Sentenza 17 dicembre 2013
Massime • 1
La previsione contenuta nella legge n. 94 del 2009, che modificando l'art. 2 bis della legge n. 575 del 1965, consente al giudice di applicare le misure di prevenzione patrimoniali anche prescindendo dalla verifica della pericolosità attuale del proposto, si applica anche alle fattispecie realizzatesi prima dell'entrata in vigore della predetta legge, stante la finalità prettamente preventiva che accomuna le misure di sicurezza a quelle di prevenzione, con conseguente applicabilità anche per queste ultime dell'art. 200 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/2013, n. 18848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18848 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 17/12/2013
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - N. 1695
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 12505/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. VE IO, nato a [...] il 2//07/1975;
2. VE AT, nato a [...] il [...];
avverso il decreto del 20/11/2012 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oldi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. GIALANELLA Antonio che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso di VE IO e rigetto del ricorso di VE AT.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 20 novembre 2011 la Corte d'Appello di Napoli, confermando l'analogo provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha disposto la confisca di proprietà immobiliari in parte intestate a VE AT e in parte al di lui figlio VE IO, nonché di un'autovettura intestata a VE AN e di quote sociali della società Edil 2000 s.a.s., intestate a VE AT e ad GI AN. Il provvedimento è stato adottato ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, art.
2- ter in considerazione della già accertata sussistenza di indizi di appartenenza ad associazione di tipo mafioso a carico di VE AT, al quale in data 6 febbraio 2007 era stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, seguita da provvedimento di sequestro in data 13 marzo 2007; la confisca ha colpito anche i beni intestati a VE IO e ad altri soggetti terzi, a motivo della ritenuta loro appartenenza alla sfera di disponibilità di VE AT.
2. Hanno proposto separatamente ricorso per cassazione VE IO e VE AT, per il tramite del comune difensore, deducendo le censure di seguito indicate.
2.1. VE IO, col primo dei suoi due motivi, denuncia l'illegittimità del provvedimento ablatorio siccome emesso in assenza di un previo accertamento dell'attualità della pericolosità sociale del proposto. Sostiene che la L. 31 maggio 1965, n. 575, art.
2-bis, comma 6-bis nel testo conseguito all'introduzione delle novelle legislative del 2008 e del 2009, non può essere applicato retroattivamente per il divieto fattone dall'art. 2 c.p., comma 4;
solleva, per il caso di diversa interpretazione, questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 Cost.. Col secondo motivo il ricorrente denuncia l'errata applicazione del L. n. 575 del 1965, art.
2-ter ad una fattispecie caratterizzata dalla insussistenza delle condizioni legittimanti la misura ablatoria nei confronti del terzo intestatario.
2.2. VE AT col primo motivo solleva a sua volta, in termini testualmente sovrapponibili a quelli del primo motivo di VE IO, le medesime questioni di diritto e, in subordine, di legittimità costituzionale.
Col secondo motivo, denunciando violazione di legge sostanziale e processuale, nonché vizio di motivazione, contrasta le ragioni che hanno indotto la Corte d'Appello a ravvisare l'illegittimità dell'accumulazione patrimoniale della famiglia VE, la sproporzione di essa rispetto ai redditi lecitamente prodotti e la contestualità fra le acquisizioni patrimoniali e la ritenuta appartenenza del ricorrente ad un'organizzazione criminale. Sottopone a dettagliata disamina il tempo e le modalità di acquisto di ogni singolo bene, per dedurne la piena legittimità delle risorse impiegate, lamentando che altrettanto non sia stato fatto dal giudice di merito.
Con successiva memoria deduce motivi aggiunti, facendo richiamo ad una recente pronuncia di questa stessa sezione, relativamente alla quale segnala l'affermazione del principio di irretroattività delle modifiche legislative introdotte dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, e dalla L. 15 luglio 2009, n. 94. Con altra memoria difensiva, personalmente sottoscritta e qui pervenuta in data 11 dicembre 2013, il ricorrente insiste sulla questione di legittimità costituzionale, estendendola al parametro di cui all'art. 25 Cost.; insiste, poi, sulla legittimità delle proprie acquisizioni patrimoniali, richiamando la documentazione versata in giudizio e contrastando gli argomenti posti a base del decreto impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Dedicando prioritariamente attenzione al ricorso proposto da VE IO, se ne deve rilevare l'inammissibilità.
1.1. Nella giurisprudenza di legittimità è fermo il principio secondo cui nel procedimento di prevenzione, mentre per il difensore del proposto è sufficiente per proporre ricorso per cassazione un mandato difensivo analogo a quello rilasciato dall'imputato nel processo penale, ai sensi dell'art. 571 cod. proc. pen., comma 3 per i terzi interessati è indispensabile il conferimento di procura speciale (così, da ultimo, Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone, Rv. 256264; v. anche Sez. 2, n. 27037 del 27/03/2012, Bini, Rv. 253404; Sez. 6, n. 13798 del 20/01/2011, Bonura, Rv. 249873). Nel caso di cui ci si occupa al difensore di VE IO è stata rilasciata una procura che gli attribuiva, tra l'altro, la facoltà di addivenire alla scelta di riti alternativi (peraltro fuori luogo in un procedimento di prevenzione), ma nessun potere gli conferiva per l'esercizio di attività difensive nei gradi successivi a quello del rilascio: sicché, stante il dettato dell'art. 100 c.p.p., comma 3, per cui la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa, deve concludersi che il ricorso di VE IO è stato proposto da difensore privo del necessario potere di rappresentanza: donde il vizio di inammissibilità.
