Sentenza 15 dicembre 2000
Massime • 1
Gli effetti della rinuncia a comparire in udienza, resa palese dall'imputato detenuto, permangono fino al momento della revoca espressa di tale rinuncia, ossia fino a quando l'interessato non manifesti, nelle forme e termini di legge, la sua volontà di essere nuovamente presente e di mettere nel nulla il suo precedente consenso alla celebrazione del dibattimento in sua assenza; è pertanto onere dell'imputato detenuto concorrere alla chiarezza delle modalità di espressione delle proprie dichiarazioni, facendo si che esse si formalizzino in un atto ricevuto dal direttore del carcere ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., senza che tale atto possa essere surrogato da equipollenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/12/2000, n. 2253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2253 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NICOLA ZINGALE - Presidente - del 15/12/2000
1. Dott. DIANA LAUDATI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MASSIMO ODDO - Consigliere - N. 3150
3. Dott. SECONDO CARMENINI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LUIGI FENU - Consigliere - N. 34579/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RE CA, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo dall'11/05/1999 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Camerini Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Antonio G. Abbate che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore On. Avv. Armando Veneto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
OSSERVA
Con sentenza del 15.1.1998 il Tribunale di Palermo condannava LO GR alla pena di venticinque anni di reclusione e lire 150 milioni di multa, oltre pene accessorie, ritenendolo colpevole del reato ascrittogli al capo 4 dell'epigrafe (in esso assorbito il reato di cui al capo 1, con esclusione dell'aggravante di cui all'art.112 n.1 c.p. art.416 bis c.p., come ulteriormente aggravato), nonché dei reati di cui al capo 7 (in esso assorbito il reato di cui al capo 9 art.75, commi 2, 3, 4 e 5, L. 685/75) ed al capo 12 (in esso assorbiti i reati di cui ai capi 14, 15, 16, 17, 18 e 19 artt.81 cpv. c.p., 71 e 74, comma 1 nn. 2 e 5 e commi 2 e 3, L. 685/75), riuniti gli stessi per continuazione.
La decisione del Tribunale era confermata dalla Corte di Appello di Palermo, con la sentenza dell'11.5.1999. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori del GR, deducendo tre motivi.
Col primo motivo si eccepisce la nullità delle udienze del 20 aprile e dell'11 maggio 1999 e di tutti gli atti successivi, compresa la sentenza, sotto il profilo del mancato intervento dell'imputato, detenuto non tradotto, in assenza di una dichiarazione di rinuncia del medesimo alla partecipazione a dette udienze.
Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt.524, n. 3, e 475, n. 3 c.p.p. del 1930, nonché degli artt. 192 e 195 c.p.p. del 1989. La doglianza di fondo consiste nell'assunto che il giudice di appello avrebbe motivato in maniera carente e contraddittoria relativamente al problema della valutazione della prova. costituita dalle dichiarazioni dei c.d. "collaboratori di giustizia". Secondo il ricorrente la maggior parte dei detti collaboranti avrebbe rivolto accuse generiche e prive di riscontri che non fosse la propalazione di un altro dichiarante, anch'essa generica e ripetitiva. Con questo motivo vengono esaminate la varie dichiarazioni dei "pentiti" e messe in luce le asserite carenze ed i vizi della motivazione.
Il terzo motivo contesta le ritenute aggravanti promosso e capeggiato le associazioni di cui agli artt. 416 bis "la parte motiva della c.p. e 75 L. 685/75". Si sostiene che sentenza de qua è veramente carente sotto il profilo logico-giuridico e l'iter argomentativo per pervenire ad una conclusione conforme ai giudici di prime cure non è condivisibile".
Con atto del 27.4.2000, il nuovo difensore del GR presentava un motivo aggiunto, volto a far riconoscere, in via subordinata, "gli effetti connessi alla richiesta di giudizio abbreviato già formulata dall'imputato alla luce della nuova normativa vigente (legge 16.12.1999, n. 479)". Per un'esposizione più ordinata, che eviti inutili ripetizioni, è opportuno esaminare subito le questioni procedurali e far seguire, poi, una più diffusa analisi delle tematiche di fondo, che hanno portato i giudici di merito alle sopra indicate conclusioni, alla luce dei motivi di impugnazione.
