Sentenza 12 aprile 1999
Massime • 1
L'art.4 legge n. 87 del 1994, che dispone l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge medesima e aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento di fine servizio con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale, riguarda le sole controversie relative all'inclusione o meno di tale indennità nel suddetto trattamento, e pertanto non si applica nei confronti dei dipendenti degli enti locali per i quali l'inclusione dell'indennità integrativa speciale era già stata prevista dall'art. 3 legge n. 299 del 1980, mentre è invece applicabile ai dipendenti O.N.M.I. già in servizio alla data del 6 ottobre 1967 e trasferiti agli enti locali a seguito dello scioglimento dell'opera, i quali non abbiano optato ai fini pensionistici per l'iscrizione alla C.P.D.E.L., giacché, a norma del regolamento organico del personale dell' O.M.N.I., l'indennità integrativa deve essere attribuita nei limiti e alle condizioni previste per il personale statale, pertanto con applicazione della legge n. 324 del 1959 (come modificata dalla legge n. 185 del 1960) che espressamente escludeva la computabilità dell'indennità integrativa speciale agli effetti del trattamento di quiescenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/1999, n. 3595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3595 |
| Data del deposito : | 12 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gentile RAPONE Presidente
Dott. Fernando LUPI Consigliere
Dott. Pietro CUOCO Consigliere
Dott. Antonio LAMORGESE Cons. Relatore
Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti del l'Amministrazione Pubblica, in persona del presidente, elettivamente domiciliato in Roma, via Vallisneri n. 11, presso l'avv. Paolo Pacifici che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI LU RI, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Mellini n. 29, presso l'avv. Maurizio Marucchi e rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Nardi, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 62 del Tribunale di Grosseto in data 6 aprile 1995, depositata il 22 gennaio 1996 (R.G. n. 1474/91). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 dicembre 1998 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Uditi gli avv.ti Paolo Pacifici e Giuseppe Gabrielli (per delega Avv. Carlo Nardi);
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 18 luglio 1991 al Tribunale di Grosseto, RI Di IC proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di quella città, lamentando che questo giudice, in ordine alle domande da lui avanzate nei confronti dell'INADEL, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione relativamente alla richiesta di pagamento dell'indennità di anzianità, senza decidere sulle altre pretese concernenti il pagamento dell'indennità di buonuscita per il periodo trascorso alle dipendenze dell'ONMI, da ricalcolare sull'ultima retribuzione comprensiva della tredicesima mensilità e della indennità integrativa speciale, e il pagamento della rivalutazione monetaria sulla indennità di buonuscita corrisposta in ritardo. Il Di IC, a sostegno della domanda, aveva dedotto di essere stato alle dipendenze dell'ONMI dal 1946 sino al 31 dicembre 1975, quando tale ente era stato sciolto, e di essere poi passato, senza soluzione di continuità, alle dipendenze dell'amministrazione comunale di Orbetello.
Il Tribunale con sentenza del 27 gennaio/l^ giugno 1994 dichiarava la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria in ordine alla domanda di pagamento dell'indennità di anzianità, rimettendo le parti dinanzi al Pretore, e con contestuale ordinanza disponeva la prosecuzione del giudizio sulle altre domande proposte. Espletata una consulenza tecnica di ufficio, il Tribunale con sentenza del 6 aprile 1995, depositata il 6 gennaio 1996, condannava l'INADEL al pagamento in favore dell'appellante della somma di lire 22.088.000 a titolo di residuo importo dell'indennità di buonuscita, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
L'INPDAP - Istituto Nazionale previdenza per i dipendentì dell'Amministrazione Pubblica, succeduto per legge all' INADEL, ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Grosseto, formulando tre motivi.
L'altra parte resiste con controricorso, illustrato con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l'istituto, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1984 n. 87, si duole che il giudice di merito abbia omesso di dichiarare la estinzione del giudizio, cosi come disposto dalla norma denunciata, avendo il giudizio ad oggetto la riliquidazione della indennità di buonuscita con l'inclusione della indennità integrativa speciale.
Il motivo è fondato. L'art. 4 della legge 29 gennaio 1994 n. 87 dispone che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della medesima legge aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento di fine servizio comunque denominato con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti (primo comma) e che i provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto (secondo comma).
