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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/07/2025, n. 1937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1937 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N 1182/2022 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 18.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1182/2022 r.g., promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Pinca Chiara Parte_1
RICORRENTE contro in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv.ti Santanoceto Caterina e Graziuso Salvatore
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31.01.2022, la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio , proponendo opposizione CP_1 avverso l'avviso di addebito n. 35920210002418001000, notificato in data 22.12.2021, con il quale l' di previdenza convenuto CP_2 chiedeva il pagamento della somma di 11.595,29 a titolo di contributi dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo dal
06/2017 al 12/2019. A sostegno dell'opposizione la ricorrente evidenziava di essere socio di minoranza e amministratore unico della società “La Reggia s.r.l.” detenendo una quota di proprietà del 5%.
Deduceva di non aver mai svolto all'interno della società attività lavorativa in maniera abituale, continuativa e prevalente, ma di essersi esclusivamente occupata del reclutamento e della gestione del personale, dei rapporti con istituti bancari e studi di consulenza, poiché pensionata e comunque impegnata nella cura della figlia affetta da grave disabilità. Eccepiva l'infondatezza della pretesa contributiva e contestava il quantum del credito vantato dall' . Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia CP_1 esecutiva dell'avviso di addebito, dichiararsi la nullità e comunque l'illegittima dello stesso.
Si costituiva contestando gli avversi assunti poiché infondati CP_1 in fatto ed in diritto e concludendo per il rigetto del ricorso.
La causa, rinviata all'udienza del 18.06.2025, veniva sostituita ex art 127 ter cpc con il deposito delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
le parti hanno depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova innanzitutto precisare che oggetto del presente giudizio è la fondatezza della pretesa contributiva azionata da con CP_1
l'avviso di addebito n. 35920210002418001000 con il quale veniva intimato alla sig.ra il pagamento della somma di Parte_1
€ 11.595,29 a titolo di contributi dovuti alla gestione commercianti per il periodo dal 06/2017 al 12/2019.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia fondata.
Nel merito, occorre richiamare brevemente le norme e i precedenti giurisprudenziali intervenuti in materia.
Come noto, infatti, primo presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti dell' è la sussistenza dei presupposti CP_1 previsti dall'art. 1, comma 203, della L n 662/96. L'art. 1, comma
203, della L n 662/96 così dispone: "l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1996 n 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che...siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli (cass
4440/2017).
Quanto alla posizione del socio amministratore di s.r.l., le
Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n 3240/2010, avevano inizialmente ritenuto che, nel concorso tra attività operativa e posizione di amministratore, ad esso si applicasse l'obbligo di iscrizione in un 'unica gestione, identificata in quella relativa all' attività prevalente, la cui identificazione era onere dell' . CP_1
Tuttavia, successivamente è intervenuto il legislatore che, con norma interpretativa - il D.L. n 78 del 2010, art 12, comma 11, convertito nella l n 122 del 2010 - ha espressamente escluso, per i rapporti di lavoro per i quali è prevista l' iscrizione alla gestione separata, la regola dell' unicità dell' iscrizione, che resta possibile (e presso la gestione dell'attività prevalente) solo per le attività autonome esercitate in forma d' impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti.
La legge interpretativa così dispone: ”La L. 23 dicembre 1996
n 662 art 1 comma 208 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all' assicurazione prevista per l' attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d' impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell' . Restano pertanto esclusi dall' CP_1 applicazione della l n 662 del 1996 art 1 co 208 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l' iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla legge 8 agosto 1995 n 335 art 2 co 26”.
Il legislatore ha quindi chiarito che il criterio dell' attività prevalente non opera per i rapporti di lavoro - quelli a carattere autonomo - per i quali è obbligatoriamente prevista l' iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla l 8 agosto 1995 n 335 art 2 comma 26 (la quale prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all' iscrizione presso una apposita gestione separata, presso l' e finalizzata all' estensione dell' assicurazione generale CP_1 obbligatoria per l' invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva attività di lavoro autonomo di cui al dpr 22 dicembre 1986,
n 917 art 49 co 1 (Testo unico delle imposte sui redditi), nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all' art 49 co 2 lett a) del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui alla l 11 giugno 971 n 426 art 36).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte sono poi di nuovo intervenute sulla questione relativa all' iscrizione assicurativa del socio amministratore di società a responsabilità limitata dopo le S.U. n 3240 del 2010 e la novella interpretativa di cui al dl 78 del 2010 art 12 comma 11. Nel riesaminare la questione, con sentenza n 17076/2011, hanno riconosciuto all' intervento del legislatore la natura di norma di interpretazione autentica e hanno fornito alla questione una soluzione giuridica difforme da quella fatta propria in precedenza enunciando i seguenti principi di diritto: ”In caso di esercizio di attività in forma d' impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all' esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l' iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui alla l n 335 del 1995 art 2 comma 26, non opera l' unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell' attività prevalente, quale prevista dalla legge n 662 del 196 art 1 comma 208”(la soluzione adottata è stata successivamente confermata nell' orientamento da ultimo recepito nelle seguenti pronunce: Cass sez lav sentenza n 9153/2022; n 9803/2012 ed altre).
