Sentenza 23 marzo 1999
Massime • 1
Il ricorso per cassazione, il quale contenga mere enunciazioni di violazioni di legge o di vizi di motivazione, senza consentire, nemmeno attraverso una sua lettura globale, di individuare il collegamento di tali enunciazioni con la sentenza impugnata e le argomentazioni che la sostengono, ne' quindi di cogliere le ragioni per le quali se ne chieda l'annullamento, non soddisfa i requisiti di contenuto fissati dall'art. 366 n. 4 cod. proc. civ., e pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Commentario • 1
- 1. Norme urbanistiche efficaci soltanto dopo l'affisione nell'albo pretorioAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 settembre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/1999, n. 2750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2750 |
| Data del deposito : | 23 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott.Pasquale PONTRANDOLFI Presidente
Dott.Giuseppe IANNIRUBERTO Consigliere
Dott.Pietro CUOCO Consigliere
Dott.Giovanni MAZZARELLA Consigliere
Dott.Antonio LAMORGESE Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IA IS, elettivamente domiciliata in Roma, via Paolo Emilio 26, presso l'avv. Massimo Morelli, che con l'avv. Enrico Bastreri la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI di Genova, in persona del direttore ing. Aldo Cavagnetto, elettivamente domiciliata in Roma, piazza di Trevi 86, presso l'avv. Maria Teresa Barbantini, che con l'avv. Sergio Medina, la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1920 del Tribunale di Genova in data 11 giugno 1996, depositata il 28 giugno 1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 ottobre 1998 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Uditi gli avv.ti Enrico Bastreri e Maria Teresa Barbantini;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, che ha concluso per il rigetto del ricorso e dell'istanza di risarcimento danni ex art. 96 Cod. proc. civ. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Genova la sig.ra IS NI deduceva che in data 8 settembre 1995 "Il Secolo XIX" aveva pubblicato un avviso dal quale risultava l'intenzione dell'AMT - Azienda municipalizzata trasporti di Genova di assumere 17 laureati per le diverse funzioni aziendali, con preselezione degli aspiranti affidata ad una società specializzata, la FACT di Milano, la quale avrebbe dovuto individuare una rosa di candidature per la scelta finale;
che essa, malgrado la richiesta di partecipazione, non era stata chiamata alla preselezione. Chiedeva quindi che fosse dichiarato il suo diritto ad essere inquadrata nell'organico della predetta azienda e nella posizione di cui all'avviso al pubblico dell'8 settembre 1995, con condanna della convenuta alla relativa assunzione e al pagamento delle retribuzioni da tale data all'inserimento effettivo, con rivalutazione e interessi. Nella resistenza della convenuta, il giudice adito rigettava la domanda dell'attrice e questa decisione, appellata dalla soccombente, è stata confermata dal Tribunale di quella città con sentenza 11/28 giugno 1997. Il giudice di appello ha osservato che il bando in questione offriva soltanto la partecipazione ad una preselezione, prevedendo quindi, per gli aspiranti che l'avessero superata, l'accesso ad altro strumento concorsuale, ma non l'assunzione, e che non risultavano determinati gli elementi e i presupposti del contratto da concludere, nè se e quando vi sarebbe stata assunzione, per cui non poteva farsi luogo a una sentenza costitutiva del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. Per la cassazione della pronuncia del Tribunale ricorre la NI con tre motivi.
L'azienda resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente, denunciando, con riferimento all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2932, 2058, 1223 e 1226 cod. civ., censura la sentenza impugnata per aver disatteso i principi elaborati dalle pronunce 10 maggio 1995 n. 5112, 25 settembre 1996 n. 8470 e 20 aprile 1995 n. 4436, con le quali questa Corte aveva affermato rispettivamente che la violazione da parte di un ente pubblico di norme contrattuali nell'espletamento di un concorso per l'assunzione o per la promozione del personale comporta oltre al risarcimento del danno anche la condanna al rinnovo della procedura del concorso, che la mera perdita di "chance" della assunzione determina un danno risarcibile, liquidabile in via equitativa e che, sebbene l'obbligo di assunzione di un lavoratore non sia suscettibile di attuazione mediante una sentenza costitutiva del rapporto, legittima è la condanna dell'azienda ad assumere il lavoratore e a risarcire i danni. Il motivo è inammissibile. Si deve infatti rilevare che la ricorrente si è limitata a dedurre la violazione delle norme denunciate e a sostenere che la sentenza impugnata è in contrasto con i principi di diritto elaborati dalle tre richiamate sentenze di questa Corte, ma non critica in modo specifico nessuna delle statuizioni della sentenza;
inoltre la doglianza formulata non consente di individuare, neppure dalla sua lettura globale, il collegamento delle enunciazioni fatte con la sentenza impugnata e le argomentazioni che la sostengono, ne' di cogliere le ragioni per le quali se ne chiede l'annullamento, per cui non può ritenersi soddisfatto il requisito prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (Cass. sez. unite 12 febbraio 1988 in. 1497).
