Sentenza 11 novembre 2009
Massime • 1
La valutazione preliminare di non manifesta infondatezza della richiesta di revisione comporta la sommaria delibazione dei nuovi elementi di prova addotti e della loro astratta idoneità, sia pure attraverso una necessaria disamina del loro grado di affidabilità e di conferenza, a comportare la rimozione del giudicato in relazione alla loro potenziale efficacia di incidere in modo favorevole sulle prove già raccolte e sul connesso giudizio di colpevolezza, restando, invece, preclusa una approfondita valutazione che comporti un'anticipazione del giudizio di merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2009, n. 44724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44724 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 11/11/2009
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 4959
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 13392/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR RA, nato a [...] il [...];
AR IA, nato a [...] il [...];
DO OB AR, nato Catania il 10.1.1960;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, sezione 3^ penale, in data 21.10.2008. Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal consigliere Dott. DAVIGO Piercamillo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, Dott. D'AMBROSIO Vito, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
Udito il difensore dei ricorrenti, Avv. Prof. TAORMINA Carlo, il quale ha concluso riportandosi ai motivi.
Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che il difensore aveva chiesto rinvio dell'udienza deducendo impedimento professionale, ma tale richiesta non è stata accolta da questa Corte sia perché gli imputati erano difesi anche da altro difensore sia perché "l'impedimento non è chiarito se sia superabile". Infatti la richiesta di rinvio non conteneva alcuna indicazione della eventuale impossibilità per il difensore di farsi sostituire o di risolvere altrimenti la coincidenza con altro procedimento pendente innanzi alla A.G. di MA (anticipazione o differimento di orario di trattazione).
Successivamente al rigetto della richiesta di rinvio, alla relazione ed alle conclusione del Procuratore generale, il difensore interveniva, segnalando di essere l'unico difensore (peraltro nel provvedimento impugnato si indicano altri due difensori, che sono stati infatti destinatari di avviso di fissazione dell'udienza) e lamentava violazione del diritto di difesa.
Tuttavia chiedeva un breve termine ed ottenutolo, concludeva riportandosi al ricorso.
La Corte, preso atto che il difensore ha comunque ritenuto di concludere, nonché considerato l'ulteriore profilo di rigetto della richiesta di rinvio, ha reputato superfluo ogni ulteriore indagine su eventuali revoche o rinunzie al mandato degli altri difensori ed ha ritenuto la causa in decisione, osservando quanto segue. Con ordinanza del 22.6.2006, la Corte d'appello di Genova dichiarò inammissibile per manifesta infondatezza l'istanza di revisione della sentenza emessa dalla Corte d'appello di Firenze in data 29.3.1999, irrevocabile dal 22.3.2000, presentata nell'interesse di TA RA, TA IA e ID OB AR.
A seguito di ricorsi presentati nell'interesse dei predetti, la Corte suprema di cassazione, Sezione 6^ penale, con sentenza del 30.1.2008, annullò l'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Torino per il giudizio di revisione.
La Corte d'appello di Torino, con sentenza in data 21.10.2008, dichiarò inammissibile l'istanza di revisione.
Ricorre per cassazione il difensore di TA RA, TA IA e ID OB AR, deducendo vizio di motivazione in quanto il giudice di rinvio avrebbe ricalcato pedissequamente ed illegittimamente il vizio già censurato dalla sentenza di annullamento con rinvio ed in ogni caso la motivazione sarebbe manifestamente illogica, apodittica e non avrebbe considerato circostanze decisive.
In particolare la Corte d'appello di Torino avrebbe nuovamente effettuato un'analitica delibazione delle singole dichiarazioni dei soggetti sentiti ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p. e che avrebbero dovuto essere rinnovate nel contraddittorio dibattimentale. La comparazione fra l'ordinanza della Corte d'appello di Genova e la sentenza della Corte d'appello di Torino evidenzierebbe l'identità dell'analisi e dell'individuazione delle ragioni di asserita irrilevanza - inconferenza degli elementi addotti. Ciò sia in relazione alle dichiarazioni rese dai dipendenti delle società Universal De TR e JO Chavez, che a quelle degli ex agenti D.E.A. OA e UR, nonché alle dichiarazioni di VI FI.
La delibazione adottata sarebbe stata legittima solo all'esito della ritenuta ammissibilità dell'istanza e del conseguente giudizio di revisione.
Sarebbero state peraltro travisate alcune risultanze e di altre, decisive, sarebbe stata omessa la considerazione.
In particolare la sentenza impugnata, così come prima l'ordinanza annullata con rinvio, non avrebbe affrontato le argomentazioni formulate con riferimento alle dichiarazioni dei testi acquisite dal difensore che avrebbe costituito materiale di valutazione da parte del provvedimento di autorità giudiziaria straniera che ha prosciolto gli imputati dai reati per i quali in Italia è intervenuta condanna ed il cui esame avrebbe condotto a diversa conclusione.
Sarebbe stato ignorato il reale contenuto del provvedimento di archiviazione dell'autorità panamense ed in particolare i richiami in esso contenuti all'accertamento peritale che escluderebbe l'esistenza delle falsità contabili. Le risultanze peritali sarebbero idonee a contrastare la ritenuta decisività delle intercettazioni.
