Sentenza 14 gennaio 1998
Massime • 1
La rinuncia a comparire all'udienza da parte del detenuto produce i suoi effetti non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata, ma anche per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, fino a quando questi non manifesti la volontà di essere tradotto. A tutti gli effetti l'imputato che rinuncia a comparire è legittimamente considerato assente e come tale rappresentato dal difensore e a lui non è dovuta la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza.
Commentario • 1
- 1. Uso del diritto al silenzio, condanna dell'imputato (Cass. 22651/10)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 novembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/1998, n. 2327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2327 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 14/01/1998
1. Dott. GIOVANNI CASO Consigliere SENTENZA
2. " LUCIANO DERIU " rel. N. 22
3. " FRANCESCO SERPICO " REGISTRO GENERALE
4. " LI UA " N. 25924/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AN EL, nato a [...] il 1^-10- 1969;
avverso la sentenza in data 26-3-1997 della Corte d'appello di NAPOLO;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO DERIU
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. CARMINE DI ZENZO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. PAOLO RIBOULET, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
O S S E R V A
- Con sentenza in data 26-3-1997, la Corte d'appello di AP dichiarava inammissibile, perché fuori termine, l'impugnazione proposta di AN EL avverso la decisione 27-1-94 del Pretore di AP (condanna a mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 385 CP, commesso il 3-8-90). In motivazione la Corte territoriale sottolineava che il NO, in primo grado, aveva rinunziato a presenziare alle prime due udienze, era comparso "libero nella persona" all'udienza del 20-5-93, non aveva più presenziato alle successive udienze, era stato dichiarato assente anche alla ultima udienza (27-1-94); che proprio da tale ultima udienza (nella quale la sentenza era stata pubblicata con contestuale lettura del dispositivo e della motivazione) decorreva il termine per proporre l'impugnazione, stante la posizione giuridica di "assenza" del prevenuto;
che l'atto d'appello, invece, era stato depositato solo il 17-10-1994, e perciò a termini di impugnazione abbondantemente scaduti.
- Proponeva ricorso per Cassazione il difensore del AN, denunciando "violazione degli artt. 486 - 487 - 548 c. 3 CPP in relazione all'art. 606 c. 1 lett. c) stesso codice", e sostenendo in particolare: che all'udienza del 20-5-93 l'imputato era stato indicato come "libero-presente" solo per essere indicato come "detenuto assente per rinuncia"; che la rinuncia a presenzione alla udienza del 20-5-93 (con dichiarazione del 20-2-93) era specificamente limitata a quella sola data;
che, per le udienze successive (13-7-93 e 27-1-94), previa notifica dei relativi avvisi, l'imputato avrebbe dovuto essere ritenuto "contumace" (con conseguente diritto alla notifica di cui all'art. 548 c. 3 CPP). - All'odierna udienza il procuratore generale e il difensore hanno illustrato, rispettivamente, le conclusioni riportate in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE
- Il ricorso proposto nell'interesse di AN EL si fonda sulla asserzione che la rinuncia a comparire per l'udienza del 20-5- 93 valesse solo con riferimento a tale data, e che pertanto - previa notifica dei dovuti avvisi per le udienze successive - il prevenuto dovesse essere ritenuto "contumace" il 13-7-93 e il 27-1-94. Detta tesi è da respingere, alla luce del consolidato insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale la rinuncia dell'imputato detenuto a comparire all'udienza dibattimentale, quand'anche specificamente riferita a una data precisamente indicata, opera anche per quella fissata successivamente a seguito di sospensione del dibattimento;
il rinvio a udienza fissa disposto nel corso del dibattimento, invero, si sostanzia in una sospensione e costituisce rinvio in prosecuzione, con la conseguenza che non vi è necessità nè di un nuovo decreto di citazione ne' di una dichiarazione di rinuncia;
la conoscenza della nuova udienza, infatti, deriva dall'annuncio verbale, giacché "è imputato detenuto che rinuncia a comparire deve considerarsi presente e gli effetti di detta rinuncia, manifestata con espressa dichiarazione, permangono fino a che l'interessato non revochi il consenso alla celebrazione del dibattimento in sua assenza" (Cass. I, sent. 8002 del 18-7-95, FF e altri;
v. anche: Cass. VI, sent. 5502 del 4-6-96, Zini L. e altri).
Conseguentemente, nel caso di specie, la circostanza che il NO avesse inizialmente rinunciato a comparire e che non avesse mai revocato il consenso alla celebrazione del dibattimento in sua assenza - come già opportunamente sottolineato dalla Corte territoriale - "rendeva legittima la sua posizione giuridica di assente, rituale la comunicazione dei vari rinvii con la mera indicazione a verbale delle relative disposizioni, e non dovuto alcun ulteriore avviso, essendo egli ex lege rappresentato a tutti gli effetti dal proprio difensore".
Corretta e condivisibile appare - pertanto - l'indicazione del 27-1- 94 (data in cui, nel caso di specie, la sentenza fu pronunciata e pubblicata dal pretore) come momento iniziale per la decorrenza del termine di impugnazione (in realtà lasciato interamente e inutilmente trascorrere dall'imputato).
- Le considerazioni fin qui svolte comportano il rigetto del ricorso proposto nell'interesse di EL AN e la condanna di esso ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 1998