Per ben comprendere la portata del primo motivo di ricorso si deve fare un breve excursus della situazione processuale, quale risulta dagli atti.
Con ordinanza del 12.1.1999, la Corte di Appello di Palermo dispose che la partecipazione del GR alle udienze "a distanza avvenisse tramite video-conferenza"; nessuna questione sorge fino a tutta l'udienza del 6.4.1999, nel corso della quale l'imputato dichiarò di non avere nulla da aggiungere a quanto riferito in primo grado e subito dopo il dibattimento, su concorde richiesta di P.G. e difesa, fu rinviato con la seguente testuale dizione: "A questo punto si dà atto che l'imputato dichiara di rinunciare alla prossima udienza che il Presidente indica nella data del 20.4.1999 ore 16" (v. fgl.37 ss.).
In tale giorno il processo fu rinviato all'udienza dell'11.5.1999 ore 9,30 per il "legittimo impedimento dei difensori". È utile riportare integralmente proprio un brano del verbale dell'udienza del 20.4.1999: "Il Presidente dà atto che, in data 13.4.1999, è pervenuta in cancelleria istanza dell'avv. Zito (difensore del GR), tendente ad ottenere un rinvio del procedimento in questione, in quanto oggi impegnato unitamente all'imputato ed al codifensore avv. Salvo presso l'aula bunker "Ucciardone" di Palermo nel proc. pen. n. 29/97 R.G. Assise
contro
IE ET più altri per l'audizione del collaboratore di giustizia SC NO MA con il sistema della video - conferenza" (v. fgl.67).
All'udienza dell'11.5.1999, infine, si svolgono le seguenti attività: ... Chiamata la causa, non si presenta l'imputato, assistito dai difensori Avvocato Mario Zito di fiducia, presente, del Foro di Palermo, ed Avvocato Domenico Salvo, di fiducia, del Foro di Palermo, assente.
Il P.G. pronuncia la sua requisitoria con la quale conclude chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. Avuta la parola, l'Avv. Mario Zito, anche in sostituzione dell'Avv. Salvo conclude chiedendo: insiste per l'accoglimento del gravame.
Il Presidente ... dichiara infine chiuso il dibattimento" (v. fgl. 87).
La sentenza è stata deliberata lo stesso giorno 11.5.1999. Secondo l'Avv. Armando Veneto, attuale codifensore del GR, questi effettivamente, nel corso dell'udienza del 6.4.1999, aveva rinunciato a presenziare all'udienza successiva fissata per il giorno 20.4.1999; ma, poi, il 13.4.1999 alle ore 18.00, aveva revocato tale decisione.
L'Avv. Veneto ha depositato, in proposito, una nota difensiva (con allegati) datata 27.11.2000, con la quale egli dà notizia che "è stata fatta richiesta alla Casa Circondariale di Ascoli e di Novara, dove lo stesso (GR) è allo stato ristretto, di avere copia della revoca della rinuncia e della copia della nota di trasmissione di tale revoca alla Cancelleria della Seconda Sezione Penale della Corte di Appello di Palermo. La risposta della Casa Circondariale di Ascoli Piceno, datata 23.03.2000, è stata ambigua ed inconcludente."
Questa pedissequa trascrizione dei punti salienti dei verbali delle udienze contestate e della nota difensiva finale consente una decisione del primo motivo di ricorso, corretta in senso formale e sostanziale.
Questa Corte deve, innanzi tutto, ribadire l'orientamento pressoché univoco della giurisprudenza di legittimità, secondo cui gli effetti della rinuncia a comparire in udienza, resa palese dall'imputato detenuto, permangono fino al momento della revoca espressa di tale rinuncia, ossia fino a quando l'interessato non manifesti, nelle forme e termini di legge, la sua volontà di essere nuovamente presente e di mettere nel nulla il suo precedente consenso alla celebrazione del dibattimento in sua assenza (v. Cass. Sez. 1^, sent. 5239/98, Bruno, RV 211893; Sez. 6^, sent. 2327/98, Giuliano R. RV 210369; Sez. 6^, sent. 10657/2000, Albano). Nel caso di specie nessuna revoca, regolarmente palesata, della rinuncia del GR a comparire risulta dagli atti.
