TRIB
Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 01/08/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7950/2022 + 7890/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica in persona del dott. Angela Randazzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale n. 7950/2022 promossa con atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., depositato telematicamente in data 15.11.2022 da
(C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Tagliaferri Gentileschi, Elsa Bricchi e Federico Caffi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito a Bergamo in via Verdi n. 4
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2 dagli avv. Nicola Durazzo ed Eloà Pellizzaro ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito a
Torino in corso Re Umberto I n. 63
CONVENUTA
a cui è stata riunita la causa iscritta al numero di ruolo generale n. 7980/2022 promossa con atto di citazione in riassunzione ex art. 618 c.p.c., depositato telematicamente in data 15.11.2022 da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2 dagli avv. Nicola Durazzo ed Eloà Pellizzaro ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito a
Torino in corso Re Umberto I n. 63 pagina 1 di 12 ATTRICE contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Tagliaferri Gentileschi, Elsa Bricchi e Federico Caffi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito a Bergamo in via Verdi n. 4
CONVENUTA
e contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Tagliaferri Gentileschi, Elsa Bricchi e Federico Caffi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito a Bergamo in via Verdi n. 4
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte_1
respingere le domande di di cui al proprio atto di citazione datato 15.11.2022 nei CP_1 confronti di nonché in memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., Parte_1 perché infondate in fatto e in diritto;
annullata e/o revocata l'ordinanza di assegnazione di cui al verbale del 12 aprile 2022 (R.G.
1317/2021) del Tribunale di Bergamo, Giudice dr. Giuseppe Liotta, notificata, unitamente a precetto, da parte di a mezzo pec in data 6 maggio 2022, condannare alla CP_1 CP_1 restituzione in favore di della somma di € 112.380,75= oltre Parte_1 interessi da calcolarsi dalla data del versamento a alla data della restituzione a CP_1
Parte_1
con vittoria di spese e competenze, anche della fase di opposizione avanti al giudice dell'esecuzione.
Controparte_2
respingere le domande di di cui al proprio atto di citazione datato 15.11.2022 nei confronti CP_1 di , per nullità dell'atto di citazione, per nullità del procedimento di Controparte_2 pignoramento presso terzi e/o per irregolarità della notifica dell'atto introduttivo del procedimento di pignoramento presso terzi, per nullità dell'ordinanza di assegnazione di cui al verbale del 12 aprile 2022 (R.G. 1317/2021) del Tribunale di Bergamo, per assenza di prova dell'asserito credito e comunque perché infondate in fatto e in diritto;
pagina 2 di 12 con vittoria di spese e competenze e con condanna di per responsabilità aggravata ex CP_1 art. 96 c.p.c.
CP_1
in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta ex art. 617 cpc e
548 u.c. c.p.c. dalla n quanto tardiva e priva di alcun Parte_1 fondamento giuridico e per l'effetto dichiarare la legittimità dell'assegnazione a favore della ai sensi dell'ordinanza di assegnazione di cui al verbale del 12/04/2022 – R.G. CP_1
1317/2021 – Tribunale di Bergamo – giudice dott. Giuseppe Liotta e confermare l'ordinanza de quo;
in via principale accertare e dichiarare la regolarità della notifica del pignoramento presso terzi effettuata dalla – socio unico nei confronti della CP_3 Parte_1 presso la sede legale di ZO DE LI (MN), via Bresciani n. 16 nonché
[...] della presso la sede di OZ IG (AL), Strada Controparte_2
Roveri n. 4;
accertare e dichiarare la regolarità della notifica del verbale e dell'ordinanza, così come indicato dal giudice dott. Liotta nel verbale di udienza del 05/11/2022, effettuata dalla – socio CP_3 unico, nei confronti della mezzo pec;
Parte_1
accertare e dichiarare pertanto che sia la che Parte_1 erano a conoscenza della procedura esecutiva in corso Controparte_2 rubricata al numero di R.G.E. 1317/2021 ma, nonostante ciò, non hanno depositato apposita dichiarazione di terzo al fine di contestare il credito azionato dalla CP_1
accertare e dichiarare pertanto che il credito della - così come individuato dal giudice CP_1 dott. Liotta con ordinanza di assegnazione del 12/04/2022 di € 97.759,40 oltre a spese di lite che liquidano per compensi professionali in € 2.945,00 oltre rimborso spese generali al 15%, oltre iva
(se dovuta), oltre CPA oltre costi di registrazione del titolo esecutivo e della presente ordinanza di assegnazione come e se dovuti e oltre interessi come dalla scadenze delle fatture al saldo sul solo importo capitale - risulta non contestato;
accertare e dichiarare che il ricorso in opposizione all'ordinanza di assegnazione ex artt. 548 c.p.c.
e/o ex art. 617 c.p.c. con contestuale istanza di sospensione eccependo la nullità del pignoramento presso terzi e/o comunque l'irregolarità della notifica promosso dalla
[...] risulta del tutto infondato e per l'effetto dichiarare la legittimità Parte_1 dell'assegnazione a favore della ai sensi dell'ordinanza di assegnazione di cui al CP_1 pagina 3 di 12 verbale del 12/04/2022 – R.G. 1317/2021 – Tribunale di Bergamo – giudice dott. Giuseppe Liotta
e confermare l'ordinanza de quo;
in via subordinata nella denegata ipotesi in cui si ravvisi l'errore di notifica così come contestato dalla nel ricorso in opposizione all'ordinanza di Parte_1 assegnazione ex artt. 548 c.p.c. e/o ex art. 617 c.p.c., accertare e dichiarare la regolarità della notifica del pignoramento presso terzi effettuata dalla – socio unico nei confronti CP_3 della presso la sede di OZ IG (AL), Strada Controparte_2
Roveri n. 4; accertare e dichiarare il credito della nei confronti della CP_1
per l'effetto confermare le somme assegnate alla Controparte_2 CP_1
l'ordinanza del 12/04/2022 con condanna della al
[...] Controparte_2 versamento nei confronti della della somma di € Parte_1
112.380,75 già versata da quest'ultima alla CP_1
in ogni caso con condanna al pagamento delle spese di lite oltre accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto della presente causa è l'opposizione alla procedura esecutiva mobiliare n. 1317/2021 R.G.E
Tribunale di Bergamo.
