Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2025, n. 37761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37761 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37761/2025 Roma, li, 19/11/2025
IA NA RO OL
- Presidente -
Sent. n. sez. 1779/2025
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CH CO
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ha pronunciato la seguente
- Relatore -
SENTENZA
CC 18/11/2025
R.G.N. 36453/2025
sul ricorso proposto da
ZI FI nato in [...] il [...] (C.U.I. 06P7AYZ);
avverso il decreto del 4 novembre 2025 della Corte d'appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere CH CO;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Birritteri, che ha chiesto l'annullamento con rinvio in accoglimento del primo motivo di ricorso;
letta la memoria, depositata il 17 novembre 2025, con la quale - costituendosi - l'Avvocatura dello Stato ha chiesto il rigetto del ricorso.
Firmato Da: GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 22cd0533c5d51c63 Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial#: 57ddf78a4999b2ae Firmato Da: MICHELE CUOCO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial#: 48711816429ce49
RITENUTO IN FATTO
1. FI ZI, entrato irregolarmente in Italia l'11 luglio 2023, veniva arrestato per il reato di tentata rapina aggravata e sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. Veniva, quindi, disposta l'espulsione, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett c) del d.lgs. n. 286 del 1998 e, in attesa della concreta esecuzione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015, con provvedimento del 21 luglio 2025 (convalidato il 22 luglio 2025), veniva disposto il suo trattenimento;
trattenimento successivamente prorogato con provvedimento emesso il 10 settembre 2025 e convalidato il successivo 12 settembre. Proposto ricorso per cassazione, questa Corte annullava, con rinvio, il decreto di convalida della proroga, che, tuttavia, all'esito del nuovo giudizio, veniva nuovamente convalidata con il provvedimento indicato in epigrafe.
2. Avverso tale ultimo provvedimento, l'interessato propone nuovo ricorso per cassazione, articolando tre motivi d'impugnazione.
2.1. Il primo deduce illegittimità (riflessa) del provvedimento impugnato, per difetto di delega del sottoscrittore nel provvedimento di espulsione. Il controllo sul provvedimento di convalida del trattenimento del cittadino straniero, sostiene la difesa, non deve essere limitato alla verifica delle condizioni giustificative dell'adozione della misura indicate nell'art. 13, comma 4-bis, e 14, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998, nella formulazione attualmente vigente, ma deve essere esteso, oltre che all'esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo, anche alla verifica delle condizioni di "manifesta illegittimità" del medesimo, in quanto indefettibile presupposto della disposta privazione della libertà personale. Ed il provvedimento impugnato, pur avendo natura di trattenimento "secondario", ossia adottato nei confronti di straniero già trattenuto in C.P.R. e resosi istante per la protezione internazionale, si configura pur sempre come misura strumentale all'espulsione, assumendone per derivazione gli eventuali vizi. Ebbene, il decreto di espulsione impugnato non risulta sottoscritto dal Prefetto ma da un Viceprefetto delegato;
in sede di convalida, veniva espressamente contestata la sussistenza di una valida delega (chiedendo di ordinarne la produzione in giudizio ex art. 213 cod. proc. civ.), rilevando, contestualmente, la "non leggibilità" della firma apposta in calce e nel nuovo giudizio di convalida;
l'Amministrazione nel nuovo giudizio dinanzi alla Corte d'appello ha effettivamente depositato in atti una delega prefettizia, ma inerente ad una fattispecie differente a quella per cui è stata esercitata, in quanto relativa alla firma dei decreti di allontanamento dei cittadini comunitari ex artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 30 del 2007.
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CA 1 Seriale: 22cd0533c5d5c63 Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial#: 57ddf78a4999b2ae
Firmato Da: GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI Emesso Da: ST QUALIFIED Firmato Da: MICHELE CUOCO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial#: 48711816429ce49
2.2. Il secondo motivo deduce l'impossibilità oggettiva di individuare l'autore del segno grafico apposto in calce al decreto di espulsione, stante l'assenza di ulteriori dati utili. Inconferente, sostiene la difesa, sarebbe il richiamo operato dalla Corte territoriale alla decisione del Consiglio di Stato del 10 ottobre 2024 n. 8141, in quanto inerente alla differente ipotesi di un provvedimento di rigetto dell'istanza di assegnazione in regolarizzazione di un alloggio popolare abusivamente occupato, laddove il decreto di espulsione è espressione personale della sovranità statale, esercitata tramite il Prefetto, diretto rappresentante del Governo sul territorio.
