Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/02/2006, n. 18714
CASS
Sentenza 22 febbraio 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel caso di opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato o al programma di protezione, l'imputato assistito non deve essere considerato interessato nel procedimento, perchè nel processo penale, diversamente da quanto avviene per le prestazioni giudiziali in materia civile, alle quali fa riferimento la L.794/1942, contraddittore del difensore non è il suo assistito ma l'Amministrazione dello Stato i cui interessi sono tutelati, in questo giudizio incidentale, dal P.M.. (Nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento del giudice dell'opposizione che aveva dichiarato inammissibile per la mancata citazione dei controinteressati il ricorso avverso il decreto di liquidazione dei compensi per l'attività difensiva svolta a favore di imputato ammesso al programma di protezione).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/02/2006, n. 18714
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18714
    Data del deposito : 22 febbraio 2006

    Testo completo