Sentenza 13 settembre 2007
Massime • 1
In tema di mandato d'arresto europeo, la competenza funzionale del presidente della Corte di appello di emettere, in esito alla convalida dell'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria, l'ordinanza applicativa della misura coercitiva, non esclude che analogo potere possa essere esercitato dalla Corte di appello in composizione collegiale contestualmente alla convalida stessa.
Commentario • 1
- 1. Mandato di arresto europeohttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 13/09/2007, n. 35001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35001 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 13/09/2007
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - ORDINANZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 48
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 28797/2007
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
OC RA Al unita, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa in data 06.07.2007 dalla Corte di Appello di Catanzaro, che ha respinto l'istanza di scarcerazione della OC per addotta nullità della sua audizione e dei successivi provvedimenti di convalida dell'arresto di p.g. e di applicazione della misura cautelare carceraria;
esaminati gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere Dott. PAOLONI Giacomo;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. CIANI Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
Che:
- la cittadina rumena RA LU OC è stata tratta in arresto il 30.6.2007 a fini di consegna comunitaria da carabinieri della Stazione di Spezzano della Sila perché attinta da mandato di arresto europeo emesso il 10.5.2007 dal Tribunale di Cluj (Romania) in relazione a mandato di esecuzione emesso il 28.3.2007 dallo stesso Tribunale di Cluj per l'esecuzione della condanna a due anni di reclusione inflittale con sentenza irrevocabile (pronunciata dal Tribunale di Cluj il 15.2.2007) per il reato di concorso in rapina commesso il 18.10.2004 in Romania;
- la Corte di Appello di Catanzaro con l'epigrafata ordinanza del 6.7.2007 ha respinto l'istanza di scarcerazione avanzata dal difensore della OC sul presupposto della nullità dell'udienza di convalida dell'arresto e degli atti conseguenti e (alternativamente) della sopravvenuta perenzione del provvedimento cautelare per omessa o intempestiva trasmissione dei documenti integrativi del mandato di arresto europeo da parte dello Stato di Romania;
- contro tale decisione ricorre per cassazione il difensore della OC, deducendo le seguenti tre censure per congiunte violazioni di legge e carenze di motivazione:
1) violazione della L. n. 69 del 2005, artt. 13 e 39, art. 391 c.p.p.: l'audizione della donna (udienza) per la convalida dell'arresto sarebbe avvenuta in assenza di un difensore dell'arrestata (il nominato difensore di ufficio non avendo ricevuto tempestivo avviso): è stato vistosamente vulnerato il diritto di difesa della OC, attesa la necessaria partecipazione del difensore all'udienza di convalida, prevista dall'art. 391 c.p.p., norma applicabile al caso di specie e da intendersi implicitamente richiamata della L. n. 69 del 2005, artt. 13 e 39; il "macroscopico vizio" della procedura non può non "travolgere" la convalida dell'arresto e la successiva misura cautelare;
2) violazione di legge con riferimento alla L. n. 69 del 2005, artt.9, 10, 13, comma 2, art. 391 c.p.p., comma 5 e art. 716 c.p.p., comma 3: l'ordinanza applicativa della custodia cautelare carceraria è
stata emessa dalla Corte di Appello in composizione collegiale e non già dal Presidente della Corte di Appello, come è invece previsto della L. n. 69 del 2005, artt. 9, 10 e 13, e come ha puntualmente stabilito questa Corte regolatrice (della sentenza Cass. Sez. 6, 21.11,2006 n. 40614, Arturi, rv. 235513, richiamata dal ricorrente sono trasfusi interi brani nel corpo del ricorso, in particolare rimarcandosi che - per detta decisione - la ratio della competenza presidenziale o monocratica per l'adozione della misura cautelare deve individuarsi nella necessità che non vi sia alcuna discontinuità temporale tra la convalida dell'arresto e la predisposizione della misura cautelare);
