Sentenza 22 febbraio 2006
Massime • 1
Nel caso di opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato o al programma di protezione, l'imputato assistito non deve essere considerato interessato nel procedimento, perchè nel processo penale, diversamente da quanto avviene per le prestazioni giudiziali in materia civile, alle quali fa riferimento la L.794/1942, contraddittore del difensore non è il suo assistito ma l'Amministrazione dello Stato i cui interessi sono tutelati, in questo giudizio incidentale, dal P.M.. (Nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento del giudice dell'opposizione che aveva dichiarato inammissibile per la mancata citazione dei controinteressati il ricorso avverso il decreto di liquidazione dei compensi per l'attività difensiva svolta a favore di imputato ammesso al programma di protezione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/02/2006, n. 18714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18714 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 22/02/2006
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - N. 278
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 002454/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO RI CARMELA;
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
avverso ORDINANZA del 26/10/2004 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del P.G. Dott. CONSOLO Santi che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Palermo.
OSSERVA
L'avv. Maria Carmela NO ha proposto ricorso in cassazione avverso il provvedimento 26 ottobre 2004 del presidente della Corte d'appello di Palermo che - decidendo sull'opposizione proposta contro il decreto 7 gennaio 2004 della Corte d'Assise di Palermo che aveva liquidato i compensi dovuti per l'attività difensiva svolta quale difensore di ON SO ammesso al programma di protezione - ha dichiarato inammissibile il ricorso per la mancata citazione dei "controinteressati" (il procuratore generale e il collaboratore ON) nel giudizio di opposizione. La ricorrente deduce l'erroneità della decisione impugnata sottolineando altresì che il procuratore generale aveva partecipato, nulla eccependo, alle udienze tenute nella procedura di opposizione.
Il ricorso è fondato. La L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 29, applicabile alla fattispecie per il rinvio operato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170, comma 2 (cui rinvia a sua volta il
D.P.R. 3 maggio 2002, n. 115, art. 84) prevede effettivamente che il decreto di comparizione del presidente dell'organo giudiziario venga notificato a cura della parte istante agli "interessati". Nel caso in esame la comparizione spontanea del procuratore generale, che nulla ha eccepito sulla mancata notificazione e ha anzi interloquito sulla domanda chiedendone la reiezione, è valsa certamente a sanare la mancata notificazione all'Ufficio di procura generale.
Resta quindi da esaminare il problema relativo alla mancata notificazione del decreto alla persona che è stata assistita nel procedimento di merito dal difensore opponente.
Orbene la prima considerazione da fare è che la L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 29, ricordata non prevede la sanzione di inammissibilità per la mancata citazione dell'interessato. D'altro canto neppure il codice di procedura civile, cui la legge del 1942 fa riferimento, prevede questa conseguenza perché l'art.270 c.p.p. prevede l'istituto della cancellazione della causa dal ruolo ovviamente inapplicabile nei procedimenti in esame che costituiscono una procedura incidentale interna al procedimento penale. Anche la giurisprudenza civile di legittimità esclude che si possa trattare di inammissibilità (v. Cass. Civ., sez. II, 12 maggio 1999 n. 4697) pur sostenendo che il procedimento successivo debba ritenersi nullo. Analogamente si è pronunziata la cassazione penale (v. sentenza sez. I, 4 dicembre 2000 n. 4378, Cappella).
Ciò detto sembra peraltro alla Corte che - nel caso di opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato o ammesso al programma di protezione - l'imputato assistito non debba essere considerato interessato nel procedimento. Va infatti rilevato che la L. n. 794 del 1942, si riferisce alle prestazioni giudiziali in materia civile e presuppone quindi la presenza di più parti contrapposte;
è quindi ovvio che il controinteressato, inteso come parte contrapposta, debba essere citato nel procedimento. Ma v'è ancora da osservare che la L. 13 giugno 1942, n. 794, art.29, ha come oggetto di maggior rilievo la controversia tra il difensore e il suo assistito in sede civile. Presuppone quindi un rapporto di natura professionale e una controversia tra il difensore e il suo assistito.
Nel processo penale ciò non può avvenire perché, nella liquidazione degli onorari per l'assistenza della persona ammessa al beneficio a spese dello Stato, contradditore del difensore non è il suo assistito ma l'amministrazione dello Stato i cui interessi sono tutelati, in questo giudizio incidentale, dal pubblico ministero (cfr., per riferimenti, Cass., sez. un., sentenza n. 25161 del 2002 secondo cui la presenza del ministero non è necessaria nel procedimento di liquidazione delle spese al custode non essendo parte del procedimento ed essendo, gli interessi pubblici dell'amministrazione, tutelati dal pubblico ministero).
Ad una diversa soluzione dovrebbe invece pervenirsi nel caso in cui sia intervenuta la revoca dell'ammissione al patrocinio a carico dello Stato ovvero nel caso di compenso per la difesa d'ufficio (che prevede la previa escussione del debitore: v. D.P.R. n. 115 del 2002, art. 116) perché in questo caso permane l'obbligo a carico dell'imputato di corrispondere il compenso al difensore e quindi egli ha un interesse alla partecipazione al giudizio incidentale.
Il provvedimento impugnato deve quindi essere accolto con l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Presidente della Corte d'appello di Palermo per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione IV penale, annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Presidente della Corte d'Appello di Palermo per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2006