Lo stesso difensore riconosce che la risposta della Casa Circondariale è inconcludente.
In realtà, questa Corte, che, in tema di vizi procedurali è giudice anche degli atti, non può non rilevare che manca del tutto l'atto formale di rinuncia.
Il detenuto ha un mezzo di manifestazione formale delle proprie dichiarazioni previsto dall'art.123 c.p.p., al quale la norma e la giurisprudenza interpretativa di questa Corte (v. S.U: sent. n. 2/97, Procopio, RV 208268) attribuiscono un'efficacia immediata, rapportabile alla ricezione diretta da parte dell'autorità giudiziaria destinataria. Ma proprio per questo anche il detenuto deve concorrere alla chiarezza delle modalità di espressione delle sue dichiarazioni, facendo sì che esse si formalizzino in un atto ricevuto dal direttore dell'istituto (iscritto in apposito registro), ossia in quel tipo di atto, cui la citata norma ricollega gli effetti voluti.
La mancanza agli atti di causa di una valida, formale revoca della rinuncia a comparire rende non fondato il motivo d'impugnazione in esame.
A questo Collegio pare, tuttavia, opportuna qualche ulteriore riflessione, affinché il dato meramente formale, eppur preclusivo, sia illuminato dalla ratio, vale a dire da una spiegazione sostanziale del contesto decisionale.
Si può affermare che uno dei principi cardine del codice di rito sia quello di lealtà e correttezza (che il giudice deve garantire - v. ad es. in tema di esame testimoniale l'art.499, comma 6, c.p.p.) inserito nel più generale principio del nostro ordinamento processuale, ispirato piuttosto alla ricerca della verità obbiettiva che non al soggettivo successo di una delle parti. Nel caso di specie l'imputato - nel suo contatto diretto, all'udienza del 6.4.1999, con il suo giudice naturale, che lo stava appunto giudicando - dopo avere reso spontanee dichiarazioni (v. fgl. 61), aveva manifestato la volontà di rinunciare a presenziare alla successiva udienza del 20.4.1999; il difensore di fiducia dell'imputato, in seguito, chiedeva ed otteneva un rinvio del dibattimento dal 20.4 all'11.5.1999, avendo presentato il 13.4.1999 una formale istanza in cui si palesava l'impegno suo e del suo assistito in altro processo per lo stesso giorno 20.4; il 13.4.1999 alle ore 18, si sostiene, il GR avrebbe revocato dal carcere la rinuncia a comparire;
all'udienza conclusiva dell'11.5.1999, infine, lo stesso difensore conclude de plano, senza nulla osservare in merito alla mancata presenza dell'imputato.
Tanto più, dunque, in casi come questi, la manifestazione di volontà, incidente sul processo, deve essere formalizzata e deve essere rispettosa della, necessità che la conoscenza del giudice sia assicurata attraverso l'espletamento di un'attività di parte il più corretta e chiara possibile. Potrebbe, altrimenti, venire in soccorso, alla luce dei menzionati principi, un attento esame del regime delle nullità e del contributo ad avervi dato causa. È per queste ragioni che la mancanza dell'atto di revoca, non surrogabile con equipollenti, si combina con la sostanza delle cose, si che può serenamente ritenersi che, nel caso di specie, nessuna lesione del diritto di difesa si è verificato.
Il motivo di rito aggiunto ("riconoscimento degli effetti connessi alla richiesta di giudizio abbreviato") è superato dalla normativa applicabile, come riconosciuto dalla stessa difesa, non essendo prevista alcuna applicazione automatica della diminuzione di pena per la scelta del rito in cassazione, rilevandosi, per altro, che la questione non risulta essere stata dibattuta neppure in sede di merito (v. sent. Corte Appello).
Il secondo motivo, quello attinente alle doglianze sulla valutazione della prova e sulla pronuncia di colpevolezza in generale, comporta una preventiva, se pur sintetica, disamina del contesto motivazionale della sentenza impugnata.
Il presente processo appartiene al filone che ha dato vita ai primi tre c.d. maxiprocedimenti aventi ad oggetto molteplici fatti delittuosi riconducibili a quell'articolata e pericolosa associazione di stampo mafioso, denominata "Cosa Nostra", particolarmente radicata nel territorio palermitano e la cui esistenza è stata accertata da varie sentenze definitive.
