Sentenza 7 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/07/2001, n. 9230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9230 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2001 |
Testo completo
Aula B 1 92 3 0/0 1 (IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.1883/99 Presidente Dott. Marino Donato SANTOJANNI Dott. Pietro CUOCO Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Cron. 21317 Dott. Camillo FILADORO Cons. Rel. Rep. Ud. 23/04/01 Dott. Pasquale PICONE Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: DI MEO Franca vedova Fontinovo, FO Clara, FO Gianfranco, quali eredi di FO SE, elettivamente domiciliati in Roma, viale Angelico n. 35, presso l'avv. Domenico D'Amati , che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente лалу
contro
TIPOGRAFICA TIBURTINA società a responsabilità limitata, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rag. Giorgio Casinelli, elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie n. 1, presso l'avv. prof. Edoardo Ghera, che la rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente agli avv. Salvatore de' Francesco e Giorgio Cosmelli controricorrente avversO la sentenza del Tribunale di Roma del 2 maggio - 27 gennaio 1998, n. 1425, RGAC 63576 del 1992, 1997 cron. 3062; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 aprile 2001 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito l'avv. Edoardo Ghera;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 11 gennaio 1991, il Pretore di Roma condannava la società а responsabilità limitata agli eredi dell'ex Tipografica Tiburtina а pagare le differenze di dipendente SE Fontinovo straordinario reso nel retribuzione relative a lavoro settimo giorno, nell'ultimo periodo lavorato, non coperto da prescrizione. Con sentenza 2 maggio 1997 27 gennaio 1998, il Tribunale di Roma accoglieva l'appello proposto dalla società Tipografica Tiburtina, rigettando tutte le domande proposte dal Fontinovo con il ricorso 2 introduttivo del giudizio. A sostegno della propria decisione, il Tribunale osservava che la prestazione di lavoro per sette giorni consecutivi di lavoro era avvenuta nel rispetto sia della legge 22 febbraio 1934 n. 370 (che consente in determinati settori di attività la cadenza del riposo settimanale anche in giorni diversi dalla domenica) che della normativa contrattuale, la quale, all'art. 4 del compensativo CCNL di settore, prevede un riposo settimanale non retribuito per i dipendenti di società editrici di quotidiani chiamati, secondo turni prestabiliti, a prestare la propria opera alla domenica per le edizioni del lunedì. Rilevava, inoltre, che il CCNL del 1982, applicabile fattispecie, a differenza di quelli precedenti,alla all'art. 6 definisce come "lavoro straordinario" solo quello eseguito oltre l'orario normale del "lavoro giornaliero". Riteneva, pertanto, che il superamento dell'orario normale settimanale potesse essere retribuito con la maggiorazione dell'80% solo per le prestazioni eseguite prima del 1982, non ostandovi la contrattazione collettiva dell'epoca, che stabiliva un orario di lavoro su base settimanale, mentre non poteva essere riconosciuta per il periodo successivo. 3 Osservava che la prestazione di lavoro in esame non era neppure indennizzabile in via equitativa a norma dell'art.36 della Costituzione, posto che la Corte Costituzionale aveva ritenuto legittima del tutto ragionevole (e quindi non lesiva di diritti del lavoratore) la protrazione dell'attività lavorativa oltre il sesto giorno. Rilevava, infine, che la contrattazione collettiva aveva previsto particolari emolumenti con funzione compensativa delle maggiori penosità del lavoro prestato dai turnisti. Avverso questa sentenza, gli eredi del Fontinovo hanno proposto ricorso per cassazione sorretto da otto motivi. Resiste la società con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Con il primo motivo, denunciando violazione della legge n. 300 del 1934, dell'art.36 della Costituzione e dell'art. 115 codice di procedura civile, nonché difetto di motivazione, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che l'art.5 della legge n.370 del 1934 legittimerebbe la deroga non solo alla cadenza domenicale del riposo, ma anche alla cadenza del riposo dopo sei giorni consecutivi di lavoro. Con il secondo motivo, denunciando violazione della ✓ 4 legge n. 370 del 1934, dell'art.36 della Costituzione e 112 codice di procedura civile, nonché difetto di motivazione, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la contrattazione collettiva possa validamente derogare alla regola della cadenza del riposo dopo sei giorni consecutivi di lavoro, anche in mancanza di un espresso rinvio da parte della legge. 