Sentenza 23 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/02/2001, n. 2665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2665 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
. 026 65 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE DNPRART PROFESSIONAL Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Gaetano GAROFALO R.G. N. 23382/99 Cron. 555515 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Rel. Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Rep. 840 IACUBINODott. Matteo Consigliere Ud.10/10/00 Dott. Francesca TROMBETTA Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TENZA Richieste consucopia studio dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti L. CA AU, elettivamente domiciliato in ROMA 123 IL CANCELLIERE | VIA LUCA VALERIO 69, presso lo studio dell'avvocato LIRE 3000 ROSARIO TARANTOLA, che lo difende, giusta delega in CANCELLERIA atti;
ricorrente CG064430
contro
NI SE;
intimato avverso la sentenza n. 7498/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 27/04/99; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1623 udienza del 10/10/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo -1- CALFAPIETRA;
udito 1'Avvocato Elio DE PROPRIS, per delega dell'Avv. L. TARANTOLA, dep. in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. Con sentenza in data 5 maggio 1998 il Pretore di Roma, in parziale accoglimento della domanda proposta dall'architetto EP NI, con- dannò l'avv. UR IC a pagare al predetto la somma di £. 4.500.000, oltre interessi, a titolo di compenso per attività professionale svolta su suo incarico e consistita nella redazione di un progetto con pre- ventivo di costi per opere edilizie da eseguire in un appartamento. A seguito dell'impugnazione proposta dal IC e di quella inci- dentale formulata dal NI, il contraddittorio tra le parti si instaurò nuo- vamente davanti al Tribunale di Roma, il quale, a conclusione del giudizio di secondo grado, con sentenza in data 27 aprile 1999, rigettò l'appello prin- cipale, accolse in parte quello incidentale e, in parziale riforma della deci- sione del Pretore, confermata nel resto, condannò il IC a pagare al NI la somma di £.
4.868.000. Contro la sentenza UR IC ha proposto ricorso per cassa- zione e formulato tre motivi d'impugnazione. EP NI non si è costituito. Motivi della decisione.
1. Col primo motivo il ricorrente denunzia nullità del processo per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato, nonché omessa o contraddittoria pronunzia. Sostiene che il Tribunale non si è pro- nunziato sulla eccezione di genericità dei motivi posti dal NI a fonda- - life Callapicira est 23382/99 1 mento del suo appello incidentale, provvedendo ad accoglierlo in parte anzi- ché a dichiararne l'inammissibilità. La doglianza non può essere condivisa. Come risulta dagli atti, nel proporre appello incidentale il NI aveva lamentato che gli elaborati prodotti in giudizio e le prove testimoniali raccolte contenevano precisi elementi di riscontro in ordine al valore dei la- vori, per cui doveva ritenersi immotivata ed arbitraria la decisione del Preto- re nel punto in cui aveva ridotto il compenso spettantegli. Il mancato esame, da parte del Tribunale, dell'eccezione del IC in ordine alla mancanza di specificità di tali motivi non influenza la decisio- ne, dato che la funzione dell'indicazione specifica dei motivi di appello pre- scritta dall'art. 342 c.p.c. consiste nell'esatta determinazione del quantum appellatum;
la specificazione è quindi necessaria come requisito essenziale dell'atto di appello, ma per essa non occorrono particolari formule, essendo sufficiente che sia possibile individuare esattamente come di certo nel caso- di specie l'ambito del riesame invocato, circoscrivendo i limiti della de- voluzione, oltre i quali si forma il giudicato;
tanto più se si considera che la sentenza, sul punto in questione, era stata impugnata in toto, per cui nessuna incertezza poteva darsi sulla portata dell'impugnazione. primo motivo va dunque rigettato perché infondato, bene avendo fatto il Tribunale ad esaminare nel merito il ricorso incidentale.
