Sentenza 9 febbraio 2012
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Integra gli estremi del reato la detenzione abusiva della canna di un'arma da sparo, perchè essa è da qualificarsi come parte dell'arma stessa e non mero accessorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/2012, n. 25047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25047 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 09/02/2012
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - N. 403
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAZZEI Antonella P. - rel. Consigliere - N. 33439/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE di APPELLO di SASSARI;
avverso la sentenza n. 1800/2010 del Tribunale di Sassari in data 11/01/2011;
nei confronti di:
OT SI, nato a [...] il [...];
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del pubblico ministero presso questa corte di cassazione, in persona del sostituto procuratore generale, Eugenio Selvaggi, il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio al tribunale di Sassari.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 11 gennaio 2011 il Tribunale di Sassari ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di TO SI per essere i reati a lui ascritti estinti per oblazione.
Allo TO erano stati contestati i seguenti fatti: "reato previsto dalla L. n. 773 del 1931, art. 33 per aver omesso di ripetere la denuncia a seguito di trasferimento di armi da una località all'altra dello Stato e, in particolare, del fucile semiautomatico marca Beretta, calibro 12, matricola (...)" (capo A);
e "reato previsto dall'art. 697 cod. pen., per aver illegalmente detenuto la canna marca Franchi, calibro 12, con matricola CLA5490" (capo B); fatti accertati in Sassari il 18 febbraio 2007. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Sassari, il quale denuncia l'inosservanza della legge penale con riguardo alla L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7 e successive modifiche:
l'omessa denuncia della canna dei fucile, di cui al capo B) della rubrica, integra l'illecita detenzione di una parte di arma comune da sparo ricadente nell'ipotesi delittuosa prevista dalle suddette disposizioni e non la ritenuta contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen., e, pertanto, non era passibile di oblazione, la quale è
stata correttamente disposta solo per la violazione contestata al capo A) da riqualificare, peraltro, correttamente come contravvenzione prevista dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 58 del regolamento del testo unico di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), sanzionata ai sensi dell'art. 221 cit. T.U.L.P.S., e non come violazione prevista dall'art. 38 dello stesso T.U.L.P.S., secondo l'erronea indicazione del capo di imputazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
La canna di un'arma da sparo costituisce "parte" e non "accessorio" di essa. Infatti, anche secondo la comune accezione del termine, possono considerarsi quale "accessorio" solo le parti di mera rifinitura o di ornamento che non abbiano alcun riflesso, diretto o indiretto, sul funzionamento o sulla pericolosità della arma stessa, nel senso che non ne aumentino fa potenzialità, il raggio d'azione, la precisione nella mira. Costituiscono, invece, "parte" di un'arma quelle indispensabili al funzionamento della stessa, quelle che contribuiscono a renderla più pericolosa e quelle che, comunque, le conferiscono maggiore potenzialità,
precisione di tiro o rapidità di esplosione. In conseguenza, la detenzione abusiva della canna di un'arma da fuoco integra gli estremi del delitto di cui alla L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 2 come sostituito dalla L. 14 ottobre 1974, n. 497, art. 10 e successive modifiche, sanzionata, ove riferita ad arma comune da sparo,ai sensi della stessa L. n. 895 del 1967, art. 7 come sostituito dalla L. n. 497 del 1974, art. 14 cit.. Ciò perché la ratio del divieto di autonoma detenzione di parti di arma non denunziate va ravvisata nell'esigenza di impedire che, attraverso la scomposizione e la separata detenzione, si possano eludere le disposizioni concernenti l'arma nel suo complesso (conforme: Sez. 1, n. 17105 del 22/09/1989, dep. 06/12/1989, Piva, Rv. 182752). Nel caso in esame, quindi, il fatto di illecita detenzione della canna di fucile, di cui al capo B) dell'imputazione, integra il delitto previsto e punito dalla L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7 con successive modifiche, cit., e, come tale, non era suscettibile di oblazione, correttamente applicabile solo con riguardo al fatto contravvenzionale contestato al capo A), peraltro da qualificare correttamente, secondo il giusto rilievo del ricorrente, come contravvenzione prevista dal R.D. 6 maggio 1940, n. 635, art. 58, comma 3 di approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, sanzionata ai sensi dell'art. 221, comma 2, del medesimo testo unico, come sostituito dal D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480, art. 6; e non come contravvenzione prevista dall'art. 38 Legge - rectius;
R.D. n. 773 del 1931, secondo l'erronea indicazione di cui al medesimo capo A)
della rubrica.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con riguardo al reato di cui al capo B), ciò che impone la rivisitazione della definizione processuale del caso e, quindi, il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale monocratico di Sassari.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) e rinvia per nuovo giudizio al tribunale monocratico di Sassari. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2012