Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/05/2001, n. 30147
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Sentenza 15 maggio 2001

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Nella procedura di incidente di esecuzione avente ad oggetto l'opposizione alla determinazione del compenso del custode di cose sequestrate nel corso di un procedimento penale (nella specie: di veicoli), il giudice deve integrare - a pena di nullità rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità - il contraddittorio nei confronti del Ministero del Tesoro, atteso che lo Stato è parte interessata alla determinazione dell'<> e del <> di tale indennità, in base all'art. 265 cod. proc. pen., che obbliga l'Erario alla sua anticipazione.

Nella procedura di incidente di esecuzione avente ad oggetto l'opposizione alla determinazione del compenso del custode di cose sequestrate nel corso di un procedimento penale, il giudice dell'esecuzione, prima di tenere l'udienza camerale, non deve procedere alla nomina del difensore d'ufficio al ricorrente che non abbia provveduto a indicare un difensore di fiducia, atteso che il richiamo -contenuto nell'art. 666, comma 4, cod. proc. pen. - alla partecipazione necessaria del difensore riguarda soltanto l'imputato o il condannato, non le altre parti private.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/05/2001, n. 30147
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30147
    Data del deposito : 15 maggio 2001

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