3 Con il terzo motivo, denunciando violazione della legge n.370 del 1934, dell'art. 36 della Costituzione, dell'art. 112 codice di procedura civile, dell'art. 1362 codice civile, nonché difetto di motivazione, i ricorrenti sostengono che il Tribunale avrebbe violato i canoni di ermeneutica contrattuale delle clausole dellanell'interpretazione contrattazione collettiva di settore regolanti il lavoro dei turnisti. 4 Con il quarto motivo, denunciando violazione della legge n. 370 del 1934, dell'art.36 Costituzione, dell'art. 112 codice di procedura civile, dell'art. 1362 codice civile, nonché difetto di motivazione, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata laddove ha specie, ル escluso che le prestazioni effettuate nel settimo giorno consecutivo possano costituire lavoro straordinario ed ha ritenuto che, nella ricorressero tutte le condizioni di legge giustificanti una deroga al principio della cadenza del riposo dopo sei giorni di lavoro. 5 Con il quinto motivo, denunciando violazione della legge n. 370 del 1934, dell'art.36 Costituzione, dell'art. 112 codice di procedura civile, dell'art. 1362 codice civile, nonché vizio di motivazione, i ricorrenti censurano la sentenza laddove ha affermato che la prestazione resa nel settimo giorno non sarebbe comunque lavoro straordinario per il periodo successivo al 1982, in quanto i contratti collettivi successivi a tale data avrebbero introdotto la nozione di "straordinario giornaliero". 6 Con il sesto motivo, denunciando violazione della legge n. 370 del 1934, dell'art.36 della Costituzione, dell'art. 112 codice di procedura civile, dell'art. 1362 codice civile, nonché vizi di motivazione, i ricorrenti censurano l'affermazione del Tribunale, secondo cui il lavoratore non avrebbe diritto ad alcun indennizzo per il lavoro reso nel settimo giorno, in quanto il trattamento complessivo riconosciuto dalla contrattazione collettiva sarebbe ampiamente satisfattivo del maggior sacrificio imposto dalla prestazione resa in tale giorno. 7 Con il settimo motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione di norme della legge n. 370 del 1934, dell'art. 36 della Costituzione, dell'art. 1362 codice civile, in relazione al contratto collettivo nazionale di lavoro, degli articoli 112, 115, 116 e 421 codice di procedura civile, nonché vizio di motivazione, i ricorrenti censurano la decisione del Tribunale, nella parte in cui la stessa ha escluso che la prestazione resa nel settimo giorno dia luogo ad un indennizzo in favore del lavoratore, sostenendo che i compensi complessivamente percepiti dal lavoratore, per il lavoro prestato nel settimo giorno, sarebbero di per sè sufficienti a remunerare e/o ad indennizzare la prestato nel settimo maggiore onerosità del lavoro giorno.
8. Con l'ottavo motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112, 115, 116 e 421 codice di procedura civile, 94 e 95 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, nonché vizio di motivazione, i ricorrenti censurano la decisione del Tribunale, nella parte in cui la stessa ha ritenuto tardiva, inammissibile e, comunque, ininfluente la prova dagli stessi richiesta sulla circostanza della corresponsione delle indennità aziendali anche ai dipendenti che, lavorando alla domenica, fruissero tuttavia del riposo dopo sei giorni consecutivi di 7 lavoro. 8 9. I primi sette motivi di ricorso devono essere esaminati congiuntamente perché conce nono questioni fra loro strettamente connesse, tutte aventi ad oggetto la questione della disciplina legale e contrattuale del riposo oltre il sesto giorno lavorativo. La Corte li giudica privi di fondamento, conformemente alle decisioni già emanate sopra questioni analoghe, non essendo stati dedotti profili nuovi che possano indurre a discostarsi dai precedenti (cfr., fra le decisioni più recenti, Cass., 30 agosto 2000, n. 11419; 30 agosto 2000, n. 11429). Le problematiche sottoposte al vaglio della Corte dai motivi di ricorso necessitano che sia richiamato il complesso degli orientamenti espressi sul tema del trattamento economico dovɩ to dal datore di lavoro al dipendente che abbia prestato lavoro nel giorno destinato al riposo settimanale, perché le diverse fattispecie presentano elementi comuni, con stretti collegamenti tra le soluzioni adottate. 