è stata confermata in sede di graduatoria finale degli ammessi approvata con il D.R. n. 3735 del 30 dicembre 2024 (prot. n. 180450/2024).
12. Ciò posto, dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado, risulta che nella domanda di partecipazione alla selezione caricata nella piattaforma informatica dal candidato, quest’ultimo ha, tra l’altro, dichiarato: “ ai fini dell’ammissione al CDS Medicine and Surgery, di essere in possesso di adeguata documentazione attestante il possesso di competenze linguistiche di inglese pari al livello B2 (o superiore) del Common European Framework of reference for languages (CEFR) ”
Risulta, inoltre, che a corredo della domanda di partecipazione il candidato ha caricato in piattaforma (in data 26 marzo 2025, ore 18.09) la certificazione di “ livello b2 ”, rilasciata dall’Università di Cracovia in data 9 novembre 2023.
13. Ne discende, con assoluta evidenza, che l’odierno appellante, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, era in possesso della certificazione linguistica richiesta dal bando e che, in ossequio alle previsioni della lex specialis , ha provveduto sia a dichiararne il possesso, sia a caricare nella piattaforma informatica il relativo documento.
La doglianza proposta con l’atto di appello si palesa pertanto fondata, avendo il primo giudice ritenuto erroneamente che la certificazione linguistica “ B2 ” non fosse stata caricata dal candidato nella piattaforma ESSE3.
14. Nè per pervenire a opposte conclusioni può fondatamente argomentarsi, come tenta di fare la difesa dell’Ateneo nei propri scritti difensivi, che il candidato ha erroneamente indicato nella domanda di partecipazione alla selezione l’anno di immatricolazione “ 2023/2024 ” in luogo di quello corretto “ 2024/2025 ”.
E invero, il candidato è incorso nella specie in un mero errore materiale di digitazione, facilmente riconoscibile dall’Ateneo, per la duplice evidente ragione che la domanda di partecipazione è stata caricata nella piattaforma relativa alla selezione per l’immatricolazione all’anno accademico 2024/2025 e che non poteva il candidato inoltrare una domanda per una selezione già conclusa da un anno.
Con il corollario che tale errore materiale, che al più avrebbe potuto indurre l’Ateneo ad attivare il soccorso istruttorio, non poteva giustificare un provvedimento di esclusione come quello adottato ai danni dell’odierno appellante.
15. In conclusione, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, vanno annullati i provvedimenti impugnati dinanzi al primo giudice con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti nella parte in cui recano l’esclusione dell’appellante dalla procedura selettiva per l’immatricolazione al IV anno del Corso di laurea in Medicine And Surgery , salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione per i profili rimasti estranei al presente giudizio.
16. Le spese del doppio grado seguono per legge la soccombenza e vengono liquidate, a carico dell’Università degli Studi di Messina, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla i provvedimenti impugnati dinanzi al primo giudice, nei termini indicati in motivazione.
Condanna l’Università degli Studi di Messina a pagare le spese del doppio grado del giudizio, liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre s.g., accessori di legge e c.u. se versati.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NO de SC, Presidente
GI HI, Consigliere, Estensore
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI HI | NO de SC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.