Sentenza 7 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/02/2001, n. 1755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1755 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN 1755/ 0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE UPI EMA DOCASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO - Presidente - R.G.N. 16356/98 BATTIMIELLO Consigliere - Cron.3673 Dott. Bruno MINICHIELLO - Rel. Consigliere- Rep. Dott. Florindo Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere Ud.13/11/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere - UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L.3000 1 7 FEB 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE LUPI GIROLAMA, LUPI ANNA, elettivamente domiciliate in LLE 10D0 ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA AGOSTINI FRANCO, che le rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente C6066549
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in Rilasclata copia legale persona del legale rappresentante pro tempore, at sig. AGOSILNI per diritti L. elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 21 FEB. 2001 IL CANCELLIERE l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 2000 4647 CARLO, PESCOSOLIDO GABRIELLA, DI LULLO MICHELE, giusta -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato · avverso il provvedimento del Tribunale di CREMA, emesso il 14/10/97 R.G.N. 590/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/00 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. 16356/98 Svolgimento del processo LU OL e LU NA hanno proposto ricorso per cassazione (notificato il 1° ottobre 1998) avverso il provvedimento del Tribunale di Crema del 14 ottobre 1997, dolendosi che con tale provvedimento - reso in sede di rinvio a seguito di sentenza della Corte di Cassazione n. 2901 del 1996, nella controversia riassunta contro l'INPS - il Tribunale, ai sensi dell'art. 1, commi 181/183, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, abbia dichiarato estinto, con compensazione delle spese, il giudizio concernente la cd. cristallizzazione della pensione di reversibilità nell'importo integrato al minimo raggiunto al 30 settembre 1983. L'INPS ha depositato procura. Motivi della decisione Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., "illegittimità costituzionale dei commi 181, 182 e 183 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 in relazione agli art. 3, 24, 38, 102 e 104 della Costituzione Violazione e falsa applicazione delle stesse disposizioni - Vizio - della motivazione”, in particolare lamentandosi: che le norme denunciate comprimono e annullano i diritti degli interessati, escludendo gli eredi in caso di morte del de cuius anteriore al 30 marzo 1996, prevedendo il pagamento dei crediti in sei annualità, negando interessi e rivalutazione e addebitando agli interessati gl'oner? delle spese, in violazione perciò degli artt. 24 e 38 nonché dell'art. 3 Cost. per la disparità di trattamento fra coloro i cui crediti sono stati soddisfatti con sentenza passata in giudicato e gli altri;
che la previsione d'inefficacia delle sentenze già rese e non ancora passate in giudicato determina un inammissibile conflitto fra potere legislativo e giudiziario, in violazione, oltre che dell'art. 24, degli artt. 102 e 104 della Costituzione. 3 Il ricorso è ammissibile. Il provvedimento con cui il collegio - nel giudizio di appello dichiari l'estinzione del processo, ancorché emesso nella forma dell'ordinanza, ha contenuto sostanziale di sentenza, giusta la previsione dell'art. 306, ultimo comma, cod. proc. civ. a e, pertanto non è soggetto reclamo al collegio stesso, ma a ricorso per cassazione ad opera della parte che ha interesse a contrastare tale declaratoria di estinzione (Cass. 9 maggio 1991, n. 5163). Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per Cassazione avverso le ordinanze aventi contenuto decisorio e carattere definitivo decorre - in difetto di ragioni, connesse alla particolarità del procedimento o alla qualità degli interessi que sottesi, che giustifichino la deroga all'enunciato principio solo a seguito della notificazione ad istanza di parte, mentre è irrilevante, al predetto fine, che le stesse siano pronunziate in udienza o, se pronunziate fuori udienza, siano state comunicate dal cancelliere, con la conseguenza che, in tali ipotesi, è applicabile il termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ. (Cass., sez. un., 8 giugno 1998, n. 5615). Nella specie, in difetto di alcuna prova dell'avvenuta notificazione dell'ordinanza in questione, deve ritenersi operante quest'ultimo termine, con decorrenza dalla data di deposito del provvedimento in cancelleria, rispetto alla quale, come emerge da quanto riferito in parte narrativa, il ricorso è tempestivo (Cass. 15 marzo 1976, n. 952. Ciò posto, la Corte deve rilevare d'ufficio, a prescindere dall'esame delle ee censure del ricorrent, la nullità del provvedimento impugnato. In forza del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, l'ordinanza che, come nella specie, abbia il contenuto decisorio di una sentenza va qualificata come tale, anche quando proprio tale qualificazione comporti la sussistenza del vizio di cui all'art. 161, secondo comma, cod. proc. civ., per non essere stato l'atto sottoscritto con l'osservanza delle prescrizioni in materia dell'art. 132, terzo comma, cod. proc. civ., ossia dall'estensore e dal presidente, ovvero soltanto da quest'ultimo, quando cumuli in sé anche l'altra qualità. Conseguentemente, come contro il medesimo provvedimento è ammissibile l'impugnazione correlata alla sua natura di sentenza, così il giudice ad quem ha il potere dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità insanabile della sentenza - impugnata che non esibisca il detto requisito della duplice sottoscrizione, ancorché tale nullità, non assorbendosi nei mezzi di gravame, possa essere fatta valere anche al fuori del rimedio impugnatorio, secondo quanto previsto dal citato art. 161, secondo comma (v., per tutte, Cass. civ., sez. un., 20 luglio 1999, n. 480). Il rilievo del vizio, poi, non può che determinare la regressione del processo al grado di giudizio nel quale è stato pronunciato il provvedimento viziato, che solo freep apparentemente ne ha determinato la conclusione, come emerge dal disposto dell'art. 354, primo comma, cod. proc. civ., di guisa che, in caso di ricorso per cassazione avverso sentenza di appello, priva di regolare sottoscrizione, stante anche il richiamo dell'art. 383, terzo comma, stesso codice, alla norma da ultima citata, la Corte regolatrice non ha altro potere che quello di cassazione con rinvio. Tale la situazione che si verifica nel caso di specie, essendo stato il provvedimento impugnato sottoscritto dal solo presidente, del quale deve presumersi il difetto della qualità di estensore in relazione alle circostanze che, ex actis, altro membro They del collegio (dott. Antonio Ferrari) risulta relatore della causa, eol decreto di fissazione dell'udienza di discussione in appello, pronunciato il 18 gennaio 1994), che, di norma, al giudice relatore, va affidata la stesura della motivazione, ai sensi dell'art. 276, ultimo comma, cod. proc. civ., che non risultano provvedimenti con i quali il presidente del collegio si sia attribuita, nell'esercizio della facoltà conferitagli da questa stessa norma, 5 la qualità di estensore, e che, infine, la sua sottoscrizione non si accompagna alla indicazione di tale qualità, come sarebbe stato necessario, ai sensi dell'art. 119, terzo comma, disp. att. cod. proc. civ., in presenza di provvedimenti siffatti. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altro giudice, rimanendo nella pronuncia caducatoria, resa in regione della riscontrata nullità, assorbita ogni altra censura. Il detto giudice, cui si rimette altresì, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione, è designato nella Corte d'Appello di Brescia (Sezione Lavoro) in quanto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.58 del 1998 e successive modificazioni la competenza a avverso conoscere dell'appello attraverso le sentenze emesse dal pretore è stata attribuita alla corte d'appello, salve le eccezioni di cui agli articoli 134 bis e 135 lett. a) dello stesso decreto, di guisa che la cassazione della sentenza emessa dal tribunale in grado d'appello comporta il rinvio della causa alla corte d'appello (Cass., sez. un., 28 settembre 2000, n. 1044).
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia – anche per le spese - alla Corte d'appello di Brescia. Così deciso, in Roma, il 13 novembre 2000 IL PRESIDENTE Shill Flowreed pricel IL CONSIGLIERE - ESTENSORE волков IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria -7 FEB, 2001 oggi, -AA IL COLLABORATORE A M E DI CANCELLERIA