10. La prima ipotesi da considerare è rappresentata dal lavoro domenicale con riposo comper sativo nell'arco di sette giorni. Un orientamento ormai consolidato riconosce il diritto del lavoratore ad un supplemento di retribuzione diretto a compensare la «penosità» del lavoro svolto nel giorno della domenica, sul rilievo che è presente nell'ordinamento positivo un principio generale secondo il quale il giorno del riposo settimanale deve coincidere di regola con la domenica, essendo questo il giorno in cui, nell'ambito della comunità dove il lavoratore vive, è organizzata in forme varie l'utilizzazione del tempo libero e nel quale, pertanto, il lavoratore stesso può maggiormente dedicarsi alle tipiche forme di vita familiare e sociale. Sulla premessa che il primo comma dell'art. 36 Cost. comm sura la retribuzione, oltre che alla quantità, alla qualità del lavoro, qualità che deve essere valutat:. anche con riguardo al maggior costo personale richiesto al dipendente, si osserva che il riposo settimanale non ha soltanto lo scopo di consentire il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore, ma serve anche a rendere possibile un'adeguata partecipazione del medesimo a quelle forme di vita familiare, sociale e di relazione che, per consuetudine, si svolgono di domenica, con la conseguenza che il lavoratore deve essere adeguatamente compensato per la perdita della possibilità di accedere alle iniziative collettive di utilizzazione della giornata domenicale, solitamente destinata al riposo della generalità dei lavoratori (Cass., sez. un., 10 novembre 1982, n.5923, decisione alla quale si sono uniformate le sentenze successive: tra le più recenti, cfr. Cass. 19 marzo 1999, n. 2555). Peraltro, anche la Corte costituzionale ha avuto modo di enunciare il medesimo princ pio con la sentenza 22 gennaio 1987, n. 16. 10.1. Tuttavia, nell'applicazione del principio suesposto alle singole fattispecie, si sono manifestati aspetti di incertezza con riguardo specifico all'ipotesi dei lavoratori "turnisti", cioè di quei lavoratori che prestano normalmente, per effetto di una determinata organizzazione aziendale, la loro opera 8 g nelle giornate di domenica, con spostamento programmato del giorno di riposo rispetto alla domenica, pur nell'ambito di sette giorni. Accade di norma, infatti, che le parti sociali contemplino, in sede di negoziazione collettiva, un trattamento differenziato per questi lavoratori rispetto a quello degli altri dipendenti che fruiscono regolarmente del riposo settimanale ed il problem a interpretativo che si pone è se questo trattamento sia diretto proprio a compensare la maggiore penosità del lavoro domenicale, con i necessari requisiti di adeguatezza ai sensi dell'art. 36 Cost. 10.2. Le sezioni unite della Corte, investite della questione al fine di superare gli accennati aspetti di incertezza, hanno definitivamente stabilito che il diritto dei lavoratori turnisti ad essere compensati per la particolare penosità del lavoro svolto di domenica, può essere soddisfatto non solo median:e l'erogazione di un supplemento di paga specificamente riferito a tale prestazione, ma anche con l'attribuzione di vantaggi e benefici contrattuali di diversa natura (indennità o giorni di riposo aggiuntivo) che valgano a differenziare il loro complessivo trattamento economico-normativo rispetto ai dipendenti non turnisti e siano sinallagmaticamente collegabili alle peculiarità della prestazione, ma anche solo per effetto della mancanza in concreto di una diversa e specifica ragio ne delle attribuzioni patrimoniali differenziate, salva la formulazione del giudizio di congruità secondo il parametro dell'art. 36 Cost. con la particolare cautela richiesta quando si tratta di affermare il contrasto tra le previsioni di un contratto collettivo e il principio costituzionale (Cass., sez. un., 8 ottobre 1991, n. 10513; in senso conforme è la giurisprudenza successiva: cfr., Cass. 20 gennaio 1994, n. 482, n. 489, n. 5045). 11. La seconda fattispecie da considerare è costituita dal lavoro domenicale senza ripcso compensativo. Intervenute a composizione di contrasto di giurisprudenza, le sezioni unite della Corte hanno stabilito che il lavoratore il quale presti la sua opera per sette giorni, senza la fruizione del giorno di riposo, ha diritto: a) alla retribuzione della giornata lavorata in più (posto che la retribuzic ne normale compensa soltanto sei giorni per settimana); b) alla maggiorazione per la "penosità" del lavoro domenicale (secondo i principi e i criteri esposti sub n. 10.2); c) al risarcimento del dar no subito a causa dell'usura psico-fisica che il lavoro nel settimo giorno comporta, per un titolo autonomo, quindi, rispetto a quello del compenso per la maggiore penosità del lavoro domenicale;
