Sentenza 27 ottobre 1998
Massime • 1
Gli effetti della rinuncia a comparire in udienza espressa da soggetto detenuto permangono fino al momento in cui egli revochi il consenso alla celebrazione del dibattimento in sua assenza; sicché allorquando dichiari di volere nuovamente essere presente in udienza, il giudice deve prenderne atto, disponendo la sua traduzione per consentirgli di essere presente in giudizio. Ne consegue che la mancata presenza dell'interessato-detenuto in giudizio dovuta alla sua omessa traduzione dopo la dichiarazione di revoca della precedente rinuncia viola il suo diritto a intervenire in giudizio e trova la sua sanzione processuale negli artt. 178, lett. c)- e 179 cod. proc. pen. che per la stessa prescrivono quella della nullità assoluta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/1998, n. 5239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5239 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 27.10.1998
1.Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2.Dott. CAMPO STEFANO " N.5239
3.Dott. DE PASCALIS DARIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. GIRONI EMILIO " N.20279/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BR ES n. il 03.10.1945
avverso decreto del 16.04.1998 CORTE APPELLO di NAPOLI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO lette le conclusioni del P.G. Dr. Vincenzo VERDEROSA, il quale chiede annullamento con rinvio del decreto impugnato;
OSSERVA:
1. Con decreto in data 16 aprile 1998 la Corte d'appello di Napoli confermava quello in data 26 febbraio-6 maggio 1996 del Tribunale della stessa sede, con il quale era stata applicata a BR ES la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata oltre al versamento di una cauzione di lire quattro milioni.
Dagli atti emerge, per quello che interessa in questa sede, che il prevenuto, presente in stato di detenzione, all'udienza camerale del 4 novembre 1997 dichiarava di rinunciare a comparire alle successive udienze, ma che successivamente, dichiarava di volere presenziare all'udienza del 17 marzo 1998. La Corte, peraltro, non ne disponeva la traduzione (l'interessato era detenuto nella casa di reclusione di Secondigliano-Napoli), ritenendo che l'effettuata rinuncia a presenziare gli aveva precluso la facoltà di revocare detta scelta e di presenziare alle altre udienze e procedeva oltre sino alla decisione del gravame proposto dal BR.
2. Avverso il succitato decreto ricorreva per cassazione il BR, il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce violazione di legge per inosservanza di norma processuale posta a pena di nullità (art. 606 co. 1^ lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 178 lett. c), 486 e 488 stesso codice), rilevando che la mancata presenza in udienza del prevenuto per omessa traduzione dello stesso, che ne aveva fatta esplicita richiesta, rendeva nulla ogni susseguente attività processuale e lo stesso decreto emesso dalla Corte d'appello.
3. Il ricorso è fondato.
Invero, questa Corte ha di già affermato (cfr., Sez. I, 18.7.1995 (c.c. 20.6.1995), ric. Giuffrida ed altri) che gli effetti della rinuncia a comparire in udienza espressa da soggetto detenuto permangono fino al momento in cui l'interessato revochi il consenso alla celebrazione del dibattimento in sua assenza, di tal che, allorquando questi dichiari di volere nuovamente essere presente in udienza, il giudice deve prenderne atto disponendo la sua traduzione per consentirgli di essere presente in giudizio.
Ne discende che la precedente rinuncia a comparire atto revocabile, di guisa che la mancata presenza dell'interessato- detenuto in giudizio per omessa traduzione dello stesso dopo la sua dichiarazione di revoca della precedente rinuncia, viola il diritto dell'interessato a intervenire in giudizio e trova la sua sanzione processuale negli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p. che per la stessa prescrivono quella assoluta.
La verificatasi nullità assoluta, ai sensi dell'art. 185 co. 1^ c.p.p., rende invalidi gli atti successivi alla stessa, ivi compreso il provvedimento conclusivo del giudizio, sicché, sussistendo nella specie la denunciata nullità, il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio del procedimento allo stesso giudice il quale in diversa composizione soggettiva, provvederà a nuovo esame del ricorso in appello dell'odierno ricorrente.
P. Q. M.
annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 1998