Sentenza 19 gennaio 2012
Massime • 1
In tema di revisione, con riguardo alla specifica previsione di cui all'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., quando le nuove prove offerte dal condannato (costituite, nella specie, da testimonianze) abbiano natura speculare e contraria rispetto a quelle già acquisite e consacrate nel giudicato penale, il giudice della fase rescindente deve limitarsi ad accertare se quegli elementi nuovi possano portare ad una diversa valutazione delle prove già precedentemente esaminate. (Nella specie, la Corte ha censurato la decisione impugnata che, senza operare un giudizio comparativo tra prove già acquisite e quelle nuove, aveva dichiarato inammissibile l'istanza ritenendo le nuove emergenze processuali già note ed apprezzate in precedenti decisioni di rigetto di analoghe istanze di revisione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/01/2012, n. 7932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7932 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito Presidente del 19/01/2012
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. rel. Consigliere ORDINANZA
Dott. FAZIO Anna Maria Consigliere N. 100
Dott. PETRUZZELLIS Anna Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia Consigliere N. 32647/2011
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SO CH;
avverso l'ordinanza 27/4/2011 Corte Appello di Brescia;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita in camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Gramendola Francesco Paolo;
Letta la requisitoria del P.G. Dott. Riello Luigi, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 27/4/2011 la Corte di Appello di Brescia dichiarava inammissibile l'istanza di revisione, proposta nell'interesse del condannato SO CH, della sentenza di condanna n. 428/1995 emessa in data 30/1/1995 dalla Corte di appello di Milano.
Una precedente istanza di revisione del medesimo condannato era stata già rigettata con sentenza in data 23/11/2004 dalla Corte di Appello di Venezia in sede di rinvio della Corte di Cassazione per annullamento della precedente ordinanza di inammissibilità emessa dalla Corte di Appello di Brescia in data 28/12/2001. Una successiva analoga istanza era stata dichiarata inammissibile dalla Corte di Appello di Brescia con ordinanza in data 21/1/2008, confermata con sentenza in data 17/5/2009 di questa Corte. L'accusa, che aveva portato alla condanna definitiva nei confronti del SO CH, magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di Savona era quella di tentata concussione in danno di tal BA.
Nella motivazione dell'ordinanza impugnata la corte bresciana osservava che i documenti, sui quali si fondava l'istanza, costituiti da una dichiarazione giurata di EL IO, raccolta dall'avv. Aschero di Savona in data 2/2/2011, e da una dichiarazione scritta di IM AR resa in data 18/1/2011, aventi secondo l'istante il carattere di nuove prove sufficienti a far rivalutare il quadro probatorio, già esaminato dai giudici milanesi nella sentenza di condanna suindicata, benché inutilizzabili, perché in violazione dei requisiti di cui all'art. 391 bis c.p.p., comma 3, la prima e priva di qualsiasi forma di autenticità la seconda, difettavano entrambe di specificità, e non erano idonee a rivestire la qualifica di prove nuove, suscettibili di porre in discussione il giudicato, giacché da un lato si limitavano a ribadire l'intento punitivo del EL, inquisito in ordine al reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, il quale aveva confermato l'episodio della "irregolare" convocazione da parte del P.M. SO del BA, a sua volta inquisito per il reato di riciclaggio, al fine di indurlo a ritrattare le sue accuse nei suoi confronti, per cui vi era stato processo - dichiarazioni già vagliate prima dalla corte di appello veneziana e poi dalla corte di appello bresciana, che avevano ritenuto non provata la partecipazione del BA all'accordo sul punto - e dall'altro riguardavano un non specifico ricordo del AR su voci riferite di riunioni, alle quali non aveva assistito, in cui il EL si sarebbe espresso con toni vendicativi nei confronti del SO e avrebbe indotto il BA alla falsa accusa nei confronti del magistrato.
Contro tale decisione ricorre il SO a mezzo del suo difensore e ne chiede l'annullamento deducendo nell'unico articolato motivo la totale mancanza di motivazione in ordine alle ragioni che avevano indotto alla declaratoria di manifesta infondatezza dell'istanza. Quanto alla pretesa inutilizzabilità delle nuove allegazioni osserva che i documenti prodotti non avevano nulla a che vedere con le norme in materia di investigazioni difensive, trattandosi di dichiarazioni di assoluta veridicità, idonei a rendere palese la necessità di un nuovo giudizio.
Nel merito segnala l'errore della corte distrettuale nell'aver perso di vista il dato di fatto incontrovertibile, già sancito in entrambe le precedenti procedure, dell'esistenza di un complotto, ordito allo scopo di screditare nella sua attività professionale il magistrato del P.M. SO CH e nell'avere omesso di comparare tale dato inconfutabile con il contenuto dei documenti allegati, per giungere alla conclusione che al suddetto complotto avevano partecipato oltre che il EL, il BA, autore dell'esposto e principale accusatore del magistrato, nonché alcuni avvocati tra cui Mentil e Manzitti e altri soggetti, facenti capo a logge massoniche savonesi, che la falsa accusa formulata dal BA fosse espressione di quel complotto e che quindi la sentenza di condanna era frutto di una macchinazione, perpetrata ai danni dell'istante, onde si imponeva la rimozione del giudicato e la rivalutazione delle prove a carico attraverso la revisione del processo a norma dell'art. 630 c.p.p.. Con la memoria di replica alle conclusioni del P.G. di inammissibilità del ricorso, pervenuta in data 21/12/2011 la difesa riprendeva gli argomenti della piena utilizzabilità delle dichiarazioni allegate al ricorso e del difetto di motivazione in ordine alla declaratoria di manifesta infondatezza della richiesta di revisione, resa de plano dalla corte bresciana.
Il ricorso è fondato. Quanto alla ritenuta inutilizzabilità delle allegazioni difensive, è censurabile il giudizio di inutilizzabilità della corte di merito per violazione dell'art. 391 bis c.p.p. I documenti depositati a sostegno della domanda di revisione non hanno la natura di specifiche investigazioni difensive, ma consistono in dichiarazioni, inerenti i fatti di cui al processo, che ha portato alla condanna del ricorrente, ritenuti dalla difesa idonei a convincere in sede rescindente in merito alla ammissibilità della richiesta, che come tali si sottraggono al regime delle investigazioni difensive e si rivelano in linea con il principio, affermato nella più accreditata giurisprudenza di legittimità, a mente del quale ai fini della ammissibilità della richiesta di revisione, fondata su nuove prove, anche desumibili da documentazione di espletate indagini difensive, non rilevano il procedimento o le forme e modalità della loro avvenuta acquisizione, dovendo il giudice limitarsi a riscontrarne l'obiettiva esistenza, l'effettiva novità e l'astratta persuasività a favore della tesi del condannato (Cass.Sez.5, 22/4- 14/5/1997 n. 197 6 Rv.208345; Sez. 6, 13/2-23/4/19 98 n. 509 Rv,211059). Quanto al merito la giurisprudenza di questa Corte è attestata al principio, secondo cui, in tema di specifica previsione di cui all'art. 630 c.p.p., lett. c), quando le nuove prove offerte dal condannato - costituite in particolare da testimonianze - abbiano natura speculare e contraria rispetto a quelle già acquisite e consacrate nel giudicato penale, il giudice della revisione può e deve saggiare mediante comparazione la resistenza di queste ultime rispetto alle prime, giacché altrimenti il giudizio di revisione si trasformerebbe indebitamente in un semplice e automatico azzeramento, per effetto delle nuove prove, di quelle a suo tempo poste a base della pronuncia di condanna (Cass.Sez. 4, 7/4-28/6/2005 n. 24291 Rv.231734; Sez. 6, 21/2-11/4/2007 n. 14591 Rv.236153; Sez. 1, 12/11- 2/12/1997 n. 6337 Rv.208943). Nel caso in esame non sembra che tale regola di diritto sia stata osservata.
La corte territoriale ha proceduto ad una stringata valutazione contenutistica delle predette acquisizioni, e anziché giudicare se quegli elementi nuovi potessero portare ad una diversa valutazione delle prove già precedentemente esaminate, ha operato una indebita anticipazione di giudizio, di competenza semmai del giudice della fase rescissoria, ritenendo le riferite emergenze già note ed apprezzate in entrambe le decisioni che avevano rigettato o dichiarato inammissibile le precedenti istanze di revizione. Non v' è stata alcuna completa valutazione o alcun giudizio comparativo da parte della corte censurata. Nessuna spiegazione in particolare è stata fornita in merito alle ragioni, per le quali i nuovi documenti, allegati alla nuova istanza di revisione, non fossero idonei a rivalutare gli elementi probatori già acquisiti nel corso del processo, che ha dato luogo al giudicato e a colmare eventuali lacune in essi presenti. La motivazione sul punto non soddisfa i criteri della logica e della ragionevolezza, essendosi la corte di merito limitata ad affermare che le nuove allegazioni non sarebbero idonee a produrre la rimozione del giudicato per una "mancante attitudine dimostrativa rispetto al risultato finale", senza però approfondirne il contenuto e rendere conto dei motivi di tale decisione.
Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio alla funzionalmente competente Corte di Appello di Venezia, che nel demandato nuovo esame provveda a colmare l'evidenziata lacuna motivazionale alla stregua del principio e delle direttive summenzionate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Venezia per nuova deliberazione.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 29 febbraio 2012