Sentenza 12 gennaio 2010
Massime • 1
È valida la querela che esponga le ragioni a fondamento dell'atto e la volontà che il querelato sia sottoposto a procedimento penale, limitandosi a richiamare altro atto di querela, contenente le predette informazioni e la predetta manifestazione di volontà, ma invalido, perché presentato da persona non legittimata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/01/2010, n. 4937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4937 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 12/01/2010
Dott. BRUSCO Carlo G. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - N. 21
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 19996/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) Procuratore della Repubblica presso Tribunale di Napoli;
2) PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, nei confronti di:
1) CO IA N. IL 05/08/1974;
2) DI CH N. IL 27/07/1946;
3) EL IO NI N. IL 18/03/1975;
avverso la sentenza n. 5070/2008 TRIBUNALE di NAPOLI, del 11/12/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Uditi i difensori avv.ti:
- FUSCO Giuseppe;
- PAPADIA Umberto;
i quali hanno concluso per il rigetto dei ricorsi.
La Corte:
OSSERVA
1) Il Tribunale di Napoli, con sentenza 11 dicembre 2008, ha dichiarato non doversi procedere, per mancanza di valida querela, nei confronti di CO IA, DI CH e EL IO NI - tutti medici in servizio presso la casa di cura CLINIC CENTER di Napoli - nei confronti dei quali si era proceduto per il delitto di cui all'art. 590 c.p. (lesioni colpose in danno di ID RI) commesso in Napoli dal 28 aprile 2004 al 5 maggio 2006 e ricollegato a responsabilità professionale medica. Il Tribunale ha ritenuto che la figlia della persona offesa, nominata curatore della madre, si fosse limitata a ratificare una querela non valida invece di presentare un'autonoma querela.
2) Contro la sentenza indicata hanno proposto ricorso in cassazione sia il Procuratore della Repubblica presso l'indicato Tribunale che il Procuratore generale presso la Corte d'Appello della medesima Città.
Entrambi i ricorrenti deducono l'erroneità della decisione del Tribunale per violazione degli artt. 336, 337 e 338 c.p.p. dovendo attribuirsi alla ratifica della querela un pieno recepimento della volontà manifestata nella prima querela presentata da persona non legittimata, con conseguente validità della querela proposta. 3) I ricorsi sono fondati e devono conseguentemente essere accolti. Va premesso in fatto che in data 10 maggio 2006 UB DI IE NI presentava querela ai Carabinieri di Napoli, stazione Quartieri Spagnoli, esponendo che la madre ID RI, ricoverata presso la casa di cura già indicata, aveva subito, a suo dire, lesioni che erano conseguite all'inidoneo trattamento terapeutico praticato dai medici che l'avevano seguita durante il ricovero. Il 26 giugno successivo il pubblico ministero chiedeva al giudice per le indagini preliminari la nomina di un curatore che potesse proporre la querela, invece della persona offesa impossibilitata a farlo, e il Gip, con provvedimento del successivo 29 giugno 2006, nominava curatore la figlia dell'istante.
Il successivo 23 agosto 2006 la curatrice UB DI IE NI presentava alla polizia giudiziaria la ratifica della querela in precedenza proposta.
4) Il problema che si pone nel presente giudizio è quello di verificare se possa essere ritenuta valida una querela che, invece di esporre le ragioni a fondamento dell'atto ed esprimere un'autonoma volontà che il querelato sia sottoposto a procedimento penale, si limiti a richiamare altro atto contenente queste informazioni e queste manifestazioni di volontà ma invalido perché presentato da persona non legittimata.
La risposta al quesito deve essere positiva. Pur non essendo stati rinvenuti precedenti in termini può osservarsi che la giurisprudenza di legittimità appare univoca nell'escludere che le modalità di presentazione della querela siano sottoposte a rigide formalità e sono state ritenute valide le querele presentate alla polizia giudiziaria di atti privi di sottoscrizione purché ratificati nel verbale (v. Cass., sez. 6^, 24 ottobre 2003 n. 4897, Ceglie, rv. 227915; sez. 7^, 28 maggio 2002 n. 31646, Capristo, rv. 222839). Meno recentemente si è ritenuto che la ratifica come querela di una precedente denunzia sia sufficiente per configurare l'atto come querela non essendo necessario, a tal fine, l'uso di formule sacramentali (v. Cass., sez. 3^, 16 ottobre 1981 n. 2629, Armaroli, rv. 152696; sez. 5^, 5 marzo 1981 n. 5728, Caracausi, rv. 149290). È opinione di questo collegio che principi analoghi possano essere affermati nel caso in esame.
La ratifica di un atto precedente infatti non può avere altro significato che il recepimento integrale del contenuto e delle manifestazioni di volontà in esso espresse. Con la ratifica il soggetto esprime - anche nel caso in cui l'atto provenga da un terzo - la volontà di farlo proprio e di confermare quanto in esso contenuto.
Nè può avere alcun rilievo che l'atto ratificato sia invalido. Il recepimento riguarda infatti il contenuto dell'atto mentre i requisiti di validità sostanziale e formale vanno valutati in relazione all'atto di ratifica.
Nel caso in esame la ratifica vale dunque a richiamare l'integrale contenuto della querela ed in particolare la parte in cui, dopo l'esposizione dei fatti, si afferma di sporgere "formale querela nei confronti dei reati che si possono ravvisare nei fatti esposti";
espressione che vale, ad escludere il fondamento dell'eccezione della difesa degli imputati secondo cui difetterebbe, nell'atto ratificato, la manifestazione di volontà che le persone querelate siano sottoposte a procedimento penale.
Non può invece essere esaminata l'eccezione relativa alla validità della nomina del curatore, formulata all'udienza dal difensore degli imputati, essendo questo tema estraneo al devoluto. 5) Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata annullata con rinvio al medesimo Tribunale che l'ha pronunziata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010