Sentenza 14 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2003, n. 2207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2207 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
O T 0 I A 1 . R T 1 E S 1 I N O . A L T R L T R E S A D E 8 N O 9 O PUBBLICA ITALIANA IC - I 3 S R - L 6 A U IN N DE OPOLD TALK0 22 07/03 C P L S A E E D E : IA S 0 E R A 4 CORTE SU RE AZ P E . S T Oggetto L A M ESPULSIONE SEZIONE PRIMA CIVILE DELLO STRANIERO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 22826/01 Dott. Angelo GRIECO Rel. Consigliere PROTO - Dott. Vincenzo Consigliere Cron. 5112 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere Rep. Dott. Massimo BONOMO Ud. 07/10/2002 Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RG SU EY, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 59, presso l'avvocato STEFANO Ө GIORGIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
PREFETTURA DI ROMA;
intimata avversO l'ordinanza del Tribunale di ROMA, depositata il 10/07/01; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica н 1782 udienza del 07/10/2002 dal Consigliere Dott. Vincenzo 1 PROTO;
udito per il ricorrente 1'Avvocato Giorgio che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Fatto Con decreto depositato il 10 luglio 2001 il Tribu- nale di Roma rigettò il ricorso proposto dal nigeriano GA UN BA avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Roma, rile- vando la fondatezza del decreto, in quanto il BA non aveva tempestivamente richiesto il rinnovo del per- messo di soggiorno. Д Avverso la decisione del Tribunale il BA ha proposto ricorso per cassazione in base a due motivi. Con ordinanza del 3 giugno 2002 il Collegio ha di- sposto la rinnovazione della notifica del ricorso pres- so la Prefettura di Roma ed il ricorrente ha provveduto in conformità. La parte intimata non ha svolto attività difensiva. Diritto Col primo motivo il ricorrente, deducendo la viola- zione dell'art.5 t.u. di cui al d.lgs. n.286 del 1998, مارا sostiene che, essendo sottoposto alla data di scadenza 2 (12 febbraio 2001) del permesso di soggiorno a regime di custodia cautelare nella Repubblica Federale Tede- sca, si trovava nell'impossibilità di presentare ri- chiesta di rinnovo del permesso di soggiorno in Italia. Col secondo motivo denuncia vizi di motivazione circa i presupposti di fatto su cui si fonda la deci- sione impugnata. I motivi sono senza fondamento. L'art. 13, comma 2, del d.lgs.25 luglio 1998, n.286 dispone (fra l'altro) che l'espulsione dello straniero è disposta dal prefetto quando il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato J richiesto il rinnovo. Nella fattispecie è pacifico che il permesso di soggiorno rilasciato a GA UN Bas- sey era scaduto da oltre sessanta giorni e che non ne era stato richiesto il rinnovo. Muovendo da questa premessa il Tribunale ha ritenu- to legittimo, alla stregua dei requisiti richiesti dal- la legge, il decreto di espulsione, in quanto il ricor- rente non aveva richiesto tempestivamente il rinnovo del permesso di soggiorno. Non rileva il fatto che alla data di scadenza di tale permesso egli si trovasse sottoposto (secondo quanto si sostiene nel primo motivo) a regime di custo- dia cautelare nella Repubblica Federale Tedesca, in Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.22826) 3 quanto (anche a non voler considerare tale circostanza di per sé ostativa ex art.5, commi 4 e 5, d.lgs.25 lu- glio 1998, n.286, al rinnovo del permesso di soggior- no), esso non si poneva come ragione di impedimento as- soluto (e, quindi, come causa di forza maggiore) alla richiesta (anche tramite terzi) di rinnovo. In conclusione, il ricorso va rigettato. Nessun provvedimento sulle spese, in quanto la par- te intimata non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio della prima Sezione civile il 7 ottobre 2002, in Roma. Il Presidente Il Consigliere estensore (Vin'ས16 ཚན་འརྡ༠)Proto) в ク (Angelo Grieco) е CORTE TONE IL CANCELLIERE DeDES Andrea Bianchi PER. 2003 IL ELLIERE Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.22826) 4