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Sentenza breve 16 marzo 2026
Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 16/03/2026, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00027/2026 REG.RIC.
Pubblicato il 16/03/2026
N. 00572 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00027/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 27 del 2026, proposto da
Sunco Sun Red s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giannalberto Mazzei, Cesare Fossati e Maria Vittoria Sini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Venezia, S. Marco 63;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, non costituito in giudizio;
nei confronti N. 00027/2026 REG.RIC.
Regione del Veneto, non costituita in giudizio;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica sull'istanza presentata dalla ricorrente in data 19 aprile 2024, per il rilascio del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale relativo all'impianto agrivoltaico, di potenza pari a 39,195 MW, da realizzarsi nel territorio del Comune di
Adria, e delle relative opere di connessione alla rete
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. EA OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente espone in fatto: A) di avere in data 19 aprile 2024 presentato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (breviter «MASE») l'istanza per la valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa al progetto di un impianto agrivoltaico della potenza di 39,195 MW e delle relative opere di connessione alla rete, da realizzare nel territorio del Comune di Adria; B) che in data 17 maggio 2024
è stato pubblicato il primo avviso al pubblico; C) che in data 16 giugno 2024, cioè decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del primo avviso al pubblico, si è conclusa la prima fase di consultazione del pubblico; D) che in data 27 gennaio 2025 è stato pubblicato il secondo avviso al pubblico; E) che in data 11 febbraio 2025, cioè decorsi quindici giorni dalla pubblicazione del secondo avviso al pubblico, si è conclusa la N. 00027/2026 REG.RIC.
seconda fase di consultazione del pubblico; F) che in data 21 luglio 2025 è stato pubblicato il terzo avviso al pubblico; G) che in data 5 agosto 2025, cioè decorsi quindici giorni dalla pubblicazione del terzo avviso al pubblico, si è conclusa la terza fase di consultazione del pubblico; H) che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC non si è ancora espressa sul progetto in questione; I) che, conseguentemente, nemmeno il MASE ha adottato il relativo provvedimento di VIA.
2. Sostiene la ricorrente che, avuto riguardo a quanto prevede l'art. 25, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cod. amb.), la Commissione Tecnica PNRR-
PNIEC avrebbe dovuto pronunciarsi entro il termine di centotrenta giorni dalla pubblicazione del terzo avviso al pubblico, e cioè entro il 28 novembre 2025 e che il
MASE avrebbe dovuto adottare il provvedimento di VIA entro i successivi trenta giorni, cioè entro il 28 dicembre 2025.
3. Permanendo l'inerzia ministeriale, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 117 cod. proc. amm., notificato e depositato in data 7 gennaio 2026, la società deducente ha agito in giudizio chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Ministero sull'istanza di VIA e la declaratoria dell'obbligo di provvedere con un provvedimento espresso.
Il ricorso si affida al seguente motivo:
«Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 241/1990, nonché dell'art. 25, commi 2-bis e 7, del d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione del Regolamento (UE) n.
2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022».
La ricorrente deduce che: A) la mancata conclusione del procedimento di VIA, avviato a seguito della presentazione dell'istanza di parte in data 19 aprile 2024, si pone in contrasto con l'obbligo generalizzato previsto dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990 di concludere il procedimento entro il termine previsto dalla legge; B) in base all'art. 25, comma 2-bis, cod. amb. il provvedimento di VIA avrebbe dovuto essere adottato N. 00027/2026 REG.RIC.
entro centosessanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito del MASE del terzo avviso al pubblico, e cioè entro il 28 dicembre 2025; C) ai sensi dell'art. 25, comma
7, cod. amb., tutti i termini del procedimento di VIA sono perentori; D) i criteri di priorità nella trattazione delle istanze di VIA dei progetti attuativi del PNIEC previsti dall'art. 8, comma 1, cod. amb. non escludono l'obbligo del MASE di provvedere sulle istanze di VIA dei progetti PNIEC, ancorché non prioritari e non sovvenzionati con il PNRR o con il fondo complementare, entro i termini di cui al successivo art. 25, comma 2-bis.
4. Si è costituito in giudizio il solo Ministero della Cultura con atto di mero stile.
Non si è costituito il MASE, benché regolarmente intimato.
5. Alla camera di consiglio del 12 marzo 2026 il ricorso è passato in decisione, come da separato verbale.
6. Il ricorso merita accoglimento.
Infatti il Collegio ritiene che la scansione temporale ivi ricostruita, che riconduce al
28 dicembre 2025 la data entro la quale il MASE avrebbe dovuto pronunciarsi sull'istanza di VIA, risponda alla scansione temporale prevista dall'art. 25, comma 2- bis, cod. amb.