Questa Corte di recente (v. sentenze 6 luglio 1998 n. 6574 e 4 febbraio 1998 n. 1140) ha avuto occasione di affermare che la suddetta legge riguarda solo i trattamenti di fine rapporto che non includevano già l'indennità integrativa speciale e le sole controversie relative all'inclusione o meno di tale indennità nel suddetto trattamento e che pertanto la norma non si applica nei confronti dei dipendenti degli enti locali per i quali l'inclusione dell'indennità integrativa speciale era stata già espressamente prevista dall'art. 3 della legge 7 luglio 1980 n. 299. Relativamente agli ex dipendenti dell'ONMI -osserva inoltre il Collegio - si deve a norma del regolamento organico del personale di quell'ente attribuire la suddetta indennità integrativa nei limiti e con le condizioni previste per il personale statale, e perciò vale anche nei loro confronti la disposizione di cui alla legge 27 maggio 1959 n. 324 (come modificata dall'art. 1 legge 3 marzo 1960 n. 185),
che escludeva espressamente la computabilità della indennità "agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento" (v. in proposito Cass. 2 ottobre 1996 n. 8610). Sempre in tema di spettanza dell' indennità di buonuscita agli ex dipendenti ONMI per il periodo di servizio prestato fino allo scioglimento dell'ente, si è altresì precisato (Cass. sez. unite 9 maggio 1991 n. 5186, 7 agosto 1991 n. 8587, 26.febbraio 1993 n. 2423) che l'indennità di buonuscita, in aggiunta all'indennità di anzianità, è attribuita solo ai dipendenti in servizio al 6 ottobre 1967 che non abbiano esercitato, entro cinque anni, il diritto di chiedere l'iscrizione alla Cpdel. Nella specie non risulta che il Di LU, già dipendente dell'ONMI, avesse richiesto, dopo essere passato alle dipendenze dell'amministrazione comunale di Orbetello, l'iscrizione alla Cpdel ed è pure incontroverso che lo stesso fu poi collocato in pensione il l^ agosto 1987, per cui non si applica, ratione temporis, l'art. della legge 27 ottobre 1988 n. 482, che disciplina il trattamento di quiescenza e di previdenza dei dipendenti degli enti soppressi trasferiti a regioni, enti pubblici ed amministrazioni dello Stato. Non vi è dubbio quindi che nella determinazione della buonuscita spettante al Di IC doveva essere computata la indennità integrativa speciale ai sensi dell'art. 1 della legge 29 gennaio 1994 e nella misura prevista in detta norma, ma si deve dichiarare la estinzione del giudizio in base a quanto disposto dall'art. 4 della medesima legge.
Nè ad escludere l'applicazione di tale disposizione può valere la deduzione svolta dal controricorrente, laddove, richiamando la sentenza non definitiva n. 603 del 1994 del Tribunale di Grosseto, deduce il giudicato sui capi della domanda non esaminati dal primo giudice, cioè su quello relativo all'indennità di buonuscita, da calcolarsi sull'ultima retribuzione corrisposta al dipendente al momento del pensionamento e con l'indennità integrativa speciale nella misura intera, e sull'altro capo concernente la rivalutazione monetaria e gli interessi sulle somme residue da versare e su quelle già corrisposte. Anzitutto la sentenza sulla quale si sarebbe formato il dedotto giudicato non risulta allegata e manca anche il fascicolo di ufficio del procedimento di appello, ma soprattutto si deve osservare che nella pronuncia definitiva, qui impugnata, il Tribunale di Grosseto ha ben chiaramente individuato il contenuto della precedente sentenza n. 603 richiamata dal Di IC, nella affermazione della giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria in ordine alla domanda per l'indennità di anzianità con la rimessione della causa per tale domanda al Pretore, evidenziando che il giudizio era proseguito dinanzi a sè "in ordine alle altre domande non fatte oggetto di decisione da parte del primo giudice", per le quali perciò non era stata emessa con la sentenza non definitiva alcuna statuizione suscettibile di passare in giudicato. Neppure ha pregio l'ulteriore deduzione svolta dal Di IC nella memoria depositata e secondo cui la declaratoria di estinzione sarebbe preclusa dalla presenza delle altre domande proposte per le quali non è stata disposta la separazione delle cause (secondo la specificazione fatta dal Di IC: riliquidazione dell'indennità di buonuscita da ricalcolare sull'ultima retribuzione comprensiva della tredicesima mensilità e pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sugli importi tardivamente corrisposti dall'INADEL), avendo la sentenza impugnata pronunciato con unica statuizione sulla riliquidazione della indennità di buonuscita computata con l'indennità integrativa speciale in base al calcolo effettuato dal consulente tecnico di ufficio, senza che si possa, in mancanza del fascicolo di ufficio e della relazione del consulente tecnico di ufficio, cui la sentenza impugnata si è riportata, distinguere le altre voci richieste, e non avendo il controricorrente mosso alcuna doglianza sulla omessa pronuncia in ordine alle altre domande come innanzi specificate dal Di IC.
Restano assorbiti gli altri due motivi proposti in via subordinata dall'istituto ricorrente e con i quali esso denuncia:
violazione dell'art. 3, primo e secondo comma, legge 29 gennaio 1994 n. 87, assumendo che il Di IC era decaduto dal diritto di richiedere la riliquidazione dell'indennità di buonuscita comprensiva dell'integrità integrativa speciale, in quanto non aveva presentato all'ente erogatore domanda su apposito modulo nel termine perentorio del 30 settembre 1994 (secondo motivo); e violazione dell'art. 1 lettera c) stessa legge, deducendo che poiché il Di IC era stato dipendente di un ente pubblico di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70, l' indennità integrativa speciale avrebbe potuto essere computata, ai fini della riliquidazione in questione, soltanto nei limiti del trenta per cento e non anche per l' intero come invece aveva fatto il Tribunale (terzo motivo). Ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 87 del 1994 vanno interamente compensate fra le parti le spese dell'intero giudizio.
P. Q. M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e dichiara estinto il giudizio, con compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio.
Cosi deciso in Roma, il 2 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 1999