Tale soluzione ha trovato l' avallo anche della Corte costituzionale che, con la sentenza n 15/2012, ha riconosciuto la legittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica in riferimento all' art 3 Cost, art 24 Cost comma 1, art102 Cost, art 111 Cost comma 2, art 117 Cost comma 1, in relazione al' art 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali.
Sulla scorta del quadro normativo e giurisprudenziale sopra ricostruito, può quindi ritenersi che l' esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella gestione separata, che si accompagni all' esercizio di un' attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé comporti l' obbligo dell' iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l' , non è regolato dal principio dell' attività prevalente;
si CP_1 tratta di attività distinte e (sotto questo profilo) autonome, sicché parimenti distinto e autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa. Non opera quindi il criterio
(dell' art 1 comma 208 cit.) dell'unificazione della posizione previdenziale in un' unica gestione secondo l' individuazione dell' attività “prevalente”).
E tuttavia al fine di ritenere sussistente l'obbligo di iscrizione della ricorrente nella gestione commercianti è necessario l' accertamento in concreto della partecipazione personale del soggetto al lavoro aziendale con carattere di abitualità e in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell' attività operativa in cui si estrinseca l' oggetto dell' impresa, essendo pacifico che, in caso di verifica della insussistenza di tale elemento, mancando i requisiti per l' iscrizione alla gestione commercianti, non si pone alcuna questione relativamente alla contribuzione concorrente relativa a detta attività e a quella di amministratore, sussistendo l'obbligo di iscrizione della ricorrente
(eventualmente solo) alla gestione separata.
Ciò posto, giova rammentare che in tema di crediti previdenziali
(fatta eccezione per quelli che attengano all'indebita fruizione di agevolazioni contributive, rispetto ai quali l'onere di provare la sussistenza del diritto ai benefici grava sul contribuente che ne invochi gli effetti) l'opposizione contro la cartella esattoriale di pagamento o l'avviso di addebito dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti e sugli obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, specificamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'accertamento di tale rapporto segue le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, secondo le quali spetta all'ente previdenziale creditore dimostrare i fatti costitutivi del credito contributivo e sulla controparte che li neghi l'onere di contestarli (v. Cass. Sent.
n. 23600/2009).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti si evince che si è determinato all'iscrizione della ricorrente alla gestione CP_1 commercianti con il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018006952/DDL del 19.04.2019 sulla scorta delle dichiarazioni dei lavoratori acquisite nel corso dell'accesso.
Orbene, tali dichiarazioni non sono state allegate con i relativi verbali sottoscritti dai soggetti ascoltati, ma sono presenti solo in forma riassuntiva senza nemmeno l'indicazione delle generalità dei lavoratori ascoltati, diversi dai componenti del nucleo familiare. Ne consegue che a tali dichiarazioni non potrebbe essere attribuito nemmeno valore indiziario.
In ogni caso, dall'istruttoria orale espletata nel corso del presente giudizio non è emersa la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'iscrizione nella gestione commercianti e per l'insorgenza del relativo obbligo contributivo in capo alla ricorrente.
Invero, tutti i testi ( Testimone_1 Testimone_2
e ) hanno riferito che la ricorrente Testimone_3 Testimone_4 non ha mai svolto attività lavorativa nella cucina e nella sala del ristorante o nell'albergo (poi affittacamere), attività commerciali gestite dalla società “la Reggia srl”, essendo ella impegnata nella cura della figlia disabile e nelle sole attività relative alla amministrazione (organizzazione turni personale, banca, fornitori, consulente fiscale e del lavoro, disbrigo pratiche amministrative ecc).
Pertanto, a fronte di tali elementi e in difetto di prova dell' in ordine ai fatti costitutivi del credito azionato, CP_1
l'opposizione dev'essere accolta con conseguente annullamento dell'avviso di addebito n. 35920210002418001000.
Le spese processuali, liquidate in 2.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico di CP_1 secondo la regola della soccombenza, con distrazione.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla dell'avviso di addebito n. 35920210002418001000;
- condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla CP_1 ricorrente, liquidate in € 2.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA con distrazione.