Con atto di citazione depositato il 15.11.2022, ha dedotto che: Parte_1
in data 6.5.2022 notificava a quale asserito terzo pignorato, CP_1 Parte_1 verbale dell'udienza del 12.4.2022 con cui il Tribunale di Bergamo - nella procedura di pignoramento presso terzi avente R.G. n. 1317/2021, promossa avverso il debitore principale dalla CP_4 creditrice procedente e dalla creditrice intervenuta - assegnava a favore di CP_3 CP_1 quest'ultima la somma di € 97.759,40 oltre interessi e spese;
proponeva tempestivamente dinnanzi al giudice dell'esecuzione Parte_1 ricorso in opposizione ex art. 617 c.p.c. – con istanza di sospensiva – avverso l'ordinanza di assegnazione ex art. 548 c.p.c., eccependo la nullità della notifica del pignoramento presso terzi e l'inesistenza di alcun credito vantato dal debitore esecutato nei suoi confronti;
CP_4
in data 9.6.2022, provvedeva, al solo fine di evitare la prosecuzione Parte_2 dell'azione esecutiva e con riserva di ripetizione, al pagamento in favore di della somma CP_1 intimata, pari ad € 112.380,75;
con provvedimento del 30.9.2022 il giudice dell'esecuzione riteneva sussistenti i presupposti per sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione ex art. 548 c.p.c. (“da una più attenta analisi della documentazione prodotta agli atti, si evince che nessun rapporto è intercorso tra la debitrice CP_4 pagina 4 di 12 e la terza pignorata I lavori eseguiti dalla debitrice si riferiscono ad incarichi ricevuti Parte_1 dalla che risulta essere una società differente rispetto alla Controparte_2 Parte_1
) ed assegnava termini alle parti per introdurre il giudizio di merito;
[...]
a seguito della pronuncia del giudice dell'esecuzione chiedeva a Parte_1 di provvedere spontaneamente alla restituzione della somma versata, ricevendo un rifiuto. CP_1
L'odierna opponente, instaurando il giudizio di merito, ha sostenuto che l'atto introduttivo del pignoramento presso terzi, promosso da e in cui è intervenuta non è stato CP_3 CP_1 notificato correttamente né a (che non risulterebbe debitrice della Parte_1 CP_4
, né a (la cui sede legale sarebbe a Milano e non a OZ IG,
[...] Controparte_2 dove è stata perfezionata la notifica del pignoramento).
Inoltre la stessa ha eccepito che non esiste alcun gruppo “ per cui Parte_1 Parte_1
l'ulteriore notifica effettuata nei confronti di tale soggetto è impropria oltreché priva di significato. ha altresì dedotto di non essere mai stata debitrice della la Parte_1 CP_4 quale ha dichiarato di non aver mai svolto alcuna attività in favore della società e di non aver avuto alcun credito nei suoi confronti, mancando di conseguenza il presupposto per l'assegnazione della somma a a suo danno. CP_1
L'odierna opponente, a fronte di quanto esposto, ha chiesto di annullare e/o revocare l'ordinanza di assegnazione del 12.4.2022 e di condannare alla restituzione in favore di CP_1 Parte_1 della somma di € 112.380,75 oltre interessi fino al soddisfo.
[...]
Medio tempore, la società ha instaurato il giudizio di merito con atto di citazione in riassunzione CP_1 ex art. 618 c.p.c. contro e dichiarando che: Parte_1 Controparte_2
- è creditrice nei confronti di della somma complessiva di € 97.759,40; CP_1 CP_4
- instaurava presso il Tribunale di Bergamo la procedura esecutiva di pignoramento CP_3 presso terzi nei confronti di in qualità di debitore principale e di CP_4 Parte_1 in qualità di terzo pignorato;
[...]
- nella creduta ipotesi che fosse uno stabilimento di CP_3 Controparte_2
e non una persona giuridica indipendente, notificava l'atto di Parte_1 pignoramento sia a che presso l'unità locale di OZ Parte_1
IG;
- e non trasmettevano la dichiarazione Parte_1 Controparte_2 di terzo, né si presentavano all'udienza del 5.11.2021;
pagina 5 di 12 - il giudice dell'esecuzione disponeva la ri-notificazione del verbale e dell'ordinanza al terzo pignorato e la – continuando a ritenere la come un semplice CP_3 Controparte_2 stabilimento della – provvedeva al rinnovo della notifica Parte_1 esclusivamente a quest'ultima;
- all'udienza del 16.12.2021 si presentavano unicamente le creditrici e e CP_1 CP_3 all'udienza del 12.4.2022 il giudice con ordinanza assegnava a la somma di € 97.759,40 CP_1 oltre alle spese di lite, 15%, IVA e CPA (se dovuti), costi di registrazione (se dovuti) e interessi;
- l'ordinanza veniva munita di formula esecutiva e veniva notificata al terzo pignorato
[...]
la quale provvedeva a versare a la somma complessiva di € Parte_1 CP_1
112.380,45;
- a seguito dell'opposizione promossa da il giudice dell'esecuzione Parte_1 sospendeva l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione e dava termine alle parti per instaurare il giudizio di merito.
con il proprio atto introduttivo, ha chiesto di confermare l'ordinanza di assegnazione del CP_1
12.4.2022 e dunque di dichiarare la legittimità dell'assegnazione a proprio favore oppure in subordine di condannare la al versamento nei confronti della Controparte_2 Parte_3 della somma di € 112.380,75, sostenendo che:
- nessun errore può essere imputato a in merito all'introduzione del procedimento di CP_1 pignoramento presso terzi, essendosi limitata ad intervenire, azionando il proprio credito, nella procedura originariamente instaurata dalla creditrice procedente contro la debitrice CP_3
CP_4
- né né sono in ogni caso tenute a conoscere la natura dei rapporti tra la CP_1 CP_3 terza pignorata e la debitrice, o la natura giuridica del soggetto terzo;
- le notifiche perfezionate sono regolari, poiché secondo la giurisprudenza sarebbe valida la notifica eseguita presso la sede effettiva della società, anche se diversa da quella legale (nel caso di specie effettuata presso lo stabilimento della , sito in provincia di Alessandria); Controparte_2
- e – che, seppur formalmente siano due Parte_1 Controparte_2 soggetti distinti, risultano in realtà costituite dalla medesima compagine sociale - sono state rese edotte dell'avvio della procedura esecutiva, di talché lo scopo dell'atto di pignoramento è stato raggiunto;
- non ha effettuato tempestivamente l'opportuna contestazione del Parte_1 credito e/o della propria legittimazione passiva e, non avendo dato prova di non aver avuto pagina 6 di 12 tempestiva conoscenza dell'ordinanza di assegnazione per irregolarità della notificazione, caso fortuito o forza maggiore, è decaduta dalla possibilità di opporvisi ex art. 548 c.p.c. si è costituita nel procedimento incardinato da (R.G. CP_1 Parte_1
7950/2022) e, viceversa, e hanno depositato Parte_1 Controparte_2 memoria di costituzione nel procedimento promosso da (R.G. 7980/2022). CP_1
In particolare con la comparsa di costituzione del 22.2.2023, ha sollevato Controparte_2
l'eccezione di nullità dell'atto di citazione di per mancanza del requisito essenziale di cui all'art. CP_1
163 n. 4 c.p.c., lamentando che mancano sia l'esposizione dei fatti e DE elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda sia le relative conclusioni nei suoi confronti. ha aggiunto che, diversamente da quanto sostenuto da non esiste Controparte_2 CP_1 alcun rapporto di controllo con la società e che non può ravvisarsi alcuna Parte_1 ipotesi di litisconsorzio necessario in quanto non è mai stata parte del Controparte_2 procedimento esecutivo. ha precisato infine che il credito vantato dal debitore esecutato nei Controparte_2 CP_4 suoi confronti risulta compensato con un debito di pari valore, di talché tutte le domande svolte da CP_1 nei confronti della società chiamata in causa sarebbero infondate e temerarie, chiedendo altresì la
[...] condanna di controparte per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
I due procedimenti, con provvedimento del 14.3.2023, sono stati riuniti stante l'identità del petitum e della causa petendi.