La posizione del GR era stata stralciata da uno dei processi base, a causa del suo legittimo impedimento a comparire per essere egli contemporaneamente impegnato nel procedimento relativo alla strage di Capaci.
Secondo l'ipotesi accusatoria, il GR fin dai primi anni '80 era organicamente inserito nella "famiglia" mafiosa di Santa Maria di Gesu', passata sotto il dominio di ET IE, dopo la caduta di TE AD;
aveva iniziato dai gradi più bassi fino a diventare "sottocapo" della detta famiglia.
Le prime tracce del detto imputato in ambito mafioso erano state trovate nel contesto di due procedimenti (c.d. "Blitz di GR" e "Nonna eroina"), dai quali, tuttavia, era uscito assolto sia pure per insufficienza di prove;
nonché nel procedimento denominato "libro mastro della mafia", a carico di IN NI ed altri. Nel presente processo il fulcro dell'impianto accusatorio è costituito dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, che rispondono ai nomi di VA CO, SC NO MA, GA TO, IO AG, MA LO, VA CE, SC IM, AS Di IL, IO CA, SC AO AN, OG CI, GI IS FE e SC Di LO.
Va tenuto presente che le due sentenze di merito, essendo conformi sui vari punti ed integrandosi vicendevolmente, costituiscono un unico contesto argomentativo.
In sostanza l'impostazione dei giudicanti si presenta articolata su varie tematiche, che possono essere così sintetizzate. V'è un ambito introduttivo che descrive l'associazione criminale "Cosa Nostra", di cui vengono posti in rilievo i profili costitutivi, le metodologie, le strutture, le sue articolazioni, il micidiale potere di intimidazione.
Vengono, poi, svolte considerazioni sul traffico di stupefacenti e sulle correlazioni tra il contesto criminoso associativo generale (art. 416 bis c.p.) e detto reato, che costituisce uno dei fondamentali mezzi di finanziamento del sodalizio e del suo riciclaggio di capitali.
Segue una esposizione dei principi giurisprudenziali che governano il delicato tema della chiamata in correità, con le connesse problematiche.
Il giudice di merito (specie il Tribunale), poi, si fa carico di fornire una disamina dei profili personali dei vari collaboratori di giustizia, sottolineandone i dati distintivi, soprattutto tra quelli di più risalente collaborazione e maggiormente affidabili, quelli di più recente acquisizione, ma pur sempre affidabili e quelli che presentano maggiori problemi (in particolare il CE). Si scende, infine, alla valutazione delle emergenze probatorie, compresi i riscontri, in relazione alle singole imputazioni, ai profili circostanziali, temporali ed alle configurazioni giuridiche. Per completare l'esame sulla metodologia seguita dal provvedimento impugnato è, invero, opportuno definire brevemente i criteri ermeneutici e valutativi delineati dagli artt.192, 195 e 210 c.p.p., applicabili alla specie, attesa l'importanza che in questo processo assumono gli apporti dei collaboratori di giustizia. Non è compito di questo Collegio ripercorrere, passo dopo passo, le minuziose osservazioni e le specifiche riflessioni in fatto, elaborate dalla Corte di merito. Sarà sufficiente rilevare che detta Corte si è ispirata ai consolidati principi di seguito enunciati, conferenti all'epoca della decisione.
La chiamata in correità deve essere valutata sotto un triplice profilo: 1) la credibilità del dichiarante, anche in relazione al suo vissuto personale, familiare e sociale, ai suoi rapporti con le persone coinvolte dalla sue propalazioni, alle motivazioni dell'esternazione confessoria;
2) la consistenza intrinseca delle dichiarazioni, con particolare riguardo alle caratteristiche della coerenza, precisione, costanza e spontaneità; 3) i riscontri esterni alla chiamata.
Con riferimento alla tematica dei riscontri, essi possono essere costituiti anche da plurime dichiarazioni accusatorie, che devono presentare queste caratteristiche: a) convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione;
b) indipendenza, intesa come mancanza di pregresse collusioni fraudolente, da suggestioni o condizionamenti, che potrebbero inficiare il valore della concordanza;
c) specificità, nel senso che la c.d. "convergenza del molteplice" deve essere sufficientemente individualizzante, ossia le varie dichiarazioni devono confluire su fatti che riguardano direttamente sia la persona dell'incolpato, sia le imputazioni a lui attribuite.