Lecce, 3.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 18.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1182/2022 r.g., promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Pinca Chiara Parte_1
RICORRENTE contro in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv.ti Santanoceto Caterina e Graziuso Salvatore
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31.01.2022, la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio , proponendo opposizione CP_1 avverso l'avviso di addebito n. 35920210002418001000, notificato in data 22.12.2021, con il quale l' di previdenza convenuto CP_2 chiedeva il pagamento della somma di 11.595,29 a titolo di contributi dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo dal
06/2017 al 12/2019. A sostegno dell'opposizione la ricorrente evidenziava di essere socio di minoranza e amministratore unico della società “La Reggia s.r.l.” detenendo una quota di proprietà del 5%.
Deduceva di non aver mai svolto all'interno della società attività lavorativa in maniera abituale, continuativa e prevalente, ma di essersi esclusivamente occupata del reclutamento e della gestione del personale, dei rapporti con istituti bancari e studi di consulenza, poiché pensionata e comunque impegnata nella cura della figlia affetta da grave disabilità. Eccepiva l'infondatezza della pretesa contributiva e contestava il quantum del credito vantato dall' . Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia CP_1 esecutiva dell'avviso di addebito, dichiararsi la nullità e comunque l'illegittima dello stesso.
Si costituiva contestando gli avversi assunti poiché infondati CP_1 in fatto ed in diritto e concludendo per il rigetto del ricorso.
La causa, rinviata all'udienza del 18.06.2025, veniva sostituita ex art 127 ter cpc con il deposito delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
le parti hanno depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova innanzitutto precisare che oggetto del presente giudizio è la fondatezza della pretesa contributiva azionata da con CP_1
l'avviso di addebito n. 35920210002418001000 con il quale veniva intimato alla sig.ra il pagamento della somma di Parte_1
€ 11.595,29 a titolo di contributi dovuti alla gestione commercianti per il periodo dal 06/2017 al 12/2019.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia fondata.
Nel merito, occorre richiamare brevemente le norme e i precedenti giurisprudenziali intervenuti in materia.
Come noto, infatti, primo presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti dell' è la sussistenza dei presupposti CP_1 previsti dall'art. 1, comma 203, della L n 662/96. L'art. 1, comma
203, della L n 662/96 così dispone: "l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1996 n 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che...siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli (cass
4440/2017).
Quanto alla posizione del socio amministratore di s.r.l., le
Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n 3240/2010, avevano inizialmente ritenuto che, nel concorso tra attività operativa e posizione di amministratore, ad esso si applicasse l'obbligo di iscrizione in un 'unica gestione, identificata in quella relativa all' attività prevalente, la cui identificazione era onere dell' . CP_1
Tuttavia, successivamente è intervenuto il legislatore che, con norma interpretativa - il D.L. n 78 del 2010, art 12, comma 11, convertito nella l n 122 del 2010 - ha espressamente escluso, per i rapporti di lavoro per i quali è prevista l' iscrizione alla gestione separata, la regola dell' unicità dell' iscrizione, che resta possibile (e presso la gestione dell'attività prevalente) solo per le attività autonome esercitate in forma d' impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti.
La legge interpretativa così dispone: ”La L. 23 dicembre 1996
n 662 art 1 comma 208 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all' assicurazione prevista per l' attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d' impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell' . Restano pertanto esclusi dall' CP_1 applicazione della l n 662 del 1996 art 1 co 208 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l' iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla legge 8 agosto 1995 n 335 art 2 co 26”.
Il legislatore ha quindi chiarito che il criterio dell' attività prevalente non opera per i rapporti di lavoro - quelli a carattere autonomo - per i quali è obbligatoriamente prevista l' iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla l 8 agosto 1995 n 335 art 2 comma 26 (la quale prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all' iscrizione presso una apposita gestione separata, presso l' e finalizzata all' estensione dell' assicurazione generale CP_1 obbligatoria per l' invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva attività di lavoro autonomo di cui al dpr 22 dicembre 1986,
n 917 art 49 co 1 (Testo unico delle imposte sui redditi), nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all' art 49 co 2 lett a) del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui alla l 11 giugno 971 n 426 art 36).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte sono poi di nuovo intervenute sulla questione relativa all' iscrizione assicurativa del socio amministratore di società a responsabilità limitata dopo le S.U. n 3240 del 2010 e la novella interpretativa di cui al dl 78 del 2010 art 12 comma 11. Nel riesaminare la questione, con sentenza n 17076/2011, hanno riconosciuto all' intervento del legislatore la natura di norma di interpretazione autentica e hanno fornito alla questione una soluzione giuridica difforme da quella fatta propria in precedenza enunciando i seguenti principi di diritto: ”In caso di esercizio di attività in forma d' impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all' esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l' iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui alla l n 335 del 1995 art 2 comma 26, non opera l' unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell' attività prevalente, quale prevista dalla legge n 662 del 196 art 1 comma 208”(la soluzione adottata è stata successivamente confermata nell' orientamento da ultimo recepito nelle seguenti pronunce: Cass sez lav sentenza n 9153/2022; n 9803/2012 ed altre).
