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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 15/12/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1454/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice relatore dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1454/2022
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IN AO
RICORRENTE
e
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: “Separazione giudiziale”
CONCLUSIONI
All'udienza del 06/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte, parte ricorrente ha concluso riportandosi integralmente al proprio ricorso introduttivo: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale pronunciare la separazione dei coniugi, liquidando, in favore della ricorrente ed a carico del signor , un assegno per il mantenimento della CP_1 stessa, di importo non inferiore a 400,00 euro mensili.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/07/2022, ha chiesto la pronuncia della Parte_2 separazione dal coniuge, , dalla cui unione non sono nati figli;
ha CP_1 domandato altresì la previsione, in suo favore, di un assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha allegato che, dopo i primi anni di matromonio, i rapporti tra le parti si erano gravemente deteriorati in conseguenza del venir meno dell'affectio coniugalis a causa “dell'atteggiamento di distacco del signor rispetto alla vita domestica ed alle necessità personali della CP_1 ricorrente stessa”, rappresentando altresì che “da anni ormai il signor ha CP_1 preso a trascorrere intere giornate fuori casa, rientrandovi, al più, soltanto nella tarda serata e per il tempo strettamente necessario al pernottamento”. E dunque,
“l'impossibilità della prosecuzione della convivenza che a tale stato di cose è conseguita ha determinato la signora a lasciare l'abitazione coniugale fin dai primi mesi del Pt_1
2021, senza che il signor abbia sollevato la benché minima riserva al riguardo” (cfr. CP_1 pag. 2, ricorso introduttivo).
non s'è costituito in giudizio, nonostante la regolare notifica nei suoi CP_1 confronti;
pertanto, all'udienza del 26/09/2023, è stata dichiarata la contumacia del resistente non comparso.
In sede presidenziale non sono stati adottati provvedimenti provvisori di natura economica sul presupposto che la “ pur priva di capacità reddituale, convive con Pt_1 un compagno in una casa di proprietà di quest'ultimo e può contare sul sostegno dei genitori del medesimo ”
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., ed all'esito, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***********
1) La separazione giudiziale.
Sussistono i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c., giacché la parte ricorrente ha dichiarato che la convivenza
è cessata e con essa ogni forma di comunione materiale e spirituale. L'irreperibilità e la contumacia di confermano, senza dubbio, CP_1
l'impossibilità di ricostituire la convivenza tra i coniugi.
2) Le pronunce economiche.
La ricorrente ha richiesto il riconoscimento di un assegno di mantenimento a suo favore, fondando la domanda sia sulla propria mancanza di un'attività lavorativa stabile, sia sulla presunta esistenza di un reddito del marito pari a circa euro 1.500 mensili derivante dalla sua attività lavorativa.
Ritiene il Collegio che le allegazioni della per ottenere l'assegno di Pt_1 mantenimento a carico del marito siano risultate, all'esito del giudizio, particolarmente scarne e generiche e non meritevoli di accoglimento.
La ricorrente, invero, non ha neppure allegato, né tantomeno provato, alcunché in ordine al tenore di vita mantenuto dalla coppia durante la convivenza matrimoniale.
Parimenti, non ha fornito elementi idonei a dimostrare le proprie attuali condizioni economiche, limitandosi ad affermare genericamente che, a causa di una seria patologia gastro-enterica, non ha potuto svolgere attività lavorative continuative, ma solo saltuarie (“la signora anche a motivo di una seria patologia Pt_1 gastro-enterica, non ha svolto attività lavorativa se non saltuariamente, ed anche nell'attualità risulta priva di occupazione”, pag. 2, ricorso introduttivo).
Dall'istruttoria espletata risulta, poi, per espressa ammissione della ricorrente, che la stessa abbia abbandonato la casa coniugale fin dai primi mesi del 2021 (cfr. pag. 2 del ricorso introduttivo) e che abbia conseguentemente instaurato un rapporto di stabile convivenza con altro uomo (“viviamo in una casa di sua proprietà”), in ragione del quale beneficia del sostegno e della solidarietà di quest'ultimo e di quella dei genitori del nuovo partner (“i suoi genitori ci aiutano anche facendo la spesa”, cfr. verbale d'udienza del 04/04/2023).