Lo scrivente giudice, all'udienza dell'1 dicembre 2024, ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti termini di legge ex art. 190 c.p.c. per presentare comparse conclusionali e rispettive memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Giova in primis esaminare l'eccezione, proposta dalla società relativa Controparte_2 alla nullità dell'atto di citazione depositato da per carenza del requisito essenziale di cui all'art. CP_1
163 n. 4 c.p.c., e, nello specifico, per mancanza dell'esposizione dei fatti e DE elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le relative conclusioni.
Si ritiene che tale eccezione sia da rigettare.
1.2 Invero, come chiarito da plurimi arresti della Suprema Corte, “la nullità della citazione comminata dall'art.
164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con
pagina 7 di 12 riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (si veda, ex multis, Cass. n.
11751/2013).
1.3 Calando i suesposti principi nella vicenda per cui è causa, si osserva che la nullità dell'atto di citazione per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 n. 4 c.p.c. postula la totale omissione dei fatti posti a fondamento della domanda;
ipotesi da escludere nel caso in esame in cui gli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni delle domande proposte da sono individuabili nell'atto introduttivo, oltreché riportati CP_1 nelle consequenziali pretese attoree.
2. Occorre poi esaminare l'eccezione preliminarmente avanzata da la quale ha chiesto di CP_1 dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta ex artt. 617 c.p.c. e 548 u.c. c.p.c. dall'opponente sotto un duplice profilo. Parte_1 censura in primis l'inammissibilità dell'opposizione promossa da controparte in quanto Parte_4 tardiva.
L'eccezione di tardività risulta infondata, in quanto ha depositato l'atto di Parte_1 opposizione in data 26.5.2022, ovverosia nel lasso temporale di venti giorni concesso dall'art. 617 c.p.c. e decorrente dalla notificazione (avvenuta il 6.5.2022) dell'ordinanza – e non già dalla data d'udienza, stante al mancata costituzione in giudizio del terzo pignorato – con cui cui sono state assegnate le somme a a danno dell'opponente CP_1 Parte_1
Ebbene, essendo stata l'opposizione proposta da quest'ultima nel termine di legge, essa è tempestiva e, pertanto, ammissibile. in secondo luogo lamenta l'assenza, nel caso di specie, del motivo che l'art. 548 c.p.c. Parte_5 richiede al fine di opporsi all'ordinanza di assegnazione, ovverosia la prova della mancata conoscenza per irregolarità della notificazione, caso fortuito o forza maggiore.
Tale eccezione deve essere respinta per due motivi.
2.2.1 Innanzitutto, si reputa che al terzo pignorato, il quale non abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., debba garantirsi la possibilità di proporre opposizione anche nelle forme ordinarie, a prescindere dai presupposti di ammissibilità indicati nell'art. 548 ultimo comma c.p.c.
A tal proposito, giova citare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui deve preferirsi un'interpretazione estensiva dell'art. 548 c.p.c. “non ravvisandosi i presupposti per ridurre eccessivamente ed immotivatamente gli spazi di tutela per il terzo pignorato, originariamente estraneo alla pretesa esecutiva azionata e coinvolto in questa esclusivamente per il diverso rapporto con il debitore principale” (Cass. n. 30090/2021).
pagina 8 di 12 Pertanto, non avendo nel caso di specie depositato la dichiarazione del Parte_1 terzo ex art. 547 c.p.c., si ritiene legittimo l'utilizzo da parte della società del rimedio offerto residualmente dall'art. 617 c.p.c. per opporsi a tutti gli atti della esecuzione forzata.
2.2.2 D'altro canto, occorre evidenziare che nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto da
è ravvisabile una delle ipotesi postulate dall'art. 548 u.c. c.p.c. e, nello specifico, la prova CP_1 dell'irregolarità della notificazione.
Di conseguenza, l'impugnazione dell'ordinanza di assegnazione, effettuata da Parte_1
risulta a fortiori ammissibile.
[...]
Invero, emerge dagli atti di causa che il pignoramento presso terzi - atto che ha dato avvio alla procedura in cui si è poi insinuata la creditrice intervenuta - è stato erroneamente notificato dalla CP_1 creditrice procedente Zeta2 S.r.l.
Quest'ultima ha infatti notificato il pignoramento a - in qualità di terza Parte_1 debitrice dell'esecutata - presso la sede della società in provincia di Mantova ed a CP_4 CP_2
presso lo stabilimento di OZ IG.
[...]
Orbene, entrambe le notifiche effettuate non sono corrette.
In effetti, risulta per tabulas come non sia terza debitrice dell'esecutata Parte_1
(cfr. doc. 6c allegato all'atto di citazione, in cui dichiara di non avere mai avuto CP_4 CP_4 rapporti contrattuali con né di vantare alcun credito nei suoi confronti), di Parte_1 talché il la notifica nei suoi confronti risulta errata oltreché ultronea.
Analogamente irregolare appare la notifica a in quanto effettuata non presso la Controparte_2 sede legale della società – sita a Milano in via G. della Casa 12 - ma presso lo stabilimento di OZ
IG in provincia di Alessandria.
Appare peraltro priva di pregio la replica formulata sul punto da dal momento che - affinchè CP_1 un luogo possa essere considerato sede effettiva di una società - non è sufficiente che ospiti uno stabilimento, una filiale o comunque una sede decentrata della stessa, ma è necessario che “in quel sito si accentrino di fatto i poteri di direzione e di amministrazione dell'azienda stessa” (Cass. n. 1813/2014).
Nell'atto di pignoramento la creditrice procedente dà peraltro atto della sua intenzione di sottoporre a pignoramento tutte le somme a qualsivoglia titolo dovute dal gruppo Parte_1
Esaminando funditus la documentazione in atti, si desume tuttavia che non esiste alcun gruppo Parte_1 né sussiste alcun rapporto di controllo tra e Parte_1 Controparte_2 trattandosi di due soggetti giuridici differenti e distinti.
pagina 9 di 12 Dall'errore di notifica in cui è incorso il creditore procedente - che inficia la validità dell'intera procedura – deriva il naturale rigetto della richiesta, avanzata da di accertamento e dichiarazione della CP_1 regolarità del pignoramento presso terzi instaurato da e in cui si è insinuato. CP_3 CP_1
2.3 Si reputa altresì da rigettare la successiva richiesta formulata da relativa all'accertamento e CP_1 alla dichiarazione della regolarità della notifica del verbale e dell'ordinanza di assegnazione.
Al riguardo, il procedimento di pignoramento presso terzi è stato erroneamente introdotto dal creditore procedente ed altrettanto erroneamente proseguito dal creditore intervenuto tanto CP_3 CP_1 nei confronti di (la quale non risulta debitrice dell'esecutata Parte_1 CP_4 quanto nei confronti di verso la quale la notifica non risulta mai essersi Controparte_2 regolarmente perfezionata.
2.4 Né può altrimenti “sanarsi” l'irregolarità della notificazione sia dell'atto introduttivo che dei successivi atti di causa in virtù di un principio di raggiungimento dello scopo, citato e non meglio specificato da nei propri scritti difensivi, laddove deduce l'avvenuta conoscenza della procedura esecutiva da CP_1 parte delle società e chiedendone al Tribunale Parte_1 Controparte_2 il relativo accertamento.
3. Anche l'ulteriore richiesta avanzata da avente ad oggetto la mancata contestazione da parte CP_1 di e del credito vantato da è Parte_1 Controparte_2 CP_1 infondata e non può trovare accoglimento.
3.1 Invero, l'art. 548 c.p.c. prevede che - se il terzo non compare o comparendo si rifiuta di rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. - il credito pignorato si considera non contestato, se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito stesso.
L'allegazione del creditore, secondo la giurisprudenza formatasi sul punto, non consente l'identificazione del credito in un vasto novero di ipotesi concrete, che spaziano dall'utilizzo di formule generiche fino all'inesistenza della stessa pretesa creditoria.
3.2 Ebbene, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso de quo, emerge che le allegazioni del creditore procedente e del creditore intervenuto non consentono l'identificazione del credito CP_3 CP_1 pignorato.
Difatti, a cui è stato notificato il pignoramento in qualità di asserita terza Parte_1 debitrice, ha dimostrato, producendo una dichiarazione dell'esecutata di non aver mai CP_4 intrattenuto alcun rapporto con quest'ultima e di non avere alcuna posizione debitoria aperta nei suoi confronti.
pagina 10 di 12 D'altro canto, non è stata individuata dal creditore procedente e dal Controparte_2 CP_3 creditore intervenuto come terza debitrice dell'esecutata. CP_1
Del resto, per quel che qui rileva, – nei propri scritti difensivi - ha allegato Controparte_2 documentazione volta a dimostrare l'esistenza di un credito/debito reciprocamente vantato tra CP_4
e oggetto di asserita compensazione (v. docc. 3 e 4 allegati alla memoria
[...] Controparte_2 di del 12.6.2023). Controparte_2
Si ritiene dunque che nel caso di specie l'allegazione del creditore non consenta di identificare il credito pignorato e che, di conseguenza, sussistano i validi presupposti affinché tale credito possa essere legittimamente oggetto di contestazione ex art. 548 c.p.c. da parte di Parte_1
4. Ciò premesso, le domande avanzate da tanto in principalità quanto in via subordinata, CP_1 devono essere respinte perché infondate.
In effetti, dall'erronea introduzione e prosecuzione del pignoramento presso terzi nei confronti di che è stato dimostrato non essere un terzo debitore dell'esecutata Parte_1 CP_4
(con relativa irregolarità delle notifiche effettuate) e dalla mancata identificazione del credito
[...] pignorato, consegue il naturale rigetto della domanda di volta alla declaratoria di legittimità e CP_1 alla conferma dell'ordinanza di assegnazione emessa in suo favore.
Quanto alla richiesta subordinata di diretta alla declaratoria del credito vantato nei confronti di CP_1
e alla conseguente condanna di questa a rimborsare Controparte_2 Parte_1 dell'importo versato, anch'essa va rigettata, poiché non è mai stata citata
[...] Controparte_2 come terza debitrice dell'esecutata nel procedimento di pignoramento presso terzi e nei confronti della stessa non si è mai correttamente perfezionata la notifica DE atti di causa.
5. In conclusione, l'opposizione sollevata da per tutti i motivi sopra Parte_1 esposti, deve essere accolta con conseguente dichiarazione dell'insussistenza del diritto di a CP_1 procedere esecutivamente tanto nei confronti dell'opponente che della terza costituita
[...]
Controparte_2
5.1 Non risulta invece accoglibile l'ulteriore domanda avanzata dalla società Parte_1
- diretta alla restituzione in suo favore della somma pari ad € 112.380,75 oltre interessi – introdotta
[...] per la prima volta in sede di giudizio di merito.
Occorre invero rammentare nelle opposizioni esecutive il "thema decidendum" è individuato dal ricorso introduttivo della fase sommaria, rispetto al quale l'atto introduttivo della successiva fase di merito non può contenere un diverso o nuovo "petitum"; sicché non è ammessa la formulazione di domande nuove,
pagina 11 di 12 né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo
(ex multis, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9226 del 22/3/2022).
6. Le spese seguono la soccombenza di e sono liquidate come in dispositivo, sulla base CP_1 dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (come aggiornati dal D.M. n. 147/2022), applicabili in relazione al valore della controversia, apparendo equo determinare i compensi nei valori medi per le fasi di studio, introduzione, trattazione/istruttoria e decisione.
6.1 Non si ritiene invece di accogliere l'istanza formulata dalla società avente Controparte_2 ad oggetto la condanna di per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non essendo stata CP_1 formita prova che la parte soccombente abbia agito e resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione promossa da Parte_1 dichiara la nullità dell'ordinanza di assegnazione di cui al verbale del 12 aprile 2022 (R.G.