2. Col secondo motivo il ricorrente denunzia difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, nonché omesso esame di fatti e do- Calfapietra est.кварт 23382/99 cumenti. Afferma che il Tribunale, interpretando erroneamente una frase dell'atto di appello, ha ritenuto che egli avesse fatto ammissione dell'avve- nuto incarico professionale al NI, senza tener conto invece delle ripetute sue contestazioni;
il Tribunale, inoltre, in mancanza di documenti, sulla base delle deposizioni dei testi e in violazione dell'art. 2721 c.c., ha ritenuto pro- vato l'avvenuto conferimento dell'incarico benché nessuno dei testi avesse dichiarato di essere stato presente al conferimento stesso. Le doglianze vanno disattese. Esaminando le prove raccolte il Tribunale ha rilevato che il teste Fio- rani, recatosi nell'appartamento per un preventivo, aveva sentito personal- mente il NI ed il IC concordare gli interventi edilizi da effettuare;
e che la teste NI aveva sentito le telefonate fatte dal IC al fratello architetto per puntualizzare gli accordi ed aveva riferito dell'avvenuta con- segna delle chiavi dell'appartamento da parte del IC al fratello per ef- fettuare i rilievi e le foto. Da tali fatti noti il Tribunale è pervenuto, con corretto procedimento di inferenza logica ed adeguata applicazione delle norme sulle presunzioni, all'accertamento dell'avvenuto conferimento al NI, da parte del Riccar- di, dell'incarico di progettazione, dato che i predetti esaminati comporta- menti dei due soggetti - gravi, plurimi, precisi e concordanti - riferiti dai te- stimoni non avrebbero trovato sul piano logico una spiegazione razionale diversa. Caltapietra est. 23382/99 3 Il Tribunale ha poi esaminato la tesi difensiva del IC - secondo cui s'era trattato di acquisire solo dei preventivi - ed ha osservato che essa non era incompatibile con l'affidamento dell'incarico di progettazione dato che i preventivi stessi hanno lo scopo di indicare il costo presuntivo dell'in- tervento e non possono essere forniti senza una progettazione sia pure di massima in modo da puntualizzare per ogni opera il suo costo: tale era il la- voro che aveva effettuato il NI in attuazione dell'accordo come si desu- meva dai documenti dallo stesso prodotti in giudizio. Irrilevanti erano poi, secondo il Tribunale, la contestazione mossa dal IC dopo l'esecuzione del lavoro e la sua qualità di conduttore del- l'appartamento, per le ragioni opportunamente esposte. Come appare evidente, nessun rilievo, ai fini della decisione-auto- nomamente fondata sulle prove di cui ora si è detto assume l'affermazione- del Tribunale, evidentemente formulata ad abundantiam, relativa all'ammis- sione che il IC avrebbe fatto in una frase dell'atto di appello. Inoltre, il limite fissato dall'art. 2721 c.c. alla prova testimoniale è posto nell'interesse delle parti, le quali possono consentirne la deroga anche implicitamente, come nel caso in cui l'inosservanza del precetto non sia stata tempestivamente eccepita. Infine, a differenza di quanto afferma il ricorrente, la decisione rela- tiva all'avvenuto conferimento dell'incarico è fondata su una motivazione sufficiente, estesa a tutte le circostanze rilevanti e corretta dal punto di vista Calfapietra estкарт 23382/99 4 logico, per cui il secondo motivo di ricorso va rigettato nel suo complesso perché infondato.
3. Col terzo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applica- zione di norme di diritto. Assume che il Tribunale, pur richiamando l'art. 2225 c.c., ha di fatto posto a fondamento della sua decisione il parere del consiglio dell'ordine degli architetti per quanto riguarda la misura del com- penso, dato che il NI non aveva assolto all'onere di dimostrare l'entità dei lavori svolti. La doglianza non ha pregio. Esaminando congiuntamente il secondo motivo dell'appello proposto dal IC in ordine al quantum liquidato dal Pretore ed il contrapposto -appello incidentale del NI, il Tribunale che aveva già accertato, alla luce delle prove orali e di quelle documentali, oltre all'avvenuto conferi- mento dell'incarico professionale anche l'avvenuta esecuzione dell'opera professionale commessa ("ha redatto un piano dell'intervento, con la rappre- sentazione grafica ante e post operam, corredando il tutto con una descrizio- ne dei lavori e dei costi e nell'intendimento di addivenire alla loro esecuzio- ne, con il compito per il NI di seguire anche i lavori") - ha liquidato il solo onorario a percentuale sul preventivo di £. 100.000.000, determinan- dolo, in base alla tariffa professionale, secondo una percentuale comprensiva dell'aliquota tabellare prevista per il progetto di massima, più il previsto au- mento del 10%, e determinandola in complessive £. 4.637.446; ha poi ag- Calfapietra est- квуки 23382/99 5 giunto altre voci previste dalla tariffa (contributo integrativo del 2% e tassa di revisione della parcella) pervenendo alla somma finale di £.
4.868.000. Avendo così operato sulla base di elementi fissi e predeterminati, ed avendo escluso altre voci ritenute non dovute (l'onorario a discrezione e l'onorario forfettizzato) il Tribunale contrariamente a quanto affermato dal ricorrente si è strettamente attenuto alle prove, alle prestazioni dimostrate e - alla tariffa professionale, sottraendosi in tal modo ai denunziati vizi di legit- timità.
4. Il ricorso va in conclusione rigettato nella sua interezza. Nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese non avendo il NI svolto attività difensiva.
P.Q.M.
40000 La Corte 280000 rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ sezione ci- vile, il 10 ottobre 2000. Il Presidente G ran Can talo Il Consigliete est. IL CANCELLIERE C1 Agenzia delle Entrate Francesco Catania Ufficio di Roma 2 + Iscritto a ruolo il. 23 FEB/2001 Art. n. Roma IL CANCELLIERE C1 แส 23382/99 6 Callapietra est.