Tale circostanza esclude di per sé la possibilità di riconoscere l'assegno di mantenimento richiesto;
come noto, infatti, “in tema di crisi familiare, il diritto all'assegno di mantenimento viene meno ove, durante lo stato di separazione, il coniuge avente diritto instauri un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduca in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio”(Cfr. Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 34728 del
12/12/2023)
Ad ogni modo, deve osservarsi, quanto al resistente, che - sebbene la ricorrente abbia dedotto che lo stesso svolge un'attività lavorativa presso un'azienda agricola, con reddito mensile di circa euro 1.500 - dall'istruttoria è emerso, a seguito dell'ordine di esibizione delle buste paga impartito al datore di lavoro con ordinanza del 10/06/2024, che il medesimo, a far data dal novembre 2023, non risulta più alle dipendenze della suddetta impresa né percettore dei relativi emolumenti (doc. denominato “ , Email_1 depositato in data 12/07/2024).
Alla luce di quanto sopra, dunque, non può ritenersi provata neppure la sussistenza di una condizione di sperequazione reddituale tra le parti;
elemento, questo, che invece risulta indispensabile per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento richiesto.
In conclusione, la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente deve essere rigettata.
3) Le spese di lite.
Attesa la natura del giudizio e l'interesse comune delle parti alla pronuncia sullo status, si giustifica, attesa la contumacia del resistente, la dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio il 02/08/2008, trascritto nei registri
[...] dello stato civile del Comune di FIGLINE E INCISA DA (Parte I, atto n.
22, anno 2008);
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune suddetto di annotare questa sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
RIGETTA nel resto le domande della ricorrente.
DICHIARA IRRIPETIBILI le spese di lite di parte ricorrente.
Così deciso in Grosseto, nella Camera di Consiglio del 13/11/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice relatore dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1454/2022
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IN AO
RICORRENTE
e
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: “Separazione giudiziale”
CONCLUSIONI
All'udienza del 06/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte, parte ricorrente ha concluso riportandosi integralmente al proprio ricorso introduttivo: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale pronunciare la separazione dei coniugi, liquidando, in favore della ricorrente ed a carico del signor , un assegno per il mantenimento della CP_1 stessa, di importo non inferiore a 400,00 euro mensili.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/07/2022, ha chiesto la pronuncia della Parte_2 separazione dal coniuge, , dalla cui unione non sono nati figli;
ha CP_1 domandato altresì la previsione, in suo favore, di un assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha allegato che, dopo i primi anni di matromonio, i rapporti tra le parti si erano gravemente deteriorati in conseguenza del venir meno dell'affectio coniugalis a causa “dell'atteggiamento di distacco del signor rispetto alla vita domestica ed alle necessità personali della CP_1 ricorrente stessa”, rappresentando altresì che “da anni ormai il signor ha CP_1 preso a trascorrere intere giornate fuori casa, rientrandovi, al più, soltanto nella tarda serata e per il tempo strettamente necessario al pernottamento”. E dunque,
“l'impossibilità della prosecuzione della convivenza che a tale stato di cose è conseguita ha determinato la signora a lasciare l'abitazione coniugale fin dai primi mesi del Pt_1
2021, senza che il signor abbia sollevato la benché minima riserva al riguardo” (cfr. CP_1 pag. 2, ricorso introduttivo).
non s'è costituito in giudizio, nonostante la regolare notifica nei suoi CP_1 confronti;
pertanto, all'udienza del 26/09/2023, è stata dichiarata la contumacia del resistente non comparso.
In sede presidenziale non sono stati adottati provvedimenti provvisori di natura economica sul presupposto che la “ pur priva di capacità reddituale, convive con Pt_1 un compagno in una casa di proprietà di quest'ultimo e può contare sul sostegno dei genitori del medesimo ”
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., ed all'esito, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***********
1) La separazione giudiziale.