con riguardo alla riparazione di tale pregiudizio, si è chiarito (ed era questa la questione oggetto del contrasto di giurisprudenza), come non esista un criterio legale o un principio di razionalità che imponga di liquidare il danno in misura pari alla retribuzione giornaliera, dovendo il giudice di merito determinarlo in concreto, eventualmente valorizzando il complesso degli istituti del contratto collettivo che prendono in considerazione gli aspetti di gravosità delle prestazioni lavorative (Cass., sez. un., 3 aprile 1989, n. 1607). 9 10 11.1. Nella sentenza indicata, con riguardo alla fattispecie della mancata fruizione del riposo settimanale, è chiara la distinzione fra credito di natura retributiva (compenso della maggior > penosità della prestazione) e credito di natura risarcitoria, derivante dal pregiudizio di un diritto ci natura personale (usura psico-fisica quale lesione del diritto fondamentale alla salute o di altr diritto esistenziale tutelato dalla Costituzione). L'intervento delle sezioni unite non ha, tuttavia, chiarito se il lavoratore, per ottenere il risarcimento del pregiudizio arrecato ad un diritto non patrimoniale, debba dimostrare in concreto la lesione di tale diritto. Ed infatti, vi sono non poche pronunce che enunciano espressamente il princip o secondo il quale dall'inadempimento del datore di lavoro agli obblighi che gli derivano dall'art. 36 Cost. discende automaticamente, cioè senza bisogno della relativa prova, la ragione di danno relativa all'usura psico-fisica (cfr. ex plurimis, Cass., 12334/1997; 867/1998; 704/1999; 2455/2000). Ma altre si esprimono in senso contrario, nel presupposto che l'art. 36 Cost. tutela - con il porre una disciplina inderogabile anche ad opera della legge ordinaria esclusivamente diritti di natɩ ra - economica, cosicché, in applicazione dell'art. 2697 c.c., il cosiddetto danno biologico (o comunque la lesione di altro diritto fondamentale della persona) deve essere provato nella sua esistenza e nel nesso di causalità con l'inadempimento, esistenza che costituisce presupposto indispensabile per ɩ na valutazione equitativa, giacché non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo del datore di lavoro. La decisione della controversia, peraltro, non richiede di approfondire ulteriormente questo aspetto del problema, come risulterà dall'ulteriore svolgimento del discorso. 12. La terza fattispecie riguarda specificamente l'oggetto della causa: il ritardo nella fruizione del riposo dopo sei giorni. Il caso di prestazione di lavoro domenicale senza riposo compensativo, infatti, non ɔuò evidentemente essere equiparata a quello del riposo compensativo goduto oltre l'arco dei sette giorni, atteso che una cosa è la definitiva perdita del riposo agli effetti sia dell'obbligazione retributiva che del risarcimento del danno per lesione di un diritto della persona, altra il semplice ritardo della pausa di riposo. 12.1. La giurisprudenza della Corte non ha mai dubitato che debba essere specificamente compensato il lavoratore che presti la sua opera per sette o più giorni consecutivi di lavoro, pur godendo di riposi in ragione di uno per settimana, e, di frequente, ha determinato tale compensc con riferimento alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario (Cass. 11 gennaio 1986, n. 136; 25 luglio, 1986 n. 4785; 25 ottobre 1989, n. 4379;. 26 febbraio 1990. n. 1472). Ma, in realtà, il lavoro prestato nel settimo giorno, nel caso sia rispettata la cadenza di un giorno di riposo per ogni settimana di lavoro, non è lavoro prestato in più rispetto a quello contrattualriente ло dovuto, e non può, "ontologicamente", essere qualificato lavoro straordinario, potendo solo la volontà delle parti considerarlo come se fosse "straordinario". Nel senso indicato è attualmente orientata la giurisprudenza della Corte (cfr., Cass. 6 ottobre 1998, n. 9895 cit.; 2 ottobre 1998, r. 9807; 16 novembre 1996. n. 10050; 8 luglio 1994, n. 6446 cit.). In questa prospettiva, sono prive di consistenza le censure mosse alla sentenza impugnata per non aver letto i contratti collettivi (tanto anteriori che posteriori al 1982) nel senso di garantire la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario per il solo fatto di rendere la prestazior e lavorativa nel settimo giorno. Ad una simile conclusione, infatti, sarebbe possibile giungere solo n presenza di una pattuizione che, specificamente, avesse inteso compensare in tal modo il lavoro dei turnisti. 12.2. Ciò non toglie che l'anomalia del lavoro prestato per più di sei giorni consecutivi senza pausa, in contrasto con le norme di tutela che assicurano il riposo settimanale (art. 36, comma terzo, Cost.; art. 2109, comma primo, cod. civ.; art. 1, 3 e 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370) rappresenta una penosità ulteriore rispetto a quella costituita dal lavoro domenicale, che non può restare senza conseguenze sul piano dei diritti da riconoscere al dipendente, secondo gli stessi princi și, opportunamente adattati, enunciati dalla giurisprudenza formatasi sul lavoro domenicale e richiamata sub n. 10.2 (cfr. in questi sensi, fra le altre, Cass. 6 ottobre 1998, n. 9895; 2 marzo 1998, n. 2303; 16 novembre 1996, n. 10050; 8 luglio 1994, n. 6446; 5 marzo 1993, n. 2702). 12.3. E' necessario, a questo punto, specificare ulteriormente che, per il lavoro prestato nel setti no giorno consecutivo, con riposo compensativo, le ipotesi astrattamente configurabili sono due: a) violazione della disciplina legale inderogabile posta a tutela del prestatore di lavoro, ovverc di quella contrattuale;
