CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 3, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 36/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL03GU010302024 IVA-ALTRO 2019 - sul ricorso n. 37/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL03GU010302024 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 265/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 srl e la Ricorrente_2 srl, con due distinti ricorsi, successivamente riuniti, hanno impugnato l'Avviso di Accertamento n. THL03GU010302024, al fine di ottenerne l'annullamento.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Parma ha notificato alla Ricorrente_1
srl l'Avviso di Accertamento di cui sopra, rilevante ai fini IVA. Tale atto veniva notificato anche alla società Ricorrente_2 srl in qualità di obbligata in solido, ai sensi dell'articolo 15 comma 2 del D.Lgs. La società Ricorrente_1, a seguito dell'acquisizione nel 2007 di un'area con sovrastante fabbricato (adibito originariamente ad attività industriale) e di una serie di appezzamenti agricoli, ha maturato un cospicuo credito IVA, il quale è stato riportato nelle diverse dichiarazioni degli anni d'imposta successivi. L'impresa, in forza del permesso di costruire, ha attivato un progetto di riqualificazione urbanistica concernente la realizzazione di un grande centro commerciale, ricettivo e direzionale nell'area di sua proprietà, situata in
Località_1. In data 11/12/2017 Ricorrente_1 srl ha stipulato un atto di scissione parziale a favore della società Ricorrente_2 srl, cedendo gli asset immobiliari relativi al progetto di cui sopra ed arrestando di fatto in modo permanente l'attività di costruzione.
In sede di controllo sarebbe emerso che il citato credito IVA è incrementato in forza della registrazione delle fatture relative ai costi sostenuti dalla società per la fruizione dei servizi direttamente collegati alla realizzazione del progetto di costruzione del centro commerciale, ricettivo e direzionale (quali servizi di progettazione, servizi di sviluppo, servizi di consulenza).
Nel complesso immobiliare acquisito nel 2007 rientra un'area destinata ad uso agricolo concessa in locazione all'Azienda agricola Nominativo_1 in forza di un contratto in essere sin dal 1994 (rinnovato senza soluzione di continuità).
L'Ufficio accertatore, constatato che la società controllata esercitava sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione (attività di costruzione) sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 (locazione di terreni), ha contestato la mancata applicazione del pro rata generale di detrazione previsto dall'articolo 19 comma 5 del DPR 633/1972. Quindi sarebbe stato accertato che l'attività esente esercitata dalla ricorrente (locazione di terreni agricoli), ai sensi dell'articolo 19 bis comma 2 del DPR 633/1972, non è escludibile dal computo del pro rata. Ciò in quanto è stata appurata la non accessorietà alle operazioni imponibili e la non occasionalità dell'attività esente, ovvero l'essere parte nell'attività propria del soggetto passivo.
Sulla base di quanto esposto l'Ufficio ha applicato al caso in esame il meccanismo del pro rata generale di detrazione (secondo l'articolo 19 bis del DPR 633/1972) determinando una percentuale di detraibilità data dal rapporto tra la somma delle operazioni imponibili e quelle assimilate ad Iva e la somma delle operazioni imponibili, quelle assimilate ad Iva e delle operazioni esenti.
L'Ufficio ha pertanto accertato un'imposta dovuta pari ad € 4.261 per l'indebita detrazione IVA ai sensi dell'articolo 19 bis del DPR 633/1972.
Altresì con l'Avviso di accertamento in esame, in considerazione della ripetizione di violazioni della medesima indole commesse negli anni di imposta 2016 e 2017, sono state irrogate sanzioni aumentate nella misura del 10% a titolo di recidiva, ex articolo 7 comma 3 del D.Lgs. 472/1997. Quindi ne è scaturita una sanzione addebitata di € 65.994,12, tenuto conto delle sanzioni irrogate con gli atti relativi alle annualità precedenti.