1317/2021) del Tribunale di Bergamo;
- condanna a rifondere le spese di lite sostenute da e CP_1 Parte_1
liquidate per ciascuna società in € 14.103,00 (€ 2.552,00 per fase di Controparte_2 studio, € 1.628,00 per fase introduttiva, € 5.670,00 per fase istruttoria/trattazione ed € 4.253,00 per fase decisionale) per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 1 agosto 2025
Il giudice dott.ssa Angela Randazzo
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato la dott.ssa Giulia Zoncheddu, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica in persona del dott. Angela Randazzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale n. 7950/2022 promossa con atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., depositato telematicamente in data 15.11.2022 da
(C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Tagliaferri Gentileschi, Elsa Bricchi e Federico Caffi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito a Bergamo in via Verdi n. 4
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2 dagli avv. Nicola Durazzo ed Eloà Pellizzaro ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito a
Torino in corso Re Umberto I n. 63
CONVENUTA
a cui è stata riunita la causa iscritta al numero di ruolo generale n. 7980/2022 promossa con atto di citazione in riassunzione ex art. 618 c.p.c., depositato telematicamente in data 15.11.2022 da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2 dagli avv. Nicola Durazzo ed Eloà Pellizzaro ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito a
Torino in corso Re Umberto I n. 63 pagina 1 di 12 ATTRICE contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Tagliaferri Gentileschi, Elsa Bricchi e Federico Caffi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito a Bergamo in via Verdi n. 4
CONVENUTA
e contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Tagliaferri Gentileschi, Elsa Bricchi e Federico Caffi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito a Bergamo in via Verdi n. 4
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte_1
respingere le domande di di cui al proprio atto di citazione datato 15.11.2022 nei CP_1 confronti di nonché in memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., Parte_1 perché infondate in fatto e in diritto;
annullata e/o revocata l'ordinanza di assegnazione di cui al verbale del 12 aprile 2022 (R.G.
1317/2021) del Tribunale di Bergamo, Giudice dr. Giuseppe Liotta, notificata, unitamente a precetto, da parte di a mezzo pec in data 6 maggio 2022, condannare alla CP_1 CP_1 restituzione in favore di della somma di € 112.380,75= oltre Parte_1 interessi da calcolarsi dalla data del versamento a alla data della restituzione a CP_1
Parte_1
con vittoria di spese e competenze, anche della fase di opposizione avanti al giudice dell'esecuzione.
Controparte_2
respingere le domande di di cui al proprio atto di citazione datato 15.11.2022 nei confronti CP_1 di , per nullità dell'atto di citazione, per nullità del procedimento di Controparte_2 pignoramento presso terzi e/o per irregolarità della notifica dell'atto introduttivo del procedimento di pignoramento presso terzi, per nullità dell'ordinanza di assegnazione di cui al verbale del 12 aprile 2022 (R.G. 1317/2021) del Tribunale di Bergamo, per assenza di prova dell'asserito credito e comunque perché infondate in fatto e in diritto;
pagina 2 di 12 con vittoria di spese e competenze e con condanna di per responsabilità aggravata ex CP_1 art. 96 c.p.c.
CP_1
in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta ex art. 617 cpc e
548 u.c. c.p.c. dalla n quanto tardiva e priva di alcun Parte_1 fondamento giuridico e per l'effetto dichiarare la legittimità dell'assegnazione a favore della ai sensi dell'ordinanza di assegnazione di cui al verbale del 12/04/2022 – R.G. CP_1
1317/2021 – Tribunale di Bergamo – giudice dott. Giuseppe Liotta e confermare l'ordinanza de quo;
in via principale accertare e dichiarare la regolarità della notifica del pignoramento presso terzi effettuata dalla – socio unico nei confronti della CP_3 Parte_1 presso la sede legale di ZO DE LI (MN), via Bresciani n. 16 nonché
[...] della presso la sede di OZ IG (AL), Strada Controparte_2
Roveri n. 4;
accertare e dichiarare la regolarità della notifica del verbale e dell'ordinanza, così come indicato dal giudice dott. Liotta nel verbale di udienza del 05/11/2022, effettuata dalla – socio CP_3 unico, nei confronti della mezzo pec;
Parte_1
accertare e dichiarare pertanto che sia la che Parte_1 erano a conoscenza della procedura esecutiva in corso Controparte_2 rubricata al numero di R.G.E. 1317/2021 ma, nonostante ciò, non hanno depositato apposita dichiarazione di terzo al fine di contestare il credito azionato dalla CP_1
accertare e dichiarare pertanto che il credito della - così come individuato dal giudice CP_1 dott. Liotta con ordinanza di assegnazione del 12/04/2022 di € 97.759,40 oltre a spese di lite che liquidano per compensi professionali in € 2.945,00 oltre rimborso spese generali al 15%, oltre iva
(se dovuta), oltre CPA oltre costi di registrazione del titolo esecutivo e della presente ordinanza di assegnazione come e se dovuti e oltre interessi come dalla scadenze delle fatture al saldo sul solo importo capitale - risulta non contestato;
accertare e dichiarare che il ricorso in opposizione all'ordinanza di assegnazione ex artt. 548 c.p.c.
e/o ex art. 617 c.p.c. con contestuale istanza di sospensione eccependo la nullità del pignoramento presso terzi e/o comunque l'irregolarità della notifica promosso dalla
[...] risulta del tutto infondato e per l'effetto dichiarare la legittimità Parte_1 dell'assegnazione a favore della ai sensi dell'ordinanza di assegnazione di cui al CP_1 pagina 3 di 12 verbale del 12/04/2022 – R.G. 1317/2021 – Tribunale di Bergamo – giudice dott. Giuseppe Liotta
e confermare l'ordinanza de quo;
in via subordinata nella denegata ipotesi in cui si ravvisi l'errore di notifica così come contestato dalla nel ricorso in opposizione all'ordinanza di Parte_1 assegnazione ex artt. 548 c.p.c. e/o ex art. 617 c.p.c., accertare e dichiarare la regolarità della notifica del pignoramento presso terzi effettuata dalla – socio unico nei confronti CP_3 della presso la sede di OZ IG (AL), Strada Controparte_2
Roveri n. 4; accertare e dichiarare il credito della nei confronti della CP_1
per l'effetto confermare le somme assegnate alla Controparte_2 CP_1
l'ordinanza del 12/04/2022 con condanna della al
[...] Controparte_2 versamento nei confronti della della somma di € Parte_1
112.380,75 già versata da quest'ultima alla CP_1
in ogni caso con condanna al pagamento delle spese di lite oltre accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto della presente causa è l'opposizione alla procedura esecutiva mobiliare n. 1317/2021 R.G.E
Tribunale di Bergamo.
Con atto di citazione depositato il 15.11.2022, ha dedotto che: Parte_1
in data 6.5.2022 notificava a quale asserito terzo pignorato, CP_1 Parte_1 verbale dell'udienza del 12.4.2022 con cui il Tribunale di Bergamo - nella procedura di pignoramento presso terzi avente R.G. n. 1317/2021, promossa avverso il debitore principale dalla CP_4 creditrice procedente e dalla creditrice intervenuta - assegnava a favore di CP_3 CP_1 quest'ultima la somma di € 97.759,40 oltre interessi e spese;
proponeva tempestivamente dinnanzi al giudice dell'esecuzione Parte_1 ricorso in opposizione ex art. 617 c.p.c. – con istanza di sospensiva – avverso l'ordinanza di assegnazione ex art. 548 c.p.c., eccependo la nullità della notifica del pignoramento presso terzi e l'inesistenza di alcun credito vantato dal debitore esecutato nei suoi confronti;
CP_4
in data 9.6.2022, provvedeva, al solo fine di evitare la prosecuzione Parte_2 dell'azione esecutiva e con riserva di ripetizione, al pagamento in favore di della somma CP_1 intimata, pari ad € 112.380,75;
con provvedimento del 30.9.2022 il giudice dell'esecuzione riteneva sussistenti i presupposti per sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione ex art. 548 c.p.c. (“da una più attenta analisi della documentazione prodotta agli atti, si evince che nessun rapporto è intercorso tra la debitrice CP_4 pagina 4 di 12 e la terza pignorata I lavori eseguiti dalla debitrice si riferiscono ad incarichi ricevuti Parte_1 dalla che risulta essere una società differente rispetto alla Controparte_2 Parte_1
) ed assegnava termini alle parti per introdurre il giudizio di merito;
[...]
a seguito della pronuncia del giudice dell'esecuzione chiedeva a Parte_1 di provvedere spontaneamente alla restituzione della somma versata, ricevendo un rifiuto. CP_1
L'odierna opponente, instaurando il giudizio di merito, ha sostenuto che l'atto introduttivo del pignoramento presso terzi, promosso da e in cui è intervenuta non è stato CP_3 CP_1 notificato correttamente né a (che non risulterebbe debitrice della Parte_1 CP_4
, né a (la cui sede legale sarebbe a Milano e non a OZ IG,
[...] Controparte_2 dove è stata perfezionata la notifica del pignoramento).
Inoltre la stessa ha eccepito che non esiste alcun gruppo “ per cui Parte_1 Parte_1
l'ulteriore notifica effettuata nei confronti di tale soggetto è impropria oltreché priva di significato. ha altresì dedotto di non essere mai stata debitrice della la Parte_1 CP_4 quale ha dichiarato di non aver mai svolto alcuna attività in favore della società e di non aver avuto alcun credito nei suoi confronti, mancando di conseguenza il presupposto per l'assegnazione della somma a a suo danno. CP_1
L'odierna opponente, a fronte di quanto esposto, ha chiesto di annullare e/o revocare l'ordinanza di assegnazione del 12.4.2022 e di condannare alla restituzione in favore di CP_1 Parte_1 della somma di € 112.380,75 oltre interessi fino al soddisfo.
[...]
Medio tempore, la società ha instaurato il giudizio di merito con atto di citazione in riassunzione CP_1 ex art. 618 c.p.c. contro e dichiarando che: Parte_1 Controparte_2
- è creditrice nei confronti di della somma complessiva di € 97.759,40; CP_1 CP_4
- instaurava presso il Tribunale di Bergamo la procedura esecutiva di pignoramento CP_3 presso terzi nei confronti di in qualità di debitore principale e di CP_4 Parte_1 in qualità di terzo pignorato;
[...]
- nella creduta ipotesi che fosse uno stabilimento di CP_3 Controparte_2
e non una persona giuridica indipendente, notificava l'atto di Parte_1 pignoramento sia a che presso l'unità locale di OZ Parte_1
IG;
- e non trasmettevano la dichiarazione Parte_1 Controparte_2 di terzo, né si presentavano all'udienza del 5.11.2021;
pagina 5 di 12 - il giudice dell'esecuzione disponeva la ri-notificazione del verbale e dell'ordinanza al terzo pignorato e la – continuando a ritenere la come un semplice CP_3 Controparte_2 stabilimento della – provvedeva al rinnovo della notifica Parte_1 esclusivamente a quest'ultima;
- all'udienza del 16.12.2021 si presentavano unicamente le creditrici e e CP_1 CP_3 all'udienza del 12.4.2022 il giudice con ordinanza assegnava a la somma di € 97.759,40 CP_1 oltre alle spese di lite, 15%, IVA e CPA (se dovuti), costi di registrazione (se dovuti) e interessi;
- l'ordinanza veniva munita di formula esecutiva e veniva notificata al terzo pignorato
[...]
la quale provvedeva a versare a la somma complessiva di € Parte_1 CP_1
112.380,45;
- a seguito dell'opposizione promossa da il giudice dell'esecuzione Parte_1 sospendeva l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione e dava termine alle parti per instaurare il giudizio di merito.
con il proprio atto introduttivo, ha chiesto di confermare l'ordinanza di assegnazione del CP_1
12.4.2022 e dunque di dichiarare la legittimità dell'assegnazione a proprio favore oppure in subordine di condannare la al versamento nei confronti della Controparte_2 Parte_3 della somma di € 112.380,75, sostenendo che:
- nessun errore può essere imputato a in merito all'introduzione del procedimento di CP_1 pignoramento presso terzi, essendosi limitata ad intervenire, azionando il proprio credito, nella procedura originariamente instaurata dalla creditrice procedente contro la debitrice CP_3
CP_4
- né né sono in ogni caso tenute a conoscere la natura dei rapporti tra la CP_1 CP_3 terza pignorata e la debitrice, o la natura giuridica del soggetto terzo;
- le notifiche perfezionate sono regolari, poiché secondo la giurisprudenza sarebbe valida la notifica eseguita presso la sede effettiva della società, anche se diversa da quella legale (nel caso di specie effettuata presso lo stabilimento della , sito in provincia di Alessandria); Controparte_2
- e – che, seppur formalmente siano due Parte_1 Controparte_2 soggetti distinti, risultano in realtà costituite dalla medesima compagine sociale - sono state rese edotte dell'avvio della procedura esecutiva, di talché lo scopo dell'atto di pignoramento è stato raggiunto;
- non ha effettuato tempestivamente l'opportuna contestazione del Parte_1 credito e/o della propria legittimazione passiva e, non avendo dato prova di non aver avuto pagina 6 di 12 tempestiva conoscenza dell'ordinanza di assegnazione per irregolarità della notificazione, caso fortuito o forza maggiore, è decaduta dalla possibilità di opporvisi ex art. 548 c.p.c. si è costituita nel procedimento incardinato da (R.G. CP_1 Parte_1
7950/2022) e, viceversa, e hanno depositato Parte_1 Controparte_2 memoria di costituzione nel procedimento promosso da (R.G. 7980/2022). CP_1
In particolare con la comparsa di costituzione del 22.2.2023, ha sollevato Controparte_2
l'eccezione di nullità dell'atto di citazione di per mancanza del requisito essenziale di cui all'art. CP_1
163 n. 4 c.p.c., lamentando che mancano sia l'esposizione dei fatti e DE elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda sia le relative conclusioni nei suoi confronti. ha aggiunto che, diversamente da quanto sostenuto da non esiste Controparte_2 CP_1 alcun rapporto di controllo con la società e che non può ravvisarsi alcuna Parte_1 ipotesi di litisconsorzio necessario in quanto non è mai stata parte del Controparte_2 procedimento esecutivo. ha precisato infine che il credito vantato dal debitore esecutato nei Controparte_2 CP_4 suoi confronti risulta compensato con un debito di pari valore, di talché tutte le domande svolte da CP_1 nei confronti della società chiamata in causa sarebbero infondate e temerarie, chiedendo altresì la
[...] condanna di controparte per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
I due procedimenti, con provvedimento del 14.3.2023, sono stati riuniti stante l'identità del petitum e della causa petendi.