b) deroga consentita, dalla legge e dal contratto, al principio che impone la concessione di un giorno di riposo dopo sei di lavoro. Nel primo caso, il compenso sarà dovuto a norma dell'art. 2126, comma secondo, cod. civ., che espressamente gli attribuisce natura retributiva, salvo restando il risarcimento del danno subito, per effetto del comportamento del datore di lavoro, a causa del pregiudizio del diritto alla salute ɔ di altro diritto di natura personale, secondo le enunciazioni di cui al n. 11. Nel secondo caso, il diritto al compenso discende dal contratto, eventualmente integrato calla norma imperativa che ne prevede la corresponsione in misura adeguata (art. 36 Cost., secondo i principi precisati sub n. 10.2), restando escluso che il dipendente possa domandare la riparazione di ulteriori e specifici pregiudizi a titolo risarcitorio. 12.4. Il Tribunale ha correttamente ritenuto che nella fattispecie ricorresse la seconda delle ipotesi prospettate. 11 12 Va preliminarmente osservato che, se è vero che il riposo settimanale deve essere goduto dopo no 1 più di sei giorni lavorativi, è altrettanto vero che il suddetto principio non ha fondamentɔ costituzionale. La Corte costituzionale ha, infatti, chiarito che la legge ordinaria può prevedere altre forme di periodicità se limitate alle fattispecie di evidente necessità (cfr. C. cost. 15 dicembre 196", n. 150). Ed invero, il Costituente, con l'art. 36, comma terzo, ha inteso affermare con il termir e "riposo settimanale", la periodicità del riposo nel rapporto di un giorno di riposo su sei di lavorɔ, ma non ha prescritto però per tutte le ipotesi una rigorosa periodicità, la cui attuazione ben può, dunque, assumere forme più elastiche e comunque differenziate secondo la natura propria di ciascuna attività lavorativa. Come ha precisato il giudice delle leggi, in relazione alla varietà di qualità e di tipi di lavoro, deve ammettersi che è legittima una periodicità differente da quella di in giorno di riposo dopo sei di lavoro a condizione che la disciplina di settore intervenga a tutela di apprezzabili interessi, non eluda il rapporto - nel complesso - di un giorno di riposo e sei di lavoro, e che non vengano superati i limiti di ragionevolezza sia rispetto alle esigenze particolari della specialità del lavoro, sia rispetto alla tutela degli interessi del lavoratore, soprattutto per quanto riguarda la salute dello stesso (cfr. C. Cost. 30 giugno 1971, n. 146). Ed è altresì comune in giurisprudenza l'affermazione che una disciplina del riposo periodico nei sensi innanzi delinea i non versandosi in una ipotesi di riserva di legge - possa essere disposta anche da regolamenti, ovvero da contratti collettivi (di diritto comune) o individuali, (cfr. ancora C. Cost. 30 giugno 1971, n. 146 cit., e per i giudici di legittimità, ex plurimis, Cass. 6 ottobre 1998 n. 9895; 17 aprile 1996, n. 3634; 22 luglio 1995, n. 8014). 12.5. Alla luce dei principi ora esposti, può dunque affermarsi che l'art. 36, comma terzo, Cost., mentre fissa inderogabilmente la regola in forza della quale per ogni settimana di calendario (come periodo di sette giorni dal lunedì alla domenica) il lavoratore deve usufruire di un riposo, non cetta alcuna inderogabile disposizione in materia di cadenza o periodicità di detto riposo, lasciando le determinazioni al riguardo all'autonomia delle parti, tenute però a bilanciare con criteri di ragionevolezza gli interessi delle imprese, correlate a particolari modalità dell'attività lavorativa, con quelli dei lavoratori, che non possono però vedere in alcun modo compromessa la loro salute da cadenze per essi eccessivamente gravose, perché ripartite nel tempo in maniera da non garantire il necessario recupero delle energie psico-fisiche. 12.6. Tutto quanto sinora detto non può non valere, contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, anche nel settore poligrafico-giornalistico, dovendosi al riguardo ricordare come, a seguito della sentenza 15 giugno 1972, n. 105 della Corte costituzionale (dichiarativa della illegittimità deg i art. 1, comma secondo, 13, 14, comma primo, 22-23-24-25-26 e 28 della legge 22 febbraio 19:4, n. 370), con d.m. 8 agosto 1972, "l'edizione e stampa di giornali quotidiani" è stata aggiunta tra le 12 1 B attività per le quali il funzionamento domenicale risponde ad esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità, con la conseguenza che, per effetto del suddetto decreto, anche le attività editoria i di giornali quotidiani vanno comprese tra quelle per le quali l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, 1.. 370 consente di far cadere il giorno di riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica e che permette altresì di attuare detto riposo attraverso turni lavorativi del personale addetto ale summenzionate attività editoriali. 12.7. Donde la conferma dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per i dipendenti del.e aziende editrici e stampatrici di giornali, è consentito lo spostamento del riposo settimanale in un giorno successivo al settimo, quale conseguenza necessaria del funzionamento domenicale impos:o da ragioni di pubblica utilità ed ottenuto mediante turni a rotazione per ogni gruppo di lavoratori, turni implicanti la periodicità differenziata del godimento del riposo e la normale dilazione oltre il settimo giorno, (cfr. in questi termini: Cass. 6 settembre 1991, n. 9409; 20 gennaio 1989, n. 342; 18 maggio 1987, n. 4352). 13. Nell'operata ricostruzione del quadro normativo occorreva, dunque, indagare, in primo luogo, se l'autonomia negoziale fosse stata (validamente) esercitata nel senso di consentire lo spostamento del riposo settimanale in un giorno successivo al settimo. E sul punto il Tribunale, con argomentazioni logiche e corrette sul piano giuridico (e pertanto ron suscettibili di censura in questa sede), ha ritenuto la sussistenza dei requisiti legittimanti - alla luce di quanto statuito al riguardo dal giudice delle leggi e dalla giurisprudenza della Corte - la deroga alla normale cadenza del riposo settimanale, sicché appare inconferente il richiamo ad una non raggiunta prova sulla presenza nel caso di specie dei suddetti requisiti (come il richiamo ad una presunta erronea applicazione dei criteri sulla ripartizione dell'onere della prova), e non affatto condivisibile la denunzia di errata applicazione da parte del giudice d'appello dei principi giuridici vigenti in materia. 13.1. In relazione alla normativa collettiva, infatti, il Tribunale ha evidenziato che l'art. 4 del contratto collettivo, "parte operai", in tema di "disciplina domenicale per le edizioni del luned dei quotidiani" (che stabiliva che "gli operai chiamati a prestare la propria opera di domenica per le edizioni del lunedì dei quotidiani osserveranno un orario di lavoro settimanale di 36 ore distribuito su sei giorni lavorativi comprese le domeniche", aggiungendo altresì che ad essi "sarà attribuito, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, un giorno di riposo settimanale non retribuito") consentiva ed autorizzava, in considerazione, appunto, delle peculiari caratteristiche del ciclo produttivo proprio delle aziende tipografiche, una distribuzione del lavoro tra gli operai che richiedeva ad essi di lavorare per più di sei giorni consecutivi, pur non potendosi in ogni caso superare nella media un orario di lavoro settimanale di trentasei ore riferito a sei giornate lavorative. 13 14 Osserva al riguardo la sentenza impugnata che il ritenere che la norma contrattuale avesse inteso consentire unicamente la non coincidenza del riposo con la domenica avrebbe finito per privare ci utilità la previsione dell'attribuzione, ai lavoratori chiamati a prestare la propria opera di domenica, di un giorno di riposo compensativo settimanale, perché il giorno di riposo accordato a tai lavoratori "avrebbe presentato tutte le caratteristiche, non già di un recupero, ma del vero e proprio riposo settimanale in quanto concesso dopo sei giorni di lavoro consecutivi". 13.2. Sempre secondo la sentenza impugnata, la situazione non era poi mutata con l'art. 4 del contratto collettivo del 1982 (disposizione che introduceva, a far tempo dal 1° settembre 1982, il regime lavorativo articolato su periodi ultrasettimanali basato su cinque giorni lavorativi continuativi ed uno di riposo), che definiva il precedente regime lavorativo come "basato su sei giorni continuativi di lavoro ed uno di riposo". Con tale espressione le parti collettive avevano inteso riferirsi ai lavoratori che riposavano normalmente di domenica e, pertanto, lavorava 10 consecutivamente dal lunedì al sabato visto che per gli "operai chiamati a prestare la propria opera la domenica per l'edizione del lunedì era stabilita una specifica disciplina in altro paragrafo del medesimo articolo definita appunto come "disciplina dell'orario domenicale per le edizioni del lunedì dei quotidiani", la quale sostanzialmente riproponeva la regolamentazione dei precedenti contratti. In ogni caso, andava escluso che con il riferito inciso - appunto per la sua collocazione nella parte preliminare dell'articolo riguardante in generale l'orario di lavoro e la sommarietà dell'espressione le parti collettive volessero dare ed enunciare, sullo specifico oggetto riguardante il lavoro prestato di domenica per l'edizione del lunedì, un'interpretazione autentica della precedente normativa, all'epoca ormai superata, apparendo invece del tutto attendibile che con l'inciso indicato si volesse soltanto ribadire un criterio del tutto normale per la generalità dei dipendenti cui quella parte della norma si riferiva. 14. A questo punto deve essere esaminata l'argomentazione subordinata del ricorrente, con la quale si deduce che, data per ammessa la legittimità, ai sensi della disciplina contrattuale e di quella legale, dello spostamento del riposo settimanale, non poteva il Tribunale negare il diritto ac un indennizzo per il legittimo sacrificio di un diritto garantito alla generalità dei lavoratori. 14.1. La tesi trova, in verità, fondamento nell'orientamento espresso dalla giurisprudenza della Corte, secondo il quale lo spostamento legittimo del riposo settimanale comporta la corresponsione di un compenso, non a titolo risarcitorio (concepibile in presenza della lesione di un diritto), na di indennizzo per il sacrificio imposto a determinati lavoratori per ragioni di utilità generale, un compenso, dunque, non per la maggiore penosità del lavoro, ma per l'usura psico-fisica (Cass. n. 342 del 1989). 14.2. Ritiene tuttavia la Corte che tale orientamento non possa continuare ad essere condiviso. 14 15 Infatti, richiamando le considerazioni svolte sub n. 11, il presupposto di una simile impostazione è necessariamente, che risulti sacrificato (secundum ius) un diritto fondamentale della persona, sacrificio, appunto, compensato da un indennizzo, in luogo del risarcimento, e, quindi, di natura noŋ retributiva. Orbene, anche prescindendo dal problema, già accennato nella stessa sede richiamata, concernente l'onere di provare in concreto di aver subito un pregiudizio di questo genere, vi è, innanzi tutto, la considerazione assorbente che la previsione di un indennizzo per il legittimɔ sacrificio di un diritto personale deve essere contenuta in una disposizione normativa (cfr. C. cost. n. 307/1990, 118/1996 e 27/1998) in tema di legittimo pregiudizio del diritto alla salute per motivi di utilità generale). Ma, in ogni caso, le cautele - imposte dagli orientamenti espressi dalla Corte costituzionale sopra più volte richiamati - condizionanti la legittimità dello spostamento del giorno di riposo settimanale, cautele che, nella fattispecie, secondo l'accertamento in fatto compiuto dal giudice del merito, sono state pienamente osservate, escludono che possa configurarsi pregiudizio (consentito) di un diritto personale tutelato dalla Costituzione. 15. In conclusione, l'unico compenso spettante al dipendente che legittimamente presta lavoro nel settimo giorno godendo del riposo settimanale in giorno successivo, quale compenso ulteriore ed aggiuntivo rispetto a quello destinato a retribuire la "qualità" del lavoro prestato nella giornata di domenica, è un compenso che partecipa della medesima natura di quest'ultimo e per il quale valgono gli stessi principi elaborati dalla giurisprudenza al riguardo (n. 10.2). Si tratta, infatti, dell'attribuzione patrimoniale diretta a compensare la specifica penosità della prestazione, determinata dal ritardo nel godimento del riposo settimanale (cfr. Cass. 9 ottobre 1991, n. 10573). 15.1. Il Tribunale è pervenuto all'esito di rigetto della domanda sulla base dell'accertamento che un compenso adeguato per tale causale era stato corrisposto dall'azienda, secondo le previs.oni contrattuali (contratti collettivi nazionali e aziendali). L'indagine è stata compiuta senza errori giuridici e la conclusione giustificata da motivaz one sufficiente e non contraddittoria. Va premesso che le due maggiorazioni retributive spettanti al turnista che lavora di domenica e che ritarda il godimento del riposo settimanale ben possono cumularsi alla stregua di previsioni pattizie che fissino globalmente il trattamento economico-normativo differenziato proprio in considerazione delle caratteristiche della prestazione (Cass. 20 gennaio 1989, n. 342, cit. e, implicitamente, la giurisprudenza richiamata in tema di lavoro domenicale). Dall'adozione di turni programmati, il Tribunale ha desunto, con ragionamento conforme al parametro della plausibilità logica, che necessariamente i lavoratori chiamati a lavorare di domenica per l'edizione del lunedì del giornale dovevano "ritardare" il riposo e che, pertanto, le erogazioni 15 10 previste tenevano conto dei complessivi tratti caratteristici della prestazione. In particolare, all'80%, di maggiorazione per il lavoro domenicale, si aggiungeva un'indennità pari a tre ore di retribuzione, un'ulteriore indennità ad personam per coloro che già godevano di un migliore trattamentɔ economico alla data del 25 giugno 1972 per il lavoro domenicale, una gratifica annuale pari alla retribuzione di complessivi sessanta giorni prevista dal contratto aziendale del 13 ottobre 1971 in sostituzione di precedenti trattamenti riconosciuti per il lavoro domenicale. 15.2. Vanno richiamate in proposito le considerazioni svolte dalla Corte nella già menziona a decisione n. 4087 del 1993: il compenso spettante per il ritardo nella fruizione del ripo:.o settimanale deve essere equitativamente determinato dal giudice in relazione alla concreta gravosità della prestazione;
