Sentenza 12 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/02/2001, n. 1961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1961 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2001 |
Testo completo
10 19 6 1/0 1 IN OME EL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE efforizione. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: најелитно a dicit -- Presidente Dott. Vincenzo BALDASSARRE R.G.N. 17387/98 Cron. 4141 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Rep. 616 Dott. Giandonato NAPOLETANO Rel. Consigliere SETTIMJ Consigliere Dott. Giovanni Ud. 18/10/00 ConsigliereDott. Francesco Paolo FIORE CORTE SUPREMA DI CASSAZ ONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SE NTENZA per diritti L. il 12 FEB. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE LO FILOMENO, elettivamente domiciliato in ROMA LIRE 1500 CANCELLER A VIA MUGGIA 33, presso lo studio dell'avvocato GIGANTE difeso dall'avvocato D'ANDREA ORESTE, giustaP.F delega in atti;
0375469. - ricorrente 0975490 - contro nt " COND PALAZZO SIC "SOC ITALCOSTR FOGGIA, in persona dell'Amm.re p.t.Antonio RAMPINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. MANTEGAZZA 24, presso lo & Cev. studio dell'avvocato GARDIN L., difeso dall'avvocato DI TI GIANFRANCO, giusta delega in atti;
2000 - controricorrente 1675 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richieste copia (secutiva avverso la sentenza n. 264/97 del Giudice di pace di dal Sig. DI TI per diritti 200+24200+4 FOGGIA, depositata il 15/07/97; 1-2 OTT 2001 CANCELLIERETIL udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/00 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
DIRITTI udito l'Avvocato DI TI Gianfranco, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. LIRE 5000 CANCELLERIA AW167093 AW167094 AW167091 5459000 AW167092 s. u M -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Giudice di Pace di Foggia, decidendo sulla opposizione proposta da ME LL, con atto di citazione notificato il 24 marzo 1997, avversO il decreto ingiuntivo di pagamento della somma di 2.672.215, emesso su ricorso del Condominio £. Palazzo S.I.C. "Società Italiana Costruzioni" di via Colletta, n.c. 8, in Foggia, con sentenza resa in data 15 luglio 1997 ha dichiarata la continenza, ex art. 39 cod. proc. civ., tra la causa instaurata l'opposizione a decreto ingiuntivo ed altra con causa pendente tra le stesse parti innanzi al Tribunale di Foggia, ordinando la cancellazione dal ruolo della prima causa e la riassunzione di essa innanzi al Tribunale di Foggia, preventivamente adito. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il LL, affidandosi ad un unito motivo. Resiste con controricorso il Condominio, che eccepisce l'inammissibilità del ricorso. V'è anche memoria illustrativa del Condominio, depositata, però, in data 14 ottobre 2000. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, condividendosi l'eccezione 3 sollevata dal controricorrente, si osserva che il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto avversO una sentenza che, in considerazione del valore della controversia, superiore a lire due milioni, era impugnabile solo mediante appello, a nulla rilevando che si fosse limitata a risolvere il problema della competenza. Come ritenuto dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr., in particolare, sent. n. 12452 del 14 dicembre 1998, resa a Sezioni Unite, nonché sent. n. 1482 del 12 febbraio 1998 e sent. n. 3616 del 13 aprile 1999), il mezzo di impugnazione esperibile contro le sentenze del giudice di pace va individuato esclusivamente in funzione del valore della controversia e, quindi, senza conside- rare il contenuto della decisione. ит ив Sicchè, tenuto conto dell'inammissibilità del ч regolamento, necessario 0 facoltativo, di compe- tenza avverso le sentenze del giudice di pace che abbiano deciso questione di competenza, ove, come nel caso in esame, il giudice di pace abbia risolto una controversia del valore superiore a lire due milioni, limitandosi ad una pronuncia ella competenza, la sentenza sarà impugnabile solo con l'appello. 4 Il ricorso proposta va, dunque, dichiarato inammissibile, e, secondo l'ordinario criterio, il ricorrente Va condannato a rimborsare al
contro
- ricorrente le spese del giudizio di legittimità, escluse quelle relative alla memoria del 14 ottobre 2000, perché depositata fuori termine. La relativa liquidazione segu✔ in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e a rimborsare al
contro
- condanna il ricorrente presente giudizio, che ricorrente le spese del 1125.800 di cui liquida in complessive £. hoooo £.
1.000.000 per onorari. 230000 Così deciso in Roma, addì 18 ottobre 2000, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile. Je Puridente He Courigliere extenson Vinazo Bold Grajolin IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri COSITATO IN CANCELLERA 12 FEB. 2001 LE CTURE UFFICIO DETE ROMAn Registrul indict 7. S.FT. 2001 Seria 4 10/10923 290.000 versate DUECENTONO VAKA Wire: p. 11 Diri Area Servil (D.ssa Maria Grazia DIT PO) Responsabile Servizio Atli Gudiziari ✓ DKNE. RACCICHINI,