Con i ricorsi introduttivi del giudizio le parti chiedono la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio di appello R.G.A. n. 1123/2022, nell'ambito del quale alla CGT di secondo grado dell'Emilia Romagna, ha richiesto un nuovo vaglio nel merito delle eccezioni di nullità dell'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate DP Parma – Ufficio controlli, su identica fattispecie, relativamente all'annualità 2016. Eccepisce parte ricorrente il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Eccepisce la nullità dell'Avviso di accertamento impugnato in quanto l'Ufficio avrebbe determinato erroneamente le sanzioni irrogate applicando la recidiva nella misura del 10%, ex Art. 7 comma 3 del D. Lgs
n. 472/1997, al minimo edittale, pari a € 3.834,90,rideterminando, così, la sanzione su cui applicare il cumulo giuridico in € 4.218,39. Entrando nel merito, parte ricorrente eccepisce la occasionalità rispetto all'attività propria del soggetto passivo, mentre l'Ufficio ritiene che l'attività di locazione risulta essere svolta regolarmente dal 2008 e tuttora è concretamente esercitata e ritiene di accordare un nesso di carattere funzionale e di regolarità all'altra attività esercitata che non ha generato ricavi. L'Agenzia resiste in giudizio contestando ogni eccezione ex adverso proposta insistendo nel proprio operato.
Alla udienza del 11 dicembre 2025, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sul rapporto di pregiudizialità fra il presente procedimento e il procedimento di appello, attualmente pendente avanti alla CGT di II grado dell'Emilia Romagna, di cui al R.G.A. n. 1123/2022, anche se la fattispecie oggetto di recupero fiscale sia la medesima, cioè l'omessa applicazione del meccanismo del pro rata di detrazione,
i procedimenti sono assolutamente autonomi, non sussistendo alcun rapporto di pregiudizialità.
L'articolo 39 comma 1 bis del D.Lgs. 546/1992 prescrive che “La corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa”.
Nel caso di specie la definizione del procedimento del 2016 non concerne quanto accertato per il periodo d'imposta 2019, stante il principio di autonomia dei diversi periodi impositivi e, pertanto, manca il presupposto della pregiudizialità.
Questa eccezione, pertanto, va disattesa e respinta.
Per quanto riguarda la eccepita carenza di motivazione dell'atto impugnato, lo stesso contiene tutti gli elementi atti a ben comprendere le motivazioni della ripresa.
Con l'Avviso di accertamento impugnato vengono esposti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della amministrazione, sia con riferimento al requisito della non accessorietà che a quello dell'abitualità delle operazioni esenti. La prova della puntuale motivazione viene dimostrata dal contenuto della difesa di parte ricorrente altrettanto puntuale e completa dalla quale traspare la piene conoscenza delle motivazioni dell'atto impugnato.
A parere della Corte in composizione monocratica, non si ravvisa alcuna carenza di motivazione in capo alla pretesa tributaria relativa all'Avviso di accertamento impugnato, e di conseguenza non risulta compromesso il diritto di difesa di parte ricorrente.
Entrando nel merito, ai fini di connotare l'attività propria della società, bisogna tenere conto dell'attività concretamente esercitata dal soggetto economico, rilevando la composizione del volume d'affari dell'impresa.
Nel caso di specie le operazioni esenti relative alla locazione di terreni, che ammontano nel 2019 ad € 12.690, costituiscono sostanzialmente il totale del Volume d'affari complessivo dell'impresa. Si ribadisce come la ricorrente negli anni 2017 e 2018 abbia effettuato sia operazioni attive imponibili ad Iva che operazioni esenti mentre negli anni d'imposta 2016 e 2019 abbia effettuato esclusivamente operazioni attive esenti. Pertanto
l'attività in concreto esercitata negli anni dalla società è quella di locazione di fondi agricoli, unitamente a quella di costruzioni di edifici.
Non ha alcuna rilevanza che il contratto di locazione preesisteva all'acquisto del terreno e non vi è stata alcuna scelta compiuta dalla società circa l'attività di locazione del terreno locata all'Azienda Agricola Nominativo_1. La ricorrente non avrebbe semplicemente mantenuto la situazione pregressa, ma ha continuato nell'esercizio di una locazione precedentemente intrattenuta dal dante causa del complesso immobiliare. La società, pur subentrando in un rapporto giuridico preesistente, esercita la propria attività d'impresa, in veste di società di capitali, in modo autonomo rispetto al precedente proprietario degli immobili locati. Il contratto in essere concorre alla definizione dell'attività esercitata dalla ricorrente la quale, nella propria sfera giuridica, esercita ai fini IVA sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi del citato articolo 10.
