Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 16/02/2026, n. 532
CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
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    La Corte ritiene corretti i principi espressi dai giudici di primo grado, confermati dalla Cassazione, secondo cui un saldo di cassa negativo costituisce un'anomalia contabile che legittima un accertamento induttivo, presumendo l'esistenza di ricavi non contabilizzati. La società, in contabilità ordinaria, aveva l'obbligo di registrazione cronologica di tutte le operazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 16/02/2026, n. 532
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 532
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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