Lo scrivente giudice, all'udienza dell'1 dicembre 2024, ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti termini di legge ex art. 190 c.p.c. per presentare comparse conclusionali e rispettive memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Giova in primis esaminare l'eccezione, proposta dalla società relativa Controparte_2 alla nullità dell'atto di citazione depositato da per carenza del requisito essenziale di cui all'art. CP_1
163 n. 4 c.p.c., e, nello specifico, per mancanza dell'esposizione dei fatti e DE elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le relative conclusioni.
Si ritiene che tale eccezione sia da rigettare.
1.2 Invero, come chiarito da plurimi arresti della Suprema Corte, “la nullità della citazione comminata dall'art.
164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con
pagina 7 di 12 riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (si veda, ex multis, Cass. n.
11751/2013).
1.3 Calando i suesposti principi nella vicenda per cui è causa, si osserva che la nullità dell'atto di citazione per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 n. 4 c.p.c. postula la totale omissione dei fatti posti a fondamento della domanda;
ipotesi da escludere nel caso in esame in cui gli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni delle domande proposte da sono individuabili nell'atto introduttivo, oltreché riportati CP_1 nelle consequenziali pretese attoree.
2. Occorre poi esaminare l'eccezione preliminarmente avanzata da la quale ha chiesto di CP_1 dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta ex artt. 617 c.p.c. e 548 u.c. c.p.c. dall'opponente sotto un duplice profilo. Parte_1 censura in primis l'inammissibilità dell'opposizione promossa da controparte in quanto Parte_4 tardiva.
L'eccezione di tardività risulta infondata, in quanto ha depositato l'atto di Parte_1 opposizione in data 26.5.2022, ovverosia nel lasso temporale di venti giorni concesso dall'art. 617 c.p.c. e decorrente dalla notificazione (avvenuta il 6.5.2022) dell'ordinanza – e non già dalla data d'udienza, stante al mancata costituzione in giudizio del terzo pignorato – con cui cui sono state assegnate le somme a a danno dell'opponente CP_1 Parte_1
Ebbene, essendo stata l'opposizione proposta da quest'ultima nel termine di legge, essa è tempestiva e, pertanto, ammissibile. in secondo luogo lamenta l'assenza, nel caso di specie, del motivo che l'art. 548 c.p.c. Parte_5 richiede al fine di opporsi all'ordinanza di assegnazione, ovverosia la prova della mancata conoscenza per irregolarità della notificazione, caso fortuito o forza maggiore.
Tale eccezione deve essere respinta per due motivi.
2.2.1 Innanzitutto, si reputa che al terzo pignorato, il quale non abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., debba garantirsi la possibilità di proporre opposizione anche nelle forme ordinarie, a prescindere dai presupposti di ammissibilità indicati nell'art. 548 ultimo comma c.p.c.
A tal proposito, giova citare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui deve preferirsi un'interpretazione estensiva dell'art. 548 c.p.c. “non ravvisandosi i presupposti per ridurre eccessivamente ed immotivatamente gli spazi di tutela per il terzo pignorato, originariamente estraneo alla pretesa esecutiva azionata e coinvolto in questa esclusivamente per il diverso rapporto con il debitore principale” (Cass. n. 30090/2021).
pagina 8 di 12 Pertanto, non avendo nel caso di specie depositato la dichiarazione del Parte_1 terzo ex art. 547 c.p.c., si ritiene legittimo l'utilizzo da parte della società del rimedio offerto residualmente dall'art. 617 c.p.c. per opporsi a tutti gli atti della esecuzione forzata.
2.2.2 D'altro canto, occorre evidenziare che nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto da
è ravvisabile una delle ipotesi postulate dall'art. 548 u.c. c.p.c. e, nello specifico, la prova CP_1 dell'irregolarità della notificazione.
Di conseguenza, l'impugnazione dell'ordinanza di assegnazione, effettuata da Parte_1
risulta a fortiori ammissibile.
[...]
Invero, emerge dagli atti di causa che il pignoramento presso terzi - atto che ha dato avvio alla procedura in cui si è poi insinuata la creditrice intervenuta - è stato erroneamente notificato dalla CP_1 creditrice procedente Zeta2 S.r.l.
Quest'ultima ha infatti notificato il pignoramento a - in qualità di terza Parte_1 debitrice dell'esecutata - presso la sede della società in provincia di Mantova ed a CP_4 CP_2
presso lo stabilimento di OZ IG.
[...]
Orbene, entrambe le notifiche effettuate non sono corrette.
In effetti, risulta per tabulas come non sia terza debitrice dell'esecutata Parte_1
(cfr. doc. 6c allegato all'atto di citazione, in cui dichiara di non avere mai avuto CP_4 CP_4 rapporti contrattuali con né di vantare alcun credito nei suoi confronti), di Parte_1 talché il la notifica nei suoi confronti risulta errata oltreché ultronea.
Analogamente irregolare appare la notifica a in quanto effettuata non presso la Controparte_2 sede legale della società – sita a Milano in via G. della Casa 12 - ma presso lo stabilimento di OZ
IG in provincia di Alessandria.
Appare peraltro priva di pregio la replica formulata sul punto da dal momento che - affinchè CP_1 un luogo possa essere considerato sede effettiva di una società - non è sufficiente che ospiti uno stabilimento, una filiale o comunque una sede decentrata della stessa, ma è necessario che “in quel sito si accentrino di fatto i poteri di direzione e di amministrazione dell'azienda stessa” (Cass. n. 1813/2014).
Nell'atto di pignoramento la creditrice procedente dà peraltro atto della sua intenzione di sottoporre a pignoramento tutte le somme a qualsivoglia titolo dovute dal gruppo Parte_1
Esaminando funditus la documentazione in atti, si desume tuttavia che non esiste alcun gruppo Parte_1 né sussiste alcun rapporto di controllo tra e Parte_1 Controparte_2 trattandosi di due soggetti giuridici differenti e distinti.
pagina 9 di 12 Dall'errore di notifica in cui è incorso il creditore procedente - che inficia la validità dell'intera procedura – deriva il naturale rigetto della richiesta, avanzata da di accertamento e dichiarazione della CP_1 regolarità del pignoramento presso terzi instaurato da e in cui si è insinuato. CP_3 CP_1
2.3 Si reputa altresì da rigettare la successiva richiesta formulata da relativa all'accertamento e CP_1 alla dichiarazione della regolarità della notifica del verbale e dell'ordinanza di assegnazione.
Al riguardo, il procedimento di pignoramento presso terzi è stato erroneamente introdotto dal creditore procedente ed altrettanto erroneamente proseguito dal creditore intervenuto tanto CP_3 CP_1 nei confronti di (la quale non risulta debitrice dell'esecutata Parte_1 CP_4 quanto nei confronti di verso la quale la notifica non risulta mai essersi Controparte_2 regolarmente perfezionata.
2.4 Né può altrimenti “sanarsi” l'irregolarità della notificazione sia dell'atto introduttivo che dei successivi atti di causa in virtù di un principio di raggiungimento dello scopo, citato e non meglio specificato da nei propri scritti difensivi, laddove deduce l'avvenuta conoscenza della procedura esecutiva da CP_1 parte delle società e chiedendone al Tribunale Parte_1 Controparte_2 il relativo accertamento.
3. Anche l'ulteriore richiesta avanzata da avente ad oggetto la mancata contestazione da parte CP_1 di e del credito vantato da è Parte_1 Controparte_2 CP_1 infondata e non può trovare accoglimento.
3.1 Invero, l'art. 548 c.p.c. prevede che - se il terzo non compare o comparendo si rifiuta di rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. - il credito pignorato si considera non contestato, se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito stesso.
L'allegazione del creditore, secondo la giurisprudenza formatasi sul punto, non consente l'identificazione del credito in un vasto novero di ipotesi concrete, che spaziano dall'utilizzo di formule generiche fino all'inesistenza della stessa pretesa creditoria.
3.2 Ebbene, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso de quo, emerge che le allegazioni del creditore procedente e del creditore intervenuto non consentono l'identificazione del credito CP_3 CP_1 pignorato.
Difatti, a cui è stato notificato il pignoramento in qualità di asserita terza Parte_1 debitrice, ha dimostrato, producendo una dichiarazione dell'esecutata di non aver mai CP_4 intrattenuto alcun rapporto con quest'ultima e di non avere alcuna posizione debitoria aperta nei suoi confronti.
pagina 10 di 12 D'altro canto, non è stata individuata dal creditore procedente e dal Controparte_2 CP_3 creditore intervenuto come terza debitrice dell'esecutata. CP_1
Del resto, per quel che qui rileva, – nei propri scritti difensivi - ha allegato Controparte_2 documentazione volta a dimostrare l'esistenza di un credito/debito reciprocamente vantato tra CP_4
e oggetto di asserita compensazione (v. docc. 3 e 4 allegati alla memoria
[...] Controparte_2 di del 12.6.2023). Controparte_2
Si ritiene dunque che nel caso di specie l'allegazione del creditore non consenta di identificare il credito pignorato e che, di conseguenza, sussistano i validi presupposti affinché tale credito possa essere legittimamente oggetto di contestazione ex art. 548 c.p.c. da parte di Parte_1
4. Ciò premesso, le domande avanzate da tanto in principalità quanto in via subordinata, CP_1 devono essere respinte perché infondate.
In effetti, dall'erronea introduzione e prosecuzione del pignoramento presso terzi nei confronti di che è stato dimostrato non essere un terzo debitore dell'esecutata Parte_1 CP_4
(con relativa irregolarità delle notifiche effettuate) e dalla mancata identificazione del credito
[...] pignorato, consegue il naturale rigetto della domanda di volta alla declaratoria di legittimità e CP_1 alla conferma dell'ordinanza di assegnazione emessa in suo favore.
Quanto alla richiesta subordinata di diretta alla declaratoria del credito vantato nei confronti di CP_1
e alla conseguente condanna di questa a rimborsare Controparte_2 Parte_1 dell'importo versato, anch'essa va rigettata, poiché non è mai stata citata
[...] Controparte_2 come terza debitrice dell'esecutata nel procedimento di pignoramento presso terzi e nei confronti della stessa non si è mai correttamente perfezionata la notifica DE atti di causa.
5. In conclusione, l'opposizione sollevata da per tutti i motivi sopra Parte_1 esposti, deve essere accolta con conseguente dichiarazione dell'insussistenza del diritto di a CP_1 procedere esecutivamente tanto nei confronti dell'opponente che della terza costituita
[...]
Controparte_2
5.1 Non risulta invece accoglibile l'ulteriore domanda avanzata dalla società Parte_1
- diretta alla restituzione in suo favore della somma pari ad € 112.380,75 oltre interessi – introdotta
[...] per la prima volta in sede di giudizio di merito.
Occorre invero rammentare nelle opposizioni esecutive il "thema decidendum" è individuato dal ricorso introduttivo della fase sommaria, rispetto al quale l'atto introduttivo della successiva fase di merito non può contenere un diverso o nuovo "petitum"; sicché non è ammessa la formulazione di domande nuove,
pagina 11 di 12 né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo
(ex multis, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9226 del 22/3/2022).
6. Le spese seguono la soccombenza di e sono liquidate come in dispositivo, sulla base CP_1 dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (come aggiornati dal D.M. n. 147/2022), applicabili in relazione al valore della controversia, apparendo equo determinare i compensi nei valori medi per le fasi di studio, introduzione, trattazione/istruttoria e decisione.
6.1 Non si ritiene invece di accogliere l'istanza formulata dalla società avente Controparte_2 ad oggetto la condanna di per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non essendo stata CP_1 formita prova che la parte soccombente abbia agito e resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione promossa da Parte_1 dichiara la nullità dell'ordinanza di assegnazione di cui al verbale del 12 aprile 2022 (R.G.
1317/2021) del Tribunale di Bergamo;
- condanna a rifondere le spese di lite sostenute da e CP_1 Parte_1
liquidate per ciascuna società in € 14.103,00 (€ 2.552,00 per fase di Controparte_2 studio, € 1.628,00 per fase introduttiva, € 5.670,00 per fase istruttoria/trattazione ed € 4.253,00 per fase decisionale) per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 1 agosto 2025
Il giudice dott.ssa Angela Randazzo
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato la dott.ssa Giulia Zoncheddu, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 12 di 12