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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/12/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2825 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
c.f. , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
e
, c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avvocato DAL PRA' PAOLA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti Pronunciare la loro separazione personale alle seguenti concordate condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi ciascuno di fissare ove credono la propria residenza.
2) La casa coniugale sita in Villaverla viene assegnata alla NO , dandosi Parte_1 atto che il signor si è già traferito altrove, portando con se i propri effetti Controparte_1 personali.
3) La figlia delle parti, maggiorenne ma non autosufficiente Persona_1 economicamente, che attualmente è domiciliata presso la città sede universitaria, rimarrà a vivere e comunque manterrà la residenza con la madre presso la casa familiare, libera di spostarsi come meglio ritiene. I genitori contribuiranno al suo mantenimento in ragione di una metà ciascuno, provvedendo pertanto a corrispondere direttamente alla figlia quanto necessario per il vitto e l'alloggio nella sede universitaria, ovvero a provvedervi direttamente, in pari quota, come attualmente avviene. Le spese straordinarie, così come individuate e disciplinate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza nell'ottobre 2017, che le parti dichiarano di conoscere, saranno sostenute per la quota di una metà ciascuno. Il genitore che le ha sostenute dovrà documentare entro fine mese all'altro genitore l'esborso in modo che questi provveda al relativo rimborso.
4) I Ricorrenti convengono di definire i rapporti economici tra loro in essere, quale elemento funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale come segue: Il signor CP_1 si obbliga a cedere alla NO , che accetta, la quota di 1/2 (metà)
[...] Parte_1 dei beni di cui è comproprietario con la moglie e precisamente: NCEU, Comune di Villaverla,
Catasto Fabbricati, foglio 5, M.N. 1375 sub. 26, Via Fornaci Vecchie, Cat. A/2, Cl. 2, consist
7,0 vani, Rendita €. 578,43 1375 sub. 27, Via Fornaci Vecchie, Cat. C/6, Cl. U, consist. 37 mq, rendita €. 47,41 E comunque l'immobile acquistato con atto ministero Notaio Per_2
in data 30.09.2003 n. 87956 di repertorio. A fronte di quanto sopra la NO
[...] Pt_1
si obbliga a corrispondere al signor che accetta, la somma
[...] Controparte_1 omnicomprensiva di euro 80.000,00 (ottantamila euro) che verrà pagata al momento del rogito notarile in attuazione del presente accordo. La NO si accollerà altresì il Parte_1 pagamento dell'intero residuo dovuto per il mutuo contratto con i propri familiari per l'acquisto dell'immobile. Il trasferimento della quota dell'immobile di proprietà del signor a favore della NO , avverrà entro e non oltre trenta Controparte_1 Parte_1 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi, con spese notarili a carico della NO . Detto trasferimento rientra nella Parte_1 regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi all'atto della separazione personale dei coniugi. Al Notaio rogante le parti chiederanno l'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74, anche a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999 e quindi, l'esenzione da imposta di bollo, registro, ipotecarie e catastale, nonché da tasse ipotecarie e da qualsiasi altra tassa poiché trattasi di attribuzione e riassetto economico – patrimoniale della famiglia, in esecuzione di accordi tra i coniugi intervenuti in sede di separazione. I mobili e comunque tutti i beni di arredo della casa sono già stati divisi tra i coniugi, secondo accordi tra loro intercorsi.
5) L'autovettura , N. A055738VI24, targata GT715BY, intestata alla NO Parte_2
, acquistata in comunione dei beni, viene assegnata alla stessa in proprietà Parte_1 esclusiva (si allega sub. 11 carta circolazione) L'autovettura n. Parte_2
A057967VI25, targata GD079MY, intestata al signor acquistata in Controparte_1 comunione dei beni, viene assegnata allo stesso in proprietà esclusiva (si allega sub.12 carta circolazione) Il motociclo, Yamaha 3LS XV250, n. telaio YM3LS042618, intestato al signor acquistato in comunione dei beni, viene assegnato allo stesso in proprietà Controparte_1 esclusiva (si allega sub.13 carta circolazione). L'autocarro, IVECO Fiat 49 12 3 3 CP_2
TELAIO ZCFC4980002101700, intestato al signor acquistato in Controparte_1 comunione dei beni, viene assegnato allo stesso in proprietà esclusiva (si allega sub.14 carta circolazione). Il trattore, targa AE685V, intestato al signor acquistato in Controparte_1 comunione dei beni, viene assegnato allo stesso in proprietà esclusiva (si allega sub.15 carta circolazione).
6) Con l'esatto adempimento di quanto sopra previsto i coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere reciprocamente avendo inteso definire ogni questione economica derivante e/o avente origine nel matrimonio.
7) Nulla a titolo di contributo al reciproco mantenimento essendo i coniugi autosufficienti economicamente.
8) Spese di procedura a carico delle parti in ragione di una metà ciascuno.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 25/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Villaverla (VI) in data 27/08/1994, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 18/11/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico dei due genitori, ciascuno nella misura della metà e alle condizioni convenute, le spese di mantenimento ordinario della figlia Per_1 maggiorenne ma non autosufficiente, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Villaverla in favore di quale genitore convivente con la figlia maggiorenne ma non autosufficiente;
Parte_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi Controparte_1 Parte_1 uniti in matrimonio in VILLAVERLA (VI) in data 27/08/1994 con atto trascritto al n. 13, parte II, serie A, anno 1994, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VILLAVERLA (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese. Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello