Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/1998, n. 2327
CASS
Sentenza 14 gennaio 1998

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Massime1

La rinuncia a comparire all'udienza da parte del detenuto produce i suoi effetti non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata, ma anche per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, fino a quando questi non manifesti la volontà di essere tradotto. A tutti gli effetti l'imputato che rinuncia a comparire è legittimamente considerato assente e come tale rappresentato dal difensore e a lui non è dovuta la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza.

Commentario1

  • 1Uso del diritto al silenzio, condanna dell'imputato (Cass. 22651/10)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 novembre 2020
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/1998, n. 2327
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2327
Data del deposito : 14 gennaio 1998

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