Sentenza 17 giugno 2003
Massime • 1
Con riguardo all'attuale disciplina della revisione, è improprio distinguere una fase rescindente e una fase rescissoria, non essendo più previsto uno stadio della procedura che si concluda con la revoca o l'annullamento della precedente sentenza. Di talché, attesa la espressa previsione, nell'art. 634 cod. proc. pen., come autonoma causa di inammissibilità della richiesta, della "manifesta infondatezza" della medesima, risulta attribuito alla corte d'appello, nella fase preliminare prevista dalla medesima disposizione, un limitato potere-dovere di valutazione, anche nel merito, della oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente, ancorché costituiti da "prove" formalmente qualificabili come "nuove", a dar luogo ad una necessaria pronuncia di proscioglimento. Appare dunque necessaria e legittima la delibazione prognostica circa il grado di affidabilità e di conferenza dei "nova", che non si traduca tuttavia in un'approfondita e indebita anticipazione del giudizio di merito.
Commentario • 1
- 1. Carcerazione in meno di 3 metri quadri: la Grande Camera sui criteriFrancesca Cancellaro · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Clicca qui per accedere al testo della pronuncia, disponibile in lingua inglese e francese 1. Il 20 ottobre 2016 la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo, ribaltando parzialmente la sentenza resa dalla Camera il 12 marzo 2015, ha condannato all'unanimità la Croazia per violazione dell'art. 3 Cedu in relazione alla detenzione del ricorrente in 2,62 m2 per 27 giorni consecutivi. La maggioranza del collegio ha invece confermato la pronuncia della Camera ritenendo non violato l'art. 3 Cedu tanto con riferimento alla detenzione del ricorrente in uno spazio inferiore a 3 m2 per periodi non consecutivi di più breve durata ed in presenza di cd. “fattori allevianti”, quali la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2003, n. 29660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29660 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. CHIEFFI SEVERO PRESIDENTE
Dott. DE NARDO GIUSEPPE CONSIGLIERE
Dott. VANCHERI ANGELO "
Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA "
Dott. CANZIO GIOVANNI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TT AN GI, nato il [...];
avverso l'ORDINANZA del 30/10/2002 della CORTE di APPELLO di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. che ha concluso per l'inammissibilità.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
1. La Corte d'appello di Torino con ordinanza del 30.10.2002 dichiarava inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di revisione avanzata da TT AN GI, condannato dalla Corte d'appello di Genova con sentenza irrevocabile 27.11.1998 per il reato di tentato omicidio, sul rilievo che le dichiarazioni rese il 19.11.2001 in altro processo davanti alla Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria da CO GI, dirette a scagionare l'TT, risultavano, oltre che notevolmente tardive siccome "rese a distanza di 11 anni dal fatto" ed "oggettivamente non riscontrabili", "di per sè scarsamente credibili per la persona del predetto e per le peculiari caratteristiche dell'ambiente cui appartiene che porta a tenere comportamenti intrinsecamente confliggenti a seconda delle opportunità del momento", e perciò inidonee ad inficiare il solido impianto accusatorio posto a fondamento della sentenza di condanna.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'TT denunciandone violazione di legge e vizio motivazionale, poiché non appariva affatto pretestuosa o manifestamente infondata l'esigenza di un approfondimento dibattimentale e di una valutazione critica, nel contraddittorio fra le parti, dell'attendibilità della prova dichiarativa sopravvenuta e addotta mediante la domanda di revisione, diretta a porre in crisi la credibilità e la congruità delle contrarie fonti accusatorie ed a ribaltare il costrutto dell'accusa.
2. - Osserva innanzi tutto il Collegio che, con riguardo all'attuale disciplina della revisione, è improprio distinguere una fase rescindente e una fase rescissoria, non essendo più previsto uno stadio della procedura che si concluda con la revoca o l'annullamento della precedente sentenza.
Di talché, attesa la espressa previsione nell'art. 634 c.p.p., come autonoma causa di inammissibilità della richiesta, della manifesta infondatezza, della medesima, risulta attribuito alla Corte d'appello, nella fase preliminare prevista dalla medesima disposizione, un limitato potere - dovere di valutazione, anche nel merito, della oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente, ancorché costituiti da "prove" formalmente qualificabili come "nuove", a dar luogo ad una necessaria pronuncia di proscioglimento. Appare dunque necessaria e legittima la delibazione prognostica circa il grado di affidabilità e di conferenza dei "nova", che non si traduca tuttavia in un'approfondita e indebita anticipazione del giudizio di merito. Ritiene il Collegio che il motivo di gravame, sostanzialmente unitario, sia destituito di ogni fondamento, in quanto nella fattispecie in esame l'elemento probatorio indicato come "nuovo" nella richiesta di revisione risulta adeguatamente e criticamente disatteso dalla Corte distrettuale, alla stregua di un logico apprezzamento di inaffidabilità e di inidoneità a contrastare le complessive prove (in particolare - come osserva puntualmente il P.G. nella requisitoria scritta - le convergenti dichiarazioni rese a suo tempo da NZ RI e LV ER RI, ampiamente riportate e valutate dal Tribunale e dalla Corte d'appello di Genova) poste a fondamento della sentenza di condanna. Il percorso argomentativo della decisione impugnata si snoda attraverso una serie di passaggi motivazionali connotati da coerenza e logicità quanto alla valutazione di assoluta inconsistenza dei dati probatori offerti dal ricorrente e perciò di inidoneità delle prospettate "nuove" prove a ribaltare l'originario costrutto accusatorio, nonché rispettosi dei limiti del giudizio di ragionevole previsione proprio della richiesta di revisione. Orbene, premesso che non può consentirsi alla Corte di cassazione di spingersi a controllare la rispondenza di siffatto apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione all'apprezzamento negativo adeguatamente compiuto dal giudice di merito, le censure del ricorrente si risolvono in rilievi di mero fatto non apprezzabili in questa sede di legittimità. Il ricorso per cassazione dell'TT va pertanto respinto con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 16 LUGLIO 2003.