Un'ultima notazione pare, infine, opportuna: la precisione e l'efficacia individualizzante dei riscontri non devono essere intese in senso formalistico, quasi a pretendere una completa sovrapponibilità degli elementi forniti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere. Questa puntualizzazione, di raccordo delle questioni più dibattute, rende più agevole la disamina del contenuto del motivo di ricorso de quo, riguardo al quale non è fuor di luogo rammentare che i vizi della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento stesso e l'indagine di legittimità è necessariamente circoscritta a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo svolto dal giudice di merito.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto già vagliati e posti a fondamento della decisione impugnata, non potendo integrare il vizio di legittimità soltanto una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, magari prospettata in maniera più utile per il ricorrente.
Giova, comunque, ribadire che la Corte territoriale ha dettagliatamente esaminato e risolto in senso positivo la qualità delle propalazioni, evidenziandone l'eziologia, la presenza dei riscontri ed i dati utili;
ha valutato criticamente, dandone logica e circostanziata contezza, le propalazioni, che presentano contrasti o lati deboli.
Il fulcro argomentativo, sorretto da adeguata motivazione, è che un dato fondamentale emerge dalle varie propalazioni: il GR viene indicato come un adepto di primissimo piano dell'organizzazione criminale ed uno dei più attivi trafficanti, nonché dei più attivi manipolatori di sostanze stupefacenti. Ma i singoli collaboranti non si limitano e riferire fatti di pubblico dominio o generici, bensì riferiscono di dati e circostanze, che, pur convergendo verso l'unica direzione accusatoria, tuttavia introducono, di volta in volta, elementi nuovi e originali, che arricchiscono il quadro probatorio. Secondo i giudici di merito, fin dal blitz di GR emerse un collegamento col GR, costituito da due sue autovetture, notate nell'occasione; nel corso dell'operazione furono arrestati tali FE e AR, che erano stati fermati tempo prima insieme al GR ad un posto di blocco.
A queste prime indicazioni, insufficienti, è andato aggiungendosi un coacervo di dati che vengono ritenuti costituire un "quadro probatorio invero imponente".
Si sottolineano la lunga latitanza;
le dichiarazioni di NO MA, che aveva fatto parte della stessa famiglia di Santa Maria di Gesù, ed aveva dettagliatamente riferito della specifica attività del GR, di trasformazione in eroina della morfina base;
nonché del fatto anch'esso specifico che il GR aveva imparato il "mestiere" dal chimico Bruno Gentile e degli investimenti fatti dall'imputato nell'acquisto di appartamenti in Corso Calatafimi e nella costruzione di una villa a Bonagia.
Si riportano, in particolare, le propalazioni del TO e del LO, che trovano specifici e significativi riscontri nelle annotazioni sul c.d. "libro mastro della mafia".
Con tale denominazione si indica un documento, sequestrato nel covo di Via D'Amelio, in uso a NI Nino, contenente la contabilità e dettagliati inventari in relazione soprattutto alle attività illecite di estorsione e traffico di stupefacenti. In tale "libro" vi sono annotazioni sicuramente riferibili all'odierno imputato, indicato o col nome proprio (LO), o con nomignoli come UZ o RR. Esse, con ragionata argomentazione, vengono utilizzate sia come elementi di riscontro, sia come autonomi elementi indizianti, dotati di considerevole efficacia probatoria in ordine alla partecipazione del prevenuto tanto alle vicende di "Cosa Nostra", quanto ai traffici legati alla raffinazione ed al commercio degli stupefacenti, nonché all'attività di taglieggiamento in danno di commercianti ed imprenditori palermitani (v. in particolare l'annotazione "700" a fianco del nome Mortillaro, al quale, secondo taluni collaboranti, era stata estorta la promessa di versare 700.000 lire mensili all'organizzazione).
Seguono, poi, le disamine delle dichiarazioni dei vari altri collaboranti, da cui emergono conferme incrociate ed obbiettive, specie sugli incontri del GR con altri mafiosi in un casolare abbandonato della "Favorita", denominato "il Giardino", nonché sul fatto che il prevenuto, durante la latitanza, era facilmente rintracciabile tramite tale ME, titolare di un distributore di benzina "Esso", sito in via Calatafimi, ove veniva contattato anche da NA VA e dall'IE.
La Corte territoriale, ancora, sottolinea la circostanza di notevole spessore, secondo cui il GR era ammesso a partecipare ai summit, i quali vedevano la presenza del NA e della quintessenza del potere mafioso, con l'evidente considerazione che un simile "onore" era di necessità riservato soltanto agli adepti con posizione di preminenza nell'ambito dell'organizzazione criminale. Sottolinea, inoltre, i particolari, anch'essi riscontrati, attinenti alla posizione del GR riguardo ai delitti in tema di droga (partite di eroina per conto di CA TA e GR EO;
un'operazione riguardante 300 kg. di morfina base, per il cui trattamento il GR avrebbe fornito l'anidride acetica, indispensabile per la trasformazione in, eroina, ed altro). È noto, e lo si è già ricordato, che non è compito della
Corte di legittimità ripercorrere i passaggi in fatto delle sentenze di merito.
Il motivo di ricorso in esame, per altro, ripete, per lo più, doglianze già proposte in sede di gravame ed adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di secondo grado, con ragionamento immune da vizi logico - giuridici.
La Corte palermitana risponde puntualmente alle doglianze circa le divergenze tra le propalazioni accusatorie dell'AN e del CI, circa la genericità di altre e circa la particolarità dell'atteggiamento, "reticente e calcolatore" del CE. Quanto al CE, la Corte fa una ragionata analisi del tenore delle propalazioni de quibus, enunciando in maniera corretta il principio di frazionabilità della chiamata di correo e facendone applicazione altrettanto corretta.
Quanto a taluni contrasti tra le versioni di altri propalanti, la stessa Corte fornisce spiegazioni logicamente attendibili. Non pare fondata l'obiezione secondo cui il giudice di appello valorizza i riscontri in positivo, mentre supera i contrasti mediante mere congetture. In realtà è la stessa struttura tipologica che impone due diversi approcci. Quando vi sono convergenze, il ragionamento può essere in positivo, una volta vagliati i soliti criteri di attendibilità, non circolarità, genuinità ed altro;
quando vi sono contrasti il ragionamento non può che essere di tipo critico - argomentativo.
Nel caso di specie, tuttavia, le conclusioni sono state tratte non sulla base di elementi scarsi e contrastanti, bensì su una massa "imponente" di dati convergenti, quando non riscontrati con elementi esterni;
soltanto in ipotesi limitate e non assorbenti si è operato sulla base di argomentazioni critiche, che resistono al vaglio logico giuridico.
Il contenuto della doglianza del terzo (ed ultimo) motivo di ricorso è volto a contestare "le aggravanti di avere promosso e capeggiato le associazioni di cui agli artt. 416 bis e 75 L. 685/75 (capi 7 e 9 della rubrica).
In realtà si tratta dell'aggravante di cui al 3^ comma dell'art. 75 L. 685/75 cit. (il ricorso non parla di altre aggravanti). Essa è stata ritenuta sussistente sulla base di una confluente serie di gravi elementi, quali la posizione di sottocapo, che nella gerarchia mafiosa si connota anche per organizzativi e direttivi, non meramente esecutivi;
quali le doti di iniziativa e propulsivi in tema di droga (fornitura di sostanze chimiche) e compiti di raffinazione, in posizione centrale nel sistema criminale;
quali la partecipazione alle riunioni in apicibus, nelle quali di necessità si delineavano le strategie e si adottavano le decisioni di maggior pregnanza sia per l'associazione a livello generale, sia nel sodalizio volto al mondo della droga.
Corretta si mostra quindi la conclusione della Corte di merito, secondo cui l'aggravante si sostanzia in dipendenza della sopravvenuta attribuzione all'imputato del ruolo direttivo ("emerge pressoché da tutte le dichiarazioni rese dai collaboranti come costui abbia via via consolidato nell'ambito della famiglia di appartenenza il suo ruolo direttivo") e dell'attività in concreto svolta, non già di mero aderente al sodalizio, ma di elemento propulsore.
Queste considerazioni comportano il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2001