3) violazione degli artt. 125 e 274, c.p.p., lett. b): l'impugnata ordinanza della Corte di Appello non chiarirebbe i referenti ispiratori delle esigenze cautelari connesse al supposto pericolo di fuga della reclamata OC;
- pur nell'irrisolta dubitatività inerente sia la ricorribilità (ammissibilità) delle illustrate censure (violazioni di legge) ricondotte ad una ordinanza de liberiate del giudice della consegna comunitaria separatamente dal ricorso contro la decisione conclusiva (sentenza) che disponga la consegna del soggetto allo Stato emittente il m.a.e. (ricorribilità che, assimilando il giudice di legittimità ad un giudice del riesame o dell'appello cautelare, sembra confliggere con i canoni di speditezza processuale e di reciproca affidabilità che ispirano i rapporti di assistenza giudiziaria penale tra gli Stati membri della U.E. ratificati dalla L. n. 69 del 2005), sia la stessa persistenza dell'interesse attuale al ricorso
(art. 568 c.p.p., comma 4) per la sopravvenuta decisione sulla consegna, questo collegio deve prendere atto - da un lato - che l'odierno ricorso è proposto ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, e L. n. 69 del 2005, art. 39, (in rel. art. 719 c.p.p.) e che d'altro lato il Ministero della Giustizia ha comunicato (con nota 7.9.2007) che con sentenza emessa il 22.8.2007 la Corte di Appello di Catanzaro ha deliberato L. n. 69 del 2005, ex art. 17, la consegna della OC in esecuzione del m.a.e. dell'autorità giudiziaria rumena, sentenza avverso la quale non consta - al momento - essere stato interposto nel previsto termine di rito (dieci giorni, termine scadente il 7.9.2007) ricorso per cassazione;
- a prescindere dalle delineate problematiche, le doglianze enunciate dal ricorrente non sono assistite da giuridico fondamento (sino a lambire i contorni dell'inammissibilità), di guisa che il gravame deve essere rigettato;
- inconsistente si rivela la supposta nullità argomentata con il primo motivo di ricorso, dal momento che la semplice lettura del verbale della (udienza di) prima "audizione" di RA OC svoltasi in data 3.7.2007 davanti al giudice del Tribunale di VI (delegato dal Presidente del Tribunale, a sua volta ritualmente delegato ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 13, comma 1, u.p., dal capo dell'ufficio distrettuale, cui il verbale di arresto della OC è stato trasmesso in data 1.7.2007) smentisce l'assunto del ricorrente, asseverando in due passaggi la rituale presenza di un difensore all'incombente istruttorio del procedimento passivo di consegna, presenza scandita anche dalla proposizione di eccezioni procedurali ("...alla presenza dell'avv. NICOTERA Angelo, in sostituzione dell'avv. CUTRI Piergiuseppe, il quale rileva la mancanza della convalida dell'arresto nelle 48 ore ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 13..."; "...si da atto che a seguito di rituale avviso è comparso l'av. NICOTERA Angelo");
- parimenti infondata è la doglianza espressa con il terzo motivo di gravame, poiché sia l'ordinanza di convalida dell'arresto di p.g. della OC che l'ordinanza applicativa della misura custodiale carceraria motivano idoneamente l'esistenza di esigenze cautelari connesse all'immanente "pericolo di fuga" della reclamata per sottrarsi all'esecuzione della condanna inflittale dall'autorità giudiziaria del suo Paese (indisponibilità di stabili referenti e di una fissa dimora della donna in Italia);
- processualmente inconferenti vanno giudicati i rilievi critici proposti con il primo motivo di ricorso in ordine alla sequenza temporale e modale (funzionale) delle preliminari decisioni sullo stato di libertà della OC a seguito dell'adprehensio rei operata dalla polizia giudiziaria per effetto di segnalazioni di "ricerca" della donna anche in ambito extranazionale rumeno (segnalazioni Interpol e SIS);
- premesso che la convalida dell'arresto disposta dal Presidente della Corte di Appello di Catanzaro il 3.7.2007 è avvenuta tempestivamente entro le 48 ore dalla comunicazione dell'arresto della OC ("messa a disposizione" L. n. 69 del 2005, ex art. 11:
fax in data 1.7.2007) e senza apprezzabile soluzione di continuità rispetto alla audizione dell'arrestata svoltasi lo stesso giorno 3.7.2007 (non appena il verbale di audizione del giudice del Tribunale di VI è pervenuto per le vie brevi al capo di Corte), le censure sollevate dal ricorrente con specifico riguardo all'incompetenza (determinante illegittimità) della Corte di Appello in composizione collegiale ad emettere l'ordinanza cautelare a carico della OC, in luogo del personale (monocratico) intervento funzionale del Presidente della Corte, muovono da una non meditata lettura della decisione di questa Corte regolatrice ampiamente evocata e riprodotta nel ricorso (Cass. Sez. 6, 21.11.2006 n. 40614, Arturi, rv. 235513: "Spetta al Presidente della Corte di appello o al magistrato da lui delegato, e non già alla Corte di appello, il potere di emettere, in esito alla convalida dell'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria, l'ordinanza applicativa della misura coercitiva, perché la decisione sulla protrazione dello stato di restrizione della libertà personale deve essere assunta dallo stesso organo cui è demandata la decisione sulla convalida, in conformità a quanto previsto in materia estradizionale");
- in vero la citata sentenza di questa Corte (che rinvia ad altro precedente in termini: Cass. Sez. 6, 5.6.2006 n. 20550, Volanti, rv. 233744) chiarisce che la speciale competenza del Presidente della Corte desumibile dal testuale richiamo della L. n. 69 del 2005, art.13, comma 2, agli artt. 9 e 10 stessa legge, in deroga alla competenza ordinaria del giudice collegiale prevista dalla L. n. 69 del 2005, art. 9, in rapporto all'esecuzione di un mandato comunitario a carico di soggetto non previamente arrestato per iniziativa di p.g., è strettamente legata alla validità dell'arresto (tempestivo controllo dell'operato degli organi di p.g.) e discende dalla necessità che non vi sia "alcuno iato temporale" tra l'avvenuta convalida dell'arresto e la pedissequa decisione sul perdurare o meno dello stato di detenzione del soggetto reclamato con il m.a.e.;
- è agevole osservare, per tanto, che l'anzidetta competenza funzionale derogatoria del capo di Corte non deve ne' può intendersi come esclusiva (in riferimento a soggetto arrestato dalla p.g. a fini di consegna comunitaria) o -per ricorrere ad un ossimoro- come non derogabile, ogni qual volta si renda possibile procedere alla eventuale applicazione di una misura cautelare nei confronti della persona arrestata senza che intercorra alcun significativo intervallo temporale tra l'avvenuta convalida dell'arresto e l'emissione dell'ordinanza cautelare, in guisa che possa trovare spazio l'intervento del giudice collegiale secondo l'ordinaria competenza funzionale disciplinata dalla L. n. 69 del 2005, art. 10; situazione, questa descritta, verificatasi per l'appunto nel caso della OC, atteso che la misura cautelare carceraria nei confronti della donna è stata disposta dalla Corte di Appello di Catanzaro in composizione collegiale contestualmente - e in difetto di qualsiasi soluzione di continuità- con la convalida dell'arresto effettuata dal Presidente del collegio (capo di Corte facente funzione): l'ordinanza presidenziale di convalida dell'arresto e l'ordinanza collegiale applicativa della custodia carceraria sono state emesse entrambe nella stessa data del 3.7.2007;
- di conseguenza alcun vulnus è stato recato ai diritti ed alle guarentigie anche temporali della consegnanda RA LU OC (essendo ultroneo, tra l'altro, rimarcare le potenziali maggiori garanzie offerte all'interessato da un decisione de liberiate assunta da un organo collegiale piuttosto che da un organo monocratico);
- al rigetto del gravame segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, curando la cancelleria gli incombenti di comunicazione previsti dalla L. n. 69 del 2005, art.22, comma 5.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si comunichi al Ministro della Giustizia. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2007