Sarebbe stata omessa la valutazione delle dichiarazioni di PI LA in ordine all'attendibilità dell'Upegui, principale fonte di prova nel procedimento conclusosi con la sentenza della quale si chiede la revisione.
Sarebbe stata omessa la valutazione delle dichiarazioni di TE OS (che apprese da Upegui che i suoi rapporti con la GO erano solo di affari), di HO MO (laddove afferma che non fu possibile stabilire alcun legame fra la VE LD e persone e o società coinvolte nel riciclaggio) e FI VI (relativamente al perfetto ordine della documentazione contabile revisionata).
Il ricorso, sotto l'aspetto della doglianza secondo la quale il giudice di rinvio avrebbe nuovamente effettuato un'analitica delibazione delle singole dichiarazioni dei soggetti sentiti ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p. e che avrebbero dovuto essere rinnovate nel contraddittorio dibattimentale, è infondato.
Si deve premettere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di revisione, ai fini del giudizio di ammissibilità della richiesta, il preliminare esame della Corte di appello circa il presupposto della non manifesta infondatezza deve limitarsi a una sommaria delibazione dei nuovi elementi di prova addotti e della loro astratta idoneità, sia pure attraverso una necessaria disamina del loro grado di affidabilità e di conferenza, a comportare la rimozione del giudicato in relazione alla loro potenziale efficacia di incidere in modo favorevole sulle prove già raccolte e sul connesso giudizio di colpevolezza, essendo invece ad essa preclusa, in tale stadio, una approfondita valutazione che comporti un'anticipazione del giudizio di merito, avulsa dal contraddittorio fra le parti e fondata su prove non ancora compiutamente acquisite. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 1155 in data 1.4.1999 dep.
5.8.1999 rv 216023 Conformi n. 3924 del 1993 rv 195591, n. 30 del 1996 rv 204169, n. 2562 del 1996 rv 206046, n. 2624 del 1996 rv 205207, n. 1976 del 1997 rv 208547, n. 4184 del 1998 rv 211274, n. 4837 del 1998 rv 211456, n. 4837 del 1998 rv 211458).
Per tale ragione la Sezione 6^ di questa Corte ha annullato l'ordinanza di inammissibilità della Corte d'appello di Genova. Ciò non significa peraltro che non siano mai possibili valutazioni approfondite in punto di inammissibilità.
Secondo la giurisprudenza di questa Sezione possono infatti essere adottati provvedimenti "de plano" quando l'inammissibilità sia evidente e di accertamento immediato, mentre negli altri casi l'inammissibilità potrà essere dichiarata con la garanzia del contraddittorio: "In tema di revisione, le valutazioni preliminari di inammissibilità della richiesta possono essere compiute anche de plano, spettando alla Corte di appello l'adozione del rito camerale con la garanzia del contraddittorio, per i casi di inammissibilità che non siano di evidente ed immediato accertamento". (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5609 del 27.1.2009 dep.
9.2.2009 rv 243286. Ha chiarito la Corte che la rilevanza della prova cui è subordinato il giudizio favorevole di ammissibilità dell'istanza non attiene al momento valutativo della prova medesima - con una conseguente ipotetica necessità di procedervi in contraddittorio tra le parti -, bensì esclusivamente ad una sua valutazione di idoneità ad infrangere il giudicato. Massime precedenti Conformi: N. 26967 del 2005 Rv. 232150).
Non era pertanto necessario, all'esito dell'annullamento con rinvio, che si facesse luogo al giudizio di revisione, ma era sufficiente instaurare il contraddittorio in punto di valutazione di ammissibilità, come in effetti è avvenuto.
Quanto al giudizio di inammissibilità va ricordato che, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione è necessario valutare, a norma dell'art. 631 c.p.p., se gli elementi sui quali la richiesta è fondata sono idonei a condurre al proscioglimento dell'imputato; è pertanto richiesto in questa fase un giudizio prognostico in ordine alla rilevanza dei suddetti elementi ai fini del possibile esito positivo della richiesta revisione, da effettuarsi in astratto, perciò senza invadere la sfera propria del giudizio di merito (rescissorio), che va effettuato con le garanzie del contraddittorio. (Cass. Sez. 6^, Sentenza n. 1932 del 20.4.2000 dep. 16.5.2000 rv 216893. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inammissibilità della richiesta di revisione fondata su prove nuove, sia per l'intrinseca inidoneità delle suddette prove a condurre ad un giudizio di proscioglimento, sia per la loro inidoneità a scalfire la valenza probatoria degli elementi già in precedenza raccolti, non presentato esse un apprezzabile collegamento con i punti della decisione ritenuti vulnerabili dall'istante in revisione.
Massime precedenti Conformi: N. 1875 del 1993 Rv. 196272). Tale valutazione la Corte d'appello di Torino ha effettuato con analitica motivazione che non presenta profili di illogicità manifesta.
Infatti la sentenza impugnata, dopo aver ricostruito la vicenda processuale, analizza la struttura fondamentale delle sentenze di condanna, esamina la richiesta di revisione ed espone le ragioni per le quali le prove di cui si chiede l'assunzione, anche ove assunte e ritenute veritiere, non sarebbero tali, ad avviso del giudice di rinvio, da intaccare la struttura portante delle sentenze di condanna. L'inammissibilità della richiesta di revisione è stata dichiarata "non per una presunta inaffidabilità delle prove dedotte per la loro confliggenza con quelle dell'Accusa già acquisite e ritenute rassicuranti (valutazione di merito questa che non può essere qui formulata ed è propria del giudizio di revisione), quanto piuttosto, ex art. 631 c.p.p., perché gli elementi in base ai quali si è richiesta la revisione, seppur accertati, non dimostrerebbero, nemmeno sotto il profilo dubitativo, che i condannati debbano essere prosciolti, (v. p. 12 sentenza impugnata).
Peraltro nel ricorso si lamenta il travisamento di talune risultanze e l'omessa valutazione di altre.
Il motivo di ricorso, sotto questo aspetto è inammissibile perché, sotto il profilo della violazione della legge processuale e del vizio di motivazione tenta di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito neppure alla luce della modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e), introdotta con L. n. 46 del 2006, ed inoltre è
manifestamente infondato.
Va premesso che la modifica normativa dell'art. 606 c.p.p., lett. e) di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46 lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, il cui vizio di mancanza, illogicità o contraddittorietà può ora essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati. È perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia. Attraverso l'indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa si consente nel giudizio di cassazione di verificare la correttezza della motivazione.
Peraltro il dato probatorio che si assume travisato od omesso deve avere carattere di decisività non essendo possibile da parte della Corte di cassazione una rivalutazione complessiva delle prove che sconfinerebbe nel merito.
Nel caso in esame da un lato nel ricorso non ci si limita ad enunciare dati decisivi travisati od omessi, ma si propone una lettura delle complessive risultanze delle indagini difensive e dell'istanza di revisione alternativa a quella operata dal giudice di merito, che non è consentita a questa Corte.
In proposito va ricordato che, secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, ®anche nella vigenza del nuovo codice di procedura penale vale il principio secondo cui il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione sol perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. Esso è configurabile, invece, unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata". (Cass. pen., sez. 1^ sent. 6922 del 11.5.1992 dep. 11.6.1992 rv 190572).
È giurisprudenza consolidata di questa Corte che, nella motivazione della sentenza, il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, (in questo senso v. da ultimo Cass. Sez. 4^ sent. n. 1149 del 24.10.2005 dep. 13.1.2006 rv 233187).
Del resto questa Corte ha chiarito che "In sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Pertanto, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Sicché, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, si da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione". (Cass. Sez. 2 sent. n. 29434 del 19.5.2004 dep.
6.7.2004 rv 229220. Nella specie la Corte ha ritenuto che la semplice circostanza che alcuno dei collaboranti avesse taciuto in ordine alla presenza di uno dei coimputati in seno all'associazione per delinquere, non incrinava la logicità della motivazione della Corte di merito che aveva confermato la responsabilità dell'imputato).
Peraltro neppure è vero che la Corte d'appello di Torino non abbia esaminato tutte le risultanze.
Le dichiarazioni dei testi acquisite dal difensore, ovvero raccolte dal Terzo Tribunale della Circoscrizione di Colon (Panama) sono state rassegnate da p. 9 a p. 12 della sentenza impugnata e successivamente valutate, comprese quelle di OS TE (in ragione della affermazione che la D.E.A. si ritenne incompetente ad effettuare ulteriori accertamenti ed investì le autorità italiane), di MO HO (laddove si afferma l'irrilevanza della valutazione da lui espressa all'esito di esami solo cartolari, a fronte delle risultanze delle intercettazioni) e FI VI (per le stesse ragioni esposte relative alla verifica contabile solo documentale). Quanto alla asserita omessa la valutazione delle dichiarazioni di PI LA in ordine all'attendibilità dell'Upegui, principale fonte di prova nel procedimento conclusosi con la sentenza della quale si chiede la revisione, anche a prescindere dalla valutazione implicita circa la conoscenza solo parziale dei fatti da parte di PI (v. p. 14 sentenza impugnata), si tratta di elemento non decisivo ed implicitamente disatteso.
Quanto alle valutazioni contenute nel provvedimento di archiviazione emesso dall'autorità giudiziaria di Panama, va ricordato che non è ammessa la revisione della sentenza di condanna fondata sugli stessi dati probatori utilizzati dalla sentenza di assoluzione nei confronti di un concorrente nello stesso reato e pronunciata in un diverso procedimento, in quanto la revisione giova a emendare l'errore di fatto e non la valutazione del fatto. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6273 del 3.2.2009 dep. 13.22009 rv 243231. Massime precedenti conformi: N. 1515 del 1999 Rv. 214643, N. 21556 del 2008 Rv. 240111). In definitiva si tratta della deduzione di valutazioni di merito, precluse in questa sede, peraltro manifestamente infondate sotto il profilo della dedotta omessa valutazione o del loro travisamento. Il ricorso, in parte infondato ed in parte inammissibile, deve pertanto essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in MA, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2009. Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2009