Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/1999, n. 3595
CASS
Sentenza 12 aprile 1999

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L'art.4 legge n. 87 del 1994, che dispone l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge medesima e aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento di fine servizio con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale, riguarda le sole controversie relative all'inclusione o meno di tale indennità nel suddetto trattamento, e pertanto non si applica nei confronti dei dipendenti degli enti locali per i quali l'inclusione dell'indennità integrativa speciale era già stata prevista dall'art. 3 legge n. 299 del 1980, mentre è invece applicabile ai dipendenti O.N.M.I. già in servizio alla data del 6 ottobre 1967 e trasferiti agli enti locali a seguito dello scioglimento dell'opera, i quali non abbiano optato ai fini pensionistici per l'iscrizione alla C.P.D.E.L., giacché, a norma del regolamento organico del personale dell' O.M.N.I., l'indennità integrativa deve essere attribuita nei limiti e alle condizioni previste per il personale statale, pertanto con applicazione della legge n. 324 del 1959 (come modificata dalla legge n. 185 del 1960) che espressamente escludeva la computabilità dell'indennità integrativa speciale agli effetti del trattamento di quiescenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/1999, n. 3595
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3595
    Data del deposito : 12 aprile 1999

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