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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 21/11/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2623 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a Controparte_1 C.F._1
MO GI (VI) il 26/07/1985
e
, C.F. , nata a [...] Controparte_2 C.F._2
GI (VI) il 30/07/1985, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato
NA IN
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
1 Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1. Condizioni relative ai coniugi
1.1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e , che hanno contratto matrimonio in Controparte_2 Controparte_1
IN (VI), in data 03.10.2009 (atto n. 18, Parte 2, Serie A, Ufficio 1, anno 2009), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di quel comune di compiere le trascrizioni di legge;
1.2. Nessun contributo al mantenimento personale delle parti, per essere entrambi economicamente autosufficienti.
1.3. I coniugi si prestano reciprocamente il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente, nonché di quello per la figlia minore.
2. CONDIZIONI RELATIVE ALLA CASA CONIUGALE
2.1. La casa familiare sita in IN (VI), via Montello n. 39 viene assegnata alla signora che vi risiede con la figlia Controparte_2 Per_1
3. CONDIZIONI RELATIVE ALLA PROLE
3.1. La figlia minore minorenne e non autonoma economicamente, viene Per_1
affidata ad entrambi i genitori, i quali si impegnano ad esercitare la responsabilità
genitoriale in maniera condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, nel rispetto, in ogni caso, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori Per_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
3.2. continuerà a vivere prevalentemente con la madre. Per_1
3.3. Il padre terrà con sé la figlia:
- a settimane alterne, la giornata del sabato e la settimana successiva la giornata della domenica;
2 - visite settimanali: a settimane alterne, il martedì ed il giovedì, dalle 18.30 alle 21,00,
e la settimana successiva il mercoledì, dalle 18.30 alle 21,00, ed il venerdì dalle 18.30 alle 21,00.
3.4. Il padre sarà libero di stare con la figlia anche in altri momenti, previo accordo con la madre, e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di Per_1
3.5. trascorrerà con ciascun genitore, compatibilmente con i propri impegni Per_1 scolastici e ricreativi:
a) due settimane, non consecutive, durante le vacanze estive nel periodo da concordarsi tra il 31 maggio e l'8 settembre di ogni anno.
b) sette giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie, includendo, ad anni alterni, il giorno di Natale e Santo Stefano con un genitore e quello di Ultimo dell'anno e Capodanno con l'altro genitore, con l'intesa che, quando trascorre il periodo Per_1
Natale/Santo con un genitore, trascorrerà la Vigilia di Natale con l'altro e Per_2 quando trascorre il periodo Ultimo dell'anno/Capodanno con l'uno, trascorrerà il giorno dell'Epifania con l'altro:
c) tre giorni durante le vacanze pasquali, includendo ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro. I genitori si impegnano in ogni caso a rispettare le volontà della figlia, nel suo preminente interesse.
3.6. Tenuto conto delle attuale situazione economica e lavorativa di entrambi i coniugi il sig. , continuerà a contribuire al mantenimento Controparte_1 ordinario mensile della figlia nella misura determinata in sede di separazione e ora, a seguito dell'aggiornamento Istat, pari a € 407,00, rivalutabile annualmente secondo indice ISTAT famiglie, da versarsi entro il primo giorno di ciascun mese mediante bonifico bancario sulle coordinate bancarie già note. Si dà atto che, nella determinazione dell'entità dell'assegno di mantenimento, i coniugi hanno già tenuto conto che il signor è in procinto di alienare i beni Controparte_1 immobili di cui alle premesse e sarà conseguentemente liberato dalla quota parte del mutuo.
3.7. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per – secondo quanto Per_1
3 previsto dal Protocollo del Tribunale di Vicenza già a disposizione delle parti – verranno ripartite nella misura del 50% a carico di ciascun genitore.
3.8. I coniugi concordano che l'Assegno Unico Universale, pari a € 150,00, continuerà ad essere percepito dalla signora . Le detrazioni fiscali rimarranno a Controparte_2 favore di ciascuno nella misura del 50%.
4.1. Trasferimento immobiliare Nell'esclusivo intento di regolamentare i rapporti patrimoniali nascenti e derivanti dal rapporto di coniugio e di approdare, mediante atti dispositivi sulle proprietà immobiliari, ad un nuovo e diverso equilibrio patrimoniale che consenta ai coniugi di soddisfare adeguatamente le reciproche esigenze di vita connesse al nuovo stato, le parti, in occasione e a causa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, intendono impegnarsi a procedere a un trasferimento immobiliare nei termini che seguono: l'accordo di trasferimento, per quanto sopra esposto, è condizione imprescindibile per la soluzione consensuale del presente divorzio. Il signor si impegna a cedere, con tutte le Controparte_1 garanzie di legge e nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali dei coniugi all'atto del divorzio, alla sig.ra , che si impegna ad acquistare, Controparte_2 la piena proprietà degli immobili siti in Comune di IN (VI), costituito da un appartamento sito al piano terra composto da cucinino, cucina, soggiorno/pranzo, due camere, ripostiglio, bagno e corridoio, con locale ripostiglio al piano interrato, così catastalmente censiti:
in Comune di IN (VI) (L433), Catasto Fabbricati, Foglio 5 (cinque).
- Mappale n. 988 sub 9, Cat. A/2, Classe 5, Cons. 6,0 vani, Superficie Catastale Totale:
143 mq, Totale escluse aree scoperte: 143 mq, RCE euro 511,29, Via Montello n. 39,
Piano T;
- Mappale 988 sub 8, Cat. C/2, Cl. 1, Cons. 42 mq, Superficie catastale 52 mq, RCE euro 39,04 Via Montello n. 39 Piano S1;
Comproprietà: è compresa nella cessione la congiunta quota millesimale di comproprietà sulle parti comuni ai sensi dell'art. 1117 e segg. c.c. e in particolare sull'ente così catastalmente identificato: in Comune di IN (VI) (L433) – foglio 5
4 (cinque) mappale 988 sub 7 via Montello P T bene comune non censibile. Inoltre, le unità immobiliari sopra descritte verranno cedute con ogni servitù attiva o passiva discendenti dalla struttura condominiale del fabbricato del quale fanno parte.
Confini: L'unità sub 8 al piano interrato confina con muri perimetrali e mapp. 988 sub
7 corridoio comune;
al piano terra l'unità sub. 9 confina con mappale 988 sub 4 e mappale 988 sub 7 vano scala comune e corte comune, salvo più precisi.
Provenienza Le unità immobiliari oggetto della presente cessione sono entrate nel patrimonio della parte cedente in forza della compravendita stipulata in data
25.11.2009, n.110.020 di Repertorio, n. 19.193 di Raccolta, notaio dott. Per_3
registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Vicenza in data 30.11.2009 al n.
[...]
8633 Serie 1T, atto che parte cessionaria dichiara di conoscere e di accettare integralmente ed al quale si fa espresso riferimento per tutto quanto in esso contenuto o richiamato e che si ha qui come integralmente riportato.
Garanzie La cessione sarà convenuta e accettata tra le parti a corpo con ogni accessione e pertinenza, con tutti i diritti, usi e servitù, attive e passive, con il possesso immediato e con la proporzionale quota di comproprietà dell'area e delle parti comuni come per legge (art. 1117 c.c.) nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben nota a parte cessionaria. La parte cedente dichiara di essere piena proprietaria degli immobili in oggetto e che gli stessi verranno ceduti liberi da diritti a terzi spettanti, da vincoli, oneri, pesi, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, ad eccezione di:
- Ipoteca a favore di CC EN Credito Cooperativo – Soc. Coop (già NC San
RG e LL NO – Credito Cooperativo di Fara Vic. – Società Cooperativa) a garanzia del mutuo fondiario stipulato 25 novembre 2009, atto n. 110.021 Repertorio,
n. 19.194 Raccolta a ministero del notaio dott. iscrizione eseguita Persona_3 presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale dei RR.II. di Vicenza in data
01.12.2009 al n. 24795 Registro generale e n. 5608 Registro particolare.