Va aggiunto, per completezza, quanto segue. L'oggetto della domanda proposta dalla dott.ssa NI è stato individuato dal Tribunale nella declaratoria del diritto a essere inquadrata nell'organico dell'azienda resistente nel posto di lavoro di cui all'annuncio pubblicato su un quotidiano genovese, e nella conseguente condanna dell'azienda alla assunzione dell'attrice e al pagamento in favore della stessa delle relative retribuzioni. Su siffatta interpretazione della domanda e sulla determinazione del suo contenuto, che costituiscono un tipico accertamento di fatto, come tale attribuito dalla legge al giudice del merito (Cass. 19 settembre 1997 n. 9314), la ricorrente non ha dedotto alcuna censura e sembra anzi che essa concordi su detti apprezzamenti, laddove, nella esposizione dei fatti di causa contenuta nel ricorso per cassazione, afferma (v.f. 3) di aver agito in giudizio affinché fosse dichiarato il suo diritto al posto di lavoro di cui al bando di concorso, con tutte le conseguenze di legge. altresì incontroverso che l'annuncio pubblico cui ha fatto riferimento la ricorrente concerneva soltanto la selezione dei soggetti da ammettere ad una successiva scelta dell'azienda, senza però che nell'annuncio fossero determinati gli elementi del contratto di lavoro che sarebbe stato concluso con i soggetti che avessero superato le prove e senza che fossero indicati i criteri che sarebbero stati utilizzati alla anzidetta preselezione. Orbene, da tale accertamento negativo compiuto dal giudice di merito e dalla incontroversa articolazione del concorso in fasi diverse delle quali la preselezione costituiva soltanto quella iniziale "che - come specifica la ricorrente - avrebbe dovuto offrire una rosa di candidature per la scelta finale", non può dalla semplice richiesta di partecipazione a quella preselezione derivare il diritto alla assunzione.
La ricorrente deduce a sostegno di questo diritto fatto valere in giudizio il valore vincolante del bando di - concorso quale promessa o offerta al pubblico. Al riguardo però la giurisprudenza di questa Corte (v. sentenze 16 ottobre 1995 n. 10500, 12 novembre 1993 n. 11158. 28 novembre 1992 n. 12744 e numerose altre precedenti) ha avuto occasione di affermare che il bando di concorso per l'assunzione di lavoratori non è riconducibile alla previsione dell'art. 1989 cod. civ., che configura la promessa al pubblico come negozio unilaterale dotato di efficacia in deroga alla regola generale stabilita dall'art. 1987 stesso codice e perciò vincolante per il promittente, a prescindere da manifestazione di consenso da parte dei beneficiari, ma, essendo preordinato alla stipulazione di contratti di lavoro, che esigono il consenso delle controparti, costituisce, ove contenga gli elementi del contratto alla cui conclusione è diretto, un'offerta al pubblico, ai sensi dell'art.1336 cod. civ. Sì è altresì precisato che questa può essere di un contratto di lavoro definitivo, il quale si perfeziona con l'accettazione del lavoratore che risulti utilmente inserito nella graduatoria dei candidati idonei, oppure preliminare, il quale si perfeziona con la semplice accettazione del candidato che chiede di partecipare al concorso ed ha per oggetto l'obbligo per entrambe le parti o per il suo offerente, nel caso di preliminare unilaterale, della stipulazione del contratto definitivo con chi risulti vincitore.
Non contenendo il bando di concorso, così come è stato accertato dal Tribunale con statuizione non sottoposta a censura, gli elementi e i presupposti del contratto di lavoro da concludere, ma soltanto la proposta di una preselezione preordinata, secondo anche la specificazione della ricorrente, alla individuazione di una cerchia di candidati su cui l'azienda avrebbe dovuto poi concentrare la propria scelta, esso non può integrare gli estremi di un'offerta al pubblico per la costituzione del rapporto di lavoro con coloro che avessero superato la preselezione. E invece si deve ritenere che, avendo qui la preselezione la funzione di individuare soltanto un numero ristretto di candidati tra cui operare ulteriori scelte e essendo necessaria per l'adozione di queste una futura manifestazione di volontà dell'azienda (il Tribunale evidenzia che " dal bando non è dato sapere non solo se assunzione vi sarà e quando avverrà ") il bando in questione concretasse un semplice invito agli aspiranti al posto a presentare una richiesta di partecipazione alla preselezione.