una prestazione domenicale secondo turni comporta lo spostamento del riposo settimanale al di là dell'arco di sette giorni, per cui, se la norma pattizia prevede compensi più elevati rispetto ad un adeguato compenso per il lavoro domenicale, è necessario che il giudice di merito accerti quanta parte di tali erogazioni sia da imputare alla maggiore penosità del lavoro domenicale in sé e quanta parte sia eventualmente destinata a compensare in tutto o in parte la gravosità derivante dal mancato riposo dopo sei giorni, "data la costante sovrapposizione dei cue titoli". 15.3. Pertinente è altresì la menzione del principio secondo il quale la mancanza in concretc di diverse e specifiche ragioni di particolari attribuzioni patrimoniali deve indurre il giudice a ritenere che siano dirette a compensare la prestazione come imposta dai turni (Cass., sez. un., n.10513 del 1991, cit.). 16. In definitiva, il lavoratore turnista che presta la sua attività lavorativa per l'edizione a stampa di giornali quotidiani, il quale, impegnato, secondo le previsioni contrttuali, nei giorni di domerica, fruisce del giorno di riposo dopo sette, o più (ma entro limiti di ragionevolezza) giorni consecutivi di lavoro, non può pretendere il risarcimento del danno perché non è configurabile antigiuridicità, né un indennizzo perché non gli è imposto alcun sacrificio (legittimo) di diritti della persona;
eg i ha diritto, invece, ad essere particolarmente retribuito in relazione alla qualità della prestazione (in considerazione del maggior costo personale richiesto dalla protrazione per oltre sei giorni), ma non con riferimento alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario, in quanto non fornisce una quantità di lavoro superiore al dovuto (fermo restando che la fonte negoziale può diversamente disporre). Ove il contratto nulla preveda, il compenso è liquidato dal giudice secondo criteri equitativi ed ai sensi dell'art. 36 Cost., ma il giudice può comunque accertare che il trattamento complessivo assicurato dal contratto al turnista è tale da comprendere anche, in maniera adeguita, il compenso per la penosità del lavoro nel settimo giorno ed quanto è avvenuto nella fattispecie secondo l'insindacabile accertamento del giudice del merito. 16 17 17. Dell'ottavo motivo del ricorso, invece, la Corte non può esaminare la fondatezza, in applicazione del principio di diritto, pacifico nella sua giurisprudenza (cfr, fra le più recenti, Cass. 28 agosto 1999, n. 9057), secondo il quale, in tema di impugnazioni, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di ura soltanto di tali ragioni, determina l'inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravam e proposto avverso l'altra (o le altre), in quanto l'eventuale accertamento della fondatezza dei motivi di ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata non potrebbe essere cassata, restando, pur sempre fondata, del tutto legittimamente, su di essa. 17.1. Nella specie, il Tribunale non si è limitato a rigettare le richieste istruttorie rivolte a dimostrare che anche i dipendenti non turnisti avevano ricevuti gli stessi benefici dei turnisti, ma ha anche affermato che, se anche la circostanza fosse stata accertata, non avrebbe potuto incidere;
ul fatto che i turnisti avevano ricevuto tutto quanto previsto dal contratto collettivo come comper.so anche della particolare penosità della loro prestazione. Tale diversa ragione della decisione di rigetto delle richieste istruttorie non ha formato oggetto di censura specifica. 18. Per queste ragioni il ricorso deve essere rigettato. La natura della controversia e delle questioni induce a ritenere la sussistenza di giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso il 23 aprile 2001. амьтим (and ) Il PresidenteСмочно выборений Il Consigliere estensore I D , O 0 A L 1 S L 3 S . O 3 T A B 9 T R I , A . ' D A L IL CANCELLIERE S N A L E T E P 3 Depositate in Cancelleria S S D 7 I O - I 7 LU6. 2001 N P 8 S - G EMA M N oggi 1 I O E 1 S A A I D CANCELLIERE E D T A R G E E O , T O G C O N T E R E T L I T S R S E I I A G D L E L R O E D 1 7