Attestato Energetico: La parte promissaria acquirente dichiara, ai sensi dell'art. 6 comma 2 ter D. L.vo n. 192/2005, di aver ricevuto dalla parte alienante le informazioni relative al rendimento energetico, per l'immobile oggetto di trasferimento e l'originale
5 dell'attestato di prestazione energetica predisposta dal tecnico abilitato Ing. Per_4
(codice Identificativo , Chiave 8d6b0c6cbc).
[...] NumeroDi_1
Effetti: La sig.ra diventerà unica proprietaria dei beni oggetto Parte_1 di cessione alla data di stipula dell'atto notarile in attuazione degli impegni sopra convenuti. Il trasferimento avverrà mediante atto notarile a ministero del notaio dott.
entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato dalla sentenza Persona_3 di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le spese notarili della cessione sono da intendersi a carico della signora , così come tutte le spese Controparte_2 prodromiche e necessarie alla stipula del rogito, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuali regolarizzazione urbanistiche e catastali, la predisposizione dell'Ape e del fascicolo urbanistico relativi all'immobile de quo.
Dichiarazioni fiscali Il trasferimento del diritto di piena proprietà degli immobili sopra descritti rientra nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi all'atto del divorzio. Le parti si danno reciprocamente atto che dette pattuizioni costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. E' quindi applicabile il trattamento tributario e in particolare le agevolazioni fiscali di cui all'art. 19 della legge n. 74/1987
(Corte Costituzionale 29/4-10/5/99 nr. 154) e ogni ulteriore beneficio fiscale e tributario connesso e/o conseguente alla regolamentazione dei medesimi rapporti patrimoniali tra coniugi in sede di separazione con esenzione totale da imposte di bollo, registro e ogni altra tassa.
4.2. Regolamentazione dei rapporti relativi al mutuo ipotecario e accollo liberatorio
La signora si farà carico integralmente – e quindi anche per la quota Controparte_2 parte del signor - del pagamento dei ratei del mutuo Controparte_1 contratto per l'acquisto degli immobili sopra descritti (atto del notaio dott. Per_3 del 25.11.2009 Rep. 110.021, Racc. 19.194), impegnandosi a manlevare e tenere
[...] indenne il signor da ogni obbligo inerente al predetto Controparte_1 mutuo fondiario. Inoltre, la signora si impegna ad ottenere da CC Controparte_2
6 EN Credito Cooperativo – Soc. Coop (già NC San RG e LL NO –
Credito Cooperativo di Fara Vic. – Società Cooperativa) la completa liberazione del signor da ogni obbligo nei confronti della NC stessa Controparte_1 in relazione al mutuo contratto (accollo liberatorio), il cui residuo complessivo, al
25.09.2025, è pari a € 168.139,79 (centosessantottomilacentotrentanove/79).
Contestualmente alle operazioni di cui ai punti che precedono, le parti si impegnano reciprocamente ad ottenere la cancellazione dell'ipoteca gravante sui beni di proprietà del signor ( ), nonché alla sua liberazione Persona_5 C.F._3 dalla garanzia fidejussoria prestata, secondo quanto già concordato con NC EN
CC (ipoteca iscritta sui seguenti beni: in comune di IN (VI), fabbricato ad uso residenziale, insistente e ricompreso sull'area di cui al mappale 584 in foglio 13
(tredici), della consistenza catastale tra coperto e scoperto di mq 2108
(duemilacentootto), il tutto sito in via Lovara nn. 107/109 e così identificato al Catasto
Dei Fabbricati: Comune di IN - foglio 13 (tredici), mappale n. 584 sub 1, bene comune non censibile (corte); Mappale 584 sub 2, via Lovara n. 107 P ST T 1 cat A/7 cl. 2 vani 9 RC € 883,14; Mappale 584 sub 3, via Lovara n. 109 P ST cat C/6 cl. 1 mq
102 RC € 142,23) La signora si impegna, quindi, entro 30 (trenta) Controparte_2 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, a decurtare anticipatamente il debito derivante dal mutuo sopra descritto mediante versamento, a
NC CC EN, dell'importo concordato con il predetto , pari a € 43.000,00 CP_3
(quarantatremila/00) nonchè ad individuare un nuovo prestatore di fidejussione personale, secondo gli impegni già assunti con la banca mutuante. Anche per tali impegni di pagamento ed accollo liberatorio, le parti chiedono - trattandosi di pattuizioni che costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa, connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale di definizione di rapporti patrimoniali all'atto della cessazione degli effetti civili del matrimonio - di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 19 Legge 6 marzo 1987, n. 74 (Corte Cost.