Sussistono i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c., giacché la parte ricorrente ha dichiarato che la convivenza
è cessata e con essa ogni forma di comunione materiale e spirituale. L'irreperibilità e la contumacia di confermano, senza dubbio, CP_1
l'impossibilità di ricostituire la convivenza tra i coniugi.
2) Le pronunce economiche.
La ricorrente ha richiesto il riconoscimento di un assegno di mantenimento a suo favore, fondando la domanda sia sulla propria mancanza di un'attività lavorativa stabile, sia sulla presunta esistenza di un reddito del marito pari a circa euro 1.500 mensili derivante dalla sua attività lavorativa.
Ritiene il Collegio che le allegazioni della per ottenere l'assegno di Pt_1 mantenimento a carico del marito siano risultate, all'esito del giudizio, particolarmente scarne e generiche e non meritevoli di accoglimento.
La ricorrente, invero, non ha neppure allegato, né tantomeno provato, alcunché in ordine al tenore di vita mantenuto dalla coppia durante la convivenza matrimoniale.
Parimenti, non ha fornito elementi idonei a dimostrare le proprie attuali condizioni economiche, limitandosi ad affermare genericamente che, a causa di una seria patologia gastro-enterica, non ha potuto svolgere attività lavorative continuative, ma solo saltuarie (“la signora anche a motivo di una seria patologia Pt_1 gastro-enterica, non ha svolto attività lavorativa se non saltuariamente, ed anche nell'attualità risulta priva di occupazione”, pag. 2, ricorso introduttivo).
Dall'istruttoria espletata risulta, poi, per espressa ammissione della ricorrente, che la stessa abbia abbandonato la casa coniugale fin dai primi mesi del 2021 (cfr. pag. 2 del ricorso introduttivo) e che abbia conseguentemente instaurato un rapporto di stabile convivenza con altro uomo (“viviamo in una casa di sua proprietà”), in ragione del quale beneficia del sostegno e della solidarietà di quest'ultimo e di quella dei genitori del nuovo partner (“i suoi genitori ci aiutano anche facendo la spesa”, cfr. verbale d'udienza del 04/04/2023).
Tale circostanza esclude di per sé la possibilità di riconoscere l'assegno di mantenimento richiesto;
come noto, infatti, “in tema di crisi familiare, il diritto all'assegno di mantenimento viene meno ove, durante lo stato di separazione, il coniuge avente diritto instauri un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduca in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio”(Cfr. Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 34728 del
12/12/2023)
Ad ogni modo, deve osservarsi, quanto al resistente, che - sebbene la ricorrente abbia dedotto che lo stesso svolge un'attività lavorativa presso un'azienda agricola, con reddito mensile di circa euro 1.500 - dall'istruttoria è emerso, a seguito dell'ordine di esibizione delle buste paga impartito al datore di lavoro con ordinanza del 10/06/2024, che il medesimo, a far data dal novembre 2023, non risulta più alle dipendenze della suddetta impresa né percettore dei relativi emolumenti (doc. denominato “ , Email_1 depositato in data 12/07/2024).
Alla luce di quanto sopra, dunque, non può ritenersi provata neppure la sussistenza di una condizione di sperequazione reddituale tra le parti;
elemento, questo, che invece risulta indispensabile per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento richiesto.
In conclusione, la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente deve essere rigettata.
3) Le spese di lite.
Attesa la natura del giudizio e l'interesse comune delle parti alla pronuncia sullo status, si giustifica, attesa la contumacia del resistente, la dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio il 02/08/2008, trascritto nei registri
[...] dello stato civile del Comune di FIGLINE E INCISA DA (Parte I, atto n.
22, anno 2008);
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune suddetto di annotare questa sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
RIGETTA nel resto le domande della ricorrente.
DICHIARA IRRIPETIBILI le spese di lite di parte ricorrente.
Così deciso in Grosseto, nella Camera di Consiglio del 13/11/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti