Sentenza 14 febbraio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/02/2003, n. 2232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2232 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PREMA DI CASSAZIONE022 327 03 LA CORTE Oggetto responsabi lità civile circolation Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: stradall R.G.N.14822/01 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente 19059/01 Dot.t. Paolo VITTORIA Consigliere Cron. 5137 Dott. SC SABATINI Consigliere Consigliere Rep. 661 Dott. Luigi SC DI NANNI Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. Relatore C.C. 03/12/02 ha pronunciato la seguente: SENT ENZA sul ricorso (R.G. 14822/01) proposto da: RG PI;
RG LV, elettivamente domiciliato in Roma, via L. Montegazza n. 24, presso il sig. Luigi Gardin, e difesi dall'avv. Massimo Gabrieli e f i l Tommasi e Luigi Corvaglia, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
OC SC;
GENERALI ASSICURAZIONI s.p.a. intimati nonché sul ricorso (R.G. 19059/01) proposto da GENERALI ASSICURAZIONI s.p.a., in persona dei suoi le- gali rappresentanti pro tempore ZZ GI e SS RT, elettivamente domiciliati in Roma, via Cicero- 1 2423 ne n. 49, presso l'avv. Antonio Bernardini, che li di- fende anche digiuntamente all'avv. Luigi Corrado, giu- sta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale
contro
RG PI;
RG LV;
OC Fran- сesco; intimati avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 315/00 del 25 febbraio, deliberata il 26 maggio 2000 e pubblicata il 15 giugno 2000 (R.G. 207/98). Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2002 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott., Stefano Schirò che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 26 gennaio 1989 nel centro abitato di Cursi sono entrate in collisione l'auto targata LE 492044 condotta da OC SC e l'auto targata LE 441817 condotta da RG LV di proprietà di RG RO che procedevano su sensi di marcia opposti. 2 I Carabinieri, intervenuti sul luogo del sinistro accertavano, da un lato, che il OC non aveva osser- vato il diritto di precedenza spettante a controparte, e, dall'altro, che il GI procedeva a velocità pericolosa per cui elevavano contravvenzione a carico di entrambi i conducenti. Il tribunale di Lecce, adito dal OC, costitui- tisi i RG e la Generali Assicurazioni s.p.a. riteneva il sinistro avvenuto per responsabilità con- corrente in uguale misura di entrambi i conducenti, condannando di conseguenza, in solido, i RG e la compagnia Assicurazioni Generali a corrispondere al OC la somma di lire 32.662.720 per danni alla per- sona e al veicolo, con accessori. Proposta, avverso tale pronunzia, appello dal CONO- CI, che chiedeva la condanna dei convenuti al paga- mento della somma di lire 244.042.420 oltre accessori, e costituitisi anche in tale grado del giudizio i con- veruti, la corte di appello di Lecce decideva come da sertenza 25 febbraio 2000, deliberata il 26 maggio 2000 e pubblicata il 15 giugno 2000. Per la cassazione di tale pronunzia, non notifica- ta, hanno proposto ricorso, affidato a due motivi OL IO PI e RG LV. Resiste, con controricorso e ricorso incidentale la s.p.a. Generali 3 Assicurazioni s.p.a.. Non ha svolto attività difensiva in questa sede OC SC. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I vari ricorsi, tutti proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
2. Il ricorso principale, inammissibile perché fo:mulato in violazione della regola di cui all'art. 366, n. 3 c.p.c. secondo cui «il ricorso [per cassazio- ne deve contenere, a pena di inammissibilità l'esposizione sommaria dei fatti di causa». Alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che in questa sede non può che trovare ulteriore conferma, ai fini della sussi- stenza del requisito dell'esposizione sommaria dei fat- ti di causa prescritto a pena d'inammissibilità per il ricorso per cassazione dall'art. 366 c.p.c. è necessa- rio che nel contesto dell'atto d'impugnazione si rin- vengano gli elementi indispensabili perché il giudice di legittimità possa avere, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sen- tenza impugnata, una chiara e completa visione dell'og- getto dell'impugnazione, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti (Cass., 17 aprile 2000, n. 4937). E' indispensabile, in altri termini, che dal conte- sto del ricorso ossia, solo dalla lettura di tale at- to ed escluso l'esame di ogni altro documento, compresa sia possibile desumere la stessa sentenza impugnata sostanziale e processuale, una conoscenza del «fatto>>, sufficiente per bene intendere il significato e la por- tata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (Cass., 4 giugno 1999, n. 5492). Sebbene l'esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sé stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabile, al fine del soddisfacimento della prescrizione di cui all'art. 366, n. 3, c.p.c., che il ricorso, almeno nella parte destinata alla espo- sizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonché delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere riconosciuti soltanto dal contenuto del ricorso medesimo senza necessità di attingere ad altre fonti (Cass., 22 maggio 1999, n. 4998; Cass., 21 maggio 1999, n. 4916; Cass., 25 marzo 1999, n. 2826, tra le tantis- sime). 