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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 16/02/2026, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 532/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
14/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
DE GAETANIS GIOVANNI, Relatore
PERRONE RAFFAELLA, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1819/2019 depositato il 04/06/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3443/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 1 e pubblicata il 11/12/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010302920/2016 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010302920/2016 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010302920/2016 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Compaiono le parti che si riportano aio propri scritti e conclusioni. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, ha appellato la sentenza n. 3443 del 09/10/2018, depositata l'11/12/2018, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ha rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento TVM010302920/2016 emesso dall'Agenzia delle Entrate per IRPEF e Addizionali anno 2011. Atteso che la Società "Società_1 s.r.l." di cui il ricorrente era socio al 50% per l'anno 2011 era da considerarsi a ristretta base azionaria il reddito di capitale percepito e non dichiarato (secondo l'Amministrazione Finanziaria) nell'anno di imposta 2011 risultava pari per il Contribuente a € 15.778,00.
A sostegno dell'appello il contribuente ha eccepito errore in giudicando della sentenza per falsa presupposizione in fatto ed in diritto. Errate interpretazioni circolari aams. Errata interpretazione decreto 17 maggio 2006. Errata interpretazione DPR 633/72. Ciò in quanto nella sentenza di primo grado, alla pag.3, si afferma testualmente "se il conto cassa presenta un saldo negativo, vuol dire che dalla cassa è uscito più denaro di quanto ne sia entrato, il che è possibile solo se non siano stati registrati tutti gli incassi e dunque tutti i ricavi e costituisce riprova di ricavi non dichiarati pari allo scoperto di cassa".
Si è ritualmente costituita l'AdE che ha puntualmente contestato le avverse eccezioni e deduzioni ed ha sottolineato che, i giudici di primo grado, vertendosi in tema di redditi di partecipazione, hanno preso atto della decisione emessa dalla Commissione sul ricorso presentato avverso l'avviso di accertamento societario
TVM030303431/2016 (RGR 1591/17) che ha statuito il rigetto del gravame.
L'Ufficio ritiene del tutto corretta e motivata la decisione dei giudici di primo grado che hanno ben vagliato che tutte le movimentazioni finanziarie riportate nel conto cassa sono il riflesso della gestione economico aziendale, sicché se il conto cassa presenta un saldo negativo significa che in sostanza dalla cassa è uscito più denaro di quanto ne sia entrato: il che è possibile solo se non siano stati registrati tutti i ricavi, costituendo la circostanza riscontro di ricavi non dichiarati pari allo scoperto di cassa. Inoltre, i giudici di primo grado ben correttamente hanno evidenziato che il ricorrente non ha provato gli effetti sul conto cassa dei presunti errori contabili. In effetti, si deve rilevare che la dottrina ragionieristica ha illustrato che la cassa negativa è una situazione contabile impossibile da verificarsi nella realtà. Il saldo del conto cassa può essere solamente positivo, ovvero pari a zero, mentre non può mai essere negativo.
Infine, all'udienza odierna fissata per la discussione conclusiva sul merito del gravame, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può trovare accoglimento. La sentenza appellata deve essere infatti confermata in quanto i principi espressi dai primi Giudici sui motivi di impugnazione appaiono tutti corretti e costantemente ribaditi dalla Corte di Cassazione.
Infatti, con sentenza 5 ottobre 2012 n. 17004, la Suprema Corte ha ribadito che il “saldo di cassa negativo”, implicando che le voci di spesa siano di entità superiore a quella degli introiti registrati, costituisce un'anomalia contabile, tale da legittimare un accertamento di tipo induttivo poiché “fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo”. La sentenza si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato sulla specifica questione, inaugurato con la sentenza 2 maggio 2001, n. 61661. Con la sentenza 20 novembre 2008, n. 27585, ancor più esplicitamente, la Cassazione precisava che, “…poiché la chiusura “in rosso" di un conto di cassa significa, senza possibilità di dubbio, che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, non si può fare a meno di ravvisare, senza alcuna forzatura logica, l'esistenza di altri ricavi, non registrati, in misura almeno pari al disavanzo”. Si tratta di una presunzione che nasce sostanzialmente da una massima d'esperienza (id quod plerumque accidit) per cui non è possibile effettuare pagamenti o comunque esborsi senza avere la relativa provvista a meno che l'imprenditore non dimostri una dimenticanza nelle registrazioni contabili ovvero la provenienza non dai ricavi delle somme utilizzate. Si evidenzia, come anche rilevato dai giudici della Commissione Tributaria Provinciale, che la
Società_1 Srl, essendo in contabilità ordinaria, aveva l'obbligo della registrazione cronologica di tutte le operazioni effettuate. Pertanto, del tutto corretta è la decisione dei giudici di prime cure, che hanno riconosciuto legittimo il recupero di maggiori ricavi non contabilizzati di € 58.607,00, pari al maggiore disavanzo riscontrato nella giornata del 31/05/2011.
Per le considerazioni innanzi esposte il Collegio ritiene che l'appello sia infondato e di conseguenza debba essere respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, liquidate in euro 500,00 oltre accessori come per legge.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Giovanni De Gaetanis Dott. Claudio Luigi Leuci
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
14/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
DE GAETANIS GIOVANNI, Relatore
PERRONE RAFFAELLA, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1819/2019 depositato il 04/06/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3443/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 1 e pubblicata il 11/12/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010302920/2016 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010302920/2016 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010302920/2016 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Compaiono le parti che si riportano aio propri scritti e conclusioni. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, ha appellato la sentenza n. 3443 del 09/10/2018, depositata l'11/12/2018, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ha rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento TVM010302920/2016 emesso dall'Agenzia delle Entrate per IRPEF e Addizionali anno 2011. Atteso che la Società "Società_1 s.r.l." di cui il ricorrente era socio al 50% per l'anno 2011 era da considerarsi a ristretta base azionaria il reddito di capitale percepito e non dichiarato (secondo l'Amministrazione Finanziaria) nell'anno di imposta 2011 risultava pari per il Contribuente a € 15.778,00.
A sostegno dell'appello il contribuente ha eccepito errore in giudicando della sentenza per falsa presupposizione in fatto ed in diritto. Errate interpretazioni circolari aams. Errata interpretazione decreto 17 maggio 2006. Errata interpretazione DPR 633/72. Ciò in quanto nella sentenza di primo grado, alla pag.3, si afferma testualmente "se il conto cassa presenta un saldo negativo, vuol dire che dalla cassa è uscito più denaro di quanto ne sia entrato, il che è possibile solo se non siano stati registrati tutti gli incassi e dunque tutti i ricavi e costituisce riprova di ricavi non dichiarati pari allo scoperto di cassa".
Si è ritualmente costituita l'AdE che ha puntualmente contestato le avverse eccezioni e deduzioni ed ha sottolineato che, i giudici di primo grado, vertendosi in tema di redditi di partecipazione, hanno preso atto della decisione emessa dalla Commissione sul ricorso presentato avverso l'avviso di accertamento societario
TVM030303431/2016 (RGR 1591/17) che ha statuito il rigetto del gravame.
L'Ufficio ritiene del tutto corretta e motivata la decisione dei giudici di primo grado che hanno ben vagliato che tutte le movimentazioni finanziarie riportate nel conto cassa sono il riflesso della gestione economico aziendale, sicché se il conto cassa presenta un saldo negativo significa che in sostanza dalla cassa è uscito più denaro di quanto ne sia entrato: il che è possibile solo se non siano stati registrati tutti i ricavi, costituendo la circostanza riscontro di ricavi non dichiarati pari allo scoperto di cassa. Inoltre, i giudici di primo grado ben correttamente hanno evidenziato che il ricorrente non ha provato gli effetti sul conto cassa dei presunti errori contabili. In effetti, si deve rilevare che la dottrina ragionieristica ha illustrato che la cassa negativa è una situazione contabile impossibile da verificarsi nella realtà. Il saldo del conto cassa può essere solamente positivo, ovvero pari a zero, mentre non può mai essere negativo.
Infine, all'udienza odierna fissata per la discussione conclusiva sul merito del gravame, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può trovare accoglimento. La sentenza appellata deve essere infatti confermata in quanto i principi espressi dai primi Giudici sui motivi di impugnazione appaiono tutti corretti e costantemente ribaditi dalla Corte di Cassazione.
Infatti, con sentenza 5 ottobre 2012 n. 17004, la Suprema Corte ha ribadito che il “saldo di cassa negativo”, implicando che le voci di spesa siano di entità superiore a quella degli introiti registrati, costituisce un'anomalia contabile, tale da legittimare un accertamento di tipo induttivo poiché “fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo”. La sentenza si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato sulla specifica questione, inaugurato con la sentenza 2 maggio 2001, n. 61661. Con la sentenza 20 novembre 2008, n. 27585, ancor più esplicitamente, la Cassazione precisava che, “…poiché la chiusura “in rosso" di un conto di cassa significa, senza possibilità di dubbio, che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, non si può fare a meno di ravvisare, senza alcuna forzatura logica, l'esistenza di altri ricavi, non registrati, in misura almeno pari al disavanzo”. Si tratta di una presunzione che nasce sostanzialmente da una massima d'esperienza (id quod plerumque accidit) per cui non è possibile effettuare pagamenti o comunque esborsi senza avere la relativa provvista a meno che l'imprenditore non dimostri una dimenticanza nelle registrazioni contabili ovvero la provenienza non dai ricavi delle somme utilizzate. Si evidenzia, come anche rilevato dai giudici della Commissione Tributaria Provinciale, che la
Società_1 Srl, essendo in contabilità ordinaria, aveva l'obbligo della registrazione cronologica di tutte le operazioni effettuate. Pertanto, del tutto corretta è la decisione dei giudici di prime cure, che hanno riconosciuto legittimo il recupero di maggiori ricavi non contabilizzati di € 58.607,00, pari al maggiore disavanzo riscontrato nella giornata del 31/05/2011.
Per le considerazioni innanzi esposte il Collegio ritiene che l'appello sia infondato e di conseguenza debba essere respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, liquidate in euro 500,00 oltre accessori come per legge.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Giovanni De Gaetanis Dott. Claudio Luigi Leuci