Per quanto riguarda le sanzioni, applicate con un incremento delle stesse nella misura del 10% a titolo di recidività, la ricorrente lamenta una presunta erronea applicazione della recidiva reputando che la stessa si possa applicare solo a seguito della definitività della contestazione;
inoltre contesta la recidiva applicata alle sanzioni in quanto ritenuta in contrasto con i contenuti degli articoli 6 e 10 della Legge 212/2000 e della
Legge Delega 111/2023.
L'articolo 7 comma 3 del D,Lgs. 472/1997, così come modificato dall'articolo 16 comma 1 del D.Lgs. 158/2015, dispone “Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione è aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13,
16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento di mediazione e di conciliazione. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità”.
Con l'atto relativo al 2019, qui impugnato, l'Ufficio ha constatato le medesime violazioni contestate sia con l'Avviso di accertamento THL06F500183/2021 per il 2016 sia con l'Avviso di accertamento
THL06F500185/2021 per il 2017: - la illegittima detrazione dell'imposta (di cui all'articolo 6 comma VI del D.
Lgs. 471/1997); - la dichiarazione con imposta inferiore a quella dovuta (di cui all'articolo 5 comma IV del
D.Lgs. 471/1997).
In questo contesto l'Ufficio è legittimato ad aumentare la sanzione per il 2019 applicando un incremento della sanzione a titolo di recidiva nella misura del 10% (peraltro solo nella misura del 10% a fronte del limite massimo del 50% stabilito dalla Legge).
Per tutti questi motivi i ricorsi riuniti vengono respinti. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidati come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge i ricorsi riuniti e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 4.000,00= a favore dell'Ufficio resistente.
Parma, lì 11 dicembre 2025
Il Giudice Monocratico Avv. Giuseppa Crisafulli
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 3, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 36/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL03GU010302024 IVA-ALTRO 2019 - sul ricorso n. 37/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL03GU010302024 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 265/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 srl e la Ricorrente_2 srl, con due distinti ricorsi, successivamente riuniti, hanno impugnato l'Avviso di Accertamento n. THL03GU010302024, al fine di ottenerne l'annullamento.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Parma ha notificato alla Ricorrente_1
srl l'Avviso di Accertamento di cui sopra, rilevante ai fini IVA. Tale atto veniva notificato anche alla società Ricorrente_2 srl in qualità di obbligata in solido, ai sensi dell'articolo 15 comma 2 del D.Lgs. La società Ricorrente_1, a seguito dell'acquisizione nel 2007 di un'area con sovrastante fabbricato (adibito originariamente ad attività industriale) e di una serie di appezzamenti agricoli, ha maturato un cospicuo credito IVA, il quale è stato riportato nelle diverse dichiarazioni degli anni d'imposta successivi. L'impresa, in forza del permesso di costruire, ha attivato un progetto di riqualificazione urbanistica concernente la realizzazione di un grande centro commerciale, ricettivo e direzionale nell'area di sua proprietà, situata in
Località_1. In data 11/12/2017 Ricorrente_1 srl ha stipulato un atto di scissione parziale a favore della società Ricorrente_2 srl, cedendo gli asset immobiliari relativi al progetto di cui sopra ed arrestando di fatto in modo permanente l'attività di costruzione.
In sede di controllo sarebbe emerso che il citato credito IVA è incrementato in forza della registrazione delle fatture relative ai costi sostenuti dalla società per la fruizione dei servizi direttamente collegati alla realizzazione del progetto di costruzione del centro commerciale, ricettivo e direzionale (quali servizi di progettazione, servizi di sviluppo, servizi di consulenza).
Nel complesso immobiliare acquisito nel 2007 rientra un'area destinata ad uso agricolo concessa in locazione all'Azienda agricola Nominativo_1 in forza di un contratto in essere sin dal 1994 (rinnovato senza soluzione di continuità).