5 Pacifico quanto precede si osserva che nella specie il detto requisito è assolutamente carente, nel ricorso in esame. Dalla sua lettura, infatti, non è dato comprendere quale sia il contenuto della statuizione che i ricor- renti principale hanno inteso impugnare con il presente ricorso. I ricorrenti, in particolare, riferito il contenuto de dispositivo della sentenza del tribunale di Lecce e esposto che avverso tale sentenza era insorto il CONO- le ragioni del dissenso di CI, indicando - altresì - conclusioni fatte proprie quest'ultimo rispetto alle da primo giudice, nonché le richieste dello stesso CO- NOCI e la avvenuta costituzione anche in questo grado de giudizio dei convenuti che resistevano alle avverse istanze, espongono, in parte espositiva del ricorso «La Corte Salentina decideva come da impugnata sentenza». -La decisione che oggi ci impegna va cassata pro- segue il ricorso dall'Ecc.ma Corte per i seguenti Mo- - tivi». L'esposizione del dictum della Corte di appello, censurato dai RG con il ricorso in esame, non solo è del tutto omesso nella parte espositiva del ri- COISO, ma anche in quella motiva, non permettendosi, 6 così, a questa Corte, neppure di conoscere il contenuto della sentenza censurata. Quanto, in particolare, al primo motivo, con lo stesso si deduce «nullità della sentenza ex art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione all'art. 2054 c.c.>>. si «La motivazione espressa dalla Corte Salentina precisa al riguardo è inaccettabile perché conseguen- - za di una mera presupposizione di dati oggettivi non accreditati nel processo>>>. Motivazione assumono ancora i ricorrenti apo- supposizioni, adittica, illogica, agganciata a mere congetture, in breve, da annullare in sede di legitti- mità». Pacifico quanto sopra, non controverso che i ricor- renti oltre a omettere di indicare quale sia il dispo- sitivo fatto proprio dalla sentenza impugnata (quanto alla responsabilità del sinistro per cui è controver- sia) si sono totalmente astenuti dall'indicare - anche in estrema sintesi quale sia la motivazione che sor- regge la sentenza impugnata, è palese - come anticipato la inammissibilità del ricorso in esame. - La adita Corte, infatti non è stata posta in condi- zioni di valutare se, in realtà, come si afferma in ri- corso la motivazione della corte di appello sia «apo- dittica, illogica, agganciata a mere supposizioni, a 7 congetture>> e se - come del tutto apoditticamente si invoca - abbia, effettivamente non compreso assoluta- mente quale fu la dinamica di quel sinistro>>> e se in realtà, come pure si denunzia, abbia «con un argomenta- re di enorme superficialità cerca [to] di valorizzare i punti di urto tra i due veicoli per trarre delle con- clusioni che non possono che definirsi davvero aberran- ti». Sempre con il primo motivo i ricorrenti invocano la cessazione della pronunzia impugnata per avere questa negletto i principi costantemente enunciati da questa Corte Suprema>>>. Al pari del precedente anche il rilievo in parola è inammissibile. Ignorandosi, in forza di quanto osservato sopra, quali siano le considerazioni di diritto svolte dalla corte di appello di Lecce al fine di pervenire alla sentenza impugnata [di cui dalla lettura del ricorso non è dato comprendere neppure il dispositivo] è impos- sibile verificare se tali considerazioni siano - sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. - in armonia con gli insegnamenti in materia di questa Corte regola- trice. La accertata inammissibilità del ricorso sussiste anche con riguardo al secondo motivo di ricorso, con il 8 quale, in particolare, si denunzia «nullità della sen- tenza ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c., artt. 18 e 23 1. n. 990 del 1969». La Corte Salentina - si osserva - giudica ultra petita in tema di svalutazione ed interessi, creando poi, sul piano sostanziale una aperta violazione delle norme che regolano la responsabilità civile per fatti da circolazione stradale>. «Il vizio processuale risiede nella prospettazione ex officio di un tema che era rimasto estraneo alle questioni prospettate in sede di appello». Nessuno aveva mai sollevato il problema del di- verso atteggiarsi del profilo relativo alla rivaluta- zione riferita alla responsabilità dell'assicurato e dell'assicuratore. La Corte Territoriale ha, invece, affrontato questo tem esprimendo una pronuncia che, sul piano sostanziale a dir poco assurda». 4 Come osservato sopra anche tale censura è inammis- sibile posto, a tacere d'altro, che non è neppure stata trascritta, o indicata, in ricorso, la statuizione cen- surata, le affermazioni, cioè, dei giudici di appello in contrasto con i principi indicati. Anche a prescindere da quanto precede è di palmare evidenza, stante la fondamentale regola della c.d. au- tosufficienza del ricorso per cassazione che era onere 9 dei ricorrenti non limitarsi a dedurre del tutto ge- nericamente - che i giudici del merito avevano violato il principio, fondamentale, della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., ma, puntualmente, esporre, da un lato, quelle che erano le domande rassegnate da controparte, dall'altro, le diverse conclusioni accolte dal giudicante (cfr., Cass. 10 maggio 2001, n. 6502). Certo, per contro, che nella specie non è indicato né quale oggetto aveva la domanda avversaria, né quale il contenuto della statuizione censurata, è palese an- ザ che quanto al motivo in esame, la inammissibilità del ricorso.