Tale soluzione ha trovato l' avallo anche della Corte costituzionale che, con la sentenza n 15/2012, ha riconosciuto la legittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica in riferimento all' art 3 Cost, art 24 Cost comma 1, art102 Cost, art 111 Cost comma 2, art 117 Cost comma 1, in relazione al' art 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali.
Sulla scorta del quadro normativo e giurisprudenziale sopra ricostruito, può quindi ritenersi che l' esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella gestione separata, che si accompagni all' esercizio di un' attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé comporti l' obbligo dell' iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l' , non è regolato dal principio dell' attività prevalente;
si CP_1 tratta di attività distinte e (sotto questo profilo) autonome, sicché parimenti distinto e autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa. Non opera quindi il criterio
(dell' art 1 comma 208 cit.) dell'unificazione della posizione previdenziale in un' unica gestione secondo l' individuazione dell' attività “prevalente”).
E tuttavia al fine di ritenere sussistente l'obbligo di iscrizione della ricorrente nella gestione commercianti è necessario l' accertamento in concreto della partecipazione personale del soggetto al lavoro aziendale con carattere di abitualità e in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell' attività operativa in cui si estrinseca l' oggetto dell' impresa, essendo pacifico che, in caso di verifica della insussistenza di tale elemento, mancando i requisiti per l' iscrizione alla gestione commercianti, non si pone alcuna questione relativamente alla contribuzione concorrente relativa a detta attività e a quella di amministratore, sussistendo l'obbligo di iscrizione della ricorrente
(eventualmente solo) alla gestione separata.
Ciò posto, giova rammentare che in tema di crediti previdenziali
(fatta eccezione per quelli che attengano all'indebita fruizione di agevolazioni contributive, rispetto ai quali l'onere di provare la sussistenza del diritto ai benefici grava sul contribuente che ne invochi gli effetti) l'opposizione contro la cartella esattoriale di pagamento o l'avviso di addebito dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti e sugli obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, specificamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'accertamento di tale rapporto segue le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, secondo le quali spetta all'ente previdenziale creditore dimostrare i fatti costitutivi del credito contributivo e sulla controparte che li neghi l'onere di contestarli (v. Cass. Sent.
n. 23600/2009).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti si evince che si è determinato all'iscrizione della ricorrente alla gestione CP_1 commercianti con il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018006952/DDL del 19.04.2019 sulla scorta delle dichiarazioni dei lavoratori acquisite nel corso dell'accesso.
Orbene, tali dichiarazioni non sono state allegate con i relativi verbali sottoscritti dai soggetti ascoltati, ma sono presenti solo in forma riassuntiva senza nemmeno l'indicazione delle generalità dei lavoratori ascoltati, diversi dai componenti del nucleo familiare. Ne consegue che a tali dichiarazioni non potrebbe essere attribuito nemmeno valore indiziario.
In ogni caso, dall'istruttoria orale espletata nel corso del presente giudizio non è emersa la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'iscrizione nella gestione commercianti e per l'insorgenza del relativo obbligo contributivo in capo alla ricorrente.
Invero, tutti i testi ( Testimone_1 Testimone_2
e ) hanno riferito che la ricorrente Testimone_3 Testimone_4 non ha mai svolto attività lavorativa nella cucina e nella sala del ristorante o nell'albergo (poi affittacamere), attività commerciali gestite dalla società “la Reggia srl”, essendo ella impegnata nella cura della figlia disabile e nelle sole attività relative alla amministrazione (organizzazione turni personale, banca, fornitori, consulente fiscale e del lavoro, disbrigo pratiche amministrative ecc).
Pertanto, a fronte di tali elementi e in difetto di prova dell' in ordine ai fatti costitutivi del credito azionato, CP_1
l'opposizione dev'essere accolta con conseguente annullamento dell'avviso di addebito n. 35920210002418001000.
Le spese processuali, liquidate in 2.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico di CP_1 secondo la regola della soccombenza, con distrazione.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla dell'avviso di addebito n. 35920210002418001000;
- condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla CP_1 ricorrente, liquidate in € 2.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA con distrazione.
Lecce, 3.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa