Sentenza 29 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/2003, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
I P D E A 01 342 / 03 A S O T S R S A ) T O 4 T EPUBBLICA ITALIANA S 7 P I . n M A G I 7 ' R E 8 L IN NOME DEL P 9 T R L 1 L A I o A z D D r ORTE SUPREM DI CASSAZIONE I a e , Oggetto E g m N g T O e G N L L O E SEZIONE PRIMA CIVILE L 9 S 1 O . ы триаA rab t E A r B D A ( Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14308/00 DELLI PRISCOLI Presidente Dott. Mario - Rel. Consigliere Dott. Vincenzo PROTO .2514 Cron. MARZIALE Consigliere Dott. Giuseppe Consigliere Rep. Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Ud.14/10/2002 RORDORF Consigliere Dott. Renato ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CU LE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MANZONI 91, presso l'avvocato GIUSEPPE ROSSI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
A
contro
NA ROSSANA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SIRACUSA 16, presso l'avvocato GIUSEPPE MARSICO, rappresentata e difesa dall'avvocato COSIMO FORTUNATO, giusta procura in calce al controricorso;
2002 - controricorrente 1845 avversO la sentenza n. 22/99 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 06/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/2002 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Rossi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Castrovillari con sentenza 24 giu- 1998 dichiarò la cessazione degli effetti civili gno del matrimonio contratto da CH SO e da Rosan- na ME, e dichiarò l'SO obbligato a corri- spondere all'ex coniuge, a titolo di assegno di mante- nimento, lire 400.000 mensili da rivalutarsi annualmen- te secondo gli indici istat. La Corte d'appello di Catanzaro, adita in sede di impugnazione dall'SO, che aveva contestato la sta- tuizione dell'obbligo di versamento dell'assegno divor- zile, confermò la decisione di primo grado, e, premesso che il Tribunale, per quantificarne l'entità, aveva fatto riferimento all'assegno concordato dalle parti in sede di separazione consensuale, osservò: -che la ME aveva provato di non godere di al- 2 cun reddito, risultando iscritta, secondo la certifica- zione in data 31 ottobre 1996 dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione di Cosenza, nella lista di disoccupazione;
-che il peggioramento del tenore di vita dalla stessa goduto emergeva dal suo stato attuale di disoc- cupazione e tale dato poteva essere posto a fondamento dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimen- to;
-che l'ammontare dell'assegno, stabilito in lire 400.000, appariva equo e congruo, avuto anche riguardo al reddito mensile di circa due milioni goduto dall'SO. Avverso questa sentenza questi ha proposto ricorso per cassazione in base a due motivi. La ME ha re- sistito con controricorso. Motivi della decisione Col primo motivo, denunciando la violazione dell'art.5 1.898 del 1970 e vizi di motivazione, il ri- corrente censura l'affermazione della sentenza impugna- ta, secondo cui il peggioramento del tenore di vita go- duto in costanza di matrimonio dalla ME risultava dal suo stato di disoccupazione, e deduce che la stessa avrebbe dovuto anche provare di non essere in condizio- ni di procurasi mezzi adeguati per ragioni oggettive, Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.14308 00) 3 non potendo rientrare tra queste la posizione di stu- dentessa universitaria da essa assunta dopo il conse- guimento del diploma di scuola media superiore. motivo, denunciando la violazione Col secondo C.C. e dell'art. 115 c.p.c., nonché vizi dell'art.2697 di motivazione, sostiene che, in difetto della prova della inadeguatezza dei mezzi di sostentamento e della oggettiva impossibilità di procuraseli, la Corte d'appello avrebbe dovuto negare il diritto all'assegno. I due motivi, che, considerata la connessione delle censure svolte, possono essere esaminati insieme, non hanno fondamento. G La sentenza impugnata, premesso che il Tribunale per determinare l'assegno di mantenimento, in mancanza di prova certa del deterioramento delle condizioni eco- nomiche della ME, aveva tratto utili elementi di valutazione dall'assetto economico concordemente stabi- lito dalle parti (versamento di lire 400.000 mensili) in sede di separazione, ha considerato: -che la ME aveva provato di non godere di al- cun reddito, essendo essa iscritta, in base alla certi- ficazione in data 31 ottobre 1996 dell'ufficio del la- voro e della massima occupazione di Cosenza, nella li- sta di disoccupazione;
-che il peggioramento del tenore di vita dalla Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.14308 00) stessa goduto, emergente dal suo stato attuale di di- soccupazione, poteva essere posto a fondamento dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimen- to. Ha, quindi, stabilito l'ammontare dell'assegno te- nendo conto del reddito mensile di circa due milioni goduto dall'SO. L'iter argomentativo seguito dalla Corte di merito si sottrae alle censure del ricorrente. Nella disciplina dettata dall'art.5 della legge n.898 del 1970 la concessione dell'assegno periodico di divorzio trova il suo presupposto nella inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, da intendersi come in- G sufficienza dei medesimi a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (ex plurimis, Cass.26 settembre 1997, n.9455 e Cass.22 set- tembre 1999, n.10260), e l'impossibilità di procurarsi adeguati mezzi di sostentamento per ragioni obbiettive costituisce ipotesi non alternativa alla mancanza di tali mezzi, ma esplicativa di essa, nel senso che va correlata a tale inadeguatezza;
deve cioè trattarsi di impossibilità di ottenere mezzi tali da consentire di raggiungere un tenore di vita sostanzialmente non di- verso da quello goduto in costanza di matrimonio, e non (Cass.26 febbraio 1998, di mera sufficienza economica Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.14308 00) n.2087). Nella fattispecie, accertata l'assenza di stabili fonti di sostentamento della ME e, comunque, 1'insufficienza delle sue disponibilità economiche, correttamente il giudice del merito ha ravvisato in ta- le situazione il deterioramento delle precedenti condi- zioni in dipendenza del divorzio, avuto anche riguardo all'assegno concordato dai coniugi in sede di separa- zione consensuale. In tale contesto non vale invocare, a sostegno del- la tesi del ricorrente, la condizione di studentessa A universitaria della ME, non essendo tale condi- zione per sé incompatibile con l'insussistenza di mezzi adeguati;
né la violazione delle regole sull'onere pro- batorio, in quanto la ME ha documentalmente dimo- strato il proprio stato di disoccupazione sul quale è stato fondato il convincimento del giudice del merito. In conclusione, il ricorso va rigettato. Consegue, secondo il principio della soccombenza, condanna del ricorrente alle spese del giudizio di la cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento di euro 2.100,00, di cui euro 2.000,00 per onorari, a favore della resistente. Corte di cassazione est. V.Proto (r.n. 14308 00) 6 Così deciso nella camera di consiglio della prima Sezione civile il 14 ottobre 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Mens llli Bricoli (Vincenzo Proto (Mario Delli nchi DC 29 h Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.14308 00) 7