Sentenza 14 luglio 2008
Massime • 1
Nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi al custode delle cose sequestrate, è l'opponente a dover procedere alla notifica del decreto di comparizione per l'udienza camerale di trattazione agli interessati, ma in caso di mancata citazione di questi ultimi il giudice non può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/07/2008, n. 33161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33161 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 14/07/2008
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 1595
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 029140/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UT OL, N. IL 26/05/1965;
avverso ORDINANZA del 11/04/2006 TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la restituzione degli atti al giudice di merito.
FATTO E DIRITTO
UT AO, avendo provveduto a custodire un autoveicolo marca Seat, tg. 319422, di proprietà di El Mouki Mohamed,
dall'11.6.1996 al 15.11.2004, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza 11.4.2006 del Presidente del Tribunale di Reggio Calabria che ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso perché "la parte opponente non ha proceduto alle necessarie notifiche". Il ricorrente, con un primo motivo di impugnazione, ha assunto la violazione ed erronea applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art.170 e della L. n. 794 del 1942, art. 29, in quanto, pur applicandosi la disciplina prevista da tale ultima disposizione, non è chiaro se alla opposizione di un sequestro penale si applica la disciplina prevista dalle norme processuali penali o da quelle civili. Nel primo caso l'onere degli avvisi non è a carico del ricorrente, e, in ogni caso, il P.M. era presente all'udienza camerale. Nel secondo caso, secondo le disposizioni di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c., il giudice procedente avrebbe dovuto disporre un rinvio per integrare le notifiche a cura di parte, e non dichiarare direttamente l'inammissibilità del ricorso.
Con il secondo motivo di gravame il ricorrente ha eccepito la illegittima nomina al custode di un difensore di ufficio ex art. 97 c.p.p., norma prevista esclusivamente per la difesa dell'imputato, e non di quella di un custode in un procedimento di opposizione alla liquidazione del compenso.
Il ricorso è fondato e va accolto. La L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 29, applicabile alla fattispecie per rinvio operato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 prevede effettivamente che il decreto di comparizione del presidente dell'organo giudiziario venga notificato a cura della parte istante agli "interessati". Nella specie, la comparizione spontanea del P.M. è valsa certamente a sanare la mancata notificazione all'ufficio di Procura.
Ciò premesso, la prima considerazione da fare è che la citata L. n.794 del 1942, art. 29 non prevede la sanzione di inammissibilità per la mancata citazione degli interessati.
D'altro canto neppure il codice di procedura civile, cui la L. del 1942 fa riferimento, prevede questa conseguenza perché l'art. 270 c.p.p. prevede l'istituto della cancellazione della causa dal ruolo ovviamente inapplicabile nei procedimenti in esame che costituiscono una procedura incidentale interna al procedimento penale. Anche la giurisprudenza civile di legittimità esclude che si possa trattare di inammissibilità (Cass. Civ., sez. 2, 12 maggio 1999 n. 4697) pur sostenendo che il procedimento successivo debba ritenersi nullo. Ciò detto, ritiene peraltro il Collegio, in adesione ad una giurisprudenza di legittimità abbastanza consolidata, che il procedimento di opposizione alla liquidazione delle somme a titolo di custodia fa parte del procedimento penale (Cass. sez. 1, 30.1.1998 n. 548 riv. 210076; Cass. sez. 3, 13.1.1999 n. 2637 riv. 212082; Cass. sez. 4, 23.5.2000 n. 3017 riv. 217362; Cass. sez. 1, 2.3.2001 n. 17266 riv. 218865; Cass. sez. 4, 17.12.2002 n. 19262 riv. 224584). Tale disciplina è stata avallata dalla sentenza a sezioni unite di questa Corte n. 25161 del 24.4.2002 riv. 221661, che ha altresì ritenuto la superfluità della notificazione dell'avviso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, su cui grava l'onere di corrispondere le somme liquidate, ma la cui partecipazione al giudizio di opposizione non risulta necessaria, in quanto gli interessi patrimoniali dello Stato sono tutelati dal P.M..
Infine, seppure in fattispecie leggermente diversa, ma sempre disciplinata dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 per il richiamo dell'art. 84, e cioè opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso al difensore di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, è stata ritenuta la illegittimità della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per mancata citazione ai controinteressati (Cass. sez. 4, 22.2.2006 n. 18714 riv. 234586). Rileva peraltro il Collegio che, pur essendosi la giurisprudenza di legittimità formata in buona parte in epoca anteriore all'entrata in vigore della L. n. 115 del 2002, non va ritenuta una modifica legislativa determinante nel richiamo del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 al procedimento previsto dalla L. n. 794 del 1942, art. 29.
Come hanno condivisibilmente ritenuto le sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 19289 del 25.2.2004, "l'oggetto della delega contenuta nella L. 24 novembre 2000, n. 50, art. 7, comma 2, lett. d) (modificata con L. n. 340 del 2000), è espressamente limitata al "coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti", con facoltà di apportare "nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo", ragione questa che ha indotto la Corte costituzionale, con sentenza n. 212/2003, a dichiarare l'illegittimità costituzionale, per eccedenza dalla delega in riferimento all'art. 76 Cost., degli artt. 237, 238 e 299 - quanto alla disposta abrogazione dell'art. 660 c.p.p., concernente l'esecuzione e conversione delle pene pecuniarie - del D.P.R. n. 115 del 2002". Ne consegue che una legge di mero coordinamento delle spese di giustizia non abbia potuto modificare la struttura di procedimento incidentale penale alla procedura di liquidazione del compenso al custode, ed a tale principio si dovrà attenere il giudice di rinvio, fermo restando che anche se si fosse qualificato il procedimento come civile, in ogni caso non andava dichiarata la inammissibilità per mancata citazione degli interessati, sanzione non prevista ne' dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, ne' dalla L. n. 794 del 1942, art.29. In ordine al secondo motivo di ricorso, effettivamente, come sostenuto dal ricorrente, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 non prevede la necessità di nominare un difensore di ufficio al custode, nè tale obbligo può ritenersi esteso dalla disciplina di cui all'art. 666 c.p.p., riguardante l'imputato o il condannato, non le altre parti private (Cass. sez. 4, 15.5.2001 n. 30147 riv. 219439). Nella specie, però, non va condiviso il giudizio del ricorrente di incidenza negativa della nomina, ma va solo precisato che il presidente del tribunale ha proceduto a un incombente superfluo. Il provvedimento impugnato va quindi annullato senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. d) e gli atti trasmessi al Presidente del Tribunale di Reggio Calabria per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone restituirsi gli atti al Presidente del Tribunale di Reggio Calabria. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2008