L'Ufficio accertatore, constatato che la società controllata esercitava sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione (attività di costruzione) sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 (locazione di terreni), ha contestato la mancata applicazione del pro rata generale di detrazione previsto dall'articolo 19 comma 5 del DPR 633/1972. Quindi sarebbe stato accertato che l'attività esente esercitata dalla ricorrente (locazione di terreni agricoli), ai sensi dell'articolo 19 bis comma 2 del DPR 633/1972, non è escludibile dal computo del pro rata. Ciò in quanto è stata appurata la non accessorietà alle operazioni imponibili e la non occasionalità dell'attività esente, ovvero l'essere parte nell'attività propria del soggetto passivo.
Sulla base di quanto esposto l'Ufficio ha applicato al caso in esame il meccanismo del pro rata generale di detrazione (secondo l'articolo 19 bis del DPR 633/1972) determinando una percentuale di detraibilità data dal rapporto tra la somma delle operazioni imponibili e quelle assimilate ad Iva e la somma delle operazioni imponibili, quelle assimilate ad Iva e delle operazioni esenti.
L'Ufficio ha pertanto accertato un'imposta dovuta pari ad € 4.261 per l'indebita detrazione IVA ai sensi dell'articolo 19 bis del DPR 633/1972.
Altresì con l'Avviso di accertamento in esame, in considerazione della ripetizione di violazioni della medesima indole commesse negli anni di imposta 2016 e 2017, sono state irrogate sanzioni aumentate nella misura del 10% a titolo di recidiva, ex articolo 7 comma 3 del D.Lgs. 472/1997. Quindi ne è scaturita una sanzione addebitata di € 65.994,12, tenuto conto delle sanzioni irrogate con gli atti relativi alle annualità precedenti.
Con i ricorsi introduttivi del giudizio le parti chiedono la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio di appello R.G.A. n. 1123/2022, nell'ambito del quale alla CGT di secondo grado dell'Emilia Romagna, ha richiesto un nuovo vaglio nel merito delle eccezioni di nullità dell'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate DP Parma – Ufficio controlli, su identica fattispecie, relativamente all'annualità 2016. Eccepisce parte ricorrente il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Eccepisce la nullità dell'Avviso di accertamento impugnato in quanto l'Ufficio avrebbe determinato erroneamente le sanzioni irrogate applicando la recidiva nella misura del 10%, ex Art. 7 comma 3 del D. Lgs
n. 472/1997, al minimo edittale, pari a € 3.834,90,rideterminando, così, la sanzione su cui applicare il cumulo giuridico in € 4.218,39. Entrando nel merito, parte ricorrente eccepisce la occasionalità rispetto all'attività propria del soggetto passivo, mentre l'Ufficio ritiene che l'attività di locazione risulta essere svolta regolarmente dal 2008 e tuttora è concretamente esercitata e ritiene di accordare un nesso di carattere funzionale e di regolarità all'altra attività esercitata che non ha generato ricavi. L'Agenzia resiste in giudizio contestando ogni eccezione ex adverso proposta insistendo nel proprio operato.
Alla udienza del 11 dicembre 2025, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sul rapporto di pregiudizialità fra il presente procedimento e il procedimento di appello, attualmente pendente avanti alla CGT di II grado dell'Emilia Romagna, di cui al R.G.A. n. 1123/2022, anche se la fattispecie oggetto di recupero fiscale sia la medesima, cioè l'omessa applicazione del meccanismo del pro rata di detrazione,
i procedimenti sono assolutamente autonomi, non sussistendo alcun rapporto di pregiudizialità.
L'articolo 39 comma 1 bis del D.Lgs. 546/1992 prescrive che “La corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa”.
Nel caso di specie la definizione del procedimento del 2016 non concerne quanto accertato per il periodo d'imposta 2019, stante il principio di autonomia dei diversi periodi impositivi e, pertanto, manca il presupposto della pregiudizialità.
Questa eccezione, pertanto, va disattesa e respinta.
Per quanto riguarda la eccepita carenza di motivazione dell'atto impugnato, lo stesso contiene tutti gli elementi atti a ben comprendere le motivazioni della ripresa.
Con l'Avviso di accertamento impugnato vengono esposti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della amministrazione, sia con riferimento al requisito della non accessorietà che a quello dell'abitualità delle operazioni esenti. La prova della puntuale motivazione viene dimostrata dal contenuto della difesa di parte ricorrente altrettanto puntuale e completa dalla quale traspare la piene conoscenza delle motivazioni dell'atto impugnato.
A parere della Corte in composizione monocratica, non si ravvisa alcuna carenza di motivazione in capo alla pretesa tributaria relativa all'Avviso di accertamento impugnato, e di conseguenza non risulta compromesso il diritto di difesa di parte ricorrente.
Entrando nel merito, ai fini di connotare l'attività propria della società, bisogna tenere conto dell'attività concretamente esercitata dal soggetto economico, rilevando la composizione del volume d'affari dell'impresa.
Nel caso di specie le operazioni esenti relative alla locazione di terreni, che ammontano nel 2019 ad € 12.690, costituiscono sostanzialmente il totale del Volume d'affari complessivo dell'impresa. Si ribadisce come la ricorrente negli anni 2017 e 2018 abbia effettuato sia operazioni attive imponibili ad Iva che operazioni esenti mentre negli anni d'imposta 2016 e 2019 abbia effettuato esclusivamente operazioni attive esenti. Pertanto
l'attività in concreto esercitata negli anni dalla società è quella di locazione di fondi agricoli, unitamente a quella di costruzioni di edifici.
Non ha alcuna rilevanza che il contratto di locazione preesisteva all'acquisto del terreno e non vi è stata alcuna scelta compiuta dalla società circa l'attività di locazione del terreno locata all'Azienda Agricola Nominativo_1. La ricorrente non avrebbe semplicemente mantenuto la situazione pregressa, ma ha continuato nell'esercizio di una locazione precedentemente intrattenuta dal dante causa del complesso immobiliare. La società, pur subentrando in un rapporto giuridico preesistente, esercita la propria attività d'impresa, in veste di società di capitali, in modo autonomo rispetto al precedente proprietario degli immobili locati. Il contratto in essere concorre alla definizione dell'attività esercitata dalla ricorrente la quale, nella propria sfera giuridica, esercita ai fini IVA sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi del citato articolo 10.
Per quanto riguarda le sanzioni, applicate con un incremento delle stesse nella misura del 10% a titolo di recidività, la ricorrente lamenta una presunta erronea applicazione della recidiva reputando che la stessa si possa applicare solo a seguito della definitività della contestazione;
inoltre contesta la recidiva applicata alle sanzioni in quanto ritenuta in contrasto con i contenuti degli articoli 6 e 10 della Legge 212/2000 e della
Legge Delega 111/2023.
L'articolo 7 comma 3 del D,Lgs. 472/1997, così come modificato dall'articolo 16 comma 1 del D.Lgs. 158/2015, dispone “Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione è aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13,
16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento di mediazione e di conciliazione. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità”.
Con l'atto relativo al 2019, qui impugnato, l'Ufficio ha constatato le medesime violazioni contestate sia con l'Avviso di accertamento THL06F500183/2021 per il 2016 sia con l'Avviso di accertamento
THL06F500185/2021 per il 2017: - la illegittima detrazione dell'imposta (di cui all'articolo 6 comma VI del D.
Lgs. 471/1997); - la dichiarazione con imposta inferiore a quella dovuta (di cui all'articolo 5 comma IV del
D.Lgs. 471/1997).
In questo contesto l'Ufficio è legittimato ad aumentare la sanzione per il 2019 applicando un incremento della sanzione a titolo di recidiva nella misura del 10% (peraltro solo nella misura del 10% a fronte del limite massimo del 50% stabilito dalla Legge).
Per tutti questi motivi i ricorsi riuniti vengono respinti. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidati come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge i ricorsi riuniti e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 4.000,00= a favore dell'Ufficio resistente.
Parma, lì 11 dicembre 2025
Il Giudice Monocratico Avv. Giuseppa Crisafulli