Relativamente poi alle censure che la ricorrente muove alla sentenza impugnata per non aver preso in esame la "prospettiva" di condannare l'azienda alla rinnovazione delle prove selettive e al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa per la perdita di "chance" conseguente alla illegittima esclusione dalla preselezione, la inammissibilità consegue alla novità delle domande proposte per la prima volta in sede di legittimità. Nè può ritenersi, secondo quanto affermato dalla ricorrente a pag. 3 della memoria illustrativa (art. 378 cod. proc. civ.), che la richiesta risarcitoria di cui innanzi fosse compresa, in base al principio "ove c'è il più c'è anche il meno" nella pretesa inizialmente dedotta - qui testualmente trascritta: "con ricorso all'equità pertanto il Pretore Ill.mo può ritenere possibile la reintegra in forma specifica e cioè l'emanazione d'una sentenza che dichiari il diritto dell'attrice al posto offerto e che condanni l'A.M.T. ad assumerla pagandole retribuzioni arretrate, rivalutazione e interessi così come sarà infra meglio precisato" - trattandosi di una domanda con un "petitum" diverso fondato su fatti nuovi (la perdita di "chance"). Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1419, 1336, 1377, 1355, 1325, 1343 cod. civ., in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., e critica la sentenza impugnata per aver ritenuto la implicita accettazione da parte di essa ricorrente di tutte le condizioni indicate nel bando e che la stessa non aveva la possibilità di accettare taluni punti a lei favorevoli e rigettarne altri non favorevoli. Trattandosi di clausole nulle, in quanto contra legem, esse, deduce la NI, non potevano essere oggetto di ratifica da parte sua.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle norme di cui al R.D. 15 gennaio 1925 n. 2578, delle leggi 28 settembre 1939 n. 1822, lo febbraio 1978 n. 30, 10 aprile 1981 n. 15, degli art. 1 all. A) R.D. n. 148 del 1931 e 9 D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753. Deduce che il Tribunale non ha tenuto conto del divieto d'assumere il personale tramite una sorta di preselezione, di quello di delegare tale operazione a un'impresa privata e del mancato rispetto delle norme a tutela della lavoratrice.
Anche questi due mezzi di annullamento - che per la loro connessione possono essere congiuntamente trattati - non possono essere accolti.
Osserva il Collegio che, come risulta dal ricorso introduttivo del giudizio e come pure si ribadisce nel ricorso per cassazione, la ricorrente già nel giudizio di primo grado aveva dedotto la nullità delle preselezione perché contra legem. Il Pretore aveva implicitamente disatteso la nullità dedotta, essendosi limitato e rilevare che la preselezione cui si riferiva l'annuncio pubblicato a cura dell'azienda doveva essere effettuata da una società specializzata nel settore al fine di individuare una rosa di candidati che l'azienda avrebbe poi convocato per i colloqui con i propri responsabili. La NI in sede di gravame. pur richiamando le argomentazioni svolte nel precedente giudizio, aveva insistito soltanto, come si è innanzi osservato, per la declaratoria del suo diritto all'assunzione e per la condanna dell'azienda al pagamento in suo favore delle retribuzioni maturate dalla data di pubblicazione dell'annuncio della preselezione, senza proporre specifiche doglianze in ordine all'omesso esame della dedotta nullità.
Ciò rilevato, si deve applicare il principio elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte (v. sentenza 29 luglio 1994 n. 7101), secondo cui la parte soccombente e appellante deve proporre nello stesso atto di appello specifici motivi di impugnazione in ordine alle eccezioni rigettate nella sentenza di primo grado, non potendo limitarsi a riproporle nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., poiché tale disposizione ha riguardo alla diversa ipotesi della parte vittoriosa che, in difetto di soccombenza, ha solo l'onere di riproporre nelle difese di secondo grado le domande e le eccezioni non accolte o ritenute assorbite dal primo giudice, allo scopo di evitare che si intendano come rinunciate.
Tanto è sufficiente per disattendere anche la censura relativa all'omesso esame della nullità afferente alla accettazione da parte della ricorrente di clausole contra legem del bando in questione. Va rigettata, infine, la richiesta di danni ex art. 96 cod. proc. civ. avanzata dall'azienda resistente con il controricorso, non essendo dimostrato ne' il dolo ne' la colpa grave della NI nel proporre il ricorso per cassazione e non potendo l'elemento psicologico richiesto per l'affermazione della denunciata responsabilità aggravata desumersi, come assume la resistente, soltanto dalla infondatezza delle doglianze o dalla "scarsa correttezza nella proposizione degli argomenti".
La NI, in quanto soccombente, è tenuta alla rifusione nei confronti dell'azienda delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e l'istanza di risarcimento danni ex art. 96 cod. proc. civ.; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate in lire 29.000 oltre a lire 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) per onorari. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 1999