Sentenza 15 maggio 2001
Massime • 2
Nella procedura di incidente di esecuzione avente ad oggetto l'opposizione alla determinazione del compenso del custode di cose sequestrate nel corso di un procedimento penale (nella specie: di veicoli), il giudice deve integrare - a pena di nullità rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità - il contraddittorio nei confronti del Ministero del Tesoro, atteso che lo Stato è parte interessata alla determinazione dell'<
Nella procedura di incidente di esecuzione avente ad oggetto l'opposizione alla determinazione del compenso del custode di cose sequestrate nel corso di un procedimento penale, il giudice dell'esecuzione, prima di tenere l'udienza camerale, non deve procedere alla nomina del difensore d'ufficio al ricorrente che non abbia provveduto a indicare un difensore di fiducia, atteso che il richiamo -contenuto nell'art. 666, comma 4, cod. proc. pen. - alla partecipazione necessaria del difensore riguarda soltanto l'imputato o il condannato, non le altre parti private.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/05/2001, n. 30147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30147 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUNO FRANGINI - Presidente - del 15/05/2001
1. Dott. RENATO OLIVIERI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BENITO DE GRAZIA - Consigliere - N. 2199
3. Dott. GIOVANNI FEDERICO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CARLO LICARI - Consigliere - N. 48741/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN IA LL, nella qualità di amministratore della s.n.c. AN G. e RI A.
avverso l'ordinanza del G. E - Tribunale di Roma del 29-6-2000 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Benito De Grazia Udito il Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza.
OSSERVA
Con decreto del 12-1-2000 il Giudice Unico del Tribunale di Castelnuovo di Porto disponeva la distruzione dell'autovettura Fiat 132 intestata a Bertè Pierantonio, sottoposto a sequestro penale e affidata in custodia alla s.n.c. AN e RI, e nel contempo disponeva il non luogo a provvedere sulla richiesta di liquidazione dell'indennità di custodia per il decorso del periodo prescrizionale (5 anni) ex art. 2948 c.c.. Avverso il decreto AN IA LL nella qualità di amministratore della società proponeva opposizione, limitando agli ultimi 5 anni, anziché dal 1983, la richiesta di liquidazione del compenso per la custodia giudiziale del veicolo.
Il Tribunale, con avviso notificato a mezzo posta, fissava all'1/6/2000 l'udienza camerale per la discussione della opposizione. Alla udienza del 29-6-2000, a cui il procedimento era stato rinviato di ufficio, il giudice - con l'ordinanza impugnata dichiarava "il non luogo a provvedere sull'istanza" ritenendola "implicitamente ma inequivocabilmente rinunciata" per l'assenza all'udienza del custode. Deduce con ricorso il AN che il giudice, in relazione a quanto stabilito dell'art. 666, 3^ comma, c.p.p., nel fissare l'udienza in Camera di Consiglio del procedimento di esecuzione, avrebbe dovuto designare il difensore d'ufficio all'interessato ricorrente che ne era sprovvisto e anche a detto difensore si sarebbe dovuto notificare l'avviso di fissazione dell'udienza e ciò ai sensi dell'art. 127 c.p.p. che disciplina il procedimento in Camera di Consiglio.
Di guisa che la inosservanza di tali disposizioni aveva comportato la violazione del diritto di difesa, ritenuto dalla Costituzione inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Deduce di poi che il giudice avrebbe dovuto specificare le ragioni per le quali l'interessato - custode giudiziario doveva essere ritenuto implicitamente e inequivocabilmente rinunciatario dell'istanza.
L'ordinanza impugnata va annullata;
non già può per le ragioni prospettate dal ricorrente o per quelle contenute nella requisitoria del P.G.
Invero, se nel procedimento di esecuzione ex art. 666 c.p.p. il custode è di certo parte interessata essendosi questo instaurato per iniziativa del predetto che ha proposto opposizione al decreto di rigetto della sua istanza di liquidazione dell'indennità di custodia, pure occorre evidenziare che nessuna norma processuale prevede la nomina d'ufficio del difensore al custode o a qualsiasi altra parte privata che non vi abbia provveduto.
Dette parti, se lo ritengono, possono stare in giudizio con il ministero del difensore e di questo poi sono tenuti ad avvalersi solo se avverso la decisione del giudice dell'esecuzione - unico rimedio prevista intendono ricorrere in Cassazione.
Tanto precisato, è evidente che nessuna nomina di difensore al custode il G.E. era tenuto a fare e non è assolutamente ipotizzabile alcuna violazione del diritto di difesa ex art. 178 lett. c) c.p.p. questo riguardando esclusivamente l'imputato o il condannato. Ed è questo il senso, letterale e sistematico, del richiamo al difensore contenuto nel 4^ comma dell'art. 666 c.p.p., con riferimento ai soggetti i quali va notificato l'avviso di fissazione dell'udienza camerale.
Non ha assoluto fondamento, pertanto, quanto prospettato dal ricorrente ed in requisitoria dal P.G..
Nel caso in esame, va però rilevato che della menzionata udienza non è stato dato avviso al Ministero del Tesoro che pure è parte necessaria del procedimento.
Lo stato, infatti, nel procedimento teso a stabilire l'an e il quantum debeatur dell'indennità di custodia è di certo interessato in quanto tenuto per legge (art. 265 c.p.p.) ad anticipare le spese di custodia e conservazione delle cose sottoposte a sequestro penale. Vi è stata nei confronti del Ministero del Tesoro lesione del contraddittorio che integrato.
Il vizio prospettato è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità.
Il che comporta, come in precedenza detto, l'annullamento dell'ordinanza e il conseguente rinvio al Tribunale di Roma per il corso ulteriore.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria 31 luglio 2001