154/1999) e di ogni beneficio fiscale e tributario connesso e conseguente alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con esenzione totale da imposte di bollo, registro e ogni altra tassa.
7 4.3. Tutti gli impegni assunti e di cui ai punti 4.1 e 4.2. sopra enunciati, sono comunque subordinati alla rinnovazione, da parte della banca, delle delibera,
all'oggi in scadenza, con la quale l'Istituto di credito che ha prestato il consenso a quanto dalle parti concordato.
5.Altro
5.1. Con l'esatto adempimento di quanto concordato e sopra esposto, le parti dichiarano di aver definito ogni questione patrimoniale tra loro pendente e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra e viceversa.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 10/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in RI (VI) in data 03/10/2009.
All'esito dell'udienza del 28/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 08/04/2021 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
8 -risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore alla prevalente collocazione della Per_1 stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
IN (VI), via Montello n. 39 in favore di quale genitore Controparte_2 convivente con la figlia minore;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per la figlia minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
9 a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Controparte_1 Controparte_2
RI (VI) il 03/10/2009 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di RI (VI) al n. 18, parte II, serie A, anno 2009;
c) nulla per le spese
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 11.11.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2623 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a Controparte_1 C.F._1
MO GI (VI) il 26/07/1985
e
, C.F. , nata a [...] Controparte_2 C.F._2
GI (VI) il 30/07/1985, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato
NA IN
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
1 Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1. Condizioni relative ai coniugi
1.1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e , che hanno contratto matrimonio in Controparte_2 Controparte_1
IN (VI), in data 03.10.2009 (atto n. 18, Parte 2, Serie A, Ufficio 1, anno 2009), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di quel comune di compiere le trascrizioni di legge;
1.2. Nessun contributo al mantenimento personale delle parti, per essere entrambi economicamente autosufficienti.
1.3. I coniugi si prestano reciprocamente il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente, nonché di quello per la figlia minore.
2. CONDIZIONI RELATIVE ALLA CASA CONIUGALE
2.1. La casa familiare sita in IN (VI), via Montello n. 39 viene assegnata alla signora che vi risiede con la figlia Controparte_2 Per_1
3. CONDIZIONI RELATIVE ALLA PROLE
3.1. La figlia minore minorenne e non autonoma economicamente, viene Per_1
affidata ad entrambi i genitori, i quali si impegnano ad esercitare la responsabilità
genitoriale in maniera condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, nel rispetto, in ogni caso, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori Per_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
3.2. continuerà a vivere prevalentemente con la madre. Per_1
3.3. Il padre terrà con sé la figlia:
- a settimane alterne, la giornata del sabato e la settimana successiva la giornata della domenica;
2 - visite settimanali: a settimane alterne, il martedì ed il giovedì, dalle 18.30 alle 21,00,
e la settimana successiva il mercoledì, dalle 18.30 alle 21,00, ed il venerdì dalle 18.30 alle 21,00.