2. Del pari inammissibile, ma questa volta per carenza d'interesse, è il ricorso di VE AT nella parte in cui impugna la confisca di beni intestati ad altri soggetti (per l'appunto a VE IO, nonché a VE AN e ad GI AN) sostenendo l'esclusiva disponibilità in capo ad essi dei beni sottoposti alla misura patrimoniale. Questa Corte Suprema ha già enunciato il principio, che va qui ribadito, a tenore del quale il decreto di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi può essere impugnato soltanto dal terzo apparente intestatario, non avendovi alcun interesse il soggetto al quale il provvedimento attribuisce l'effettiva disponibilità (Sez. 5, n. 6208 del 21/10/2010 - dep. 18/02/2011, Bifulco, Rv. 249499); e ciò ben si spiega in quanto la sua impugnativa, diretta a contestare la ritenuta divaricazione tra apparenza ed effettiva realtà giuridica, si tradurrebbe in un disconoscimento della propria signoria sul bene e, quindi, nella inammissibile tutela a nome proprio di un diritto altrui.
3. È invece ammissibile, ma privo di fondamento per quanto più innanzi si vedrà, il ricorso dello stesso VE AT nella parte riguardante i beni oggetto di confisca a lui intestati: il che restringe il thema decidendum a due soli cespiti: il fabbricato non censito in catasto, ubicato in località Fosso Cupo di Sessa Aurunca, abitato dal VE coi suoi familiari;
le quote a lui intestate della società Edil 2000 s.a.s..
3.1. L'ammissibilità, per vero, è ristretta al primo motivo, il quale pone un problema di diritto intertemporale che può riassumersi nelle proposizioni che seguono: anteriormente alle modifiche normative introdotte, in un primo tempo, dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, e in un secondo tempo dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, il quadro giuridico tracciato dalla L. 31 maggio 1965, n. 575 nel testo allora vigente non consentiva l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali se non in presenza di una misura personale (ed entro il termine di durata di questa, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 465 del 1993); successivamente, entrato in vigore la citata L. n. 575 del 1965, art.
2-bis, comma 6-bis ivi introdotto con decorrenza dal 26 luglio 2008, si è resa possibile l'applicazione disgiunta delle misure di prevenzione personali e patrimoniali: il che ha comportato, secondo l'interpretazione datane dalla giurisprudenza (Sez. 1, n. 18327 del 13/01/2011, Greco, Rv. 250221), la possibilità di imporre la misura di carattere reale indipendentemente dall'accertamento della pericolosità sociale del proposto;
si rende, conseguentemente, necessario stabilire se il nuovo assetto normativo possa trovare applicazione anche in casi, come quello qui rassegnato, in cui la proposta di applicazione della misura patrimoniale sia cronologicamente anteriore alla modifica normativa, ovvero se tale applicazione sia vietata in virtù del disposto dell'art. 2 c.p., comma 4. La giurisprudenza di questa Corte Suprema è prevalentemente orientata a dare al quesito risposta conforme alla prima ipotesi, argomentando in base alla riconosciuta equiparabilità delle misure di prevenzione alle misure di sicurezza disciplinate dal codice penale: con la conseguente applicabilità dell'art. 200 c.p., il cui testo così recita al comma 2: "Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo dell'esecuzione". In tal senso si sono espresse: Sez. 2, n. 33597 del 14/05/2009, Monticelli, Rv. 245251; Sez. 1, n. 26751 del 26/05/2009, De Benedittis, Rv. 244790; Sez. 6, n. 11006 del 20/01/2010, Cannone, Rv. 246682; Sez. 1, n. 39204 del 17/05/2013, Ferrara, Rv. 256141; Sez. 1, n. 44327 del 18/07/2013, Gabriele, Rv. 257638. L'unica voce dissonante è quella recata da una pronuncia di questa stessa sezione, richiamata dal ricorrente VE AT nella propria memoria con motivi aggiunti (Sez. 5, n. 14044 del 13/11/2012 - dep. 25/03/2013, Occhipinti, Rv. 255043); in essa è affermato il principio secondo cui la previsione contenuta nella L. 15 luglio 2009, n. 94, che modificando la L. 31 maggio 1965, n. 575, art.
2-bis consente al giudice di applicare le misure di prevenzione patrimoniali anche prescindendo dalla verifica della pericolosità del proposto, si applica solo alle fattispecie realizzatesi dopo l'entrata in vigore della legge citata, dovendosi escludere che possa trovare applicazione l'art. 200 cod. pen. che, per le misure di sicurezza e per quelle di prevenzione personali subordinate all'accertamento della pericolosità, pone una deroga all'effetto irretroattivo della legge. Nella motivazione è precisato che il venir meno del presupposto della pericolosità sociale attribuisce natura oggettivamente sanzionatoria alla misura di prevenzione patrimoniale, con la conseguenza che ad essa è applicabile il regime di irretroattività previsto dall'art. 11 preleggi. Non si ritiene di poter condividere la linea argomentativa che informa quest'ultima decisione. Ed invero, per quanto l'equiparazione delle misure di prevenzione a quelle di sicurezza sia stata tradizionalmente giustificata valorizzando il comune presupposto - tuttora operante per le misure personali - della pericolosità sociale del proposto, in realtà l'elemento che effettivamente accomuna i due istituti giuridici, e che è rimasto invariato pur dopo l'entrata in vigore delle novelle succedutesi negli anni 2008 e 2009, è la finalità prettamente preventiva delle misure imposte;
è proprio - e soltanto - in virtù di tale carattere, del tutto estraneo a funzioni sanzionatorie (indipendentemente dagli inevitabili effetti afflittivi), che la norma di cui all'art. 200 cod. pen. ha potuto resistere al controllo di legittimità
costituzionale (C. Cost, n. 196 del 12805/2010) sotto il profilo del prospettato contrasto con l'art. 7 della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo.
Orbene, per quanto debba riconoscersi che la ratio della previsione normativa in materia sia costituita dall'esigenza di fronteggiare una situazione considerata pericolosa per la comunità dei consociati, ciò non significa che la valutazione di pericolosità debba necessariamente rapportarsi alla vocazione criminale del proposto:
ben potendo invece il legislatore, nella sua discrezionalità, ravvisare la sussistenza di un pericolo per la collettività in altri e diversi presupposti fattuali, che nel caso specifico della confisca preventiva consistono nella disponibilità di beni di valore sproporzionato, rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta, ovvero nella sussistenza di indizi circa l'illecita provenienza delle risorse impiegate;
in ciò ravvisandosi una perdurante pericolosità non della persona, ma della disponibilità stessa del bene, in considerazione dei possibili effetti destabilizzanti per l'economia lecita: senza che ciò minimamente influisca sul carattere preventivo - dunque non sanzionatorio - della misura e, conseguentemente, sulla sua equiparabilità alla misura di sicurezza per i fini di cui all'art. 200 cod. pen.. Quanto fin qui argomentato rende conto del rigetto delle ragioni addotte a fondamento dell'eccezione di irretroattività della norma applicata e, nel contempo, della manifesta infondatezza della questione subordinata di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 25 Cost., come prospettata nella memoria difensiva personalmente presentata da VE AT (consentendo la astratta rilevabilità ex officio di superare la tardività della predetta memoria); quanto al diverso profilo, prospettato nel ricorso, di contrasto con l'art. 3 Cost., non è dato vedere in che modo l'ipotizzata disparità di trattamento, che si assume dipendere dalla maggiore o minore durata del procedimento di prevenzione, possa tradursi in un vizio di illegittimità costituzionale non di una norma processuale, ma di quella a carattere sostanziale contenuta nel denunciato art.
2-bis, comma 6 (rectius: comma 6-bis) della L. 31 maggio 1965, n. 575: donde la manifesta infondatezza anche per tale riguardo.
3.2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto, pur apparentemente denunciando - anche - la violazione di norme di legge sostanziali e processuali, nella sua illustrazione contiene censure esclusivamente riferibili a pretesi vizi di motivazione: le quali, anche dove non sconfinano in vere e proprie censure di merito, non sono comunque consentite in questa sede. È noto infatti che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge in virtù di quanto disposto, nel regime giuridico attuale, dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 10, comma 3, e nel regime previgente dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 11, la cui area di operatività era estesa alla materia qui trattata dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art.
3-ter, comma 2. E, sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia riconosciuto doversi ricondurre al vizio di violazione di legge quei casi in cui la motivazione sia del tutto carente (Sez. 6, n. 35044 del 08/03/2007, Bruno, Rv. 237277) o caratterizzata da enunciazioni talmente apodittiche e prive di costrutto logico, da rivelarsi soltanto apparente (Sez. 6, n. 15107/04 del 17/12/2003, Criaco, Rv. 229305), tale principio non è certamente applicabile al caso di specie, nel quale il decreto impugnato da conto ampiamente della ratio decidendi adottata dalla Corte territoriale, anche con specifico riguardo ai presupposti oggettivi della misura adottata, come è agevole riscontrare alla lettura degli articolati passaggi argomentativi sviluppati alle pagine da 3 a 8, ove è altresì contenuta la confutazione delle ragioni esposte dalla difesa nel ricorso in appello.
4. Conclusivamente, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto da VE IO, mentre è da rigettare quello proposto da VE AT. Ad ambedue i ricorrenti fanno carico singolarmente le spese del procedimento ex art. 616 cod. proc. pen. e D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 204, comma 2. Il primo va inoltre condannato al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo quantificare nella somma di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di VE IO e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Rigetta il ricorso di VE AT e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2014