Avuto riguardo a quanto dispone l'art. 25, comma 7, cod. amb., viene in rilievo un termine perentorio, che l'Amministrazione non ha rispettato (sulla perentorietà di siffatto termine, cfr. T.A.R. Veneto, sez. IV, 25 febbraio 2025, n. 265 e 30 luglio 2024,
n. 2108).
Tanto basta ad accogliere la domanda proposta dalla ricorrente ai sensi dell'art. 117 cod. proc. amm..
7. In conclusione, in accoglimento del ricorso, va accertato e dichiarato l'obbligo del
Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica di concludere il procedimento avviato dalla società ricorrente con la nota presentata il 19 aprile 2024 allo stesso
Ministero che, in vista dell'adempimento di tale obbligo, va quindi condannato ad N. 00027/2026 REG.RIC.
adottare un provvedimento espresso entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione, o notificazione, della presente decisione, con contestuale nomina di
Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Rovigo, con facoltà di delega a
Dirigente della medesima Prefettura, che in caso di infruttuosa scadenza del predetto termine di novanta giorni dovrà provvedere nel termine di sessanta giorni dalla ricezione di apposita istanza della parte interessata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto:
a) ordina al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica di concludere, nei termini e nei sensi di cui in motivazione, il procedimento di VIA attivato dalla società ricorrente in data 19 aprile 2024;
b) nomina quale Commissario ad acta il Prefetto di Rovigo, con facoltà di delega a
Dirigente della medesima Prefettura, per l'espletamento della funzione di cui in motivazione qualora il Ministero, alla scadenza del termine qui prescritto per l'adempimento, non abbia provveduto all'adempimento;
c) condanna il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica a pagare alla società Sunco Sun Red s.r.l le spese del presente giudizio, che liquida in Euro
1.500,00# (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Dispone che la Segreteria della Sezione: trasmetta la presente decisione, ai sensi e per le valutazioni di cui all'art. 2, comma 9, della L. 7 agosto 1990 n. 241, all'Organismo di valutazione interna e al Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse umane nonché al Responsabile per la prevenzione della corruzione del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica; trasmetta in via telematica la presente N. 00027/2026 REG.RIC.
decisione, qualora passata in giudicato, alla Corte dei Conti competente per il Lazio, ex art. 2, comma 8, della L. 7 agosto 1990 n. 241.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ID Raiola, Presidente
Massimo Zampicinini, Primo Referendario
EA OR, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
EA OR ID Raiola
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 16/03/2026
N. 00572 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00027/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 27 del 2026, proposto da
Sunco Sun Red s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giannalberto Mazzei, Cesare Fossati e Maria Vittoria Sini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Venezia, S. Marco 63;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, non costituito in giudizio;
nei confronti N. 00027/2026 REG.RIC.
Regione del Veneto, non costituita in giudizio;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica sull'istanza presentata dalla ricorrente in data 19 aprile 2024, per il rilascio del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale relativo all'impianto agrivoltaico, di potenza pari a 39,195 MW, da realizzarsi nel territorio del Comune di
Adria, e delle relative opere di connessione alla rete
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. EA OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente espone in fatto: A) di avere in data 19 aprile 2024 presentato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (breviter «MASE») l'istanza per la valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa al progetto di un impianto agrivoltaico della potenza di 39,195 MW e delle relative opere di connessione alla rete, da realizzare nel territorio del Comune di Adria; B) che in data 17 maggio 2024
è stato pubblicato il primo avviso al pubblico; C) che in data 16 giugno 2024, cioè decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del primo avviso al pubblico, si è conclusa la prima fase di consultazione del pubblico; D) che in data 27 gennaio 2025 è stato pubblicato il secondo avviso al pubblico; E) che in data 11 febbraio 2025, cioè decorsi quindici giorni dalla pubblicazione del secondo avviso al pubblico, si è conclusa la N. 00027/2026 REG.RIC.
seconda fase di consultazione del pubblico; F) che in data 21 luglio 2025 è stato pubblicato il terzo avviso al pubblico; G) che in data 5 agosto 2025, cioè decorsi quindici giorni dalla pubblicazione del terzo avviso al pubblico, si è conclusa la terza fase di consultazione del pubblico; H) che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC non si è ancora espressa sul progetto in questione; I) che, conseguentemente, nemmeno il MASE ha adottato il relativo provvedimento di VIA.
2. Sostiene la ricorrente che, avuto riguardo a quanto prevede l'art. 25, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cod. amb.), la Commissione Tecnica PNRR-
PNIEC avrebbe dovuto pronunciarsi entro il termine di centotrenta giorni dalla pubblicazione del terzo avviso al pubblico, e cioè entro il 28 novembre 2025 e che il
MASE avrebbe dovuto adottare il provvedimento di VIA entro i successivi trenta giorni, cioè entro il 28 dicembre 2025.
3. Permanendo l'inerzia ministeriale, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 117 cod. proc. amm., notificato e depositato in data 7 gennaio 2026, la società deducente ha agito in giudizio chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Ministero sull'istanza di VIA e la declaratoria dell'obbligo di provvedere con un provvedimento espresso.
Il ricorso si affida al seguente motivo:
«Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 241/1990, nonché dell'art. 25, commi 2-bis e 7, del d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione del Regolamento (UE) n.
2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022».
La ricorrente deduce che: A) la mancata conclusione del procedimento di VIA, avviato a seguito della presentazione dell'istanza di parte in data 19 aprile 2024, si pone in contrasto con l'obbligo generalizzato previsto dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990 di concludere il procedimento entro il termine previsto dalla legge; B) in base all'art. 25, comma 2-bis, cod. amb. il provvedimento di VIA avrebbe dovuto essere adottato N. 00027/2026 REG.RIC.
entro centosessanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito del MASE del terzo avviso al pubblico, e cioè entro il 28 dicembre 2025; C) ai sensi dell'art. 25, comma
7, cod. amb., tutti i termini del procedimento di VIA sono perentori; D) i criteri di priorità nella trattazione delle istanze di VIA dei progetti attuativi del PNIEC previsti dall'art. 8, comma 1, cod. amb. non escludono l'obbligo del MASE di provvedere sulle istanze di VIA dei progetti PNIEC, ancorché non prioritari e non sovvenzionati con il PNRR o con il fondo complementare, entro i termini di cui al successivo art. 25, comma 2-bis.
4. Si è costituito in giudizio il solo Ministero della Cultura con atto di mero stile.
Non si è costituito il MASE, benché regolarmente intimato.
5. Alla camera di consiglio del 12 marzo 2026 il ricorso è passato in decisione, come da separato verbale.
6. Il ricorso merita accoglimento.
Infatti il Collegio ritiene che la scansione temporale ivi ricostruita, che riconduce al
28 dicembre 2025 la data entro la quale il MASE avrebbe dovuto pronunciarsi sull'istanza di VIA, risponda alla scansione temporale prevista dall'art. 25, comma 2- bis, cod. amb.
Avuto riguardo a quanto dispone l'art. 25, comma 7, cod. amb., viene in rilievo un termine perentorio, che l'Amministrazione non ha rispettato (sulla perentorietà di siffatto termine, cfr. T.A.R. Veneto, sez. IV, 25 febbraio 2025, n. 265 e 30 luglio 2024,
n. 2108).
Tanto basta ad accogliere la domanda proposta dalla ricorrente ai sensi dell'art. 117 cod. proc. amm..
7. In conclusione, in accoglimento del ricorso, va accertato e dichiarato l'obbligo del
Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica di concludere il procedimento avviato dalla società ricorrente con la nota presentata il 19 aprile 2024 allo stesso
Ministero che, in vista dell'adempimento di tale obbligo, va quindi condannato ad N. 00027/2026 REG.RIC.
adottare un provvedimento espresso entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione, o notificazione, della presente decisione, con contestuale nomina di
Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Rovigo, con facoltà di delega a
Dirigente della medesima Prefettura, che in caso di infruttuosa scadenza del predetto termine di novanta giorni dovrà provvedere nel termine di sessanta giorni dalla ricezione di apposita istanza della parte interessata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto:
a) ordina al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica di concludere, nei termini e nei sensi di cui in motivazione, il procedimento di VIA attivato dalla società ricorrente in data 19 aprile 2024;
b) nomina quale Commissario ad acta il Prefetto di Rovigo, con facoltà di delega a
Dirigente della medesima Prefettura, per l'espletamento della funzione di cui in motivazione qualora il Ministero, alla scadenza del termine qui prescritto per l'adempimento, non abbia provveduto all'adempimento;
c) condanna il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica a pagare alla società Sunco Sun Red s.r.l le spese del presente giudizio, che liquida in Euro
1.500,00# (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Dispone che la Segreteria della Sezione: trasmetta la presente decisione, ai sensi e per le valutazioni di cui all'art. 2, comma 9, della L. 7 agosto 1990 n. 241, all'Organismo di valutazione interna e al Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse umane nonché al Responsabile per la prevenzione della corruzione del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica; trasmetta in via telematica la presente N. 00027/2026 REG.RIC.
decisione, qualora passata in giudicato, alla Corte dei Conti competente per il Lazio, ex art. 2, comma 8, della L. 7 agosto 1990 n. 241.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ID Raiola, Presidente
Massimo Zampicinini, Primo Referendario
EA OR, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
EA OR ID Raiola
IL SEGRETARIO