3.4. Il padre sarà libero di stare con la figlia anche in altri momenti, previo accordo con la madre, e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di Per_1
3.5. trascorrerà con ciascun genitore, compatibilmente con i propri impegni Per_1 scolastici e ricreativi:
a) due settimane, non consecutive, durante le vacanze estive nel periodo da concordarsi tra il 31 maggio e l'8 settembre di ogni anno.
b) sette giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie, includendo, ad anni alterni, il giorno di Natale e Santo Stefano con un genitore e quello di Ultimo dell'anno e Capodanno con l'altro genitore, con l'intesa che, quando trascorre il periodo Per_1
Natale/Santo con un genitore, trascorrerà la Vigilia di Natale con l'altro e Per_2 quando trascorre il periodo Ultimo dell'anno/Capodanno con l'uno, trascorrerà il giorno dell'Epifania con l'altro:
c) tre giorni durante le vacanze pasquali, includendo ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro. I genitori si impegnano in ogni caso a rispettare le volontà della figlia, nel suo preminente interesse.
3.6. Tenuto conto delle attuale situazione economica e lavorativa di entrambi i coniugi il sig. , continuerà a contribuire al mantenimento Controparte_1 ordinario mensile della figlia nella misura determinata in sede di separazione e ora, a seguito dell'aggiornamento Istat, pari a € 407,00, rivalutabile annualmente secondo indice ISTAT famiglie, da versarsi entro il primo giorno di ciascun mese mediante bonifico bancario sulle coordinate bancarie già note. Si dà atto che, nella determinazione dell'entità dell'assegno di mantenimento, i coniugi hanno già tenuto conto che il signor è in procinto di alienare i beni Controparte_1 immobili di cui alle premesse e sarà conseguentemente liberato dalla quota parte del mutuo.
3.7. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per – secondo quanto Per_1
3 previsto dal Protocollo del Tribunale di Vicenza già a disposizione delle parti – verranno ripartite nella misura del 50% a carico di ciascun genitore.
3.8. I coniugi concordano che l'Assegno Unico Universale, pari a € 150,00, continuerà ad essere percepito dalla signora . Le detrazioni fiscali rimarranno a Controparte_2 favore di ciascuno nella misura del 50%.
4.1. Trasferimento immobiliare Nell'esclusivo intento di regolamentare i rapporti patrimoniali nascenti e derivanti dal rapporto di coniugio e di approdare, mediante atti dispositivi sulle proprietà immobiliari, ad un nuovo e diverso equilibrio patrimoniale che consenta ai coniugi di soddisfare adeguatamente le reciproche esigenze di vita connesse al nuovo stato, le parti, in occasione e a causa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, intendono impegnarsi a procedere a un trasferimento immobiliare nei termini che seguono: l'accordo di trasferimento, per quanto sopra esposto, è condizione imprescindibile per la soluzione consensuale del presente divorzio. Il signor si impegna a cedere, con tutte le Controparte_1 garanzie di legge e nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali dei coniugi all'atto del divorzio, alla sig.ra , che si impegna ad acquistare, Controparte_2 la piena proprietà degli immobili siti in Comune di IN (VI), costituito da un appartamento sito al piano terra composto da cucinino, cucina, soggiorno/pranzo, due camere, ripostiglio, bagno e corridoio, con locale ripostiglio al piano interrato, così catastalmente censiti:
in Comune di IN (VI) (L433), Catasto Fabbricati, Foglio 5 (cinque).
- Mappale n. 988 sub 9, Cat. A/2, Classe 5, Cons. 6,0 vani, Superficie Catastale Totale:
143 mq, Totale escluse aree scoperte: 143 mq, RCE euro 511,29, Via Montello n. 39,
Piano T;
- Mappale 988 sub 8, Cat. C/2, Cl. 1, Cons. 42 mq, Superficie catastale 52 mq, RCE euro 39,04 Via Montello n. 39 Piano S1;
Comproprietà: è compresa nella cessione la congiunta quota millesimale di comproprietà sulle parti comuni ai sensi dell'art. 1117 e segg. c.c. e in particolare sull'ente così catastalmente identificato: in Comune di IN (VI) (L433) – foglio 5
4 (cinque) mappale 988 sub 7 via Montello P T bene comune non censibile. Inoltre, le unità immobiliari sopra descritte verranno cedute con ogni servitù attiva o passiva discendenti dalla struttura condominiale del fabbricato del quale fanno parte.
Confini: L'unità sub 8 al piano interrato confina con muri perimetrali e mapp. 988 sub
7 corridoio comune;
al piano terra l'unità sub. 9 confina con mappale 988 sub 4 e mappale 988 sub 7 vano scala comune e corte comune, salvo più precisi.
Provenienza Le unità immobiliari oggetto della presente cessione sono entrate nel patrimonio della parte cedente in forza della compravendita stipulata in data
25.11.2009, n.110.020 di Repertorio, n. 19.193 di Raccolta, notaio dott. Per_3
registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Vicenza in data 30.11.2009 al n.
[...]
8633 Serie 1T, atto che parte cessionaria dichiara di conoscere e di accettare integralmente ed al quale si fa espresso riferimento per tutto quanto in esso contenuto o richiamato e che si ha qui come integralmente riportato.
Garanzie La cessione sarà convenuta e accettata tra le parti a corpo con ogni accessione e pertinenza, con tutti i diritti, usi e servitù, attive e passive, con il possesso immediato e con la proporzionale quota di comproprietà dell'area e delle parti comuni come per legge (art. 1117 c.c.) nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben nota a parte cessionaria. La parte cedente dichiara di essere piena proprietaria degli immobili in oggetto e che gli stessi verranno ceduti liberi da diritti a terzi spettanti, da vincoli, oneri, pesi, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, ad eccezione di:
- Ipoteca a favore di CC EN Credito Cooperativo – Soc. Coop (già NC San
RG e LL NO – Credito Cooperativo di Fara Vic. – Società Cooperativa) a garanzia del mutuo fondiario stipulato 25 novembre 2009, atto n. 110.021 Repertorio,
n. 19.194 Raccolta a ministero del notaio dott. iscrizione eseguita Persona_3 presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale dei RR.II. di Vicenza in data
01.12.2009 al n. 24795 Registro generale e n. 5608 Registro particolare.
Attestato Energetico: La parte promissaria acquirente dichiara, ai sensi dell'art. 6 comma 2 ter D. L.vo n. 192/2005, di aver ricevuto dalla parte alienante le informazioni relative al rendimento energetico, per l'immobile oggetto di trasferimento e l'originale
5 dell'attestato di prestazione energetica predisposta dal tecnico abilitato Ing. Per_4
(codice Identificativo , Chiave 8d6b0c6cbc).
[...] NumeroDi_1
Effetti: La sig.ra diventerà unica proprietaria dei beni oggetto Parte_1 di cessione alla data di stipula dell'atto notarile in attuazione degli impegni sopra convenuti. Il trasferimento avverrà mediante atto notarile a ministero del notaio dott.
entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato dalla sentenza Persona_3 di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le spese notarili della cessione sono da intendersi a carico della signora , così come tutte le spese Controparte_2 prodromiche e necessarie alla stipula del rogito, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuali regolarizzazione urbanistiche e catastali, la predisposizione dell'Ape e del fascicolo urbanistico relativi all'immobile de quo.
Dichiarazioni fiscali Il trasferimento del diritto di piena proprietà degli immobili sopra descritti rientra nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi all'atto del divorzio. Le parti si danno reciprocamente atto che dette pattuizioni costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. E' quindi applicabile il trattamento tributario e in particolare le agevolazioni fiscali di cui all'art. 19 della legge n. 74/1987
(Corte Costituzionale 29/4-10/5/99 nr. 154) e ogni ulteriore beneficio fiscale e tributario connesso e/o conseguente alla regolamentazione dei medesimi rapporti patrimoniali tra coniugi in sede di separazione con esenzione totale da imposte di bollo, registro e ogni altra tassa.