2.3. Il terzo motivo deduce l'illegittimità del provvedimento in ragione del protrarsi del trattenimento in un contesto inumano e degradante e non attrezzato alla riconosciuta fragilità psichica dell'interessato: il ZI ha tentato il suicidio ingerendo 17 pasticche di farmaci non meglio identificati;
il reparto di psichiatria dell'ospedale di Trapani ha attestato la necessità di un "supporto psicoterapico", che attualmente non risulta prestato;
nel centro di permanenza non risultano assicurati protocolli psichiatrici strutturati, continuità terapeutica, ambienti protetti, mediazione culturale clinica, né un percorso di presa in carico integrata. Ebbene, gli artt. 15 e 16 della Direttiva rimpatri 2008/115/CE e gli artt. 12 e 13, della Direttiva (UE) 2024/1346 impongono modalità di trattenimento umane e dignitose (con attenzione particolare ai soggetti vulnerabili), accesso a cure sanitarie e spazi, controllo di necessità e proporzionalità della misura. E, in questo contesto, il trattenimento è ammissibile solo se strettamente necessario e se le modalità garantiscono, in concreto, la dignità e i diritti fondamentali, incluso il diritto riconosciuto nella nostra Carta costituzionale alla salute. Per cui, in assenza di un'accertata idoneità attuale del CPR alla gestione di un disturbo psichico (diagnosi, terapia, prevenzione del rischio autolesivo, mediazione culturale clinica), la misura non è proporzionata, né necessaria e le alternative meno afflittive sono doverose (art. 14, comma 1-bis, t.u.; art. 8 dir. 2008/115; art. 12 dir. 2024/1346). Sotto tale profilo, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che l'organizzazione del CPR non è di per sé conforme alle disposizioni normative e, pertanto, non idoneo ad assicurare le necessarie tutele sanitarie e giuridiche alla persona trattenuta e il Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale ha rilevato evidenti criticità nel CPR di Trapani, ritenendolo un ambiente insalubre e lesivo della stabilità psicologica dei detenuti.
3. Con memoria depositata il 17 novembre 2025 si è costituita l'Avvocatura dello Stato, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
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CA 1 Seriale: 22cd0533c5d5c63 Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial#: 57ddf78a4999b2ae
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4. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, in accoglimento del primo motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito illustrati.
2. Va doverosamente premesso che, per effetto del combinato disposto degli artt. 6, comma 5-bis, d.lgs. n. 142 del 2015 e 14, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, il ricorso avverso il provvedimento di convalida è consentito solo per violazione di legge e nel giudizio di legittimità (avverso i provvedimenti di convalida di trattenimento) sono ammesse solo censure formulate ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen. e il controllo che può essere richiesto con tale mezzo attiene anche alla verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di motivazione, atteso che nella nozione di "violazione di legge" va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, intesa come tessuto argomentativo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza e completezza al punto da risultare inidoneo a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice (Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, [...], Rv. 287362).
3. Ciò considerato, va ribadito che il decreto di espulsione è validamente sottoscritto dal Prefetto e dal Viceprefetto Vicario;
viceversa, il Viceprefetto Aggiunto e ogni altro funzionario, per poter legittimamente sottoscrivere tale atto, devono essere a tanto delegati, non rientrando tale facoltà tra le loro specifiche attribuzioni (Cass. civ., n. 12273 del 20/05/2013; Cass. civ., n. 7873 del 29/03/2018); delega legittima in quanto la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia, ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di investire altro funzionario del compimento di atti rientranti nelle attribuzioni del delegante, rimanendo del tutto irrilevante che tale attribuzione non sia ricompresa fra quelle proprie del delegato (Cass. civ., n. 7698 del 30/03/2009; Cass. civ., n. 25271 del 14/12/2010).
4. In tale prospettiva, questa Corte, nell'annullare l'originario decreto di convalida, aveva già rilevato, da un canto, la necessità di accertare l'esistenza di un legittimo provvedimento di delega, rilasciato dal Prefetto di Palermo in favore dei Viceprefetti e Viceprefetti Aggiunti (circostanza differente dalla mancata menzione della stessa, in sé irrilevante in quanto requisito non previsto da alcuna norma: Cass. civ, Sez. 6, n. 4638 del 22/03/2012, [...]); dall'altro, la stretta interconnessione tra l'esistenza della delega prefettizia e l'accertamento
CA 1 Seriale: 22cd0533c5d5c63 - Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial#: 57ddf78a4999b2ae
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dell'identità del firmatario del decreto di espulsione, perché solo attraverso tale accertamento sarebbe stato possibile verificare se, alla luce del provvedimento di delega, egli fosse o meno incluso nell'elenco dei delegati e, quindi, legittimato a sottoscrivere l'atto di espulsione.
un lato
5. Ciò considerato, nel nuovo giudizio di convalida, da l'Amministrazione ha depositato in atti un provvedimento di delega inerente ad una fattispecie differente da quella per cui è stata esercitata (in quanto relativa alla firma dei decreti di allontanamento dei cittadini comunitari ex artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 30 del 2007); dall'altro, ha ritenuto che la presenza, nel decreto di espulsione, di elementi testuali (quali l'intestazione "Il Prefetto di Palermo") potesse essere sufficiente a ricondurre l'atto all'amministrazione competente. Tuttavia, tale impostazione non tiene conto del principio, ribadito anche dal Consiglio di Stato (Sez. V, sent. 10 ottobre 2024, n. 8141), secondo cui la riconducibilità formale dell'atto all'amministrazione non può prescindere dalla possibilità di accertare, in modo certo e trasparente, l'effettiva titolarità del potere di firma in capo al soggetto che ha adottato il provvedimento. In particolare, la giurisprudenza amministrativa distingue tra atti impersonali, che possono essere riferiti all'ente sulla base di elementi testuali e documentali, e atti che, incidendo su diritti fondamentali della persona, come nel caso del decreto di espulsione, richiedono la piena tracciabilità e identificabilità del funzionario che esercita il potere, nonché la verifica della sussistenza di una valida delega prefettizia, ove necessaria. Ne consegue che la mera presenza di elementi testuali non può ritenersi sufficiente, dovendo invece essere garantita la possibilità di identificare con certezza il soggetto che ha esercitato il potere di firma, anche al fine di consentire il controllo sulla legittimazione e sulla regolarità dell'azione amministrativa, in ossequio ai principi di trasparenza e buon andamento (art. 97 Cost.; art. 3 L. 241/1990). L'impossibilità oggettiva di individuare l'autore del segno grafico apposto in calce al decreto di espulsione, quindi, non consente di attribuire la paternità dell'atto ad un soggetto determinato, precludendo la possibilità di verificare l'esistenza del potere di emanare l'atto e il corredo di atti organizzatori idonei a fondare il potere di firma. Tale vizio, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. I, 20 maggio 2013, n. 12273; Cass. civ., Sez. I, 29 marzo 2018, n. 7873), incide sulla validità stessa del provvedimento e comporta l'illegittimità degli atti consequenziali.
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CA 1 Seriale: 22cd0533c5d5c63 Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial#: 57ddf78a4999b2ae
Firmato Da: GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI Emesso Da: ST QUALIFIED Firmato Da: MICHELE CUOCO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial#: 48711816429ce49
6. La Corte di appello ha omesso di fornire ogni riscontro argomentativo, e, pertanto, alla luce della decisività dei profili evidenziati, la relativa motivazione deve ritenersi radicalmente inesistente, così integrando, ancora una volta, una violazione di legge deducibile ai sensi dell'art. 606, lett. b), del codice di procedura penale.
7. Il provvedimento deve essere pertanto annullato con rinvio per nuovo esame in ordine ai profili sopra evidenziati, rimanendo assorbiti gli altri motivi di ricorso.
8. In ragione anche del riferimento a dati sanitari del ricorrente, in caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Palermo. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 18 novembre 2025
Il Consigliere estensore
CH CO
Il Presidente
IA RO NA OL
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Firmato Da: GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 22cd0533c5d5c63 Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial#: 57ddf78a4999b2ae Firmato Da: MICHELE CUOCO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial#: 48711816429ce49