3. Quanto al ricorso incidentale (con il quale si denunzia, da un lato, «violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 C.C. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. [e] motivazione illogica>> [primo motivo] e, dall'altro, «violazione e falsa applicazione dell'art. 2056, 1223, 1226 e 1227 e dell'art. 4 del d.l. 23 di- cembre 1976, n. 857 in relazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c.» [secondo motivo] lo stesso appare, sotto i ri- cordati profili, inammissibile, per la sua estrema ge- nericità. Deve ribadirsi, infatti, ulteriormente, che quando ne ricorso per cassazione pur denunziandosi violazione 10 e falsa applicazione della legge, con richiamo di spe- cifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza grava- ta che si assumono in contrasto con le disposizioni in- - ° con la interpretazione delle stesse fornita dicate dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina - il motivo è inammissibile poiché non consen- te alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denun- ziata violazione (Cass. 12 maggio 1998 n. 4777). In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non es- sendo al riguardo sufficiente un'affermazione apoditti- ca non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ri- corrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997 n. 7851). Pacifico quanto precede si osserva che nella spe- cie, come si ricava dal contesto del motivo, parte ri- corrente pur denunziando [sia con il primo motivo, pri- ma parte, sia con il secondo] in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.» «violazione e falsa applicazione>>> di molteplici norme del codice civile (art. 2054, 2056, 11 1223, 1226 e 1227) e di leggi speciali (artt. 4 d. 1. 23 dicembre 1976 n. 857), omette di indicare quale sia stata la interpretazione data dai giudici a quibus del- la indicate disposizioni e i motivi per cui la stessa non possa essere accettata, sia quale sia la «corretta>> interpretazione di tali norme. In realtà parte ricorrente, lungi non censurare l'interpretazione che il giudice del merito ha dato della ricordate disposizioni, si limita a dolersi che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme alla sua, soggettiva, inter- इ pretazione di quelle stesse risultanze ed è evidente pertanto che la denuncia esula totalmente dalla pre- visione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. Quanto, ancora, al secondo profilo di censura [svi- luppato, in particolare, con il primo motivo, seconda parte] lo stesso non può trovare accoglimento non solo perché come anticipato pur denunziando di «illogi- cità» la motivazione della sentenza gravata non sono indicate espressioni, presenti nella stessa, idonee, in qualche modo a dimostrarne la invocata «illogicità»>, ma perché pur imputando alla sentenza de qua di avere tra- scurato «elementi acquisiti dai verbalizzanti e versati in atti»> nonché «le dichiarazioni rese dai due testi 12 oculari» non sono riportati in ricorso né i detti «ele- menti»> né il contenuto delle ricordate «dichiarazioni testimoniali». Deve, in particolare, al riguardo, ulteriormente ribadirsi che il ricorrente per cassazione il quale de- duca l'omessa o insufficiente motivazione della senten- za impugnata in relazione alla valutazione di una deci- siva risultanza processuale ha l'onere di indicare in modo adeguato e specifico la risultanza medesima, dato il principio dell'autosufficienza del ricorso che per per cassazione il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nel- l'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass., 13 maggio 1999, n. 4754). Entrambi i ricorsi, in conclusione, devono riget- tarsi, con compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta;
dispone, tra le parti, la compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 3 dicembre 2002. 13 il Consigliere relatore est. lifeno il President IL CANCELLIERE C1 innocenzo AT 14 feflom DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 14 FEB. 2003 IL CANCELLIERE C1 IN AT