4.2. Regolamentazione dei rapporti relativi al mutuo ipotecario e accollo liberatorio
La signora si farà carico integralmente – e quindi anche per la quota Controparte_2 parte del signor - del pagamento dei ratei del mutuo Controparte_1 contratto per l'acquisto degli immobili sopra descritti (atto del notaio dott. Per_3 del 25.11.2009 Rep. 110.021, Racc. 19.194), impegnandosi a manlevare e tenere
[...] indenne il signor da ogni obbligo inerente al predetto Controparte_1 mutuo fondiario. Inoltre, la signora si impegna ad ottenere da CC Controparte_2
6 EN Credito Cooperativo – Soc. Coop (già NC San RG e LL NO –
Credito Cooperativo di Fara Vic. – Società Cooperativa) la completa liberazione del signor da ogni obbligo nei confronti della NC stessa Controparte_1 in relazione al mutuo contratto (accollo liberatorio), il cui residuo complessivo, al
25.09.2025, è pari a € 168.139,79 (centosessantottomilacentotrentanove/79).
Contestualmente alle operazioni di cui ai punti che precedono, le parti si impegnano reciprocamente ad ottenere la cancellazione dell'ipoteca gravante sui beni di proprietà del signor ( ), nonché alla sua liberazione Persona_5 C.F._3 dalla garanzia fidejussoria prestata, secondo quanto già concordato con NC EN
CC (ipoteca iscritta sui seguenti beni: in comune di IN (VI), fabbricato ad uso residenziale, insistente e ricompreso sull'area di cui al mappale 584 in foglio 13
(tredici), della consistenza catastale tra coperto e scoperto di mq 2108
(duemilacentootto), il tutto sito in via Lovara nn. 107/109 e così identificato al Catasto
Dei Fabbricati: Comune di IN - foglio 13 (tredici), mappale n. 584 sub 1, bene comune non censibile (corte); Mappale 584 sub 2, via Lovara n. 107 P ST T 1 cat A/7 cl. 2 vani 9 RC € 883,14; Mappale 584 sub 3, via Lovara n. 109 P ST cat C/6 cl. 1 mq
102 RC € 142,23) La signora si impegna, quindi, entro 30 (trenta) Controparte_2 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, a decurtare anticipatamente il debito derivante dal mutuo sopra descritto mediante versamento, a
NC CC EN, dell'importo concordato con il predetto , pari a € 43.000,00 CP_3
(quarantatremila/00) nonchè ad individuare un nuovo prestatore di fidejussione personale, secondo gli impegni già assunti con la banca mutuante. Anche per tali impegni di pagamento ed accollo liberatorio, le parti chiedono - trattandosi di pattuizioni che costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa, connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale di definizione di rapporti patrimoniali all'atto della cessazione degli effetti civili del matrimonio - di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 19 Legge 6 marzo 1987, n. 74 (Corte Cost.
154/1999) e di ogni beneficio fiscale e tributario connesso e conseguente alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con esenzione totale da imposte di bollo, registro e ogni altra tassa.
7 4.3. Tutti gli impegni assunti e di cui ai punti 4.1 e 4.2. sopra enunciati, sono comunque subordinati alla rinnovazione, da parte della banca, delle delibera,
all'oggi in scadenza, con la quale l'Istituto di credito che ha prestato il consenso a quanto dalle parti concordato.
5.Altro
5.1. Con l'esatto adempimento di quanto concordato e sopra esposto, le parti dichiarano di aver definito ogni questione patrimoniale tra loro pendente e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra e viceversa.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 10/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in RI (VI) in data 03/10/2009.
All'esito dell'udienza del 28/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 08/04/2021 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
8 -risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore alla prevalente collocazione della Per_1 stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
IN (VI), via Montello n. 39 in favore di quale genitore Controparte_2 convivente con la figlia minore;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per la figlia minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
9 a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Controparte_1 Controparte_2
RI (VI) il 03/10/2009 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di RI (VI) al n. 18, parte II, serie A, anno 2009;
c) nulla per le spese
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 11.11.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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